SENTENZA N. 142
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato in cancelleria il successivo 29 ottobre, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 2026 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
uditi l’avvocata dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 24 ottobre 2025, depositato il successivo 29 ottobre e iscritto al n. 41 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997).
1.1.– L’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 ha sostituito il comma 6 dell’art. 47 della legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), prevedendo che i tagli boschivi «eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all’autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».
Il testo precedente del citato comma 6 era così formulato: «[i] tagli [boschivi] eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».
La disposizione regionale impugnata violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in quanto, triplicando da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie annua dei tagli boschivi esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli stessi siano destinati esclusivamente all’autoconsumo, ridurrebbe gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa statale, rendendo impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.
Sussisterebbe il contrasto con l’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), che impone alle regioni, nel disciplinare le pratiche silvicolturali, di garantire sempre la tutela dell’ambiente e la sostenibilità della gestione forestale.
L’impugnato art. 9, comma 1, inoltre, non contemplerebbe alcuna «esclusione» per le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e per i siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). La mancanza di una simile «clausola di salvaguardia» rischierebbe di compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e specie di interesse comunitario.
1.2.– Gli artt. 13, comma 2, lettera h) (recte: 13, comma 2) e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, ponendosi in contrasto con l’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
L’art. 13, comma 2, ha sostituito il comma 2 dell’art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina le competenze della Regione nell’ambito dell’attività antincendi boschivi regionale (AIB). La nuova lettera h) del citato comma 2 dell’art. 70, come sostituito dalla disposizione impugnata, stabilisce che la Regione svolge «l’addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB».
Il ricorrente lamenta che tale previsione non richiami le attività contemplate nelle «convenzioni AIB» con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, soggetto che provvede autonomamente alla formazione dei propri operatori appartenenti alle squadre di spegnimento degli incendi boschivi.
L’art. 17, comma 2, ha sostituito il comma 2 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che regola la pianificazione dell’AIB.
Il ricorrente lamenta che la novella non riporterebbe, tra gli elementi che devono essere definiti nel piano operativo dell’AIB, quelli indicati all’art. 3, comma 3, lettere c-bis, f) ed l), della legge n. 353 del 2000.
Infine, l’art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 ha previsto che «[a]lla lettera b) del comma 3 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: "lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)”».
Secondo il ricorrente, il legislatore regionale, nell’operare tale modifica, avrebbe omesso di inserire l’obbligatorietà dell’aggiornamento annuale del piano operativo dell’AIB, stabilita dallo stesso art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.
Le citate disposizioni della legge quadro n. 353 del 2000 detterebbero standard minimi di tutela ambientale, non derogabili dalle regioni, e sarebbero altresì dirette a salvaguardare la pubblica incolumità.
1.3.– Gli artt. 25, 26, 27 e 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 hanno modificato la legge della Regione Toscana 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).
In particolare:
– l’art. 25 (rubricato «Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2015») ha previsto che «[a]l comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: "e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico”, sono soppresse»;
– l’art. 26 (rubricato «Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2015») ha previsto che «[a]lla lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: "e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico” sono soppresse»;
– l’art. 27 (rubricato «Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/2015») ha sostituito il comma 3 dell’art. 31 della legge reg. Toscana n. 30 del 2025 con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco.»;
– l’art. 28 (rubricato «Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 30/2015»), ha sostituito il comma 3 dell’art. 52 della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all’articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1.».
1.4.– L’art. 29 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 (rubricato «Nulla osta del Parco. Modifiche all’articolo 20 della l.r.. 65/1997») ha modificato la legge della Regione Toscana 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio), sostituendo il comma 2 dell’art. 20 di tale legge regionale con il seguente: «Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui all’articolo 3-ter della l.r. 39/2000 anche per le attività di cava in area contigua».
1.5.– Gli impugnati artt. 25-29 sarebbero strettamente connessi, incidendo unitariamente sulla disciplina delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Al riguardo, il ricorrente osserva che la previgente disciplina regionale attribuiva le indicate funzioni autorizzative alla Regione e agli enti parco regionali, sulla base delle rispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e dei parchi, mentre quella attuale ha riallocato le stesse funzioni in capo agli enti di cui all’art. 3-ter della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vale a dire alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
Ne deriverebbe la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in quanto le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero con la norma interposta di cui all’art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla stregua del quale «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni».
Secondo il ricorrente, infatti, la giurisprudenza costituzionale avrebbe stabilito che le funzioni amministrative riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva statale, una volta attribuite dallo Stato alle regioni, non potrebbero essere da queste ultime ulteriormente riallocate presso enti infraregionali, ciò comportando l’alterazione di un assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale (sono citate le sentenze n. 189 del 2021, n. 159 del 2012 e n. 187 del 2011). Non rileverebbe che la precedente disciplina regionale attribuisse le funzioni autorizzative in esame anche agli enti parco regionali, poiché tale attribuzione doveva ritenersi compatibile con l’assetto normativo statale, trattandosi comunque di enti qualificabili come regionali (è citata la sentenza n. 67 del 1997).
2.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio con atto depositato il 3 dicembre 2025, concludendo per l’inammissibilità delle questioni concernenti l’art. 13, comma 2, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 e comunque per la non fondatezza di tutte le questioni promosse dal ricorrente.
2.1.– Quanto all’impugnazione dell’art. 9, comma 1, la Regione osserva che la lettura sistematica di tale disposizione, da non considerare isolatamente, bensì tenendo conto del contesto normativo in cui è inserita, ne rivelerebbe la legittimità costituzionale.
L’art. 47, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, prevedeva che:
– i tagli boschivi si potevano eseguire senza autorizzazione o dichiarazione entro il limite di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale (previgente comma 6);
– i tagli boschivi di superficie superiore a 1.000 metri quadrati e inferiore a 1 ettaro erano soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, con obbligo di comunicazione all’ente competente dell’impresa incaricata di svolgere i lavori, ma tale comunicazione non era dovuta per i tagli effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo, con divieto di commercializzazione del materiale (previgente comma 6-bis);
– i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro, oltre a essere soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, potevano essere effettuati esclusivamente dalle imprese boschive iscritte in un apposito elenco, previsto all’art. 38-bis della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (imprese che la Regione definisce come «munite di tesserino di riconoscimento»), qualora fossero eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale o, se eseguiti in proprietà diverse, qualora fossero finanziati anche in parte con contributi pubblici (previgente comma 6-ter).
La novella legislativa regionale non avrebbe solo elevato il limite della superficie entro il quale è possibile eseguire senza autorizzazione o dichiarazione i tagli annuali destinati all’autoconsumo, portandolo da 1.000 a 3.000 metri quadrati (come lamenta il ricorrente nel censurare il comma 1 dell’art. 9), ma avrebbe anche eliminato (a seguito delle modifiche apportate dai commi successivi dello stesso art. 9) il limite di 1 ettaro relativo all’autoconsumo, con la conseguenza che attualmente, a differenza del passato, i tagli di superfici superiori a 3.000 metri quadrati possono essere effettuati, previa autorizzazione o dichiarazione, solo dalle imprese boschive iscritte nell’elenco sopra indicato, dotate di una specifica qualificazione.
In tal modo, la Regione avrebbe esercitato le proprie competenze legislative residuali in materia di agricoltura e foreste al fine di adeguare la normativa di settore alle mutate esigenze di gestione delle pratiche silvicolturali, innalzando sostanzialmente il livello di tutela degli ecosistemi forestali, assicurato altresì dalle disposizioni del regolamento forestale regionale che disciplinano le tipologie di intervento destinate all’autoconsumo.
Non sussisterebbe, pertanto, il rischio di un abbassamento della tutela ambientale paventato dal ricorrente, onde dovrebbe escludersi il contrasto con l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, che, nel demandare alle regioni l’individuazione delle pratiche silvicolturali più idonee alla necessità di tutela dell’ambiente, non indicherebbe limiti numerici al di sotto dei quali la tutela ambientale si deve presumere deteriore, ma ne rimetterebbe la scelta alla discrezionalità del legislatore regionale.
Si dovrebbe escludere la fondatezza anche della censura relativa all’asserita omissione di una clausola di salvaguardia per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000.
Per le aree naturali protette, tale clausola sarebbe prevista dall’art. 68, comma 4-bis, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, alla stregua del quale «[i]l regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti».
Per i siti della Rete Natura 2000, i piani di gestione degli stessi o le misure di conservazione ben potrebbero prevedere una disciplina più restrittiva di quella forestale.
Pertanto, in entrambi i casi il taglio boschivo libero potrebbe essere vietato o assoggettato a un regime autorizzatorio attraverso le norme di salvaguardia.
2.2.– Quanto all’impugnazione dell’art. 13, comma 2, la Regione eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni per omessa indicazione dei parametri costituzionali e delle norme interposte asseritamente violati, con conseguente genericità della censura.
Nel merito, osserva che, per quanto qui rileva, l’unica differenza tra il nuovo testo dell’art. 70, comma 2, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 e quello novellato consisterebbe nell’avere attribuito alla Regione, oltre alle funzioni di addestramento e di aggiornamento del personale che opera a qualunque livello nell’AIB, già previste alla precedente lettera f) del comma 2 del citato art. 70, anche quella di «specializzazione» del medesimo personale, funzione ora contemplata, insieme alle altre due, alla nuova lettera h) della stessa disposizione.
Di conseguenza, non sarebbe mutato in alcun modo il quadro delle funzioni precedentemente attribuite alla Regione in materia di attività formative.
Inoltre, la disposizione impugnata non avrebbe modificato la disciplina dei rapporti della Regione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Premesso che la legge quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, affida alle regioni la competenza in materia di formazione del personale (art. 1, comma 2), prevedendo altresì che le esigenze formative e la relativa programmazione devono essere contemplate nel piano AIB (art. 3, comma 3, lettera m) e che le attività formative devono essere svolte attraverso corsi teorico-pratici per la cui organizzazione le regioni possono avvalersi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 5, commi 2 e 3), la Regione evidenzia che la disciplina specifica dei suoi rapporti con tale Corpo è regolata, in linea con le indicate disposizioni statali, dall’art. 71, comma 3, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non inciso dalla novella legislativa in esame, alla stregua del quale «[p]er lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni».
2.3.– Quanto all’impugnazione dell’art. 17, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, in tema di pianificazione AIB, la Regione osserva, in primo luogo, che l’elemento di cui all’art. 3, comma 3, lettera c-bis), della legge n. 353 del 2000, che il ricorrente lamenta non essere indicato tra i contenuti obbligatori del piano AIB previsti dalla disposizione impugnata, sarebbe invece chiaramente individuato alla lettera d), numero 2), del nuovo comma 2 del citato art. 74, là dove si specifica che il piano AIB definisce, tra gli altri, «[…] d) gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare: […] 2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto».
Inoltre, non sarebbe stata omessa l’indicazione dell’ulteriore elemento di cui all’art. 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000, in quanto il rispetto di tale prescrizione sarebbe assicurato dall’art. 76, comma 1, lettera a), della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non inciso dalla novella legislativa in esame, alla stregua del quale «[i]l regolamento forestale definisce: a) le azioni e le omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe». Pertanto, l’ordinamento regionale demanderebbe l’individuazione delle azioni e degli inadempimenti di cui all’art. 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000 a una normativa di rango superiore al piano AIB, con conseguente innalzamento delle tutele in materia ambientale e di sicurezza, nel rispetto dell’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.
Infine, neppure l’indicazione dell’elemento di cui all’art. 3, comma 3, lettera l), della legge n. 353 del 2000 potrebbe considerarsi omessa, in quanto:
– «le operazioni silvicolturali di pulizia» rientrerebbero nella categoria degli «interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi», che l’art. 74, comma 2, lettera d), numero 1), come sostituito dalla disposizione impugnata, contempla tra «gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi», definiti dal piano AIB;
– con riguardo alla previsione degli «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente» alle operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, gli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non incisi dalla novella legislativa in esame, già disciplinerebbero l’ambito degli interventi pubblici forestali, comprendendo anche le operazioni e i servizi volti a reprimere gli incendi boschivi, che equivarrebbero a interventi di pubblica utilità;
– con riguardo alle «zone di interfaccia urbano-rurale», la disposizione regionale impugnata comprenderebbe anche questo ambito, riguardando l’intero territorio regionale.
2.4.– Quanto all’impugnazione dell’art. 17, comma 3, la Regione osserva, innanzi tutto, che alla stregua dell’art. 74, comma 1, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 la pianificazione dell’AIB è costituita dal piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale, dai programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni e dagli enti parchi regionali, nonché dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all’art. 74-bis della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000.
Di conseguenza, l’aggiornamento annuale del piano AIB, di cui il ricorrente lamenta l’omessa previsione, avverrebbe attraverso l’aggiornamento dei programmi operativi territoriali annuali, relativi ai servizi operativi attivati sul territorio.
Inoltre, la Regione evidenzia che alla stregua del comma 3 del citato art. 74 la Giunta regionale può aggiornare o integrare annualmente il piano AIB, in particolare per quanto riguarda: a) la verifica degli indici di pericolosità; b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera d), numero 5) [id est, le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi], da realizzare nell’àmbito della programmazione regionale […]».
Pertanto, la legge reg. Toscana n. 39 del 2000, se letta ancora una volta nel suo complesso e non con riferimento a disposizioni isolate, già prevedrebbe l’aggiornamento annuale del piano AIB, prescritto dalla norma interposta di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.
2.5.– Quanto all’impugnazione degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29, la Regione osserva, in primo luogo, che il legislatore regionale, come si desumerebbe dal preambolo della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, avrebbe inteso garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni nell’ambito della competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico, attribuendo tale competenza alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e alle altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sugli enti locali anche nei territori dei parchi e delle riserve naturali regionali, considerando che i medesimi enti già esercitano la stessa competenza nel resto nel territorio toscano.
In secondo luogo, la Regione, dopo avere richiamato i trasferimenti dallo Stato alle regioni delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, disposte a partire dal 1972 e ampliate dall’art. 69, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), osserva che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sarebbero riconducibili alla materia agricoltura e foreste, che, attribuita originariamente alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione rientrerebbe tra le competenze legislative residuali delle regioni.
Quest’ultima attribuzione di competenza sarebbe stata confermata proprio dall’art. 61, comma 5, cod. ambiente, evocato dal ricorrente quale norma interposta, in quanto la previsione ivi contenuta, secondo cui le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono «interamente» esercitate dalle regioni, non potrebbe che riferirsi all’esercizio complessivo di tali funzioni, rientrandovi dunque anche la funzione legislativa in materia di foreste, che comprenderebbe storicamente il vincolo idrogeologico.
Di conseguenza, la Regione ben avrebbe potuto attribuire con legge le relative competenze gestorie.
3.– La Regione Toscana ha depositato il 27 aprile 2026 una memoria illustrativa, in cui ha ribadito gli argomenti difensivi già esposti.
Considerato in diritto
4.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 41 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge reg. Toscana n. 49 del 2025.
5.– Il ricorrente ha impugnato, in primo luogo, l’art. 9, comma 1, della citata legge regionale.
Tale disposizione ha sostituito il comma 6 dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, stabilendo che i tagli boschivi «eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all’autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».
Il testo precedente del menzionato comma 6 era così formulato: «[i] tagli [boschivi] eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale».
La disposizione regionale impugnata, triplicando da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all’autoconsumo, violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in quanto ridurrebbe gli standard minimi di protezione stabiliti dalla normativa statale, rendendo impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.
Sussisterebbe il contrasto con le seguenti norme interposte:
– l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, che impone alle regioni, nel disciplinare le pratiche silvicolturali, di garantire sempre la tutela dell’ambiente e la sostenibilità della gestione forestale;
– la legge n. 394 del 1991 e il d.P.R. n. 357 del 1997, non essendo prevista una «clausola di salvaguardia» per le aree naturali protette e i siti della Rete Natura 2000.
6.– In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità delle questioni promosse in relazione alle norme interposte di cui alla legge n. 394 del 1991, sulle aree protette, e al d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva Habitat).
Il ricorrente, in modo del tutto generico, fa rinvio a interi corpi normativi, senza la specifica indicazione delle disposizioni statali che si assumono violate. È venuto pertanto meno all’onere di definizione delle questioni nei loro esatti termini normativi e di puntuale motivazione delle censure, onere particolarmente rilevante nel ricorso in via principale, il cui mancato assolvimento conduce a una pronuncia di inammissibilità.
7.– Prima di esaminare il merito, con riguardo all’asserito contrasto con l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, va sinteticamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento.
Questa Corte ha costantemente affermato che la materia della tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, ha carattere finalistico ed è naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Ha affermato, altresì, che tale materia, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alle competenze legislative concorrenti e residuali delle regioni (in particolare, a quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell’agricoltura e foreste). Rimane comunque salva la facoltà delle regioni stesse di adottare, nell’esercizio di tali competenze, norme di tutela ambientale più elevata rispetto agli standard minimi disposti dalla legislazione statale, salvi i casi in cui quest’ultima abbia stabilito punti di equilibrio che rispondono a una ratio più complessa e articolata (tra le tante, sentenze n. 16 del 2024, n. 163 e n. 148 del 2023, n. 229, n. 191, n. 144, n. 24 e n. 21 del 2022).
Questo orientamento è stato espresso anche in relazione ai boschi e alle foreste.
Nella sentenza n. 105 del 2008, questa Corte ha affermato che «[c]aratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull’unitario bene ambientale, si veda sentenza n. 378 del 2007)».
La specifica competenza legislativa regionale in tema di boschi e foreste è quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., alla quale è riconducibile la materia dell’agricoltura e delle foreste, che prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione era attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. Come appena detto, la giurisprudenza costituzionale ha limitato tale competenza, per quanto riguarda la materia forestale, «alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla "tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenza n. 170 del 2019).
8.– Le questioni non sono fondate.
L’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, rubricato «Autorizzazione al taglio», prevede, al comma 2, che «[i] tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1» della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000 (vale a dire, all’autorizzazione delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, della Città metropolitana di Firenze e di altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali). Il successivo comma 4 stabilisce che «[i]l regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione».
Il nuovo comma 6 del citato art. 47, sostituito dalla disposizione impugnata, ha elevato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie dei tagli boschivi eseguibili annualmente all’interno di ogni proprietà senza autorizzazione o dichiarazione, precisando che i tagli medesimi devono essere finalizzati esclusivamente all’autoconsumo, con divieto di commercializzazione.
Tale modifica normativa è intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo (autorizzazione, dichiarazione o simili).
La norma interposta evocata dal ricorrente (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018), nel disciplinare le attività di gestione forestale, non fissa grandezze determinate, né indica criteri quantitativi, limitandosi a prevedere che «[l]e regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento del bosco, alle necessità di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie».
Per quanto riguarda le «pratiche selvicolturali», nel cui ambito sono compresi anche i tagli boschivi, ex art. 3, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 34 del 2018, lo Stato, nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha dunque riservato alle regioni il potere di individuare la disciplina più idonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ambiente, senza stabilire uno standard minimo di protezione, limitativo delle competenze legislative regionali (nella specie, della competenza residuale in materia di agricoltura e foreste).
Di per sé, l’ampliamento della misura massima della superficie suscettibile di taglio boschivo senza autorizzazione o dichiarazione non integra la violazione dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
La scelta concretamente operata dal legislatore regionale, infatti, non può ritenersi come tale inidonea, o comunque meno idonea della precedente, rispetto alle esigenze di tutela dei boschi, perseguite dalla disciplina statale di riferimento.
Da un lato, va considerato che, come prescrive la disposizione impugnata, i tagli boschivi devono essere comunque eseguiti «nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale», adottato dalla Regione «[a]i fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell’area forestale» (art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 39 del 2000).
D’altro lato, è condivisibile quanto afferma la difesa regionale, laddove critica l’omessa considerazione, da parte del ricorrente, della complessiva modifica dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, operata dall’art. 9 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, modifica in cui si colloca anche il nuovo comma 6 del citato art. 47.
Con tale novella, infatti, il legislatore regionale non ha solo aumentato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie di taglio boschivo non soggetta ad autorizzazione o dichiarazione (nuovo comma 6), ma ha altresì eliminato la facoltà, attribuita al proprietario del bosco dalla normativa anteriore (precedente comma 6-bis), di realizzare in economia, quindi senza avvalersi di un’impresa incaricata di svolgere i lavori, tagli destinati all’autoconsumo di superfici superiori a 1.000 metri quadrati e inferiori a un ettaro. Con la conseguenza che, attualmente, la stessa facoltà del proprietario, implicante una minore affidabilità tecnica del soggetto esecutore, è stata ridotta ai tagli fino a 3.000 metri quadrati, facendo ragionevolmente coincidere tale limite con la superficie che non richiede il titolo abilitativo. Al di sopra di questa soglia, i tagli devono essere effettuati, in determinati casi, da imprese boschive specializzate, iscritte nell’apposto elenco di cui all’art. 38-bis della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, per meglio assicurare la corretta esecuzione dei lavori (nuovo comma 6-ter), mentre prima tale soglia era fissata nella maggiore superficie di un ettaro (precedente comma 6-ter).
In definitiva, la disposizione impugnata, se esaminata in modo sistematico e non atomistico, rivela di essere parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale, tra l’altro mai determinati dal legislatore statale.
9.– Il ricorrente ha impugnato, altresì, gli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025.
Tali disposizioni violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., per invasione delle competenze legislative esclusive dello Stato, rispettivamente, nelle materie «sicurezza» e «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», ponendosi in contrasto con l’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000.
Risulta opportuno procedere a un esame separato delle questioni relative all’art. 13, comma 2, e quelle relative all’art. 17, commi 2 e 3.
10.– Quanto all’art. 13, comma 2, va esaminata innanzi tutto l’eccezione preliminare di inammissibilità delle questioni sollevata dalla Regione, ad avviso della quale non sarebbero indicati i parametri costituzionali e le norme statali interposte di cui si assume la violazione.
L’eccezione non è fondata.
Il ricorrente, accomunando nelle censure gli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, ha chiaramente evocato, anche con riguardo alla prima di tali disposizioni, sia l’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., quali parametri costituzionali asseritamente violati, sia l’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, quale norma interposta che esprimerebbe le competenze legislative esclusive attribuite allo Stato dai menzionati parametri costituzionali. Ciò è sufficiente per ritenere ammissibili le questioni.
11.– In secondo luogo, devono essere definiti l’oggetto delle questioni e le ragioni di censura.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, testualmente, una inesistente lettera h) del citato art. 13, comma 2, ma dalla motivazione del ricorso si desume chiaramente che le questioni riguardano la lettera h) del comma 2 dell’art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che è stato integralmente sostituito dall’impugnato art. 13, comma 2.
Tale lettera h), sulla quale si deve dunque incentrare l’esame, prevede che nell’ambito dell’attività antincendi boschivi regionale (AIB) la Regione svolge, in particolare, «l’addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB».
Il ricorrente lamenta che il legislatore regionale, nel disciplinare queste competenze della Regione Toscana, non avrebbe richiamato le attività formative contemplate nelle «convenzioni AIB» da stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12.– Nel merito, le questioni non sono fondate.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge quadro n. 353 del 2000, «peraltro più volte integrata successivamente al 2001 […], trattando di materia ambientale si pone oggi come disciplina non derogabile […] per i suoi aspetti collegati all’ambiente, salvo l’innalzamento possibile, da parte delle Regioni, del livello di tutela» (sentenza n. 144 del 2022, riferita alla materia della caccia, ma con motivazione estensibile a tutte le potestà legislative regionali potenzialmente in grado di interferire con la tutela ambientale).
La citata legge quadro stabilisce, all’art. 3, comma 2, lettera m), che il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individua le esigenze formative e la relativa programmazione.
Inoltre, l’art. 5 della stessa legge quadro, nel disciplinare le attività formative in materia di incendi boschivi, stabilisce che «[l]e regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi» (comma 2) e che per l’organizzazione di tali corsi «le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (comma 3).
La disciplina statale, dunque, non impone inderogabilmente alle regioni, al fine di svolgere i compiti formativi in esame, di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo al riguardo una mera facoltà.
D’altra parte, la disposizione impugnata, che ha introdotto la lettera h) nel nuovo comma 2 dell’art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, non preclude in alcun modo alla Regione di stipulare, al medesimo fine, specifici accordi e convenzioni con tale Corpo, onde avvalersi delle relative competenze. Essa, dunque, non lede la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», né, per ragioni analoghe, lede la competenza legislativa statale nella materia «sicurezza».
13.– L’art. 17, comma 2, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 incide sul testo dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la «[p]ianificazione dell’AIB» (acronimo, si rammenta, che indica l’attività antincendi boschivi regionale).
Il comma 1 del citato art. 74 prevede che la pianificazione dell’AIB è costituita dai seguenti strumenti: il piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale; i programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale, che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni e dagli enti parchi regionali; i piani specifici di prevenzione AIB di cui all’art. 74-bis della stessa legge reg. Toscana n. 39 del 2000.
L’impugnato art. 17, comma 2, ha integralmente sostituito il comma 2 dello stesso art. 74, disciplinando il contenuto del piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale (il primo tra gli strumenti sopra indicati). In esso si prevede che tale piano regionale «individua l’organizzazione ed il coordinamento dell’AIB» e «definisce, in particolare», una serie di elementi, che vengono elencati nelle lettere dalla a) alla l) del medesimo nuovo comma 2.
Secondo il ricorrente, in questo elenco non sarebbero indicati gli elementi previsti inderogabilmente all’art. 3, comma 3, lettere c-bis), f) e l), della legge quadro n. 353 del 2000, che individua il contenuto del piano «per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», l’approvazione del quale è demandata alle regioni dal comma 1 dello stesso art. 3. Ne deriverebbe la lesione delle competenze legislative statali ex art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., di cui la citata normativa statale sarebbe espressione.
14.– Le questioni non sono fondate.
L’art. 3, comma 3, lettera c-bis), della legge n. 353 del 2000 stabilisce che nel suddetto piano regionale sono indicate «le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all’articolo 4, comma 2-bis», della stessa legge.
La «tecnica del fuoco prescritto» è una tecnica silvicolturale che, rientrando fra gli idonei interventi colturali volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali, è utilizzata al fine di prevenire il rischio di incendi boschivi, come stabilisce l’art. 4, comma 2, della legge n. 353 del 2000. Secondo la definizione che ne dà il successivo comma 2-bis, questa tecnica implica il trattamento dei combustibili e va «intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l’impiego di personale appositamente addestrato all’uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all’istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi […]».
Ciò premesso, si osserva che la disposizione regionale in esame, nel sostituire il comma 2 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vi ha inserito una nuova lettera d), che al numero 2) individua espressamente, tra «gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi», proprio «le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto».
Pertanto, l’omissione lamentata dal ricorrente non sussiste.
L’art. 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000 stabilisce che il citato piano regionale individui «le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d), nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».
Una norma analoga è contenuta nell’art. 76 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, in tema di prevenzione degli incendi boschivi.
Tale disposizione, alla lettera a) del comma 1 (modificata dall’art. 21, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, non impugnato dal ricorrente), prevede che il regolamento forestale regionale definisce «le azioni e le omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe». Secondo la successiva lettera b) dello stesso comma 1, il regolamento forestale regionale definisce altresì «i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi».
Per la loro portata generale, estesa a tutte le aree e a tutti i periodi a rischio di incendio boschivo, tali disposizioni regionali sono idonee a soddisfare le medesime esigenze di prevenzione cui è finalizzata la norma statale interposta evocata dal ricorrente.
Di conseguenza, anche in parte qua le questioni non sono fondate.
Il terzo elemento omesso sarebbe quello previsto dall’art. 3, comma 3, lettera l), della legge n. 353 del 2000, alla stregua del quale il piano demandato all’approvazione delle regioni individua «le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».
Tuttavia, le «operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco» sono riconducibili, come sostiene la Regione Toscana, alla più ampia categoria degli «interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi», che l’art. 74, comma 2, lettera d), numero 1), della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, nel testo sostituito dalla disposizione impugnata, già elenca tra gli elementi che devono essere definiti dal piano AIB.
Questa interpretazione trova conferma nella stessa disciplina statale di riferimento, in quanto il citato art. 4, comma 2, della legge n. 353 del 2000, nel definire l’attività di prevenzione del rischio di incendi boschivi, vi ricomprende, come visto, gli «interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali», interventi ai quali sono riconducibili «le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco».
Quanto agli «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente», si osserva che l’evocato art. 3, comma 3, lettera l), della legge n. 353 del 2000 attribuisce alle regioni una mera «facoltà di previsione», non imponendo alle stesse alcun obbligo.
Di conseguenza, dall’omesso esercizio di tale facoltà non deriva il vulnus lamentato dal ricorrente.
È comunque pertinente, al riguardo, il richiamo fatto dalla Regione agli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplinano gli «interventi pubblici forestali».
L’art. 10, dopo avere definito come tali gli interventi che «realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale» (comma 1), indica tra gli stessi «le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi» (comma 2, lettera i). Per le ragioni sopra esposte, nelle opere volte a prevenire gli incendi boschivi vanno ricomprese anche quelle di pulizia e manutenzione dei boschi. Nel caso di inadempimento del proprietario trova applicazione l’art. 11, alla cui stregua l’approvazione del progetto degli interventi di cui all’art. 10 equivale a dichiarazione di pubblica utilità (comma 1), con possibilità di intervento concordato con il proprietario dei terreni, previa sottoscrizione di un «verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione degli interventi stessi» (comma 2), ovvero con possibilità di intervento coattivo, previa occupazione temporanea dei terreni, «[q]ualora non sia possibile raggiungere l’accordo» e «sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità» (comma 3).
Tali previsioni configurano idonei «interventi sostitutivi del proprietario inadempiente», così da soddisfare le esigenze sottese alla disciplina statale di riferimento, comprese quelle emergenti «nelle aree a più elevato rischio […] di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale», considerata l’efficacia delle misure in tutto il territorio toscano, come ha parimenti osservato la Regione.
Di qui la non fondatezza delle questioni anche sotto questo profilo.
15.– L’art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 incide sul comma 3 del citato art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la «validità», l’aggiornamento e l’integrazione del piano regionale AIB, del cui contenuto si occupa il comma 2 del medesimo art. 74, come si è visto esaminando le precedenti questioni.
Nel testo previgente, il comma 3 dell’art. 74 stabiliva, al secondo periodo, che «[a]nnualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda: […] b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4», dell’art. 74.
Le opere e gli impianti così richiamati erano quelli «destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi». A seguito dell’integrale sostituzione del comma 2 dell’art. 74, le stesse opere e gli stessi impianti sono ora indicati alla nuova lettera d), numero 5), dello stesso comma 2 dell’art. 74.
La disposizione impugnata si adegua a tale modifica, stabilendo che: «[a]lla lettera b) del comma 3 dell’articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: "lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)”».
Ad avviso del ricorrente, il legislatore toscano, così disponendo, avrebbe omesso di inserire l’obbligatorietà della «revisione annuale» del piano operativo AIB, stabilita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, che definirebbe anche sotto questo profilo uno standard minimo di tutela ambientale, non derogabile dalle regioni e diretto altresì a salvaguardare la pubblica incolumità.
Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.
16.– Le questioni non sono fondate.
Come visto, l’art. 17, comma 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 si è limitato a adeguare il testo del comma 3 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 alla nuova formulazione del comma 2 dello stesso art. 74. In particolare, l’intervento legislativo non ha inciso in alcun modo sulla previsione concernente la mera facoltatività del potere della Giunta regionale di procedere annualmente all’aggiornamento o all’integrazione del piano. Solo di questa previsione, infatti, si potrebbe predicare il contrasto con l’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, secondo cui il piano è «sottoposto a revisione annuale». Locuzione, quest’ultima, che evoca l’obbligatorietà di tale verifica periodica, finalizzata a individuare gli aggiornamenti o le integrazioni del caso.
La disposizione impugnata, pertanto, non ha l’efficacia lesiva prospettata dal ricorrente.
17.– Infine, gli artt. 25, 26, 27 e 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 (che modificano, rispettivamente, gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, lettera d, 31, comma 3, e 52, comma 3, della legge reg. Toscana n. 30 del 2015), nonché l’art. 29 della stessa legge regionale (che modifica l’art. 20, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 1997) prevedono, sopprimendo o sostituendo singoli frammenti normativi, che nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dagli enti di cui all’art. 3-ter della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, vale a dire dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni, strettamente connesse nel loro contenuto precettivo, violerebbero gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», in quanto contrasterebbero con la norma interposta di cui all’art. 61, comma 5, cod. ambiente, alla stregua del quale «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni», con conseguente impossibilità per le regioni di riallocare ulteriormente le medesime funzioni amministrative presso enti infraregionali.
18.– Prima di esaminare il merito, va sinteticamente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
I vincoli per scopi idrogeologici, disciplinati dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) (la cosiddetta "legge Serpieri”), sono apposti sui «terreni di qualsiasi natura e destinazione» che, «per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9» dello stesso r.d.l. n. 3267 del 1923, «possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque» (art. 1).
Si tratta di una misura generalizzata di difesa del suolo, avente il fine di prevenire il danno pubblico previsto dal menzionato art. 1 e comportante rilevanti limitazioni dell’uso dei terreni vincolati. Di tali limitazioni qui rileva quella prevista dall’art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, in base al quale gli interventi di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo sono subordinati ad autorizzazione preventiva del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni idrogeologici (le altre limitazioni consistono nell’obbligo di osservare le prescrizioni e le restrizioni disposte dalle competenti autorità amministrative: artt. 8 e 9).
Si è al cospetto di una penetrante disciplina di conformazione della proprietà. In particolare, l’autorizzazione preventiva degli interventi sui beni vincolati costituisce elemento imprescindibile di tale conformazione (tali considerazioni sono state svolte, di recente, dalla sentenza n. 100 del 2026).
Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tra le tante, ancora sentenza n. 100 del 2026 e sentenze n. 138 del 2021, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).
Come visto (punto 7), la tutela dell’ambiente è, per giurisprudenza costituzionale costante, una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale, ed è materia che si fonda sul fine della protezione ambientale, onde le regioni, nell’esercizio di loro competenze legislative, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale.
L’art. 61 cod. ambiente, rubricato «Competenze delle regioni» e contenuto nella Parte Terza del medesimo codice, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche», ha previsto, al comma 5, che «[l]e funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni».
Questa Corte ha chiarito che, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l’allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. –, tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo (sentenze n. 151 e n. 2 del 2024, n. 160 del 2023 e n. 189 del 2021).
Di conseguenza, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza siano state conferite dallo Stato alla regione, non possono da quest’ultima essere riallocate presso altro ente infraregionale, in quanto una siffatta iniziativa comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.
D’altronde, ha osservato ancora questa Corte con particolare riferimento alla materia della tutela dell’ambiente, «la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione "la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale” (sentenza n. 160 del 2023)» (sentenza n. 151 del 2024).
19.– Ciò premesso, le questioni sono fondate.
La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino, come nella specie, terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per la sua natura "trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, quali il governo del territorio o l’agricoltura e le foreste, potenzialmente rilevanti in questa sede, costituendo perciò un limite a tali competenze.
Lo Stato, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall’art. 61, comma 5, cod. ambiente, ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Fra tali funzioni devono ritenersi senza dubbio comprese quelle relative al rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all’art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923.
In linea con questo assetto normativo, la disciplina regionale previgente attribuiva la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla Regione stessa quanto alle riserve naturali regionali e ai singoli enti parco quanto ai parchi regionali. A quest’ultimo riguardo, l’attribuzione della competenza agli enti parco, formalmente esterni all’organizzazione degli uffici regionali, non poteva considerarsi dissonante rispetto alla scelta allocativa compiuta dallo Stato, poiché si tratta di enti che «non possono tuttavia ritenersi estranei alla competenza ed alla struttura regionale» (sentenza n. 67 del 1997).
Le disposizioni impugnate hanno attribuito la stessa competenza alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
Esse hanno dunque riallocato presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Una siffatta iniziativa comporta la modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Come ha affermato questa Corte nei precedenti sopra richiamati (punto 18), soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l’allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni, tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Infatti, le ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario, quale l’ambiente, sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.
La Regione sostiene che l’art. 61, comma 5, cod. ambiente, nel prevedere che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono «interamente» esercitate dalle regioni, comprenderebbe anche le relative funzioni legislative, nella specie riconducibili alla materia residuale "agricoltura e foreste”, cosicché la Regione ben avrebbe potuto attribuire con legge le competenze gestorie in esame.
La tesi non è condivisibile.
L’avverbio «interamente», contenuto nel citato comma 5 dell’art. 61, non ha il significato prospettato dalla Regione. Esso si riferisce alle sole funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, disponendone il trasferimento alle regioni e non residuandone alcuna in capo allo Stato (o ad altri enti).
È in questo senso rilevante che le precedenti parti dell’art. 61 cod. ambiente prevedano il trasferimento alle regioni di altre funzioni di evidente natura amministrativa, ma ne riservino talune allo Stato in settori specifici (commi 1, lettera f, 2, 3, secondo periodo, e 4). Il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico è invece integrale.
Un ulteriore elemento utilizzabile in chiave interpretativa si desume dal testo dell’ultimo comma dell’art. 61, alla stregua del quale «[r]estano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni». Tale norma di chiusura presuppone che nei commi precedenti – dunque anche nel comma 5 – l’art. 61 cod. ambiente si occupi soltanto di funzioni amministrative.
La Regione osserva altresì che le disposizioni impugnate avrebbero inteso garantire, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, una gestione più razionale delle competenze autorizzatorie ai fini del vincolo idrogeologico, considerando che i medesimi enti infraregionali già esercitano la stessa competenza nel resto nel territorio toscano.
Anche questa tesi difensiva non è condivisibile.
Gli asseriti motivi di opportunità gestionale dell’intervento legislativo regionale non potrebbero comunque incidere sulla violazione delle regole attinenti al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la quale consegue alla riallocazione presso enti infraregionali di funzioni amministrative inderogabilmente attribuite dallo Stato alle regioni. Né sulla sussistenza di tale violazione può influire il fatto che nel resto del territorio toscano, al di fuori delle aree naturali protette e dei parchi regionali, la competenza in esame già spetti agli stessi enti sulla base di disposizioni regionali anteriori.
Deve dunque dichiararsi l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025. Le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico vanno svolte dalla Regione, o da enti inclusi nella struttura regionale, in ragione dell’esigenza di un loro esercizio unitario, come stabilito dall’art. 61, comma 5, cod. amb. e dall’art. 62, comma 3, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell’ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026