SENTENZA N. 263
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Silvana SCIARRA
Giudici Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Omissis).
4.– Sempre in data 8 marzo 2022, ha depositato atto d’intervento B. B. spa, che ha sostenuto di avere interesse alla partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale, in quanto parte di un processo in corso dinanzi al Giudice di pace di Catania, avente a oggetto analoga fattispecie cui deve essere applicata la medesima disposizione censurata nel presente giudizio.
4.1.– L’intervento va dichiarato inammissibile.
Secondo il disposto dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, solo «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato» al rapporto dedotto nel processo principale, possono intervenire nei giudizi promossi in via incidentale.
Pertanto, oltre alle parti del processo a quo, al Presidente del Consiglio dei ministri, e, qualora la questione riguardi una legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, l’intervento è consentito esclusivamente a terzi titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale (sentenza n. 159 del 2019; ex multis, ordinanze n. 14 del 2022, n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 e n. 111 del 2020), non potendosi, per contro, considerare sufficiente l’essere titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio a quo o l’essere parte in un processo similare, ma distinto da quello principale.
4.2.– Tanto appare sufficiente a escludere la sussistenza di un interesse qualificato in capo a B. B. spa, la quale, come sopra rilevato, è parte di un giudizio diverso da quello principale, ancorché vertente su analoga tematica e chiamato a dare applicazione alla medesima disposizione censurata nel presente giudizio.
(Omissis).