Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 1 luglio 2008
C-341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost SA e
Nei procedimenti riuniti C‑341/06 P e C‑342/06 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, proposte il 4 agosto 2006,
Chronopost SA,
con
sede in Issy-les-Moulineaux (Francia),
rappresentata dall’avv. D. Berlin, avocat (causa C‑341/06 P),
con
sede in Parigi (Francia),
rappresentata dall’avv. H. Lehman, avocat (causa C‑342/06 P),
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Union
française de l’express
(UFEX),
con
sede in Roissy-en-France (Francia),
DHL Express (France) SAS,
già
DHL International SA, con sede in Roissy-en-France,
Federal express international (France) SNC,
con
sede in Gennevilliers (Francia),
CRIE SA, in liquidazione giudiziaria,
con
sede in Asnières (Francia),
rappresentate dagli avv.ti E. Morgan de Rivery e
J. Derenne, avocats,
ricorrenti in primo grado,
Commissione delle Comunità
europee,
rappresentata dal sig. C. Giolito,
in qualità di agente,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese,
rappresentata dai sigg. G. de Bergues e
F. Million,
in qualità di agenti,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo
grado,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, K. Lenaerts,
G. Arestis e U. Lõhmus,
presidenti di sezione, P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet,
J. Malenovský (relatore), E. Levits e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
6 dicembre 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con i loro ricorsi d’impugnazione, le società Chronopost SA (in prosieguo: la «Chronopost»)
(causa C‑341/06 P) e
2 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato
in parte la decisione della Commissione 1º ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a
presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI‑Chronopost
(GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione
contestata»).
Fatti
3 I fatti all’origine della controversia sono esposti
ai punti 2-18 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«2 [
3
4 Le
modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere
espresso effettuato dalla SFMI sotto la denominazione di EMS/Chronopost sono state definite in una circolare del Ministero
francese delle Poste e Telecomunicazioni 19 agosto
5 Nel
1992, l’organizzazione dell’attività di corriere espresso svolta dalla SFMI è
stata modificata.
6 Il
Syndicat français de
l’express international (in prosieguo: lo “SFEI”) (…)
è un’organizzazione di categoria professionale di diritto francese, che
raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere
espresso in concorrenza con
7 In
data 21 dicembre 1990 lo SFEI ha presentato alla Commissione [delle Comunità
europee] una denuncia, sostenendo in particolare che l’assistenza logistica e
commerciale fornita da
8 Con
lettera del 10 marzo 1992,
9 Su
richiesta della Commissione,
10 Il
16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de
commerce de Paris
(Tribunale commerciale di Parigi) un ricorso contro
11 Nel
frattempo, con lettera della Commissione del 20 marzo 1996,
(…)
13 Il
17 agosto 1996, lo SFEI ha sottoposto alla Commissione le proprie osservazioni
in risposta a tale comunicazione. Esso ha allegato alle proprie osservazioni un
nuovo studio economico, realizzato dallo studio Bain & Co.
Lo SFEI ha inoltre ampliato l’ambito della sua denuncia 21 dicembre
14
(...)
18 Il
1° ottobre 1997,
La decisione contestata
4 Dai punti 19-23 della sentenza impugnata risulta
quanto segue:
«19 Nella
decisione [contestata],
20
21 Al
riguardo,
22 Quanto
al secondo tipo, vale a dire le diverse misure specifiche,
23 All’art. 1
della decisione [contestata],
“1. L’assistenza
logistica e commerciale fornita da
Il primo procedimento dinanzi al Tribunale
5 Con atto introduttivo depositato presso la
cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1997, lo SFEI, divenuto Union française de l’express
(UFEX), nonché tre società che ne sono membri,
6
7 Il quarto motivo si suddivideva in due parti,
secondo le quali
8 Il Tribunale si è pronunciato su tale ricorso con la
sentenza 14 dicembre 2000, causa T‑613/97, Ufex
e a./Commissione (Racc. pag. II‑4055).
La sentenza Ufex
e a./Commissione
9 Con la citata sentenza Ufex
e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato fondata la prima parte del
quarto motivo.
10 Al punto 79 di tale sentenza, il Tribunale conclude
quanto segue:
«79 Di
conseguenza, occorre annullare l’art. 1 della decisione [contestata] nella
parte in cui esso constata che l’assistenza logistica e commerciale fornita da
11 Nei punti successivi della citata sentenza Ufex e a./Commissione, il Tribunale ha quindi
esaminato solo il primo motivo, relativo alla presunta violazione dei diritti
della difesa della Ufex e a., e gli argomenti
svolti nell’ambito del terzo motivo, relativo agli errori di fatto e agli
errori manifesti di valutazione, che non si confondevano con quelli già
esaminati nell’ambito del quarto motivo. In ambedue i casi le censure mosse dalla Ufex e a. sono state
respinte.
12 Il Tribunale si è quindi limitato ad annullare
l’art. 1 della decisione contestata nella parte in cui esso constata che
l’assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua
controllata, SFMI‑Chronopost, non costituisce
un aiuto di Stato a favore di quest’ultima.
Le impugnazioni
contro la sentenza Ufex e a./Commissione
13 Con atti introduttivi depositati presso la
cancelleria della Corte, rispettivamente, il 19 e il 23 febbraio 2001,
14 Con la sua sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P,
C‑93/01 P e C‑94/01 P, Chronopost
e a./Ufex e a. (Racc. pag. I‑6993),
15 Dai punti 32‑41 della citata sentenza Chronopost e a./Ufex
e a. risulta quanto segue:
«32 (…)
Il Tribunale ha affermato, al punto 75 della sentenza [Ufex
e a./Commissione], che
33 Questa
valutazione, che non tiene conto
del fatto che un’impresa come
34 Infatti,
35 A
tal fine,
36 A
causa delle caratteristiche del servizio che la rete di
37 D’altronde,
la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale è inscindibilmente
connessa alla rete di
38 Di
conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione
di
39 Nel
caso di specie, i costi sopportati da
40 Su
questa base, si può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI‑Chronopost qualora, da un lato, venga accertato
che la contropartita richiesta copra debitamente tutti i costi aggiuntivi
variabili sopportati per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale,
un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete
postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in
cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑Chronopost,
e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano
stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario.
41 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha commesso
un errore di diritto interpretando l’art. 92, n. 1, del Trattato nel
senso che
16 Di conseguenza, dopo aver considerato che non
occorreva esaminare gli altri motivi di impugnazione e che la controversia non
era matura per la decisione,
Il secondo
procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
17 La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione
ampliata del Tribunale. In seguito alla modifica della composizione delle
sezioni, avvenuta con decisione del Tribunale 13 settembre 2004
(GU C 251, pag. 12), il giudice relatore è stato assegnato alla
Terza Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la
presente causa (punto 37 della sentenza impugnata).
18 La fase orale del procedimento si è chiusa, una
prima volta, il 23 agosto 2005, poi, in seguito a riapertura, il 19 dicembre
2005.
19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito
sulle conclusioni delle parti, in merito alle quali rimaneva dinanzi ad esso
pendente la causa in seguito al rinvio.
20 Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale
ha osservato, in primo luogo, che
21 Al punto 51 della sentenza impugnata, dopo aver
osservato che occorreva esaminare, anzitutto, il motivo di ricorso attinente
alla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha aggiunto che «i
motivi centrati su inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione,
nonché sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato, che si
sovrappongono, saranno esaminati insieme successivamente».
22 Dopo aver ricordato, ai punti 63‑71 della
sentenza impugnata, quanto contenuto nella giurisprudenza in materia di
motivazione, il Tribunale ha accolto, ai punti 77‑95 della stessa
sentenza, il primo motivo in quanto la motivazione della decisione contestata
non consentiva di valutare né i costi aggiuntivi variabili sostenuti per la
fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, né il contributo adeguato ai
costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale, né l’adeguata
remunerazione dei capitali propri, né la copertura dei costi in generale.
23 Il Tribunale ha constatato inoltre, ai punti 96‑100
della sentenza impugnata, l’esistenza di circostanze che avrebbero
giustificato, nella fattispecie, una motivazione più dettagliata della
decisione contestata.
24 Esso ha concluso, al punto 101 di detta sentenza,
che «(…) la decisione [contestata] deve essere annullata per difetto di
motivazione nella parte in cui essa conclude che l’assistenza logistica e
commerciale fornita da
25 Il Tribunale ha poi esaminato il motivo di ricorso
vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato.
26 Esso ha considerato, in primo luogo, al punto 102
della sentenza impugnata, che, tenuto conto dell’insufficiente motivazione
della decisione contestata, non gli era possibile esaminare gli argomenti
basati sulla presunta mancata copertura dei costi della SFMI‑Chronopost,
sulla sottovalutazione e sul carattere arbitrario di taluni elementi utilizzati
dalla Commissione, su errori nelle rettifiche contabili compiute
nell’allegato 4 alla relazione Deloitte, sul
livello anormalmente elevato del TRI o sulle fonti di profitto della SFMI‑Chronopost.
27 Il Tribunale ha respinto, in secondo luogo, ai punti
162‑171 della sentenza impugnata, l’insieme degli altri argomenti
invocati dalla UFEX e a., ad eccezione di quello vertente sull’asserto
secondo cui il trasferimento della clientela della Postadex
avrebbe costituito di per sé una misura distinta dall’assistenza logistica e
commerciale e, quindi, avrebbe costituito parimenti un aiuto di Stato.
28 Su quest’ultimo punto, il Tribunale ha dichiarato che
29 Conseguentemente, con la sentenza impugnata, il
Tribunale:
– ha
annullato la decisione contestata, nei limiti in cui constata che né
l’assistenza logistica e commerciale fornita da
– ha
condannato
– ha
condannato
– ha
condannato
Il procedimento dinanzi alla Corte nei ricorsi
d’impugnazione in esame
30 Nel suo ricorso d’impugnazione
– annullare
la sentenza impugnata nei limiti in cui annulla parzialmente la decisione
contestata;
– confermare
il resto della sentenza impugnata e decidere, in via definitiva, sulla
controversia;
– respingere
la domanda di annullamento della decisione contestata, e
– condannare
31 Nel suo ricorso d’impugnazione,
– annullare
la sentenza impugnata nei limiti in cui annulla parzialmente la decisione
contestata, e
– condannare
32
– respingere
i ricorsi di impugnazione, e
– condannare
33 Con ordinanza del presidente della Corte 18 aprile
2007, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della
sentenza.
Sulle impugnazioni
34
– su
un vizio procedurale attinente alla composizione irregolare della sezione del
Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata;
– su
un vizio procedurale attinente alla decisione fornita nel merito dal Tribunale
con riferimento ad un motivo irricevibile;
– su
un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’obbligo di
motivazione della decisione contestata, nei limiti in cui riguarda l’assistenza
logistica e commerciale fornita da
– su
un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione del concetto di
aiuto di Stato per quanto riguarda il trasferimento della clientela della Postadex.
Sul primo motivo, vertente su un vizio
procedurale attinente alla composizione irregolare della sezione del Tribunale
che ha emesso la sentenza impugnata
Argomenti delle parti
35
36 Orbene, il principio fondamentale del diritto a un
equo processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che esige che la causa sia
esaminata da un tribunale indipendente e imparziale, implicherebbe che la composizione
della sezione del Tribunale adita in qualità di giudice di rinvio, in seguito
all’annullamento della citata sentenza Ufex
e a./Commissione, non lasci adito a dubbi in merito all’imparzialità della
composizione del collegio giudicante a causa della presenza, in seno ad esso,
di un giudice che ha dovuto trattare la stessa causa in qualità di giudice
relatore nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza cassata. Ne
conseguirebbe una violazione dell’art. 6 UE.
37
38
39 Tali disposizioni non prescriverebbero
l’assegnazione ad un collegio diversamente composto, il che sarebbe del resto
impossibile qualora la prima sentenza fosse stata emessa in seduta plenaria. In
tale ambito non sarebbe possibile opporre alcuna tradizione costituzionale
comune agli Stati membri. La collegialità sarebbe considerata idonea ad
eliminare il rischio di parzialità di uno dei membri del collegio giudicante.
40 Alla luce della linea interpretativa seguita dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte eur. D.U.»), nelle pronunce in
merito alla questione dell’imparzialità del giudice, si dovrebbe constatare che
nella fattispecie non si riscontrerebbe alcun elemento soggettivo o oggettivo
di parzialità. Risponderebbe, al contrario, all’interesse della buona
amministrazione della giustizia affidare una controversia tanto complessa come quella in esame allo stesso giudice relatore che era
stato chiamato a conoscerne prima del rinvio.
41 Nelle loro repliche,
42 Inoltre, un motivo di tal genere non avrebbe potuto
essere invocato prima che la sentenza del Tribunale venisse emessa. Per di più,
esso non rientrerebbe tra gli incidenti procedurali sui quali il Tribunale
potrebbe pronunciarsi ai sensi dell’art. 111 del suo regolamento di
procedura. Detto regolamento non conterrebbe nessun’altra disposizione relativa
alla possibilità di ricusazione. Poiché tale motivo è stato invocato nell’atto
di ricorso dinanzi alla Corte, non si tratterebbe di un motivo nuovo presentato
«in corso di causa» ai sensi dell’art. 42, n. 2, del regolamento di
procedura della Corte.
43 Nelle loro controrepliche,
Giudizio della Corte
44 Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in
particolare, dall’art. 6, n. 1, della CEDU, costituisce un
diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto principio generale
in forza dell’art. 6, n. 2, UE (sentenza 26 giugno 2007, causa C‑305/05,
Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.,
Racc. pag. I‑5305, punto 29).
45 Tale diritto all’equo processo implica che ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito secondo legge. Tale diritto è applicabile nel contesto di un ricorso
giurisdizionale contro una decisione della Commissione (v., in tal senso,
sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione,
Racc. pag. I‑8417, punto 21).
46 Le garanzie d’accesso ad un tribunale indipendente e
imparziale e, in particolare, quelle tra esse che ne stabiliscono la nozione e
la composizione rappresentano la pietra angolare del diritto all’equo processo.
Quest’ultimo implica che ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare
se la sua composizione sia tale da consentirgli di costituire effettivamente un
siffatto tribunale indipendente e imparziale, quando sorga al
riguardo una contestazione che non appaia a prima vista manifestamente
priva di serietà. Tale verifica è necessaria nell’interesse della fiducia che
in una società democratica il giudice deve ispirare al
singolo parte in giudizio (v. al riguardo sentenza della Corte eur. D.U. 23 aprile 1996, Remli c. Francia, Recueil
des arrêts et décisions 1996 II, pag.
574, § 48). In tal senso, un controllo del genere costituisce una formalità di
importanza sostanziale, il cui rispetto è rilevante sul piano dell’ordine
pubblico.
47 Ne deriva che, se nel contesto di un’impugnazione
sorge al riguardo una contestazione che, come nella presente causa, non è
manifestamente priva di serietà,
48 In altri termini, si deve dichiarare che un motivo
siffatto, come quello in merito al quale
49 L’esame di siffatto motivo può dunque avvenire in
qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza 20 febbraio 1997,
causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix,
Racc. pag. I‑983, punto 25).
50 Alla luce di queste constatazioni, non può essere
utilmente invocata per opporsi all’esame di tale motivo da parte della Corte la
circostanza che
51 Al riguardo risulta dagli elementi del fascicolo
sottoposti alla Corte, ed è incontestato, che le funzioni di giudice relatore
nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza impugnata sono state affidate
ad uno dei suoi membri, che aveva ricoperto nel contempo gli incarichi di
presidente e relatore nel collegio giudicante che aveva emesso la citata
sentenza Ufex e a./Commissione.
52 Non è tuttavia dimostrato che, procedendo a detta
designazione del giudice relatore, il Tribunale non abbia rispettato il dovere
di imparzialità al quale sono tenuti i suoi membri e che, quindi, abbia violato
il diritto fondamentale all’equo processo.
53 Occorre infatti, in primo luogo, osservare che la
circostanza che lo stesso giudice, presente nei due collegi che si sono
succeduti, si sia visto affidare le funzioni di giudice relatore è di per sé
priva di rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di
imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale.
54 In secondo luogo, il dovere di imparzialità riveste
due aspetti. Da un lato, è indispensabile che il Tribunale sia imparziale sotto
il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni
preconcette o pregiudizi personali; si tenga presente che si deve presumere
l’imparzialità personale fino a prova contraria. Dall’altro, il Tribunale deve
essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire
garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v.,
in tal senso, in particolare, sentenze della Corte eur.
D.U. 24 febbraio 1993, Fey
c. Austria, serie A n. 255-A, pag. 12, § 28; 25 febbraio 1997, Findlay c. Regno Unito, Recueil
des arrêts et décisions 1997-I, pag.
281, § 73, nonché 4 ottobre 2007, Forum Maritime S.A.
c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, non ancora
pubblicata nel Recueil des
arrêts et décisions).
55 Orbene, va osservato, da un lato, che nella
fattispecie
56 Dall’altro, la circostanza che uno stesso giudice
sieda in due collegi giudicanti che hanno dovuto conoscere della stessa
controversia successivamente l’uno all’altro non può di per sé far nascere
dubbi sull’imparzialità del Tribunale, prescindendo da un qualsiasi altro
elemento oggettivo.
57 Al riguardo, non sembra che il rinvio della causa
dinanzi ad un collegio giudicante composto in modo totalmente distinto da
quello che ha dovuto svolgerne il primo esame debba e possa essere considerato
quale obbligo di carattere generale nell’ambito del diritto comunitario.
58
59 Peraltro, va osservato che, in forza
dell’art. 27, n. 3, della CEDU, quando una controversia viene
deferita dinanzi alla grande sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
su rinvio contro la sentenza emessa da una Sezione, nessun giudice della
sezione che ha emanato tale sentenza può sedere nella Grande Sezione, fatta
eccezione per il presidente della Sezione e per il giudice che sedeva in nome
dello Stato che era parte interessata. La CEDU ammette, pertanto, che
giudici chiamati a conoscere una prima volta della controversia siedano in un
altro collegio chiamato a conoscere nuovamente della stessa controversia e che
tale circostanza non appare in sé incompatibile con i criteri dell’equo
processo.
60 Alla luce di tali considerazioni, non è dimostrato,
nella fattispecie, che il collegio che ha emanato la sentenza impugnata fosse
composto in modo irregolare per la sola presenza, in seno ad esso, di un membro
del Tribunale che già sedeva nel collegio chiamato a conoscere della
controversia in precedenza.
61 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente su un vizio
procedurale attinente alla decisione fornita nel merito dal Tribunale con
riferimento ad un motivo irricevibile
Argomenti delle parti
62
63
64 Detta
parte sarebbe peraltro
infondata, in quanto il Tribunale non era tenuto a decidere con riferimento ad
un’eccezione che non era neanch’essa ricevibile in
quanto era stata sollevata da un mero interveniente. Inoltre,
65
66 Nella loro controreplica,
Giudizio della Corte
– Sulla
prima parte del secondo motivo
67 L’interveniente non è legittimato a sollevare
un’eccezione di irricevibilità che non sia stata
formulata nelle conclusioni del convenuto (v. sentenze 24 marzo 1993, causa C‑313/90,
CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 21 e 22;
15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione,
Racc. pag. I‑3203, punti 11 e 12, nonché 19 marzo 2002, causa C‑13/00,
Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑2943, punto 5).
68 È pacifico che
69 Pertanto, l’eccezione di irricevibilità
sollevata da
70 Alla luce delle considerazioni che precedono, la
prima parte del secondo motivo, anche supponendo che fosse ricevibile,
risulterebbe comunque infondata. Occorre, conseguentemente, respingerla.
– Sulla
seconda parte del secondo motivo
71 Occorre ricordare che, secondo l’art. 48,
n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in forza
dell’art. 120 dello stesso regolamento, quando detto Tribunale viene
adito, come nella fattispecie, su sentenza di rinvio della Corte, la deduzione
di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi si basino
su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ne deriva
che, in seguito alla sentenza di rinvio della Corte, le parti non possono, in
linea di principio, invocare motivi di ricorso che non siano stati sollevati
nel corso del procedimento sfociato nella sentenza del Tribunale annullata
dalla Corte.
72 Dall’esame del ricorso con cui
73 Nelle sue osservazioni, depositate in seguito alla
citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a.,
74 Dall’esame di tali osservazioni, non risulta che
75 Peraltro, come ha giustamente precisato il Tribunale
al punto 51 della sentenza impugnata, i motivi di ricorso vertenti su
inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione si sovrappongono,
nella fattispecie, al motivo vertente sull’errata applicazione del concetto di
aiuto di Stato. In tal contesto, il Tribunale ha potuto a buon diritto
riqualificare l’argomentazione della UFEX e a. in
merito al trasferimento della Postadex riconducendola
a sostegno del motivo di ricorso vertente sull’errata applicazione del concetto
di aiuto di Stato (v., sulla possibilità di procedere a una tale
riqualificazione, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑316/97 P,
Parlamento/Gaspari, Racc. pag. I‑7597,
punto 21).
76 Pertanto, pronunciandosi in merito a tale
argomentazione nell’analisi del motivo di ricorso vertente sull’errata applicazione
del concetto di aiuto di Stato, il Tribunale non ha affatto statuito su un
motivo di ricorso nuovo e non ha conseguentemente violato le disposizioni di
cui all’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura.
77 Anche la seconda parte del secondo motivo deve
essere respinta in quanto infondata.
78 Ne consegue che il secondo motivo deve essere
integralmente respinto.
Sul terzo motivo, vertente su un errore di
diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’obbligo di motivazione
della decisione contestata, nei limiti in cui essa riguarda l’assistenza
logistica e commerciale fornita da
79 L’esame di questo motivo implica che, prima
dell’esposizione delle argomentazioni delle parti, vengano ricordati i motivi
accolti dal Tribunale che hanno indotto quest’ultimo a censurare la decisione
contestata per la sua insufficiente motivazione.
I motivi di annullamento accolti dal Tribunale
80 Dopo aver ricordato, ai punti 63‑71 della
sentenza impugnata, gli oblighi previsti dal Trattato
CE, quali definiti dalla giurisprudenza, per quanto riguarda la motivazione
degli atti delle istituzioni comunitarie, il Tribunale ha svolto l’esame della
motivazione della decisione contestata basandosi, sostanzialmente, su due
categorie di elementi a suo avviso determinanti.
81 In primo luogo, il Tribunale ha considerato che
occorreva procedere all’esame dell’osservanza da parte della Commissione
dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, alla luce dei principi
individuati al punto 40 della citata sentenza Chronopost
e a./Ufex e a., richiamati al punto 15
della presente sentenza.
82 Il Tribunale ne ha tratto, al punto 72 della
sentenza impugnata, la seguente conclusione: «(…) Ciò comporta in particolare
l’esame della sufficienza della motivazione della decisione [contestata]
relativamente, da un lato, al problema di chiarire se il compenso richiesto
dalla SFMI‑Chronopost fornisca, in primo luogo,
la copertura di tutti i costi variabili aggiuntivi sostenuti per la fornitura
dell’assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, un contributo
adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo
luogo, una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi
sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑Chronopost,
dall’altro, relativamente all’esistenza di indizi circa il fatto che tali
elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario».
83 Con riferimento a ciascuno di detti punti, il Tribunale
ha considerato che la decisione contestata non recasse sufficienti
precisazioni.
84 In secondo luogo, il Tribunale, ricordando che la
portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle
circostanze del caso che, eventualmente, possono giustificare una motivazione
più dettagliata, ha dichiarato che tale circostanza ricorreva nella
fattispecie.
85 Al riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto
97 della sentenza impugnata, quanto segue: «(…) Le circostanze che giustificano
una motivazione più dettagliata stanno nel fatto che, in primo luogo, si
trattava di una delle prime decisioni relative alla complessa questione,
nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, del
calcolo dei costi di una società controllante che opera in un mercato riservato
e che fornisce assistenza logistica e commerciale alla propria controllata che
non opera in un mercato riservato. In secondo luogo, la revoca della prima
decisione di rigetto della Commissione 10 marzo
Argomenti delle parti
86
87
Giudizio della Corte
88 Occorre ricordare che, secondo costante
giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 190 del
Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla
natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile
l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato
e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di
motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in
particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e
dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano
avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto la verifica che la motivazione di un atto soddisfi
gli obblighi di cui all’art. 190 del Trattato va effettuata alla luce non
solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme
giuridiche che disciplinano la materia in esame (v., in particolare, sentenze
Commissione/Sytraval e Brink’s
France, cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata, nonché 15 luglio 2004,
causa C‑501/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑6717,
punto 73).
89 Per quanto riguarda, in particolare, una decisione
della Commissione che dichiari insussistente un presunto aiuto di Stato
segnalato da un denunciante, va constatato che
90 Occorre ancora ricordare che la legittimità di una
decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle
informazioni di cui poteva disporre
91 È alla luce di tali considerazioni che occorre
valutare la fondatezza delle due categorie di obblighi di motivazione, quali
ricordate ai punti 80‑85 della presente sentenza, accolte, nella
fattispecie, dal Tribunale.
92 Anche supponendo, anzitutto, che, nella sua risposta
ai motivi della denuncia della UFEX e a.,
93 Per quanto riguarda, poi, l’obbligo di una
motivazione più dettagliata della decisione contestata tenuto conto del
contesto in cui essa è stata emessa, l’analisi operata dal Tribunale non
risulta pertinente.
94 Da una parte, come ha osservato l’avvocato generale
al paragrafo 94 delle sue conclusioni, il fatto che la decisione contestata sia
una delle prime ad affrontare la complessa questione, in materia di aiuti di
Stato, del calcolo dei costi dell’assistenza fornita da una società
controllante, che opera in un mercato riservato, alla sua controllata, che non
opera in siffatto mercato, non giustifica di per sé una motivazione necessariamente
dettagliata del calcolo di tali costi, qualora, come nella fattispecie,
95 D’altra parte, anche se è vero che la decisione
contestata è stata adottata dopo che
96 Infine, la necessaria correlazione tra i motivi
invocati dal denunciante e la motivazione della decisione della Commissione non
può comportare che quest’ultima sia tenuta a confutare ad uno ad uno gli
argomenti invocati a sostegno di detti motivi. È sufficiente che la detta
istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono
un’importanza essenziale nell’economia della decisione (sentenza 11 gennaio
2007, causa C‑404/04 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione,
punto 30). Nel caso di specie, e a condizione che i chiarimenti forniti
giustifichino le ragioni per le quali detti motivi non sono stati ritenuti
rilevanti, né il numero né l’importanza degli studi economici prodotti dal
denunciante a sostegno di tali motivi possono da soli modificare la portata
dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione.
97 Occorre, peraltro, anche ricordare che l’analisi
della questione intesa a stabilire se, come sostenuto dalla UFEX e a.,
l’assistenza logistica e commerciale fornita da
98 Da una parte, come è stato ricordato al punto 3
della presente sentenza, al punto 62 della sua citata sentenza SFEI e a.,
99 D’altra parte, è pacifico che è sul fondamento di
tali considerazioni che la denuncia presentata dalla UFEX e a. alla
Commissione mirava sostanzialmente a giustificare l’insufficienza della
remunerazione dell’assistenza logistica e commerciale (titolo I, parte E, della
decisione contestata).
100 In particolare,
101 Il Tribunale, nel concludere che la risposta
formulata in merito alle censure sollevate dalla UFEX e a. era
insufficiente, ha dichiarato, ai punti 75‑95 della sentenza impugnata,
che le informazioni fornite dalla Commissione erano troppo generiche ed
imprecise.
102 Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo
97 delle sue conclusioni, il Tribunale ha criticato in modo particolare la
mancanza di precisione relativa ai concetti economici e contabili utilizzati,
la natura dei costi esaminati e le componenti dei calcoli economici effettuati.
Esso ha constatato di non essere in grado di verificare la presenza o l’assenza
di eventuali errori di fatto o di valutazione ed ha considerato che, quanto ai
costi variabili, la decisione contestata avrebbe dovuto contenere per lo meno
una sintesi generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni
fornite.
103 Tuttavia, va constatato in primo luogo, come del
resto ha osservato anche il Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, che
le «ragioni per le quali
104 In particolare,
105 Alla luce di tali considerazioni, come ha osservato
l’avvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, sarebbe inopportuno
fornire una risposta dettagliata alle ipotesi e ai calcoli su cui si basano
detti studi per determinare l’importo globale del preteso aiuto di Stato. Non
si può pertanto contestare alla Commissione di non aver fornito una risposta di
tal genere.
106 Va constatato, in secondo luogo, che il Tribunale
non precisa quali elementi della denuncia formulata dalla UFEX e a.
sarebbero, a suo avviso, stati trattati in modo inadeguato nella decisione
contestata.
107 In terzo luogo, va ancora constatato che il
Tribunale non chiarisce sotto quale aspetto la decisione contestata non avrebbe
esposto i motivi per i quali gli argomenti in fatto e in diritto presentati
dalla UFEX e a. non avrebbero consentito alla Commissione di concludere
per l’esistenza di un aiuto di Stato. La motivazione accolta, ricordata al
punto 4 della presente sentenza, lascia infatti
apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dalla
Commissione e ne consente il controllo giurisdizionale.
108 Per quanto riguarda i concetti economici e contabili
utilizzati dalla Commissione, la natura dei costi esaminati e le componenti dei
calcoli economici effettuati, è innegabile che essi richiedono valutazioni
tecniche complesse. Poiché la decisione contestata faceva emergere il
ragionamento seguito dalla Commissione con chiarezza sufficiente a consentire
di contestarne successivamente la fondatezza dinanzi alla giurisdizione
competente, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ciascuna
delle scelte tecniche o per ciascuno dei dati numerici sui quali si basa tale
ragionamento (v., analogamente, per gli atti di portata generale, in
particolare, sentenza 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04,
Alliance for Natural Health e a.,
Racc. pag. I‑6451, punto 134).
109 Occorre d’altra parte osservare che, per garantire
il rispetto del segreto commerciale cui
110 Se, infine, per contestare la fondatezza delle
scelte così operate e, in particolare, la loro adeguatezza rispetto ai criteri
accolti dalla Corte nella citata sentenza Chronopost
e a./Ufex e a., che consentono di stabilire
quali siano nella fattispecie le condizioni normali di mercato,
111 Per contro, la circostanza che tutti questi dati non
comparivano nel corpo della decisione contestata non consente di concludere che
detta decisione fosse motivata in modo insufficiente, e ciò a fortiori se tali
argomenti erano stati sollevati o sviluppati nel corso del procedimento
giurisdizionale successivo alla citata sentenza Chronopost
e a./Ufex e a.
112 È per questa ragione che il Tribunale non poteva
concludere, come ha fatto al punto 95 della sentenza impugnata, senza
commettere un errore di diritto, che gli era impossibile controllare se il
metodo impiegato e le fasi dell’esame condotto dalla Commissione fossero esenti
da errori e compatibili con i principi indicati in detta sentenza per
determinare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato.
113 Dalle considerazioni che precedono risulta che
nessuno dei motivi accolti dal Tribunale è atto a giustificare che la decisione
contestata dovesse essere annullata per difetto di motivazione. Di conseguenza,
il motivo invocato dalla Chronopost e da
114 Occorre, pertanto, annullare la sentenza impugnata
nei limiti in cui dispone, motivandolo con la violazione di tale obbligo,
l’annullamento della decisione contestata nei limiti in cui tale decisione
conclude che l’assistenza logistica e commerciale fornita da
Sul quarto motivo, vertente su un errore di
diritto commesso dal Tribunale nella valutazione del concetto di aiuto di Stato
con riferimento al trasferimento della clientela della Postadex
Argomenti delle parti
115
116 Così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un
errore di diritto non tenendo conto, in contrasto con quanto disposto dalla
Corte nella sua citata sentenza Chronopost e a./Ufex e a., della situazione specifica di
117 Peraltro, tale trasferimento ad una società
controllata, che è stato d’altra parte voluto dalla Commissione nel contesto
della liberalizzazione di settori che erano un tempo soggetti a regime di
monopolio, non sarebbe paragonabile ai rapporti tra società e controllate
esistenti. All’atto di detto trasferimento di attività, che è paragonabile ad
una scissione, non potrebbe sussistere aiuto di Stato in quanto non vi
sarebbero ancora beneficiari e, comunque, non sussisterebbe necessariamente un
qualche vantaggio. Peraltro,
118 Infine,
119 Secondo
120 Poco importa, per l’applicazione dell’art. 92,
n. 1, del Trattato, che si trattasse o no di una scissione, in quanto la
nozione di aiuto di Stato si definisce non in base alle cause o ai mezzi
dell’operazione, bensì attraverso i suoi effetti sul mercato e sul commercio
intracomunitari.
Giudizio della Corte
121 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto», ai sensi
dell’art. 92, n. 1, del Trattato, richiede che sussistano tutti i
presupposti previsti da tale disposizione (v. sentenze 21 marzo 1990,
causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse»,
Racc. pag. I‑959, punto 25; 14 settembre 1994, cause
riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I‑4103, punto 20; 16 maggio 2002,
causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397,
punto 68, nonché 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, Racc. pag. I‑7747,
punto 74).
122 Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello
Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento
deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve
concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o
minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza 30 marzo
2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti,
Racc. pag. I‑2941, punto 56).
123 Deriva, peraltro, da costante giurisprudenza che i
vantaggi consentiti possono risultare non soltanto da prestazioni dirette come
le sovvenzioni, i prestiti o le acquisizioni di partecipazioni nel capitale
delle imprese, ma anche dagli interventi che, in varie forme, alleviano gli
oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, in questo modo,
senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono
effetti identici. Fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti
delle sovvenzioni, si deve rilevare che è ivi ricompresa la fornitura di beni o
di servizi a condizioni di favore (v., in tal senso, in particolare, sentenza
20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769,
punti 28 e 29).
124 Per concludere, ai punti 165 e 167 della sentenza
impugnata, che il trasferimento della Postadex
effettuato da
125 Un ragionamento di tal genere lascia intendere che
126 Tale
analisi parte, tuttavia, da una
premessa errata. È pacifico, infatti, che
127 Come ha osservato l’avvocato generale al punto 117
delle sue conclusioni,
128 In base a tali considerazioni, va constatato che il
Tribunale non poteva basare la sua analisi prescindendo totalmente dalle
circostanze giuridiche ed economiche di un trasferimento di clientela nel
contesto della costituzione di una controllata senza commettere un errore di
diritto, laddove dette circostanze potevano già da sole far sorgere una
contropartita per il vantaggio procurato da tale trasferimento.
129 Inoltre, sarebbe possibile ammettere detta
qualificazione di aiuto di Stato soltanto qualora il trasferimento della
clientela della Postadex soddisfacesse, già da sé,
tutte le condizioni di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato, che sono
state ricordate al punto 122 della presente sentenza, così come devono
ricorrere cumulativamente (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006, causa C‑237/04,
Enirisorse, Racc. pag. I‑2843, punto
50).
130 Nessuno, tuttavia, sostiene che tali condizioni
siano soddisfatte. Per quanto riguarda, in ogni caso, la questione se un tale
trasferimento falsi o minacci di falsare la concorrenza, derivante dalla quarta
di tali condizioni, ciò potrebbe accadere soltanto se, segnatamente, esso
modificasse la struttura del mercato interessato e pregiudicasse la situazione
delle imprese concorrenti già presenti su tale mercato.
131 Al riguardo, come ha osservato l’avvocato generale
al paragrafo 120 delle sue conclusioni, poiché l’attività di corriere espresso
veniva già svolta direttamente da
132 In tal contesto, occorre accogliere il quarto motivo
di ricorso invocato dalla Chronopost e da
133 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono,
occorre annullare la sentenza impugnata in quanto, da una parte, annulla la
decisione contestata nei limiti in cui quest’ultima constata che né
l’assistenza logistica e commerciale fornita da
Sulle conseguenze
dell’annullamento della sentenza impugnata
134 Ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della
decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia,
qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale è il caso nelle presenti
circostanze e, quindi, occorre che
Sulla portata della controversia
135 Occorre, anzitutto, ricordare che la sentenza
impugnata ha annullato la decisione contestata soltanto nei limiti in cui
constatava che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da
136 Il Tribunale ha respinto gli argomenti della UFEX
e a. relativi a detti altri elementi, o nella citata sentenza Ufex e a./Commissione, come viene ricordato al punto
180 della sentenza impugnata, o ai punti 189‑191 di quest’ultima.
137 Peraltro, nell’ambito dell’esame del motivo di
ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato, il Tribunale
ha respinto, nella sentenza impugnata, gli argomenti invocati dalla UFEX
e a. a sostegno di tale motivo e relativi, da un lato, al ricorso al
metodo detto di «estrapolazione a ritroso» nonché, dall’altro, all’uso del logo
di
138 Alla luce di quanto precede, e poiché
139 Ne consegue che l’oggetto della controversia che
rimane pendente dinanzi alla Corte in seguito all’annullamento, risultante dal
punto 132 della presente sentenza, è ora limitato alla contestazione della
decisione in esame soltanto nella parte in cui constata che l’assistenza
logistica e commerciale fornita da
140 Nei limiti di tale oggetto, resta quindi da statuire
sugli argomenti invocati a sostegno del motivo di ricorso vertente sulla
violazione del concetto di aiuto di Stato, come ribaditi dalla UFEX e a.
dinanzi al Tribunale successivamente alla citata sentenza Chronopost
e a./Ufex e a., cioè la mancata copertura
dei costi sostenuti da
Sulla fondatezza della domanda di annullamento
della decisione contestata
141 Si deve ricordare preliminarmente che il concetto di
aiuto di Stato, come definito dal Trattato, ha carattere giuridico e deve
essere interpretato sulla base di elementi obiettivi. Per questa ragione, il
giudice comunitario deve, in linea di principio e tenuto conto sia degli
elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o
complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, esercitare un
controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri
nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato
(sentenza 16 maggio 2000, causa C‑83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I‑3271,
punto 25).
142 Ne deriva che spetta alla Corte verificare se i
fatti invocati dalla Commissione siano esatti sotto il profilo sostanziale e se
siano atti a dimostrare che ricorrono tutte le condizioni, ricordate al punto
122 della presente sentenza, che consentono la qualificazione in termini di
«aiuto» ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato.
143 Trattandosi in tali casi di una valutazione
economica complessa, si deve del pari ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale su un atto della Commissione che
contenga una valutazione del genere deve limitarsi alla verifica
dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione,
dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta
contestata, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti
o dell’insussistenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze 29
febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723,
punto 11, nonché 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00,
Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. pag. I‑4035, punto
39).
144 Inoltre, poiché, come si è detto al punto 95 della
presente sentenza, il concetto di aiuto di Stato risponde ad una situazione
obiettiva che si valuta alla data in cui
145 È alla luce di tali considerazioni che devono essere
esaminati gli argomenti invocati dalla UFEX e a., che mirano a dimostrare
l’erroneità delle valutazioni che hanno indotto
146 In particolare,
147 Al riguardo, e come del resto il Tribunale ha già
osservato ai punti 134-136 della sentenza impugnata a proposito del ricorso al
metodo dell’estrapolazione a ritroso, è pacifico che soltanto a partire dal
1992
148 Inoltre, come ha già osservato
149 In tali circostanze, non è corretto, anzitutto,
censurare
150 Orbene, l’esame dei documenti del fascicolo
sottoposti alla Corte non consente di concludere in tal senso.
151 In primo luogo, nulla consentiva alla Commissione di
porre nuovamente in discussione la veridicità dei dati che le venivano forniti
a partire dalla contabilità analitica di
152 Occorre al riguardo osservare, inoltre, che
153 Orbene, oltre al fatto che tale susseguirsi di studi
riflette la difficoltà di valutare i costi reali dell’assistenza fornita da
154 In secondo luogo, per quanto riguarda la metodologia
accolta da detta relazione Deloitte e poi dalla
Commissione per determinare i costi sostenuti da
155 Non risulta comunque che il ricorso a tale metodo,
rientrante nell’ambito discrezionale di cui
156 In terzo luogo, è pacifico che, come si è detto al
punto 147 della presente sentenza, era impossibile effettuare, in assenza di
contabilità analitica di
157 È esattamente per colmare tale lacuna che alla
società di consulenza Deloitte Touche
Tohmatsu è stato affidato l’incarico di procedere ad
una rielaborazione dei dati contabili disponibili allo scopo di poter
determinare, con il miglior grado di approssimazione possibile, i costi
completi inerenti all’assistenza logistica e commerciale in tal modo fornita
alla SFMI‑Chronopost.
158 In tal contesto, non risulta manifestamente
ingiustificato che detta rielaborazione abbia comportato diverse rettifiche, i
cui motivi e la cui ampiezza sono stati esposti nella risposta della
Commissione del 27 maggio 2005 ai quesiti scritti posti dal Tribunale alle
parti. L’esistenza di tali rettifiche non consente, in sé e per sé, di
concludere per l’incoerenza dei dati utilizzati dalla Commissione sulla base di
tale studio.
159 In quarto luogo, per quanto riguarda la questione se
il comportamento di
160 È pacifico, e del resto non viene contestato, che il
calcolo effettuato, quale esposto nella decisione contestata e come risulta
dalla tabella 1 che compare nel controricorso della Commissione del 27
maggio 2005, cioè svolto senza tenere conto dell’aiuto costituito dall’accesso
alla rete e a taluni elementi dell’avviamento di
161 Tuttavia, va constatato che l’asserto della UFEX
e a., che non pone in discussione la constatazione derivante dal primo
scenario, è privo di rilievo. Infatti, da un lato, risulta dalla decisione
contestata che
162 Orbene, dall’altro, tra tali dati compariva la somma
corrispondente, secondo
163 Infine, occorre ricordare che la determinazione del
TRI non aveva altro scopo nella fattispecie che verificare se il comportamento
di
164 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che
il motivo di ricorso vertente sulla violazione del concetto di aiuto di Stato è
infondato e che, pertanto, il ricorso della UFEX e a. inteso ad ottenere
l’annullamento della decisione contestata deve necessariamente essere respinto.
Sulle spese
165 A norma dell’art. 122, primo comma, del
regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando
l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla
Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69,
n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di
impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 69,
n. 3, primo comma, dello stesso regolamento,
166 In base a tali premesse, ciascuna delle parti nonché
Per questi motivi,
1) La
sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 giugno
2006, causa T‑613/97, UFEX e a./Commissione, è annullata, da una
parte, in quanto ha disposto l’annullamento della decisione della Commissione
1º ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della Francia a favore
della società SFMI‑Chronopost, nei limiti in
cui quest’ultima constata che né l’assistenza logistica e commerciale fornita
da
2) Il
ricorso proposto con il numero di ruolo T‑613/97 dinanzi al Tribunale di
primo grado delle Comunità europee è respinto.
3) Ciascuna
delle parti e
(Seguono
le firme)