SENTENZA N. 123
ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA
Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Omissis)
3.– È intervenuto nel giudizio il Procuratore generale della Corte dei conti.
3.1.– A sostegno dell’ammissibilità dell’iniziativa assunta, il PM contabile ricorda il diritto ad intervenire nei procedimenti dinanzi a questa Corte degli organi dello Stato e delle regioni (art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), secondo la disciplina completata dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modifiche.
L’interveniente richiama l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale in materia di giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, in cui si ammette l’intervento dell’organo che ha emesso l’atto asseritamente lesivo delle attribuzioni degli altri poteri costituzionali, anche in via autonoma rispetto alla costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (si citano le sentenze n. 184 e n. 90 del 2022, in riferimento proprio all’ammissibilità dell’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, nonché le sentenze n. 43 del 2019, n. 235 del 2015 e n. 337 del 2009), nel rilievo che non può essere esclusa la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da «coinvolgere in modo immediato e diretto, ulteriori situazioni soggettive».
Si ricorda, ancora, che questa Corte ha ammesso l’intervento di soggetti che, pur non essendo parti del giudizio originario, sarebbero incisi, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, dall’esito del giudizio sul conflitto, e, per tanto, si valorizza da parte dell’interveniente l’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, con espresso richiamo alla giurisprudenza costituzionale (si citano: la sentenza n. 209 del 2022; l’ordinanza letta all’udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019; l’ordinanza letta all’udienza del 4 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019; l’ordinanza n. 204 del 2019 e l’ordinanza letta all’udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019).
3.2.– Osserva ancora il Procuratore generale intervenuto che l’art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, nell’ammettere gli interventi degli organi statali e regionali, non distingue tra giudizio in via principale o incidentale, e che le Norme integrative sono orientate nel senso del riconoscimento della più ampia partecipazione al processo costituzionale, nell’affermata «spiccata oralità nell’udienza pubblica».
Se dette Norme integrative consentono l’intervento di soggetti terzi, a fortiori tanto dovrebbe essere consentito alle parti originarie, non risultando nell’ordinamento «alcuna norma che impedisca l’intervento in giudizio del pubblico ministero contabile che sia parte nel giudizio a quo», considerati l’ampiezza del contraddittorio che contraddistingue il processo costituzionale e l’effetto erga omnes della pronuncia di accoglimento.
3.3.– L’interveniente rimarca, quindi, «l’interesse concreto ed attuale della Procura generale, quale Ufficio che, a mente dell’art. 12, comma 3, codice di giustizia contabile, coordina l’attività dei procuratori regionali, di ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate dalla Corte territoriale e che impediscono, come chiarito nell’ordinanza di rimessione, l’esame del merito del giudizio a carico del convenuto, a seguito delle limitazioni della perseguibilità dei casi di danno all’immagine ai soli fatti accertati con sentenza penale di condanna divenuta definitiva».
(Omissis).
2.– In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.
I principi evocati a sostegno dell’ammissibilità, affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, rivelano la loro estraneità e la conseguente loro irrilevanza nell’ipotesi in esame, relativa ad intervento spiegato in un giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
2.1.– Con riferimento a tale giudizio, questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che «la costituzione del pubblico ministero […] deve ritenersi inammissibile: infatti, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale, dall’altro l’attuale disciplina (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articoli 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il “pubblico ministero” e le “parti”, inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale soggetto» (sentenza n. 361 del 1998).
Né le recenti modifiche delle Norme integrative hanno mutato tale disciplina.
E nemmeno è ravvisabile un nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti, idoneo a legittimarne l’intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative.
L’intervento è pertanto inammissibile.
(Omissis).