Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 17 novembre 2009
C-169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri – Regione Sardegna
Commento alla decisione di
Matteo Barbero
Bocciatura
definitiva per l’imposta sarda di scalo
(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
Nel procedimento C‑169/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla
Corte costituzionale con ordinanza 13 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria
il 21 aprile 2008, nella causa
Presidente del Consiglio
dei Ministri
contro
Regione Sardegna,
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L.
Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di
agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 2 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 49 CE e 87 CE.
2 Detta
domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone il Presidente del
Consiglio dei Ministri alla Regione Sardegna in merito all’istituzione da parte
di quest’ultima di un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al
trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente
sugli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
Contesto normativo
nazionale
3 L’art. 117,
primo comma, della Costituzione italiana dispone quanto segue:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
La normativa nazionale
4 L’art. 743,
primo comma, del Codice della navigazione definisce come segue la nozione di
aeromobile:
«Per aeromobile si intende ogni macchina destinata
al trasporto per aria di persone o cose».
5 L’art. 1,
n. 2, del Codice della nautica da diporto, introdotto dal decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, definisce nel modo seguente
la nozione di navigazione da diporto:
«Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro».
6 L’art. 2,
n. 1, del Codice della nautica da diporto riguarda l’uso commerciale delle
unità da diporto, definendolo nel modo seguente:
«1. L’unità da
diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di
contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata
per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata
da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per
i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
(…)».
La normativa regionale
7 La
legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante
disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,
politiche sociali e di sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3,
comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007,
n. 2, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007 (nel prosieguo: la «legge regionale
n. 4/2006»), all’art. 4, rubricato «Imposta regionale sullo scalo
turistico degli aeromobili e delle unità da diporto», così dispone:
«1. A decorrere
dall’anno 2006 è istituita l’imposta regionale sullo scalo turistico degli
aeromobili e delle unità da diporto.
2. Presupposto
dell’imposta sono:
a) lo scalo negli
aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell’aviazione generale di
cui all’articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al
trasporto privato di persone nel periodo compreso dal 1° giugno al 30
settembre;
b) lo scalo nei
porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e
nei campi di ormeggio attrezzati ubicati nel mare territoriale lungo le coste
della Sardegna delle unità da diporto di cui al decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) o
comunque delle unità utilizzate a scopo di diporto, di lunghezza superiore ai
3. Soggetto
passivo dell’imposta è la persona fisica o giuridica avente domicilio fiscale
fuori dal territorio regionale che assume l’esercizio dell’aeromobile ai sensi
degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume
l’esercizio dell’unità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del
Codice della navigazione.
4. L’imposta
regionale di cui al comma 2 , lettera a) è dovuta per ogni scalo;
quella di cui al comma 2, lettera b) è dovuta annualmente.
(…)
6. Sono esenti
dall’imposta:
a) le
imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di carattere sportivo, a
raduni di barche d’epoca, di barche monotipo ed a manifestazioni veliche, anche
non agonistiche, il cui evento sia stato preventivamente comunicato
all’Autorità marittima da parte degli organizzatori; dell’avvenuta
comunicazione deve essere data notizia all’ARASE [Agenzia della Regione
autonoma della Sardegna per le entrate], prima dell’approdo;
b) le unità da
diporto che sostano tutto l’anno nelle strutture portuali regionali;
c) la sosta
tecnica, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione della stessa.
Con specifico provvedimento dell’ARASE sono indicate
le modalità di certificazione delle cause di esenzione.
7. L’imposta è
versata:
a) all’atto dello
scalo per gli aeromobili di cui al comma 2, lettera a);
b) entro 24 ore
dall’arrivo delle unità da diporto nei porti, negli approdi, nei punti e nei
campi d’ormeggio ubicati lungo le coste della Sardegna;
mediante modalità da stabilirsi con provvedimento
dell’ARASE.
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
8 Con
due ricorsi presentati dinanzi alla Corte costituzionale nel 2006 e nel 2007,
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato alcune questioni di
legittimità costituzionale in ordine non solo all’art. 4 della legge
regionale n. 4/2006, ma anche agli artt. 2 e 3 della medesima legge,
nonché all’art. 5 della legge 29 maggio 2007, n. 2, sia
nella versione originale che in quella modificata. Tutte le suddette
disposizioni istituiscono tributi regionali.
9 Per
quanto riguarda l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, il
ricorrente nella causa principale sosteneva, in particolare, che tale
disposizione non rispettava i precetti del diritto comunitario, ai quali in
Italia è subordinata la potestà legislativa, conformemente all’art. 117,
primo comma, della Costituzione italiana. A sostegno di detti ricorsi, si
faceva valere la violazione, da un lato, degli artt. 49 CE e
81 CE, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1,
lett. g), CE e 10 CE, e, dall’altro, dell’art. 87 CE.
10 Con
sentenza 15 aprile 2008, n. 102,
11 Nell’ordinanza
di rinvio,
12
13 Per
quanto concerne la rilevanza delle questioni pregiudiziali,
14 Quanto
al merito delle questioni sollevate, il giudice del rinvio sottolinea che
l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006 rientra nell’ambito di
applicazione delle norme comunitarie citate al punto 9 della presente sentenza.
Essendo applicabile alle persone fisiche e giuridiche, esso riguarderebbe le
imprese che assumono l’esercizio di unità da diporto e aeromobili
dell’aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone.
15 Il
giudice a quo sottolinea inoltre che la menzionata legge regionale,
nell’assoggettare a tassazione le imprese non aventi domicilio fiscale in
Sardegna, sembra creare una discriminazione rispetto alle imprese che, pur
svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il
solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna e che, di conseguenza, essa
sembra dare luogo a un aggravio del costo dei servizi resi, a detrimento delle
imprese non residenti.
16 Il
giudice del rinvio solleva inoltre dubbi in ordine alle giustificazioni addotte
dalla Regione Sardegna e fondate, da un lato, sul fatto che tali imprese non
residenti fruirebbero, analogamente alle imprese aventi domicilio fiscale in
detta Regione, dei servizi pubblici regionali e locali, ma senza contribuire al
finanziamento di tali servizi, e, dall’altro, sulla necessità di compensare i
maggiori costi sostenuti, a causa delle peculiarità geografiche ed economiche
legate all’insularità della Regione Sardegna, dalle imprese domiciliate in
quest’ultima.
17 Per
quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 87 CE, il giudice
a quo rileva che si pone il problema se il vantaggio economico concorrenziale
derivante alle imprese aventi domicilio fiscale in Sardegna dal loro non
assoggettamento all’imposta regionale sullo scalo rientri nella nozione di
aiuto di Stato, dato che detto vantaggio deriva non dalla concessione di
un’agevolazione fiscale, ma indirettamente dal minor costo da esse sopportato
rispetto a quelle stabilite fuori dal territorio regionale.
18
«1) Se
l’art. 49 [CE] debba essere interpretato nel senso che osti
all’applicazione di una norma, quale quella prevista dall’art. 4 della
[legge regionale n. 4/2006], secondo la quale l’imposta regionale sullo
scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio
fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse
stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di
aviazione generale d’affari.
2) Se lo stesso
art. 4 della [legge regionale n. 4/2006], nel prevedere che l’imposta
regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che
hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti
aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello
svolgimento di attività di aviazione generale d’affari, configuri – ai sensi
dell’art. 87 [CE] – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la
stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.
3) Se
l’art. 49 [CE] debba essere interpretato nel senso che osti
all’applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4
della [legge regionale n. 4/2006], secondo la quale l’imposta regionale
sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno
domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità
da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione
di terzi tali unità.
4) Se lo stesso
art. 4 della [legge regionale n. 4/2006], nel prevedere che l’imposta
regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese
che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna
esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere
a disposizione di terzi tali unità, configuri – ai sensi
dell’art. 87 [CE] – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la
stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima e terza questione, relative
all’art. 49 CE
19 Con
la prima e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il
giudice a quo chiede, in sostanza, se l’art. 49 CE debba essere
interpretato nel senso che osta a una norma tributaria di un’autorità
regionale, come l’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, la quale
istituisce un’imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al
trasporto privato di persone nonché di unità da diporto, qualora tale imposta
gravi unicamente sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale.
Sui presupposti per l’applicazione
dell’art. 49 CE
20 Per
risolvere tale questione occorre accertare anzitutto se la legge regionale
n. 4/2006 rientri nell’ambito di applicazione della libera prestazione dei
servizi ai sensi dell’art. 50 CE.
21 Come
risulta dal testo dell’art. 4 della legge regionale n. 4/2006,
l’imposta di cui trattasi nella causa principale si applica allo scalo
turistico, da un lato, degli aeromobili dell’aviazione generale adibiti al
trasporto privato di persone [art. 4, n. 2, lett. a), di tale
legge] e, dall’altro, delle unità da diporto e delle unità utilizzate a scopo
di diporto, qualora tali unità abbiano una lunghezza superiore a
22 Pertanto,
l’imposta regionale sullo scalo non concerne le imprese di trasporto civile di
persone e di merci. Il giudice del rinvio sottolinea che tale imposta si
applica, in particolare, alle imprese che eserciscono aeromobili per effettuare
operazioni di trasporto aereo senza remunerazione per motivi relativi alla loro
attività di impresa. Per quanto concerne le unità da diporto, il giudice del
rinvio rileva inoltre che detta imposta si applica in particolare alle imprese
la cui attività consiste nel porre tali unità a disposizione di terzi dietro
remunerazione.
23 Si
deve ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte, la
nozione di «servizi» ai sensi dell’art. 50 CE implica che si tratti
di prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione e che quest’ultima costituisce
il corrispettivo economico della prestazione ed è pattuita fra il prestatore ed
il destinatario del servizio (v. sentenze 27 settembre 1988, causa
263/86, Humbel e Edel,
Racc. pag. 5365, punto 17; 7 dicembre 1993, causa C‑109/92,
Wirth, Racc. pag. I‑6447,
punto 15, nonché 22 maggio 2003, causa C‑355/00, Freskot, Racc. pag. I‑5263, punti 54 e
55).
24 Nella
fattispecie, l’imposta regionale sullo scalo, come risulta dalle osservazioni
della Regione Sardegna, riguarda gli esercenti di mezzi di trasporto che si
recano sul territorio di questa e non le imprese di trasporto che esercitano la
loro attività in detta Regione. Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale
al paragrafo 34 delle conclusioni, dalla semplice circostanza che tale imposta non
riguarda le prestazioni di trasporto non può dedursi che la normativa
tributaria di cui trattasi nella causa principale non presenti alcun nesso con
la libera prestazione dei servizi.
25 Infatti,
emerge da una giurisprudenza consolidata che, sebbene l’art. 50, terzo
comma, CE citi soltanto la libera prestazione dei servizi attiva – nell’ambito
della quale il prestatore si sposta verso il destinatario dei servizi –,
quest’ultima comprende altresì la libertà dei destinatari di servizi, segnatamente
dei turisti, di recarsi in un altro Stato membro nel quale è stabilito il
prestatore per fruire ivi di detti servizi (v., in particolare, sentenze
31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi
e Carbone, Racc. pag. 377, punti 10 e 16;
11 settembre 2007, causa C‑76/05, Schwarz
e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I‑6849,
punto 36, nonché causa C‑318/05, Commissione/Germania,
Racc. pag. I‑6957, punto 65).
26 Orbene,
nella causa principale, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 37
delle conclusioni, le persone che assumono l’esercizio di un mezzo di trasporto
nonché quelle che utilizzino tale mezzo usufruiscono di vari servizi sul
territorio della Regione Sardegna, quali i servizi forniti negli aerodromi e
nei porti. Di conseguenza, lo scalo costituisce un presupposto necessario per
fruire di detti servizi e l’imposta regionale sullo scalo presenta un certo
nesso con una tale prestazione.
27 Per
quanto attiene all’imposta regionale che grava sullo scalo delle unità da
diporto, si deve ricordare inoltre che essa si applica anche alle imprese
esercenti tali unità da diporto e, in particolare, a quelle la cui attività
imprenditoriale consiste nel porre dette unità a disposizione dei terzi dietro
remunerazione. Pertanto, con la legge regionale n. 4/2006, il legislatore
sardo ha istituito un’imposta che grava direttamente sulla prestazione dei
servizi ai sensi dell’art. 50 CE.
28 Infine,
come ha sottolineato
Sull’esistenza di una restrizione alla libera
prestazione dei servizi
29 Per
quanto riguarda la questione se la normativa di cui trattasi nella causa
principale costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi, va
rammentato anzitutto che, nel settore della libera prestazione dei servizi, un
provvedimento fiscale nazionale che ostacoli l’esercizio di tale libertà può
costituire una misura vietata, sia ch’esso emani dallo Stato stesso sia che
emani da un ente locale (v., in particolare, sentenza 8 settembre 2005,
cause riunite C‑544/03 e C‑545/03, Mobistar
e Belgacom Mobile, Racc. pag. I‑7723,
punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
30 Nel
caso di specie è pacifico che l’imposta regionale sullo scalo grava sugli
esercenti degli aeromobili e delle unità da diporto aventi il domicilio fiscale
fuori dal territorio regionale e che il fatto generatore dell’imposta è lo
scalo dell’aeromobile o dell’unità da diporto in detto territorio. L’imposta,
anche se si applica soltanto in una parte circoscritta di uno Stato membro,
grava sugli scali degli aeromobili e delle unità da diporto di cui trattasi
senza distinguere a seconda che essi provengano da un’altra regione d’Italia o
da un altro Stato membro. In tali circostanze, la natura regionale dell’imposta
non per questo esclude che essa possa ostacolare la libera circolazione dei
servizi (v., per analogia, sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03,
Carbonati Apuani, Racc. pag. I–8027, punto 26).
31 L’applicazione
di detta normativa tributaria comporta che, per tutti i soggetti passivi
dell’imposta aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e
stabiliti in altri Stati membri, i servizi considerati sono resi più onerosi di
quelli forniti agli esercenti stabiliti su tale territorio.
32 Infatti,
tale normativa introduce un costo supplementare per le operazioni di scalo
degli aeromobili e delle imbarcazioni a carico degli operatori aventi il
domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati
membri e crea così un vantaggio per talune categorie di imprese stabilite in
tale territorio (v. sentenze 25 luglio 1991, causa C‑353/89,
Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑4069, punto 25; 13 dicembre 2007,
causa C‑250/06, United Pan-Europe
Communications Belgium
e a., Racc. pag. I‑11135, punto 37, nonché 1° aprile
2008, causa C‑212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone,
Racc. pag. I-1683, punto 50).
33
34 A
questo proposito,
35 Tuttavia,
ai fini del raffronto della situazione dei contribuenti, occorre prendere in
considerazione le caratteristiche specifiche dell’imposta di cui è causa. Pertanto,
una disparità di trattamento tra residenti e non residenti costituisce una
restrizione alla libera circolazione vietata dall’art. 49 CE qualora
non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione, rispetto all’imposta di
cui è causa, tale da giustificare la disparità di trattamento tra le varie
categorie di contribuenti (v., in tal senso, sentenza Renneberg,
cit., punto 60).
36 Ciò
vale in particolare per l’imposta di cui trattasi nella causa principale.
Infatti, come è stato sottolineato dalla Commissione, tale imposta è dovuta per
effetto dello scalo degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e
delle imbarcazioni da diporto e non in ragione della situazione finanziaria dei
contribuenti interessati.
37 Pertanto,
indipendentemente dal luogo in cui risiedono o sono stabilite, tutte le persone
fisiche o giuridiche che fruiscono dei servizi di cui trattasi sono,
contrariamente a quanto sostiene
38 Il
fatto che le persone soggette all’imposta in Sardegna contribuiscano,
attraverso il gettito generale e, in particolare, le imposte sui redditi,
all’azione della Regione Sardegna per la tutela dell’ambiente è irrilevante ai
fini del raffronto della situazione dei residenti e dei non residenti con
riguardo all’imposta regionale sullo scalo. Infatti, come ha osservato
l’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, detta imposta non ha
la stessa natura e non persegue gli stessi obiettivi delle altre imposte
corrisposte dai contribuenti sardi, che mirano segnatamente ad alimentare in
modo generale il bilancio pubblico e, pertanto, a finanziare l’insieme delle
azioni regionali.
39 Da
quanto precede risulta che nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte
consente di constatare che i residenti e i non residenti non si trovino in una
situazione oggettivamente paragonabile con riguardo all’imposta regionale sullo
scalo. Pertanto, la normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale
costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto essa
grava unicamente sugli operatori esercenti aeromobili adibiti al trasporto
privato di persone e imbarcazioni da diporto aventi il domicilio fiscale fuori
dal territorio regionale, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori
stabiliti in quest’ultimo.
Sull’eventuale giustificazione della normativa
di cui trattasi nella causa principale
– Sulla giustificazione
fondata sulle esigenze di tutela dell’ambiente e della sanità pubblica
40
41 In
particolare, detta imposta troverebbe il suo fondamento in una nuova politica
regionale di tutela ambientale e paesaggistica del territorio della Regione
Sardegna. Tale politica prevedrebbe, secondo quest’ultima, l’istituzione di
vari contributi volti, da un lato, a disincentivare il consumo eccessivo del
patrimonio ambientale e paesaggistico costiero e, dall’altro, a finanziare gli
interventi onerosi di riassetto delle zone costiere. Tale imposta sarebbe
inoltre fondata sul principio «chi inquina paga», poiché, indirettamente, essa
graverebbe sugli esercenti dei mezzi di trasporto, i quali costituirebbero una
fonte di inquinamento.
42 Va
ricordato in proposito che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, a
prescindere dall’esistenza di uno scopo legittimo che corrisponda a motivi
imperativi di interesse generale, la giustificazione di una restrizione alle
libertà fondamentali garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in
questione sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non
vada oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento (v. sentenze
30 gennaio 2007, causa C‑150/04, Commissione/Danimarca,
Racc. pag. I-1163, punto 46; Governo della Comunità
francese e Governo vallone, cit., punto 55, nonché 5 marzo 2009,
causa C‑222/07, UTECA, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 25). Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la
realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di
raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza 10 marzo 2009,
causa C‑169/07, Hartlauer, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 55).
43 Nella
fattispecie si deve rilevare che, anche se i motivi invocati dalla Regione
Sardegna potrebbero costituire il fondamento dell’istituzione dell’imposta
regionale sullo scalo, gli stessi non possono giustificare le modalità di
applicazione di questa imposta e, segnatamente, la disparità di trattamento
degli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, i
quali sono gli unici debitori di tale imposta.
44 Infatti,
è evidente che dette modalità, che comportano una restrizione della libera
prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, non appaiono atte a
garantire il conseguimento di detti obiettivi generali né necessarie per
raggiungerli. Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle
conclusioni, ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto che
fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questa si
produce indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e imbarcazioni e non
presenta, in particolare, alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti
stessi. Gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti contribuiscono al
degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non residenti.
45 Pertanto,
la restrizione alla libera prestazione di servizi, quale essa risulta dalla normativa
tributaria di cui trattasi nella causa principale, non può essere giustificata
da motivi relativi alla tutela dell’ambiente in quanto l’applicazione
dell’imposta regionale sullo scalo che essa istituisce si basa su una
differenziazione tra le persone priva di relazione con detto obiettivo
ambientale. Una restrizione del genere non può neanche essere giustificata da
motivi sanitari, non avendo
– Sulla
giustificazione fondata sulla coerenza del sistema tributario
46 Nelle
sue osservazioni
47 A
tale proposito, occorre rammentare che
48 Orbene,
come è stato sottolineato al punto 38 della presente sentenza, l’imposta
regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate
dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in
generale il bilancio pubblico e quindi a finanziare l’insieme delle azioni
della Regione Sardegna. Il non assoggettamento a tale imposta di detti
residenti non può quindi essere considerato come una compensazione delle altre
imposte cui questi sono soggetti.
49 Da
queste considerazioni risulta che la restrizione alla libera prestazione dei
servizi, quale risulta dalla normativa tributaria di cui trattasi nella causa
principale, non può essere giustificata da motivi relativi alla coerenza del
sistema tributario della Regione Sardegna.
50 La
prima e la terza questione vanno pertanto risolte dichiarando che
l’art. 49 CE dev’essere interpretato nel
senso che osta a una norma tributaria di un’autorità regionale, quale quella di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 4/2006, la quale istituisce
un’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al
trasporto privato di persone nonché delle unità da diporto che grava unicamente
sulle imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
Sulla seconda e sulla quarta questione,
relative all’art. 87 CE
51 Con
la seconda e la quarta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il
giudice a quo chiede se l’art. 87 CE debba essere interpretato nel
senso che la normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisca
un’imposta regionale sullo scalo, quale quella prevista all’art. 4 della
legge regionale n. 4/2006, che grava unicamente sugli esercenti aventi il
loro domicilio fiscale fuori dal territorio regionale costituisca una misura di
aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite sullo stesso territorio.
52 Occorre
ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, la
qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone
che sia soddisfatto ognuno dei quattro criteri cumulativi sui quali si fonda
l’art. 87, n. 1, CE. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento
dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale
intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo
luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve
falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza
23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse,
Racc. pag. I‑2843, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza
ivi citata).
53 Nella
fattispecie, è pacifico che l’imposta di cui trattasi nella causa principale
risponde al secondo e al quarto criterio in quanto essa incide sui servizi
forniti in relazione allo scalo di aeromobili e di unità da diporto, che
riguardano il commercio intracomunitario, e che siffatta imposta, attribuendo
un vantaggio economico agli operatori stabiliti in Sardegna, come è stato
rilevato al punto 32 della presente sentenza, può falsare la concorrenza.
54 Le
questioni relative all’interpretazione dell’art. 87 CE riguardano
quindi l’applicazione degli altri due criteri di qualificazione dell’imposta
regionale sullo scalo come aiuto di Stato.
Sull’uso delle risorse pubbliche
55 Secondo
56 Va
rammentato in proposito che, secondo una giurisprudenza costante della Corte,
la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come
sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese,
ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola
gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere
sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici
effetti (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98,
Germania/Commissione, Racc. pag. I‑6857, punto 25, nonché 1° luglio 2008,
cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a.,
Racc. pag. I‑4777, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).
57 Come
ricordato dalla Commissione, una normativa tributaria come quella controversa
nella causa principale, che conceda a talune imprese un non assoggettamento
all’imposta di cui trattasi, costituisce un aiuto di Stato, pur non comportando
un trasferimento di risorse statali, in quanto consiste nella rinuncia da parte
delle autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto
riscuotere (sentenza Germania/Commissione, cit., punti 26-28).
58 Pertanto,
il fatto che la normativa tributaria di cui trattasi nella causa principale
preveda non l’attribuzione di una sovvenzione, bensì il non assoggettamento ad
un’imposta regionale sullo scalo degli esercenti di aeromobili adibiti al
trasporto privato di persone nonché di unità da diporto aventi il domicilio
fiscale nel territorio regionale, consente di considerare che tale non
assoggettamento può costituire un aiuto di Stato.
Sulla selettività della normativa tributaria
di cui trattasi nella causa principale
59 Secondo
60 A
questo proposito occorre ricordare come dalla giurisprudenza menzionata dalla
convenuta nella causa principale risulti certamente che, nel caso di una misura
adottata non dal legislatore nazionale, ma da un’autorità infrastatale,
tale misura non è selettiva ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solo
perché concede vantaggi soltanto nella parte del territorio nazionale nella
quale la misura si applica (v. sentenze Portogallo/Commissione,
cit., punti 53 e 57, nonché 11 settembre 2008, cause riunite da C‑428/06
a C-434/06, UGT‑Rioja e a.,
Racc. pag. I‑6747, punti 47 e 48).
61 Tuttavia,
risulta del pari da detta giurisprudenza che, al fine di valutare la
selettività di una misura adottata da un ente infrastatale
avente uno statuto autonomo rispetto al governo centrale, come quello di cui
gode
62 Occorre
quindi stabilire se, tenuto conto della caratteristiche dell’imposta regionale
sullo scalo, le imprese aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale siano, rispetto all’ambito giuridico di riferimento, in una
situazione fattuale e giuridica paragonabile a quella delle imprese stabilite
sullo stesso territorio.
63 Come
risulta dai punti 36 e 37 della presente sentenza, si deve constatare che,
tenuto conto della natura e della finalità di detta imposta, tutte le persone
fisiche e giuridiche che fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna sono,
contrariamente a quanto affermato dalla convenuta nella causa principale, in
una situazione oggettivamente paragonabile indipendentemente dal luogo in cui
risiedono o sono stabilite. Ne consegue che la misura non può essere
considerata generale, poiché essa non si applica a tutti gli esercenti di
aeromobili e di imbarcazioni da diporto facenti scalo in Sardegna.
64 Pertanto,
una normativa tributaria come quella di cui trattasi nella causa principale
costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite in
Sardegna.
65 È
compito del giudice a quo trarre da tale constatazione le opportune
conseguenze.
66 In
tali circostanze la seconda e la quarta questione devono essere risolte
dichiarando che l’art. 87, n. 1, CE dev’essere
interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità regionale
che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui trattasi nella causa
principale, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi
il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di
aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su questo stesso territorio.
Sulle spese
67 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
1) L’art. 49 CE
deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma tributaria di
un’autorità regionale, quale quella di cui all’art. 4 della legge della
Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di
sviluppo, nella versione risultante dall’art. 3, comma 3, della legge
della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge
finanziaria 2007, la quale istituisce un’imposta regionale sullo scalo
turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché delle
unità da diporto che grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi
il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
2) L’art. 87,
n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che una normativa tributaria
di un’autorità regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di
cui trattasi nella causa principale, la quale grava unicamente sulle persone
fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio
regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese
stabilite su questo stesso territorio.
(Seguono le firme)