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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 1 luglio 2008

 

C-341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost SA e La PosteUnion française de l’express (UFEX)

 

 

Nei procedimenti riuniti C‑341/06 P e C‑342/06 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte il 4 agosto 2006,

 

Chronopost SA,

con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia),

rappresentata dall’avv. D. Berlin, avocat (causa C‑341/06 P),

 

La Poste,

con sede in Parigi (Francia),

rappresentata dall’avv. H. Lehman, avocat (causa C‑342/06 P),

ricorrenti,

 

procedimenti in cui le altre parti sono:

 

Union française de l’express (UFEX),

con sede in Roissy-en-France (Francia),

DHL Express (France) SAS,

già DHL International SA, con sede in Roissy-en-France,

Federal express international (France) SNC,

con sede in Gennevilliers (Francia),

CRIE SA, in liquidazione giudiziaria,

con sede in Asnières (Francia),

rappresentate dagli avv.ti E. Morgan de Rivery e J. Derenne, avocats,

ricorrenti in primo grado,

 

Commissione delle Comunità europee,

rappresentata dal sig. C. Giolito,

in qualità di agente,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

 

Repubblica francese,

rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million,

in qualità di agenti,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in primo grado,

 

 

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e U. Lõhmus, presidenti di sezione, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský (relatore), E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 dicembre 2007,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        Con i loro ricorsi d’impugnazione, le società Chronopost SA (in prosieguo: la «Chronopost») (causa C‑341/06 P) e La Poste (causa C‑342/06 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 giugno 2006, causa T‑613/97, UFEX e a./Commissione (Racc. pag. II‑1531; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato in parte la decisione della Commissione 1º ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI‑Chronopost (GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione contestata»).

 Fatti

3        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 2-18 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«2      [La Poste], che opera in regime di monopolio legale nel settore della posta ordinaria, era parte integrante della pubblica amministrazione francese sino alla fine del 1990. A partire dal 1° gennaio 1991, essa è stata trasformata in persona giuridica di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2 luglio 1990, 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF 8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo: la “legge 90‑568”). Tale legge la autorizza a svolgere talune attività aperte alla concorrenza, in particolare quella di corriere espresso.

3      La Société française de messagerie internationale (in prosieguo: la “SFMI”) è una società di diritto privato a cui è stata affidata la gestione del servizio di corriere espresso di La Poste dalla fine del 1985. Tale impresa è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di franchi francesi (FRF) (circa EUR 1 524 490), ripartito tra la Sofipost (66%), società finanziaria controllata al 100% da La Poste, e la TAT Express (34%), una controllata della compagnia aerea Transport aérien transrégional (in prosieguo: la “TAT”).

4      Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso effettuato dalla SFMI sotto la denominazione di EMS/Chronopost sono state definite in una circolare del Ministero francese delle Poste e Telecomunicazioni 19 agosto 1986. In base a tale circolare, La Poste doveva fornire alla SFMI assistenza logistica e commerciale. I rapporti contrattuali tra La Poste e la SFMI erano disciplinati da convenzioni, la prima delle quali risale al 1986.

5      Nel 1992, l’organizzazione dell’attività di corriere espresso svolta dalla SFMI è stata modificata. La Sofipost e la TAT hanno creato una nuova società, la Chronopost (…), di cui esse continuavano a detenere rispettivamente il 66% e il 34% delle azioni. La società Chronopost, che disponeva di un accesso esclusivo alla rete di La Poste fino al 1° gennaio 1995, si è concentrata sul servizio di corriere espresso nazionale. La SFMI è stata acquistata dalla GD Express Worldwide France, controllata di una joint venture internazionale raggruppante la società australiana TNT e le poste di cinque paesi, concentrazione autorizzata con decisione della Commissione 2 dicembre 1991 (Caso IV/M.102 – TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Poste e Sweden Post) (GU C 322, pag. 19). La SFMI ha conservato l’attività di corriere espresso internazionale, utilizzando la Chronopost come agente e prestatore di servizi per la gestione in Francia delle proprie spedizioni internazionali (in prosieguo: la “SFMI‑Chronopost”).

6      Il Syndicat français de l’express international (in prosieguo: lo “SFEI”) (…) è un’organizzazione di categoria professionale di diritto francese, che raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere espresso in concorrenza con la SFMI‑Chronopost.

7      In data 21 dicembre 1990 lo SFEI ha presentato alla Commissione [delle Comunità europee] una denuncia, sostenendo in particolare che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla [SFMI‑Chronopost] configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). Nella denuncia era in particolare lamentato il fatto che il compenso versato dalla SFMI per l’assistenza fornita da La Poste non corrispondeva alle condizioni normali di mercato. La differenza tra il prezzo di mercato per l’acquisto di tali servizi e quello effettivamente pagato dalla [SFMI‑Chronopost] costituirebbe un aiuto di Stato. Uno studio economico realizzato per conto dello SFEI dalla società di consulenza Braxton associés [in prosieguo: la “Braxton”] è stato allegato alla denuncia, in modo da poter valutare l’importo dell’aiuto per il periodo 1986‑1989.

8      Con lettera del 10 marzo 1992, la Commissione ha comunicato allo SFEI l’archiviazione della sua denuncia. Il 16 maggio 1992, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro tale decisione. La Corte ha pronunciato un non luogo a statuire (ordinanza della Corte 18 novembre 1992, causa C‑222/92, SFEI e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta) in seguito alla decisione della Commissione 9 luglio 1992, con cui è stata revocata la decisione 10 marzo 1992.

9      Su richiesta della Commissione, la Repubblica francese le ha trasmesso talune informazioni con lettera del 21 gennaio, con telefax del 3 maggio e con lettera del 18 giugno 1993.

10      Il 16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) un ricorso contro la SFMI, la Chronopost, La Poste e altri. A tale ricorso era allegato un secondo studio della (…) Braxton (…), che aggiornava i dati del primo studio ed estendeva il periodo di stima dell’aiuto fino a tutto il 1991. Con sentenza 5 gennaio 1994, il Tribunal de commerce de Paris ha sottoposto alla Corte numerose questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), una delle quali verteva sul concetto di aiuto di Stato nelle circostanze della causa in esame. Il governo francese ha presentato dinanzi alla Corte, in allegato alle sue osservazioni 10 maggio 1994, uno studio economico realizzato dalla società Ernst & Young. Con sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I‑3547 […]), la Corte ha giudicato che “la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un’impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato” (punto 62).

11      Nel frattempo, con lettera della Commissione del 20 marzo 1996, la Repubblica francese è stata informata dell’apertura del procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato. Il 30 maggio 1996 essa ha inviato alla Commissione le proprie osservazioni al riguardo.

(…)

13      Il 17 agosto 1996, lo SFEI ha sottoposto alla Commissione le proprie osservazioni in risposta a tale comunicazione. Esso ha allegato alle proprie osservazioni un nuovo studio economico, realizzato dallo studio Bain & Co. Lo SFEI ha inoltre ampliato l’ambito della sua denuncia 21 dicembre 1990 a taluni nuovi elementi, segnatamente all’impiego del marchio di La Poste, all’accesso privilegiato alle frequenze di Radio France, ad alcuni privilegi doganali e fiscali e ad investimenti di La Poste nelle piattaforme di messaggeria.

14      La Commissione ha trasmesso alla Repubblica francese le osservazioni dello SFEI nel settembre 1996. In risposta, la Repubblica francese ha inviato una lettera alla Commissione, allegando uno studio economico realizzato dalla società di consulenza Deloitte Touche Tohmatsu (in prosieguo: la “relazione Deloitte”).

(...)

18      Il 1° ottobre 1997, la Commissione ha adottato la decisione [contestata] (…)».

 La decisione contestata

4        Dai punti 19-23 della sentenza impugnata risulta quanto segue:

«19      Nella decisione [contestata], la Commissione ha constatato che occorreva distinguere due tipi di misure. Il primo tipo consiste nella fornitura, da parte di La Poste, da un lato, dell’assistenza logistica, costituita dal fatto di mettere a disposizione della SFMI‑Chronopost le infrastrutture postali per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle sue spedizioni e, dall’altro, dell’assistenza commerciale, vale a dire l’accesso della SFMI‑Chronopost alla clientela di La Poste e il conferimento, da parte di quest’ultima, del proprio avviamento a favore della SFMI‑Chronopost. Il secondo tipo consiste in misure particolari, come l’accesso privilegiato a Radio France e i privilegi fiscali e doganali.

20      La Commissione considerava che il problema rilevante fosse quello di accertare “se le condizioni delle operazioni fra La Poste e la SFMI‑Chronopost [fossero] paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale”. Secondo la Commissione non si sarebbe avuto alcun vantaggio finanziario qualora i prezzi interni per i prodotti e i servizi scambiati tra le società appartenenti allo stesso gruppo fossero stati “calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri)”.

21      Al riguardo, la Commissione faceva rilevare che i pagamenti effettuati dalla SFMI‑Chronopost non coprivano i costi totali durante i primi due anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. Essa, in primo luogo, non considerava anomalo il fatto che, durante il periodo di avviamento, i pagamenti effettuati da una nuova impresa, cioè la SFMI‑Chronopost, coprissero soltanto i costi variabili. In secondo luogo, sempre secondo la Commissione, la Repubblica francese ha potuto dimostrare che, a partire dal 1988, la remunerazione pagata dalla SFMI‑Chronopost copriva tutti i costi sopportati da La Poste, nonché la remunerazione dei capitali propri investiti da quest’ultima. Inoltre, la Commissione ha calcolato che il tasso di rendimento interno (in prosieguo: il “TRI”) dell’investimento di La Poste in veste di azionista superava ampiamente il costo del capitale della società nel 1986, ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe. Di conseguenza, La Poste avrebbe fornito un’assistenza logistica e commerciale alla sua controllata a condizioni normali di mercato e tale assistenza non rappresenterebbe, quindi, un aiuto di Stato.

22      Quanto al secondo tipo, vale a dire le diverse misure specifiche, la Commissione riteneva che la SFMI‑Chronopost non godesse di alcun vantaggio con riferimento alla procedura di sdoganamento, al diritto di bollo, all’imposta sulle retribuzioni o ai termini di pagamento. L’utilizzo degli autoveicoli di La Poste come supporto pubblicitario doveva essere considerato, secondo la Commissione, come una normale assistenza commerciale tra una società controllante e la sua controllata; inoltre, la SFMI‑Chronopost non avrebbe beneficiato di alcun trattamento preferenziale per la pubblicità su Radio France. La Commissione avrebbe potuto altresì accertare che gli impegni presi da La Poste al momento dell’autorizzazione della joint venture con la decisione della Commissione 2 dicembre 1991 non rappresentavano aiuti di Stato.

23      All’art. 1 della decisione [contestata], la Commissione constata quanto segue:

“1.      L’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua filiale SFMI‑Chronopost, le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra SFMI‑Chronopost e Radio France, il regime doganale applicabile a La Poste e a SFMI‑Chronopost, il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a La Poste e il suo investimento (...) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore di SFMI‑Chronopost”».

 Il primo procedimento dinanzi al Tribunale

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1997, lo SFEI, divenuto Union française de l’express (UFEX), nonché tre società che ne sono membri, la DHL international SA, la Federal express international (France) SNC e la CRIE SA (in prosieguo: la «UFEX e a.») hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione contestata. La Chronopost, La Poste e la Repubblica francese sono intervenute a sostegno della Commissione.

6        La UFEX e a. deducevano quattro motivi di annullamento a sostegno del loro ricorso, il primo fondato su una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di consultazione del fascicolo, il secondo attinente ad un’insufficienza di motivazione, il terzo riguardante errori di fatto ed errori manifesti di valutazione e il quarto attinente ad una violazione della nozione di aiuto di Stato.

7        Il quarto motivo si suddivideva in due parti, secondo le quali la Commissione avrebbe travisato il concetto di aiuto di Stato, da un lato, non tenendo conto delle condizioni normali di mercato nell’analisi della remunerazione dell’assistenza fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost e, dall’altro, escludendo da tale concetto diverse misure di cui la SFMI‑Chronopost avrebbe beneficiato.

8        Il Tribunale si è pronunciato su tale ricorso con la sentenza 14 dicembre 2000, causa T‑613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II‑4055).

 La sentenza Ufex e a./Commissione

9        Con la citata sentenza Ufex e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato fondata la prima parte del quarto motivo.

10      Al punto 79 di tale sentenza, il Tribunale conclude quanto segue:

«79      Di conseguenza, occorre annullare l’art. 1 della decisione [contestata] nella parte in cui esso constata che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI‑Chronopost, non rappresenta un aiuto di Stato a favore della SFMI‑Chronopost, senza che occorra esaminare la seconda parte di tale motivo o gli altri motivi nella misura in cui tali ultimi attengono all’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, la SFMI‑Chronopost. In particolare, non occorre esaminare il secondo motivo, con il quale le ricorrenti asseriscono, sostanzialmente, che la motivazione della decisione [contestata] attinente all’assistenza logistica e commerciale è insufficiente».

11      Nei punti successivi della citata sentenza Ufex e a./Commissione, il Tribunale ha quindi esaminato solo il primo motivo, relativo alla presunta violazione dei diritti della difesa della Ufex e a., e gli argomenti svolti nell’ambito del terzo motivo, relativo agli errori di fatto e agli errori manifesti di valutazione, che non si confondevano con quelli già esaminati nell’ambito del quarto motivo. In ambedue i casi le censure mosse dalla Ufex e a. sono state respinte.

12      Il Tribunale si è quindi limitato ad annullare l’art. 1 della decisione contestata nella parte in cui esso constata che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, SFMI‑Chronopost, non costituisce un aiuto di Stato a favore di quest’ultima.

 Le impugnazioni contro la sentenza Ufex e a./Commissione

13      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 19 e il 23 febbraio 2001, la Chronopost, La Poste e la Repubblica francese hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro la citata sentenza Ufex e a./Commissione. I relativi procedimenti sono stati riuniti.

14      Con la sua sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, Chronopost e a./Ufex e a. (Racc. pag. I‑6993), la Corte ha dichiarato fondato il primo motivo di tali impugnazioni, basato su una violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, derivante dall’errata interpretazione, da parte del Tribunale, del concetto di «condizioni normali di mercato».

15      Dai punti 32‑41 della citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a. risulta quanto segue:

«32      (…) Il Tribunale ha affermato, al punto 75 della sentenza [Ufex e a./Commissione], che la Commissione avrebbe almeno dovuto verificare che la contropartita ricevuta da La Poste fosse paragonabile a quella richiesta da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato.

33      Questa valutazione, che non tiene conto del fatto che un’impresa come La Poste si trova in una situazione molto diversa da quella di un’impresa privata operante in condizioni normali di mercato, è inficiata da un errore di diritto.

34      Infatti, La Poste è incaricata di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE) (v. sentenza 19 maggio 1993, causa C‑320/91, Corbeau, Racc. pag. I‑2533, punto 15). Un siffatto servizio consiste, in sostanza, nell’obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili.

35      A tal fine, La Poste si è dovuta dotare, o è stata dotata, di importanti infrastrutture e mezzi (la “rete postale”) che le consentissero di fornire il servizio postale di base a tutti gli utenti, anche nelle zone poco popolate, nelle quali le tariffe non coprivano i costi sopportati per la fornitura del servizio.

36      A causa delle caratteristiche del servizio che la rete di La Poste deve assicurare, la costituzione e il mantenimento di tale rete non rispondono a una logica puramente commerciale. Come è stato ricordato al punto 22 della presente sentenza, la Ufex e a. hanno peraltro ammesso che una rete come quella di cui ha potuto beneficiare la SFMI‑Chronopost non è chiaramente una rete di mercato. Pertanto, tale rete non sarebbe mai stata costituita da un’impresa privata.

37      D’altronde, la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale è inscindibilmente connessa alla rete di La Poste, giacché essa consiste per l’appunto nella messa a disposizione di tale rete, senza equivalenti sul mercato.

38      Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di La Poste con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili.

39      Nel caso di specie, i costi sopportati da La Poste per la fornitura alla propria controllata di un’assistenza logistica e commerciale possono costituire siffatti elementi obiettivi e verificabili.

40      Su questa base, si può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI‑Chronopost qualora, da un lato, venga accertato che la contropartita richiesta copra debitamente tutti i costi aggiuntivi variabili sopportati per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑Chronopost, e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario.

41      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’art. 92, n. 1, del Trattato nel senso che la Commissione non poteva valutare l’esistenza di un aiuto a favore della SFMI‑Chronopost facendo riferimento ai costi sopportati da La Poste, ma che essa avrebbe dovuto verificare se la contropartita ricevuta da La Poste “fosse paragonabile a quella richiesta da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale e che è guidato da prospettive di lungo termine”».

16      Di conseguenza, dopo aver considerato che non occorreva esaminare gli altri motivi di impugnazione e che la controversia non era matura per la decisione, la Corte ha annullato la citata sentenza Ufex e a./Commissione e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

 Il secondo procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

17      La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione ampliata del Tribunale. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni, avvenuta con decisione del Tribunale 13 settembre 2004 (GU C 251, pag. 12), il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa (punto 37 della sentenza impugnata).

18      La fase orale del procedimento si è chiusa, una prima volta, il 23 agosto 2005, poi, in seguito a riapertura, il 19 dicembre 2005.

19      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito sulle conclusioni delle parti, in merito alle quali rimaneva dinanzi ad esso pendente la causa in seguito al rinvio.

20      Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che la UFEX e a. ribadivano, in sostanza, il secondo, il terzo e il quarto motivo sollevati nel corso della causa che ha condotto alla citata sentenza Ufex e a./Commissione, vale a dire il motivo che lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione, quello che lamenta inesattezze materiali e manifesti errori di valutazione nell’esame della remunerazione dell’assistenza fornita da La Poste e quello che lamenta l’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato.

21      Al punto 51 della sentenza impugnata, dopo aver osservato che occorreva esaminare, anzitutto, il motivo di ricorso attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha aggiunto che «i motivi centrati su inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione, nonché sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato, che si sovrappongono, saranno esaminati insieme successivamente».

22      Dopo aver ricordato, ai punti 63‑71 della sentenza impugnata, quanto contenuto nella giurisprudenza in materia di motivazione, il Tribunale ha accolto, ai punti 77‑95 della stessa sentenza, il primo motivo in quanto la motivazione della decisione contestata non consentiva di valutare né i costi aggiuntivi variabili sostenuti per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, né il contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale, né l’adeguata remunerazione dei capitali propri, né la copertura dei costi in generale.

23      Il Tribunale ha constatato inoltre, ai punti 96‑100 della sentenza impugnata, l’esistenza di circostanze che avrebbero giustificato, nella fattispecie, una motivazione più dettagliata della decisione contestata.

24      Esso ha concluso, al punto 101 di detta sentenza, che «(…) la decisione [contestata] deve essere annullata per difetto di motivazione nella parte in cui essa conclude che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost non costituisce un aiuto di Stato».

25      Il Tribunale ha poi esaminato il motivo di ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato.

26      Esso ha considerato, in primo luogo, al punto 102 della sentenza impugnata, che, tenuto conto dell’insufficiente motivazione della decisione contestata, non gli era possibile esaminare gli argomenti basati sulla presunta mancata copertura dei costi della SFMI‑Chronopost, sulla sottovalutazione e sul carattere arbitrario di taluni elementi utilizzati dalla Commissione, su errori nelle rettifiche contabili compiute nell’allegato 4 alla relazione Deloitte, sul livello anormalmente elevato del TRI o sulle fonti di profitto della SFMI‑Chronopost.

27      Il Tribunale ha respinto, in secondo luogo, ai punti 162‑171 della sentenza impugnata, l’insieme degli altri argomenti invocati dalla UFEX e a., ad eccezione di quello vertente sull’asserto secondo cui il trasferimento della clientela della Postadex avrebbe costituito di per sé una misura distinta dall’assistenza logistica e commerciale e, quindi, avrebbe costituito parimenti un aiuto di Stato.

28      Su quest’ultimo punto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, avendo ritenuto che tale trasferimento non costituisse aiuto di Stato in quanto non comportava alcun vantaggio in denaro, era incorsa in un errore di diritto.

29      Conseguentemente, con la sentenza impugnata, il Tribunale:

        ha annullato la decisione contestata, nei limiti in cui constata che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, SFMI‑Chronopost, né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI‑Chronopost;

        ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e il 75% delle spese della UFEX e a. sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte, escluse le spese determinate dagli interventi;

        ha condannato la UFEX e a. a sostenere il resto delle proprie spese dinanzi al Tribunale e alla Corte, e

        ha condannato la Repubblica francese, la Chronopost e La Poste a sostenere le proprie spese dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

 Il procedimento dinanzi alla Corte nei ricorsi d’impugnazione in esame

30      Nel suo ricorso d’impugnazione la Chronopost chiede che la Corte voglia:

        annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui annulla parzialmente la decisione contestata;

        confermare il resto della sentenza impugnata e decidere, in via definitiva, sulla controversia;

        respingere la domanda di annullamento della decisione contestata, e

        condannare la UFEX e a. a sostenere le spese.

31      Nel suo ricorso d’impugnazione, La Poste chiede che la Corte voglia:

        annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui annulla parzialmente la decisione contestata, e

        condannare la UFEX e a. a sopportare le spese sostenute da La Poste dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

32      La UFEX e a. chiedono che la Corte voglia:

        respingere i ricorsi di impugnazione, e

        condannare la Chronopost e La Poste alle spese.

33      Con ordinanza del presidente della Corte 18 aprile 2007, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

 Sulle impugnazioni

34      La Chronopost e La Poste, ricorrenti nelle presenti impugnazioni, sollevano, sostanzialmente, quattro motivi rispettivamente vertenti:

        su un vizio procedurale attinente alla composizione irregolare della sezione del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata;

        su un vizio procedurale attinente alla decisione fornita nel merito dal Tribunale con riferimento ad un motivo irricevibile;

        su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’obbligo di motivazione della decisione contestata, nei limiti in cui riguarda l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost, e

        su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione del concetto di aiuto di Stato per quanto riguarda il trasferimento della clientela della Postadex.

 Sul primo motivo, vertente su un vizio procedurale attinente alla composizione irregolare della sezione del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata

 Argomenti delle parti

35      La Chronopost e La Poste sostengono che la sentenza impugnata è stata emessa al termine di un procedimento irregolare, in quanto il giudice relatore, nel collegio giudicante che ha emesso tale sentenza, era stato anche presidente e giudice relatore nel collegio giudicante che aveva emesso la citata sentenza Ufex e a./Commissione.

36      Orbene, il principio fondamentale del diritto a un equo processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che esige che la causa sia esaminata da un tribunale indipendente e imparziale, implicherebbe che la composizione della sezione del Tribunale adita in qualità di giudice di rinvio, in seguito all’annullamento della citata sentenza Ufex e a./Commissione, non lasci adito a dubbi in merito all’imparzialità della composizione del collegio giudicante a causa della presenza, in seno ad esso, di un giudice che ha dovuto trattare la stessa causa in qualità di giudice relatore nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza cassata. Ne conseguirebbe una violazione dell’art. 6 UE.

37      La UFEX e a. sostengono, in primo luogo, che tale motivo di ricorso è irricevibile. Poiché la composizione del collegio che ha emesso la sentenza impugnata e il nome del giudice relatore erano già noti prima dell’apertura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, la Chronopost e La Poste avrebbero potuto manifestare i loro dubbi sull’imparzialità di detta composizione nel corso di tale fase orale. Poiché esse avrebbero rinunciato a tale possibilità, il motivo da esse presentato risulterebbe nuovo e quindi irricevibile, alla luce della decisione della Corte nella sentenza 9 settembre 1999, causa C‑64/98 P, Petrides/Commission (Racc. pag. I‑5187).

38      La UFEX e a. sostengono, in secondo luogo, che tale motivo sarebbe infondato. La composizione del collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata sarebbe infatti conforme alle disposizioni dell’art. 118 del regolamento di procedura del Tribunale, che discliplina il caso in cui quest’ultimo venga adito su rinvio della Corte in seguito ad annullamento di una prima sentenza.

39      Tali disposizioni non prescriverebbero l’assegnazione ad un collegio diversamente composto, il che sarebbe del resto impossibile qualora la prima sentenza fosse stata emessa in seduta plenaria. In tale ambito non sarebbe possibile opporre alcuna tradizione costituzionale comune agli Stati membri. La collegialità sarebbe considerata idonea ad eliminare il rischio di parzialità di uno dei membri del collegio giudicante.

40      Alla luce della linea interpretativa seguita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte eur. D.U.»), nelle pronunce in merito alla questione dell’imparzialità del giudice, si dovrebbe constatare che nella fattispecie non si riscontrerebbe alcun elemento soggettivo o oggettivo di parzialità. Risponderebbe, al contrario, all’interesse della buona amministrazione della giustizia affidare una controversia tanto complessa come quella in esame allo stesso giudice relatore che era stato chiamato a conoscerne prima del rinvio.

41      Nelle loro repliche, la Chronopost e La Poste contestano la censura di irricevibilità che viene opposta al loro motivo. La UFEX e a. non potrebbero, infatti, assolutamente avvalersi dell’argomento della novità di un motivo vertente sulla violazione di un principio fondamentale e rientrante, quindi, nel novero dei motivi di ordine pubblico ai quali non si può rinunciare.

42      Inoltre, un motivo di tal genere non avrebbe potuto essere invocato prima che la sentenza del Tribunale venisse emessa. Per di più, esso non rientrerebbe tra gli incidenti procedurali sui quali il Tribunale potrebbe pronunciarsi ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di procedura. Detto regolamento non conterrebbe nessun’altra disposizione relativa alla possibilità di ricusazione. Poiché tale motivo è stato invocato nell’atto di ricorso dinanzi alla Corte, non si tratterebbe di un motivo nuovo presentato «in corso di causa» ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

43      Nelle loro controrepliche, la UFEX e a. sostengono che costituisce motivo nuovo, conseguentemente irricevibile, l’argomentazione fatta valere nella replica secondo cui la violazione di un principio fondamentale costituisce un motivo di ordine pubblico. Peraltro, la causa considerata all’art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte sarebbe quella che ha inizio dinanzi al Tribunale e prosegue dinanzi alla Corte nel contesto dell’impugnazione.

 Giudizio della Corte

44      Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in particolare, dall’art. 6, n. 1, della CEDU, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto principio generale in forza dell’art. 6, n. 2, UE (sentenza 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I‑5305, punto 29).

45      Tale diritto all’equo processo implica che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito secondo legge. Tale diritto è applicabile nel contesto di un ricorso giurisdizionale contro una decisione della Commissione (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 21).

46      Le garanzie d’accesso ad un tribunale indipendente e imparziale e, in particolare, quelle tra esse che ne stabiliscono la nozione e la composizione rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo. Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare se la sua composizione sia tale da consentirgli di costituire effettivamente un siffatto tribunale indipendente e imparziale, quando sorga al riguardo una contestazione che non appaia a prima vista manifestamente priva di serietà. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio (v. al riguardo sentenza della Corte eur. D.U. 23 aprile 1996, Remli c. Francia, Recueil des arrêts et décisions 1996 II, pag. 574, § 48). In tal senso, un controllo del genere costituisce una formalità di importanza sostanziale, il cui rispetto è rilevante sul piano dell’ordine pubblico.

47      Ne deriva che, se nel contesto di un’impugnazione sorge al riguardo una contestazione che, come nella presente causa, non è manifestamente priva di serietà, la Corte è tenuta a verificare la regolarità della composizione del collegio del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.

48      In altri termini, si deve dichiarare che un motivo siffatto, come quello in merito al quale la Corte è chamata a pronunciarsi, cioè vertente sull’irregolarità della composizione del Tribunale, costituisce un motivo d’ordine pubblico che deve essere esaminato d’ufficio (v., sull’obbligo di sollevare d’ufficio i motivi d’ordine pubblico, in particolare, sentenza 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67).

49      L’esame di siffatto motivo può dunque avvenire in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I‑983, punto 25).

50      Alla luce di queste constatazioni, non può essere utilmente invocata per opporsi all’esame di tale motivo da parte della Corte la circostanza che la Commissione, parte principale in primo grado, si sia astenuta dal sollevare dinanzi al Tribunale l’irregolarità fatta valere dalla Chronopost e da La Poste a sostegno del loro motivo dinanzi alla Corte e che, di conseguenza, gli interessati, intervenienti in primo grado, non potrebbero più comunque denunciarla validamente nell’ambito dell’impugnazione da essi proposta.

51      Al riguardo risulta dagli elementi del fascicolo sottoposti alla Corte, ed è incontestato, che le funzioni di giudice relatore nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata sono state affidate ad uno dei suoi membri, che aveva ricoperto nel contempo gli incarichi di presidente e relatore nel collegio giudicante che aveva emesso la citata sentenza Ufex e a./Commissione.

52      Non è tuttavia dimostrato che, procedendo a detta designazione del giudice relatore, il Tribunale non abbia rispettato il dovere di imparzialità al quale sono tenuti i suoi membri e che, quindi, abbia violato il diritto fondamentale all’equo processo.

53      Occorre infatti, in primo luogo, osservare che la circostanza che lo stesso giudice, presente nei due collegi che si sono succeduti, si sia visto affidare le funzioni di giudice relatore è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale.

54      In secondo luogo, il dovere di imparzialità riveste due aspetti. Da un lato, è indispensabile che il Tribunale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali; si tenga presente che si deve presumere l’imparzialità personale fino a prova contraria. Dall’altro, il Tribunale deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v., in tal senso, in particolare, sentenze della Corte eur. D.U. 24 febbraio 1993, Fey c. Austria, serie A n. 255-A, pag. 12, § 28; 25 febbraio 1997, Findlay c. Regno Unito, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pag. 281, § 73, nonché 4 ottobre 2007, Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions).

55      Orbene, va osservato, da un lato, che nella fattispecie la Chronopost e La Poste non invocano una parzialità di natura personale dei membri del Tribunale.

56      Dall’altro, la circostanza che uno stesso giudice sieda in due collegi giudicanti che hanno dovuto conoscere della stessa controversia successivamente l’uno all’altro non può di per sé far nascere dubbi sull’imparzialità del Tribunale, prescindendo da un qualsiasi altro elemento oggettivo.

57      Al riguardo, non sembra che il rinvio della causa dinanzi ad un collegio giudicante composto in modo totalmente distinto da quello che ha dovuto svolgerne il primo esame debba e possa essere considerato quale obbligo di carattere generale nell’ambito del diritto comunitario.

58      La Corte eur. D.U. ha giudicato, peraltro, che non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un giudice chiamato ad annullare una decisione amministrativa o giudiziaria abbia l’obbligo di rinviare il caso ad un’altra autorità giurisdizionale o ad un organo di tale autorità diversamente costituito (v. sentenze della Corte eurD.U. 16 luglio 1971, Ringeisen c. Austria, serie A n. 13, § 97, e 26 settembre 1995, Diennet c. Francia, serie A, n. 325-A, § 37).

59      Peraltro, va osservato che, in forza dell’art. 27, n. 3, della CEDU, quando una controversia viene deferita dinanzi alla grande sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, su rinvio contro la sentenza emessa da una Sezione, nessun giudice della sezione che ha emanato tale sentenza può sedere nella Grande Sezione, fatta eccezione per il presidente della Sezione e per il giudice che sedeva in nome dello Stato che era parte interessata. La CEDU ammette, pertanto, che giudici chiamati a conoscere una prima volta della controversia siedano in un altro collegio chiamato a conoscere nuovamente della stessa controversia e che tale circostanza non appare in sé incompatibile con i criteri dell’equo processo.

60      Alla luce di tali considerazioni, non è dimostrato, nella fattispecie, che il collegio che ha emanato la sentenza impugnata fosse composto in modo irregolare per la sola presenza, in seno ad esso, di un membro del Tribunale che già sedeva nel collegio chiamato a conoscere della controversia in precedenza.

61      Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su un vizio procedurale attinente alla decisione fornita nel merito dal Tribunale con riferimento ad un motivo irricevibile

 Argomenti delle parti

62      La Poste sostiene, nella prima parte della sua argomentazione, che il Tribunale avrebbe omesso di statuire sull’eccezione di irricevibilità che essa aveva opposto ad un motivo di ricorso presentato dalla UFEX e a., vertente sul fatto che il trasferimento della Postadex avrebbe costituito un aiuto di Stato, motivo che non era stato presentato nel procedimento che era sfociato nella citata sentenza Ufex e a./Commissione e che sarebbe risultato pertanto nuovo nel procedimento sfociato nella sentenza impugnata. In una seconda parte della sua argomentazione, essa sostiene che il Tribunale, statuendo su tale motivo, che era nuovo, avrebbe violato le disposizioni di cui all’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura.

63      La UFEX e a. contesta la ricevibilità della prima parte di tale motivo di ricorso, facendo valere che essa sarebbe basata su argomenti confusi e contraddittori, mentre non indicherebbe quale disposizione del regolamento di procedura del Tribunale sarebbe stata violata.

64      Detta parte sarebbe peraltro infondata, in quanto il Tribunale non era tenuto a decidere con riferimento ad un’eccezione che non era neanch’essa ricevibile in quanto era stata sollevata da un mero interveniente. Inoltre, La Poste, precisando che il Tribunale avrebbe riqualificato tale motivo esaminandolo nell’ambito del motivo di ricorso vertente su un errore manifesto di valutazione, ammette che tale motivo di ricorso era già stato invocato e non era pertanto nuovo. Di conseguenza, e poiché il Tribunale poteva riclassificare formalmente l’argomentazione presentata nel ricorso, neanche la seconda parte sarebbe fondata.

65      La Poste, nella sua replica, contesta l’irricevibilità opposta alla prima parte del suo secondo motivo. Essa sostiene che tale parte è esposta con sufficiente chiarezza. Peraltro, anche qualora l’eccezione di irricevibilità che essa ha fatto valere dinanzi al Tribunale fosse stata irricevibile, quest’ultimo avrebbe dovuto constatarlo espressamente. Inoltre, la giurisprudenza della Corte riguardante l’irricevibilità delle eccezioni sollevate da un interveniente sarebbe più elastica di quanto sostenuto dalla UFEX e a. e non escluderebbe l’esame caso per caso di dette eccezioni. L’eccezione sarebbe ricevibile nella fattispecie, a suo avviso, in quanto, anzitutto, i motivi di ricorso presentati da La Poste miravano agli stessi obiettivi cui mirava la Commissione; poi, il motivo di ricorso nuovo è stato sollevato dalla UFEX e a. ben dopo l’intervento, e, infine, La Poste, che è stata accusata di aver violato le norme relative agli aiuti di Stato, aveva interesse a sollevare eccezioni che la Commissione aveva omesso.

66      Nella loro controreplica, la UFEX e a. confermano l’argomento relativo all’irricevibilità dell’eccezione sollevata da un interveniente la quale, in quanto concernente la novità di un motivo di ricorso, non sarebbe stata di ordine pubblico.

 Giudizio della Corte

       Sulla prima parte del secondo motivo

67      L’interveniente non è legittimato a sollevare un’eccezione di irricevibilità che non sia stata formulata nelle conclusioni del convenuto (v. sentenze 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 21 e 22; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punti 11 e 12, nonché 19 marzo 2002, causa C‑13/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑2943, punto 5).

68      È pacifico che La Poste aveva, nel procedimento sfociato nella sentenza impugnata, la qualità di interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione e che quest’ultima non ha sollevato l’eccezione di irricevibilità fatta valere da La Poste dinanzi al Tribunale, vertente sul fatto che il motivo di ricorso invocato dalla UFEX e a. in merito al trasferimento della Postadex fosse nuovo per il fatto che non era stato presentato nel procedimento sfociato nella citata sentenza Ufex e a./Commissione.

69      Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata da La Poste, la quale, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, non interessava la sfera dell’ordine pubblico, era pertanto essa stessa irricevibile. In tale contesto, anche qualora il Tribunale fosse stato tenuto a decidere in merito a tale eccezione, esso avrebbe del pari, ma anche necessariamente, dovuto concludere per l’irricevibilità della stessa. Pertanto, l’aver omesso tale decisione è risultato privo di implicazioni per quanto riguarda i diritti di La Poste, la quale, di conseguenza, non può fondatamente avvalersi di detta omissione per contestare la regolarità della sentenza impugnata.

70      Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo, anche supponendo che fosse ricevibile, risulterebbe comunque infondata. Occorre, conseguentemente, respingerla.

       Sulla seconda parte del secondo motivo

71      Occorre ricordare che, secondo l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in forza dell’art. 120 dello stesso regolamento, quando detto Tribunale viene adito, come nella fattispecie, su sentenza di rinvio della Corte, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ne deriva che, in seguito alla sentenza di rinvio della Corte, le parti non possono, in linea di principio, invocare motivi di ricorso che non siano stati sollevati nel corso del procedimento sfociato nella sentenza del Tribunale annullata dalla Corte.

72      Dall’esame del ricorso con cui la UFEX e a. hanno adito il Tribunale nel procedimento sfociato nella citata sentenza Ufex e a./Commissione risulta che la domanda di annullamento era basata su quattro motivi interpretati dal Tribunale come vertenti, rispettivamente, su una violazione dei diritti della difesa, su un’insufficienza di motivazione, su errori in fatto ed errori manifesti di valutazione nonché, infine, sulla violazione del concetto di aiuti di Stato (sentenza Ufex e a./Commissione, citata, punto 37).

73      Nelle sue osservazioni, depositate in seguito alla citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., la UFEX e a. hanno ribadito i loro tre ultimi motivi di ricorso, che il Tribunale, al punto 49 della sentenza impugnata, ha classificato come vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione, su inesattezze materiali ed errori manifesti di valutazione, nonché su un’applicazione erronea del concetto di aiuti di Stato.

74      Dall’esame di tali osservazioni, non risulta che la UFEX e a. abbiano inteso sollevare un motivo di ricorso nuovo. È pacifico inoltre che l’argomentazione da esse allora formulata con riferimento al trasferimento della Postadex a sostegno del motivo di ricorso vertente su inesattezze materiali e su errori manifesti di valutazione era già stata presentata nel suo ricorso depositato nel procedimento sfociato nella citata sentenza Ufex e a./Commissione. Una siffatta esposizione di argomenti non può essere qualificata come nuovo motivo di ricorso.

75      Peraltro, come ha giustamente precisato il Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, i motivi di ricorso vertenti su inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione si sovrappongono, nella fattispecie, al motivo vertente sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato. In tal contesto, il Tribunale ha potuto a buon diritto riqualificare l’argomentazione della UFEX e a. in merito al trasferimento della Postadex riconducendola a sostegno del motivo di ricorso vertente sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato (v., sulla possibilità di procedere a una tale riqualificazione, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P, Parlamento/Gaspari, Racc. pag. I‑7597, punto 21).

76      Pertanto, pronunciandosi in merito a tale argomentazione nell’analisi del motivo di ricorso vertente sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato, il Tribunale non ha affatto statuito su un motivo di ricorso nuovo e non ha conseguentemente violato le disposizioni di cui all’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura.

77      Anche la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

78      Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’obbligo di motivazione della decisione contestata, nei limiti in cui essa riguarda l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost

79      L’esame di questo motivo implica che, prima dell’esposizione delle argomentazioni delle parti, vengano ricordati i motivi accolti dal Tribunale che hanno indotto quest’ultimo a censurare la decisione contestata per la sua insufficiente motivazione.

 I motivi di annullamento accolti dal Tribunale

80      Dopo aver ricordato, ai punti 63‑71 della sentenza impugnata, gli oblighi previsti dal Trattato CE, quali definiti dalla giurisprudenza, per quanto riguarda la motivazione degli atti delle istituzioni comunitarie, il Tribunale ha svolto l’esame della motivazione della decisione contestata basandosi, sostanzialmente, su due categorie di elementi a suo avviso determinanti.

81      In primo luogo, il Tribunale ha considerato che occorreva procedere all’esame dell’osservanza da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, alla luce dei principi individuati al punto 40 della citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., richiamati al punto 15 della presente sentenza.

82      Il Tribunale ne ha tratto, al punto 72 della sentenza impugnata, la seguente conclusione: «(…) Ciò comporta in particolare l’esame della sufficienza della motivazione della decisione [contestata] relativamente, da un lato, al problema di chiarire se il compenso richiesto dalla SFMI‑Chronopost fornisca, in primo luogo, la copertura di tutti i costi variabili aggiuntivi sostenuti per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo luogo, una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑Chronopost, dall’altro, relativamente all’esistenza di indizi circa il fatto che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario».

83      Con riferimento a ciascuno di detti punti, il Tribunale ha considerato che la decisione contestata non recasse sufficienti precisazioni.

84      In secondo luogo, il Tribunale, ricordando che la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso che, eventualmente, possono giustificare una motivazione più dettagliata, ha dichiarato che tale circostanza ricorreva nella fattispecie.

85      Al riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 97 della sentenza impugnata, quanto segue: «(…) Le circostanze che giustificano una motivazione più dettagliata stanno nel fatto che, in primo luogo, si trattava di una delle prime decisioni relative alla complessa questione, nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, del calcolo dei costi di una società controllante che opera in un mercato riservato e che fornisce assistenza logistica e commerciale alla propria controllata che non opera in un mercato riservato. In secondo luogo, la revoca della prima decisione di rigetto della Commissione 10 marzo 1992, in seguito alla proposizione di un ricorso di annullamento, e la sentenza SFEI della Corte avrebbero dovuto spingere la Commissione a motivare la propria posizione con maggiore diligenza e precisione rispetto ai punti contestati. Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano presentato vari studi economici durante il procedimento amministrativo avrebbe altresì dovuto condurre la Commissione a predisporre una motivazione accurata, anche in risposta alle argomentazioni essenziali delle ricorrenti fondate su tali studi economici».

 Argomenti delle parti

86      La Chronopost e La Poste sostengono che gli obblighi di motivazione dettagliata della decisione contestata, accolti dal Tribunale per censurarla, eccederebbero quanto necessario al limitato controllo da svolgersi con riferimento ad una decisione adottata in un ambito in cui la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. La Chronopost aggiunge che, con il pretesto del controllo sulla motivazione, il Tribunale, incorrendo in un vero sviamento di potere, avrebbe operato un controllo dell’errore manifesto di valutazione, se non, addirittura, dell’opportunità dell’adozione della decisione contestata, sostituendo la sua valutazione a quella della Commissione.

87      La Ufex e a. concludono per il rigetto di tale motivo, sostenendo che la decisione contestata non era sufficientemente motivata, ma si limitava a considerazioni di carattere generale che non rispondevano all’argomentazione dettagliata della denuncia. Esse fanno valere che l’argomento vertente sullo sviamento di potere sarebbe inoperante con riferimento ad una decisione del Tribunale.

 Giudizio della Corte

88      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la verifica che la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’art. 190 del Trattato va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v., in particolare, sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata, nonché 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑6717, punto 73).

89      Per quanto riguarda, in particolare, una decisione della Commissione che dichiari insussistente un presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante, va constatato che la Commissione è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 64).

90      Occorre ancora ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑8461, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

91      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza delle due categorie di obblighi di motivazione, quali ricordate ai punti 80‑85 della presente sentenza, accolte, nella fattispecie, dal Tribunale.

92      Anche supponendo, anzitutto, che, nella sua risposta ai motivi della denuncia della UFEX e a., la Commissione abbia applicato criteri di valutazione del concetto di «condizioni normali di mercato» che potrebbero essere erronei rispetto a quelli che la Corte ha accolto nella citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., pronunciata successivamente, tale circostanza potrebbe avere un’incidenza sulla stessa fondatezza della motivazione della decisione contestata, ma non sulla sua adeguatezza a livello formale.

93      Per quanto riguarda, poi, l’obbligo di una motivazione più dettagliata della decisione contestata tenuto conto del contesto in cui essa è stata emessa, l’analisi operata dal Tribunale non risulta pertinente.

94      Da una parte, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, il fatto che la decisione contestata sia una delle prime ad affrontare la complessa questione, in materia di aiuti di Stato, del calcolo dei costi dell’assistenza fornita da una società controllante, che opera in un mercato riservato, alla sua controllata, che non opera in siffatto mercato, non giustifica di per sé una motivazione necessariamente dettagliata del calcolo di tali costi, qualora, come nella fattispecie, la Commissione ritenesse che i motivi addotti dai denuncianti al riguardo fossero erronei già a livello di principio. Anche supponendo che tale orientamento della Commissione fosse a sua volta errato, tale circostanza potrebbe avere incidenza sulla fondatezza della decisione contestata, ma non sulla sua regolarità formale.

95      D’altra parte, anche se è vero che la decisione contestata è stata adottata dopo che la Commissione aveva ritirato una precedente decisione 10 marzo 1992, che archiviava la denuncia della UFEX e a. e che era oggetto di un ricorso di annullamento, tale ritiro non implicava alcuna modifica per quanto riguarda la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione. Infatti, il concetto di aiuto di Stato è correlato ad una situazione oggettiva, valutata nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione (sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 137). Le ragioni per le quali la Commissione aveva emesso una valutazione differente della situazione in esame in una decisione anteriore devono pertanto rimanere ininfluenti riguardo alla valutazione della legittimità della decisione contestata.

96      Infine, la necessaria correlazione tra i motivi invocati dal denunciante e la motivazione della decisione della Commissione non può comportare che quest’ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli argomenti invocati a sostegno di detti motivi. È sufficiente che la detta istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (sentenza 11 gennaio 2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, punto 30). Nel caso di specie, e a condizione che i chiarimenti forniti giustifichino le ragioni per le quali detti motivi non sono stati ritenuti rilevanti, né il numero né l’importanza degli studi economici prodotti dal denunciante a sostegno di tali motivi possono da soli modificare la portata dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione.

97      Occorre, peraltro, anche ricordare che l’analisi della questione intesa a stabilire se, come sostenuto dalla UFEX e a., l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI-Chronopost costituisse un aiuto di Stato rientrava in un contesto che era caratterizzato, alla data della decisione contestata, da due ordini di elementi.

98      Da una parte, come è stato ricordato al punto 3 della presente sentenza, al punto 62 della sua citata sentenza SFEI e a., la Corte ha giudicato che la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un’impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato.

99      D’altra parte, è pacifico che è sul fondamento di tali considerazioni che la denuncia presentata dalla UFEX e a. alla Commissione mirava sostanzialmente a giustificare l’insufficienza della remunerazione dell’assistenza logistica e commerciale (titolo I, parte E, della decisione contestata).

100    In particolare, la UFEX e a. hanno sostenuto che la remunerazione dell’assistenza logistica avrebbe dovuto essere calcolata a partire dal prezzo che un’impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto chiedere per le prestazioni in causa, senza prendere in considerazione le «economie di scala» di cui beneficiava La Poste grazie al suo monopolio e che, secondo le denuncianti, erano appunto all’origine della distorsione di concorrenza.

101    Il Tribunale, nel concludere che la risposta formulata in merito alle censure sollevate dalla UFEX e a. era insufficiente, ha dichiarato, ai punti 75‑95 della sentenza impugnata, che le informazioni fornite dalla Commissione erano troppo generiche ed imprecise.

102    Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, il Tribunale ha criticato in modo particolare la mancanza di precisione relativa ai concetti economici e contabili utilizzati, la natura dei costi esaminati e le componenti dei calcoli economici effettuati. Esso ha constatato di non essere in grado di verificare la presenza o l’assenza di eventuali errori di fatto o di valutazione ed ha considerato che, quanto ai costi variabili, la decisione contestata avrebbe dovuto contenere per lo meno una sintesi generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni fornite.

103    Tuttavia, va constatato in primo luogo, come del resto ha osservato anche il Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, che le «ragioni per le quali la Commissione ha rifiutato il metodo di calcolo dei costi [di tali prestazioni proposto dalla UFEX e a.] risultano chiaramente dalle motivazioni indicate ai punti 49‑56 della decisione [contestata]».

104    In particolare, la Commissione chiarisce per quale motivo, a suo avviso, gli studi economici dettagliati forniti dalla UFEX e a. erano fondati su una concezione del prezzo normale di mercato fondamentalmente errata. In effetti, essi definivano tale prezzo come il prezzo al quale una società privata paragonabile avrebbe fornito gli stessi servizi ad una società alla quale non fosse collegata; occorrerebbe, invece, tenere conto del fatto che l’operazione negoziale ha luogo tra due società che appartengono allo stesso gruppo e che, quindi, non possono essere ignorate le considerazioni strategiche e le sinergie che derivano dall’appartenenza di La Poste e della Chronopost allo stesso gruppo.

105    Alla luce di tali considerazioni, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, sarebbe inopportuno fornire una risposta dettagliata alle ipotesi e ai calcoli su cui si basano detti studi per determinare l’importo globale del preteso aiuto di Stato. Non si può pertanto contestare alla Commissione di non aver fornito una risposta di tal genere.

106    Va constatato, in secondo luogo, che il Tribunale non precisa quali elementi della denuncia formulata dalla UFEX e a. sarebbero, a suo avviso, stati trattati in modo inadeguato nella decisione contestata.

107    In terzo luogo, va ancora constatato che il Tribunale non chiarisce sotto quale aspetto la decisione contestata non avrebbe esposto i motivi per i quali gli argomenti in fatto e in diritto presentati dalla UFEX e a. non avrebbero consentito alla Commissione di concludere per l’esistenza di un aiuto di Stato. La motivazione accolta, ricordata al punto 4 della presente sentenza, lascia infatti apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dalla Commissione e ne consente il controllo giurisdizionale.

108    Per quanto riguarda i concetti economici e contabili utilizzati dalla Commissione, la natura dei costi esaminati e le componenti dei calcoli economici effettuati, è innegabile che essi richiedono valutazioni tecniche complesse. Poiché la decisione contestata faceva emergere il ragionamento seguito dalla Commissione con chiarezza sufficiente a consentire di contestarne successivamente la fondatezza dinanzi alla giurisdizione competente, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche o per ciascuno dei dati numerici sui quali si basa tale ragionamento (v., analogamente, per gli atti di portata generale, in particolare, sentenza 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I‑6451, punto 134).

109    Occorre d’altra parte osservare che, per garantire il rispetto del segreto commerciale cui la Commissione è tenuta in forza dell’art. 214 del Trattato CE (divenuto art. 287 CE), taluni dati riguardanti in particolare il costo di fornitura delle prestazioni non possono essere comunicati in un atto come quello di cui trattasi nella fattispecie. La non esaustività di tali dati numerici contenuti in un atto di tal genere non consentirebbe per ciò solo di qualificare come insufficiente la motivazione, né impedirebbe l’esercizio di un controllo giurisdizionale ulteriore.

110    Se, infine, per contestare la fondatezza delle scelte così operate e, in particolare, la loro adeguatezza rispetto ai criteri accolti dalla Corte nella citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., che consentono di stabilire quali siano nella fattispecie le condizioni normali di mercato, la UFEX e a. hanno allora sollevato dinanzi al Tribunale diversi argomenti atti a porre in discussione i dati sui quali la Commissione si era basata, spettava a quest’ultima fornire giustificazioni dinanzi al Tribunale nella fase istruttoria del contenzioso.

111    Per contro, la circostanza che tutti questi dati non comparivano nel corpo della decisione contestata non consente di concludere che detta decisione fosse motivata in modo insufficiente, e ciò a fortiori se tali argomenti erano stati sollevati o sviluppati nel corso del procedimento giurisdizionale successivo alla citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a.

112    È per questa ragione che il Tribunale non poteva concludere, come ha fatto al punto 95 della sentenza impugnata, senza commettere un errore di diritto, che gli era impossibile controllare se il metodo impiegato e le fasi dell’esame condotto dalla Commissione fossero esenti da errori e compatibili con i principi indicati in detta sentenza per determinare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato.

113    Dalle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei motivi accolti dal Tribunale è atto a giustificare che la decisione contestata dovesse essere annullata per difetto di motivazione. Di conseguenza, il motivo invocato dalla Chronopost e da La Poste, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale quanto alla valutazione dell’obbligo di motivazione che incombeva alla Commissione, è fondato.

114    Occorre, pertanto, annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui dispone, motivandolo con la violazione di tale obbligo, l’annullamento della decisione contestata nei limiti in cui tale decisione conclude che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost non costituisce un aiuto di Stato.

 Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione del concetto di aiuto di Stato con riferimento al trasferimento della clientela della Postadex

 Argomenti delle parti

115    La Chronopost e La Poste sostengono che il Tribunale avrebbe considerato a torto che il trasferimento ad una società controllata da parte di uno Stato membro di un’attività che ricade in un settore sottoposto al regime concorrenziale costituisse aiuto di Stato in quanto la clientela, che rappresentava un attivo immateriale finanziato mediante risorse pubbliche, sarebbe stata in tale occasione ceduta senza corrispettivo.

116    Così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non tenendo conto, in contrasto con quanto disposto dalla Corte nella sua citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., della situazione specifica di La Poste, la quale, operando in un settore riservato, non sarebbe in una situazione paragonabile a quella delle imprese private. Il trasferimento della Postadex non può essere artificiosamente tenuto distinto dall’operazione di trasferimento di un’attività ad una società controllata da parte della pubblica amministrazione; esso non può essere valutato allo stesso modo del conferimento operato da una società privata ad una sua controllata già esistente. Inoltre, come ha constatato la Commissione, il conferimento dei capitali pubblici nella Chronopost è stato remunerato e, pertanto, detti capitali non avrebbero in alcun modo avvantaggiato la controllata di nuova creazione.

117    Peraltro, tale trasferimento ad una società controllata, che è stato d’altra parte voluto dalla Commissione nel contesto della liberalizzazione di settori che erano un tempo soggetti a regime di monopolio, non sarebbe paragonabile ai rapporti tra società e controllate esistenti. All’atto di detto trasferimento di attività, che è paragonabile ad una scissione, non potrebbe sussistere aiuto di Stato in quanto non vi sarebbero ancora beneficiari e, comunque, non sussisterebbe necessariamente un qualche vantaggio. Peraltro, la Commissione avrebbe tenuto conto del valore presunto degli attivi immateriali trasferiti.

118    Infine, la Corte si sarebbe già pronunciata nel senso che un’operazione in conto capitale a favore di una controllata del settore pubblico è a priori esente da aiuti quando anche un investitore privato partecipi all’operazione, il che è quanto avverrebbe nella fattispecie, dato che la società TAT, che deteneva il 34% del capitale della SFMI, ha conferito a quest’ultima il proprio attivo.

119    Secondo la UFEX e a., vi è sicuramente stato un trasferimento gratuito dalla Postadex alla SFMI‑Chronopost senza corrispettivo, il quale non può derivare dalla remunerazione dei capitali propri investiti, per la quale le cifre prese in considerazione dalla Commissione non sono pertinenti. I conferimenti che, nel diritto societario, devono sempre dare luogo ad una valutazione, avrebbero ben favorito la Chronopost procurandole, come nuovo operatore, un vantaggio concorrenziale ottenuto al di fuori delle condizioni normali di mercato. Si tratterebbe, infatti, di un trasferimento gratuito di clientela – peraltro vincolata – dal monopolista alla sua controllata.

120    Poco importa, per l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, che si trattasse o no di una scissione, in quanto la nozione di aiuto di Stato si definisce non in base alle cause o ai mezzi dell’operazione, bensì attraverso i suoi effetti sul mercato e sul commercio intracomunitari.

 Giudizio della Corte

121    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto», ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 68, nonché 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 74).

122    Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 56).

123    Deriva, peraltro, da costante giurisprudenza che i vantaggi consentiti possono risultare non soltanto da prestazioni dirette come le sovvenzioni, i prestiti o le acquisizioni di partecipazioni nel capitale delle imprese, ma anche dagli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, in questo modo, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici. Fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti delle sovvenzioni, si deve rilevare che è ivi ricompresa la fornitura di beni o di servizi a condizioni di favore (v., in tal senso, in particolare, sentenza 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, punti 28 e 29).

124    Per concludere, ai punti 165 e 167 della sentenza impugnata, che il trasferimento della Postadex effettuato da La Poste, allora servizio in mano allo Stato, a vantaggio della SFMI-Chronopost costituiva aiuto di Stato, il Tribunale ha dichiarato che tale operazione aveva comportato un trasferimento di clientela, cioè di un elemento dell’attivo immateriale dotato di valore economico, e che il vantaggio che ne era risultato per la SFMI-Chronopost non era stato oggetto di alcuna contropartita a vantaggio di La Poste.

125    Un ragionamento di tal genere lascia intendere che La Poste si sarebbe separata dalla Postadex senza alcuna contropartita come se l’attività trasferita fosse stata privatizzata prescindendo da qualsiasi remunerazione.

126    Tale analisi parte, tuttavia, da una premessa errata. È pacifico, infatti, che La Poste ha effettuato tale trasferimento mediante la costituzione di una controllata e che, grazie all’intermediazione della holding che essa detiene al 100%, ha acquistato il 66% del capitale nella sua controllata Chronopost. Orbene, non si può escludere che tale partecipazione tenga conto, almeno in parte, del valore del patrimonio materiale e immateriale trasferito e, in particolare, di quello della clientela della Postadex.

127    Come ha osservato l’avvocato generale al punto 117 delle sue conclusioni, La Poste ha conservato il valore economico delle attività trasferite alla Chronopost, corrispondenti alla sua partecipazione del 66% al capitale di quest’ultima.

128    In base a tali considerazioni, va constatato che il Tribunale non poteva basare la sua analisi prescindendo totalmente dalle circostanze giuridiche ed economiche di un trasferimento di clientela nel contesto della costituzione di una controllata senza commettere un errore di diritto, laddove dette circostanze potevano già da sole far sorgere una contropartita per il vantaggio procurato da tale trasferimento.

129    Inoltre, sarebbe possibile ammettere detta qualificazione di aiuto di Stato soltanto qualora il trasferimento della clientela della Postadex soddisfacesse, già da sé, tutte le condizioni di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato, che sono state ricordate al punto 122 della presente sentenza, così come devono ricorrere cumulativamente (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse, Racc. pag. I‑2843, punto 50).

130    Nessuno, tuttavia, sostiene che tali condizioni siano soddisfatte. Per quanto riguarda, in ogni caso, la questione se un tale trasferimento falsi o minacci di falsare la concorrenza, derivante dalla quarta di tali condizioni, ciò potrebbe accadere soltanto se, segnatamente, esso modificasse la struttura del mercato interessato e pregiudicasse la situazione delle imprese concorrenti già presenti su tale mercato.

131    Al riguardo, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 120 delle sue conclusioni, poiché l’attività di corriere espresso veniva già svolta direttamente da La Poste con la denominazione Postadex fino alla data della creazione della SFMI–Chronopost, non sembra che il trasferimento della clientela della Postadex a vantaggio di quest’ultima abbia avuto, di per sé, l’effetto di modificare le condizioni concorrenziali sul mercato della posta celere.

132    In tal contesto, occorre accogliere il quarto motivo di ricorso invocato dalla Chronopost e da La Poste nonché annullare la sentenza impugnata in quanto dispone l’annullamento della decisione contestata per la parte in cui constatava che il trasferimento della Postadex non costituiva aiuto di Stato.

133    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare la sentenza impugnata in quanto, da una parte, annulla la decisione contestata nei limiti in cui quest’ultima constata che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, SFMI‑Chronopost, né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI‑Chronopost e in quanto, dall’altra, fissa di conseguenza l’onere delle spese.

 Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata

134    Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale è il caso nelle presenti circostanze e, quindi, occorre che la Corte statuisca nel merito per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione contestata, nei limiti della controversia che rimane pendente dinanzi ad essa, tenendo conto che le parti hanno potuto dedurre tutti gli elementi di valutazione della legittimità di tale decisione nel corso di una procedura che ha conosciuto diverse fasi.

 Sulla portata della controversia

135    Occorre, anzitutto, ricordare che la sentenza impugnata ha annullato la decisione contestata soltanto nei limiti in cui constatava che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost né il trasferimento della Postadex costituivano aiuti di Stato a favore della SFMI‑Chronopost, mentre, come è stato ricordato al punto 4 della presente sentenza, l’art. 1 della decisione contestata prendeva in considerazione altri elementi che la Commissione ha ritenuto non costitutivi di aiuti di Stato.

136    Il Tribunale ha respinto gli argomenti della UFEX e a. relativi a detti altri elementi, o nella citata sentenza Ufex e a./Commissione, come viene ricordato al punto 180 della sentenza impugnata, o ai punti 189‑191 di quest’ultima.

137    Peraltro, nell’ambito dell’esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato, il Tribunale ha respinto, nella sentenza impugnata, gli argomenti invocati dalla UFEX e a. a sostegno di tale motivo e relativi, da un lato, al ricorso al metodo detto di «estrapolazione a ritroso» nonché, dall’altro, all’uso del logo di La Poste.

138    Alla luce di quanto precede, e poiché la UFEX e a., convenute nelle impugnazioni in esame, non hanno presentato conclusioni incidentali, l’annullamento parziale della sentenza impugnata, pronunciato dalla Corte, non pone nuovamente in discussione quest’ultima nei limiti in cui il Tribunale ha respinto tali argomenti.

139    Ne consegue che l’oggetto della controversia che rimane pendente dinanzi alla Corte in seguito all’annullamento, risultante dal punto 132 della presente sentenza, è ora limitato alla contestazione della decisione in esame soltanto nella parte in cui constata che l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost non costituisce aiuto di Stato.

140    Nei limiti di tale oggetto, resta quindi da statuire sugli argomenti invocati a sostegno del motivo di ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato, come ribaditi dalla UFEX e a. dinanzi al Tribunale successivamente alla citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., cioè la mancata copertura dei costi sostenuti da La Poste, la sottovalutazione e l’arbitrarietà di taluni elementi utilizzati dalla Commissione, gli errori nelle rettifiche contabili effettuate nell’allegato 4 della relazione Deloitte, nonché il livello anormalmente elevato del tasso di rendimento interno dell’investimento di La Poste.

 Sulla fondatezza della domanda di annullamento della decisione contestata

141    Si deve ricordare preliminarmente che il concetto di aiuto di Stato, come definito dal Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretato sulla base di elementi obiettivi. Per questa ragione, il giudice comunitario deve, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato (sentenza 16 maggio 2000, causa C‑83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I‑3271, punto 25).

142    Ne deriva che spetta alla Corte verificare se i fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e se siano atti a dimostrare che ricorrono tutte le condizioni, ricordate al punto 122 della presente sentenza, che consentono la qualificazione in termini di «aiuto» ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato.

143    Trattandosi in tali casi di una valutazione economica complessa, si deve del pari ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale su un atto della Commissione che contenga una valutazione del genere deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 11, nonché 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto 39).

144    Inoltre, poiché, come si è detto al punto 95 della presente sentenza, il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione obiettiva che si valuta alla data in cui la Commissione prende la sua decisione, sono le valutazioni addotte a tale data che devono essere prese in considerazione per operare il controllo giurisdizionale suddetto.

145    È alla luce di tali considerazioni che devono essere esaminati gli argomenti invocati dalla UFEX e a., che mirano a dimostrare l’erroneità delle valutazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere che la remunerazione dell’assistenza logistica e commerciale di La Poste a vantaggio della SFMI‑Chronopost, per il periodo che va dal 1986 al 1995, fosse sufficiente e non facesse pensare, dunque, a un’aiuto di Stato a vantaggio di quest’ultima.

146    In particolare, la UFEX e a. sostengono che la Commissione si accontenta di affermare che i costi integrali sostenuti da La Poste erano coperti, senza precisare le cifre considerate né i calcoli effettuati, e che d’altra parte la relazione Deloitte su cui essa si basa ammette la sua incapacità di giustificare le sue conclusioni in merito ai costi variabili, mancando una contabilità analitica di La Poste prima del 1992.

147    Al riguardo, e come del resto il Tribunale ha già osservato ai punti 134-136 della sentenza impugnata a proposito del ricorso al metodo dell’estrapolazione a ritroso, è pacifico che soltanto a partire dal 1992 La Poste, fino ad allora parte integrante dell’amministrazione francese, ha tenuto una contabilità analitica, in assenza della quale era impossibile procedere, per il periodo precedente, al calcolo esatto dei costi delle prestazioni effettuate da La Poste per la SFMI‑Chronopost.

148    Inoltre, come ha già osservato la Corte al punto 38 della citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., in assenza di ogni possibilità di effettuare un raffronto tra la situazione di La Poste e quella di un gruppo di imprese private non operanti in un settore riservato, le «condizioni normali di mercato», che sono necessariamente ipotetiche, devono essere valutate facendo riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili.

149    In tali circostanze, non è corretto, anzitutto, censurare la Commissione per aver fondato la decisione contestata su dati, allora gli unici disponibili, risultanti soprattutto dalla relazione Deloitte, quali forniti dal governo francese, che hanno permesso di ricostruire i costi sostenuti da La Poste. Il ricorso a tali dati può essere considerato censurabile soltanto se risulta dimostrato che essi erano basati su considerazioni manifestamente erronee.

150    Orbene, l’esame dei documenti del fascicolo sottoposti alla Corte non consente di concludere in tal senso.

151    In primo luogo, nulla consentiva alla Commissione di porre nuovamente in discussione la veridicità dei dati che le venivano forniti a partire dalla contabilità analitica di La Poste elaborata fin dal 1992 e che era, il che non viene contestato, certificata dai revisori e da un controllore di Stato. La circostanza che la Cour des comptes francese, in un rapporto del 2003, avesse sottolineato la «debolezza» di taluni elementi di detta contabilità non è idonea a dimostrare che le scelte operate dalla Commissione alla data della decisione contestata fossero manifestamente errate.

152    Occorre al riguardo osservare, inoltre, che la UFEX e a. hanno allegato alla denuncia inviata alla Commissione un’analisi economica realizzata dalla Braxton e un altro studio della stessa società a sostegno del ricorso proposto dinanzi al Tribunal de commerce de Paris nel 1993. Dagli argomenti esposti nella decisione contestata, che non sono oggetto di contestazione, risulta che la UFEX e a. hanno allegato alle loro osservazioni presentate alla Commissione, nell’agosto 1996, un nuovo studio economico realizzato dalla società di consulenza Bain & Co. (in prosieguo: lo «studio Bain») le cui cifre erano, secondo la UFEX e a., più affidabili di quelle dei due studi precedenti della Braxton.

153    Orbene, oltre al fatto che tale susseguirsi di studi riflette la difficoltà di valutare i costi reali dell’assistenza fornita da La Poste alla SFMI‑Chronopost, sulla base delle affermazioni non contestate della decisione in esame risulta che la relazione Deloitte analizza le conclusioni dello studio Bain e vi risponde. Ciò posto, i dati raccolti dalla Commissione dopo il deposito di tale relazione e sulla base dell’insieme delle considerazioni che essa comportava non devono essere considerati fissati arbitrariamente, bensì in funzione delle informazioni allora disponibili.

154    In secondo luogo, per quanto riguarda la metodologia accolta da detta relazione Deloitte e poi dalla Commissione per determinare i costi sostenuti da La Poste per l’attività di corriere espresso della SFMI‑Chronopost, la UFEX e a. la contestano in quanto essa condurrebbe a ignorare la diretta imputabilità di taluni costi fissi alla sola attività di corriere espresso. Tuttavia, la pertinenza di simile critica presupporrebbe che fosse dimostrata l’esistenza, per La Poste, di costi specificamente imputabili all’attività di corriere espresso, cosa che non è stata in alcun modo dimostrata dalla UFEX e a.; queste ultime, senza individuare nessuno di detti costi in modo preciso, si sono limitate, al riguardo, a rinviare a documenti contenenti indicazioni generali non confortate da altri elementi.

155    Non risulta comunque che il ricorso a tale metodo, rientrante nell’ambito discrezionale di cui la Commissione deve disporre nelle scelte di carattere tecnico che essa deve effettuare, derivi da un errore manifesto di valutazione poiché non è a priori incoerente imputare, come nella fattispecie, la parte dei costi fissi a tale o a talaltra attività in funzione del volume delle diverse attività.

156    In terzo luogo, è pacifico che, come si è detto al punto 147 della presente sentenza, era impossibile effettuare, in assenza di contabilità analitica di La Poste per il periodo che va dal 1986 al 1992, un calcolo esatto dei costi delle prestazioni svolte a beneficio della SFMI‑Chronopost.

157    È esattamente per colmare tale lacuna che alla società di consulenza Deloitte Touche Tohmatsu è stato affidato l’incarico di procedere ad una rielaborazione dei dati contabili disponibili allo scopo di poter determinare, con il miglior grado di approssimazione possibile, i costi completi inerenti all’assistenza logistica e commerciale in tal modo fornita alla SFMI‑Chronopost.

158    In tal contesto, non risulta manifestamente ingiustificato che detta rielaborazione abbia comportato diverse rettifiche, i cui motivi e la cui ampiezza sono stati esposti nella risposta della Commissione del 27 maggio 2005 ai quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti. L’esistenza di tali rettifiche non consente, in sé e per sé, di concludere per l’incoerenza dei dati utilizzati dalla Commissione sulla base di tale studio.

159    In quarto luogo, per quanto riguarda la questione se il comportamento di La Poste in quanto azionista della SFMI‑Chronopost si giustificasse dal punto di vista commerciale alla luce del criterio dell’investitore privato e non nascondesse, quindi, sovvenzioni idonee a costituire aiuti di Stato, la Commissione, come risulta dalla decisione contestata, ha verificato che il TRI dell’investimento di La Poste in quanto azionista eccedeva il costo totale del capitale della SFMI‑Chronopost, cioè il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe.

160    È pacifico, e del resto non viene contestato, che il calcolo effettuato, quale esposto nella decisione contestata e come risulta dalla tabella 1 che compare nel controricorso della Commissione del 27 maggio 2005, cioè svolto senza tenere conto dell’aiuto costituito dall’accesso alla rete e a taluni elementi dell’avviamento di La Poste (primo scenario), ha indotto a constatare che il TRI eccedeva ampiamente il costo del capitale. Quanto al TRI calcolato tenendo conto dell’aiuto costituito dall’accesso alla rete e ad elementi dell’avviamento (secondo scenario), la UFEX e a. sostengono che la tabella 2 di tale memoria sarebbe viziata da un errore di calcolo.

161    Tuttavia, va constatato che l’asserto della UFEX e a., che non pone in discussione la constatazione derivante dal primo scenario, è privo di rilievo. Infatti, da un lato, risulta dalla decisione contestata che la Commissione ha fatto ricorso al secondo scenario soltanto sulla base dei dati presentati dalla UFEX e a., di cui contestava il contenuto, e soltanto per addurre elementi a sostegno dei risultati del primo scenario da essa descritto.

162    Orbene, dall’altro, tra tali dati compariva la somma corrispondente, secondo la UFEX e a., all’aiuto derivante dalle condizioni privilegiate di accesso agli uffici di La Poste, laddove né la UFEX e a., né lo studio Bain chiariscono, come viene precisato dalla decisione contestata, in che modo tale somma sia stata calcolata. In tale contesto, l’asserto di cui trattasi non permette di considerare dimostrato il carattere manifestamente erroneo della valutazione della Commissione relativa alla remunerazione adeguata dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale.

163    Infine, occorre ricordare che la determinazione del TRI non aveva altro scopo nella fattispecie che verificare se il comportamento di La Poste in quanto azionista della SFMI‑Chronopost si giustificasse dal punto di vista commerciale alla luce del principio dell’investitore privato. Sotto questo profilo, ciò che importava alla Commissione era sapere se il TRI eccedesse il tasso di rendimento normale che un investitore privato avrebbe preteso in circostanze analoghe. Pertanto, il fatto che tale superamento sia stato più o meno rilevante è privo di importanza nell’ottica di stabilire se le operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra La Poste e la sua controllata abbiano comportato un elemento di aiuto. L’argomento della UFEX e a. vertente sul carattere anormalmente elevato del TRI è, di conseguenza, inoperante nella fattispecie.

164    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il motivo di ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato è infondato e che, pertanto, il ricorso della UFEX e a. inteso ad ottenere l’annullamento della decisione contestata deve necessariamente essere respinto.

 Sulle spese

165    A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, la Corte può tuttavia decidere, per motivi eccezionali, che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Quanto al n. 4, primo comma, dello stesso articolo, esso dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa sopportino le proprie spese.

166    In base a tali premesse, ciascuna delle parti nonché la Repubblica francese vanno condannate a sostenere le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 giugno 2006, causa T‑613/97, UFEX e a./Commissione, è annullata, da una parte, in quanto ha disposto l’annullamento della decisione della Commissione 1º ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI‑Chronopost, nei limiti in cui quest’ultima constata che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata, ossia la SFMI‑Chronopost, né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI‑Chronopost e, dall’altra, in quanto ha fissato di conseguenza l’onere delle spese.

2)      Il ricorso proposto con il numero di ruolo T‑613/97 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.

3)      Ciascuna delle parti e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

 

                           (Seguono le firme)