SENTENZA N. 229
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11, e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché dell’art. 1, comma 1, lettere a) e d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati, rispettivamente, il 6-11 giugno ed il 14-16 settembre 2020, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 12 giugno ed il 22 settembre 2020, iscritti, rispettivamente, al n. 52 e al n. 87 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 e n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;
uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 12 giugno 2020 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11, e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie e urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1.1.– La prima norma impugnata (art. 2, comma 3, lettera b, numeri 1, 3, 4 e 5) prevedeva strumenti di intervento finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese al fine di consentire loro di fronteggiare le difficoltà economiche connesse con l’emergenza pandemica, migliorare l’accesso al credito, garantire maggiore liquidità, realizzare nuovi investimenti e affrontare la transizione verso la «green economy». Gli strumenti previsti erano: il rifinanziamento del già esistente Fondo per il microcredito; l’istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito dell’importo di 10.000.000 di euro; l’istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia dell’importo di 2.000.000 di euro; ampliamento ed estensione delle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese che fruivano di un credito bancario garantito dallo strumento «Abruzzo Crea».
La seconda norma (art. 2, comma 7) attribuiva alla Giunta regionale la facoltà di promuovere e sostenere, con le risorse di cui al medesimo articolo, iniziative «Compra abruzzese», per incentivare l’offerta e l’acquisto da parte dei cittadini di prodotti del territorio regionale.
La terza norma (art. 3, comma 2), nel quadro delle iniziative per gli enti locali, prevedeva a carico della Regione spese vive per l’acquisto di beni e servizi informatici, nonché di servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di dotare i Comuni abruzzesi di strumenti adeguati in funzione della più efficace ed omogenea implementazione dello smart working.
La quarta norma (art. 3, comma 3), nel quadro delle operazioni di credito e dei trasferimenti operati a favore dei Comuni, prevedeva, senza individuarne l’importo, l’istituzione di un «fondo di solidarietà» per contribuire alle maggiori spese sostenute dai Comuni nella gestione dell’emergenza, per l’acquisto di beni e servizi e per il pagamento del lavoro straordinario del personale dipendente.
La quinta norma (art. 3, comma 4), sempre nell’ambito delle iniziative in favore dei Comuni abruzzesi, prevedeva trasferimenti di risorse finalizzati a mantenere ed attivare prestazioni di primaria necessità in favore dei cittadini più fragili (assistenza domiciliare di anziani, minori e disabili; accoglienza notturna; trasporto e mense sociali; consegne a domicilio di generi di prima necessità, come alimenti e medicinali).
La sesta norma (art. 5, comma 11), nel quadro dei trasferimenti e operazioni di credito a favore delle imprese, prevedeva il riconoscimento di un incentivo economico in funzione del parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti per mantenere in funzione impianti a ciclo continuo ma privi di output produttivo.
La settima norma (art. 9, comma 6) prevedeva che i fondi rotativi, istituiti ai sensi delle precedenti leggi della Regione Abruzzo 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione) e 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica), fossero considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e fossero contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a favore degli enti beneficiari; il relativo mandato sarebbe stato commutato in quietanza di entrata del bilancio regionale con l’imputazione dell’entrata medesima tra le riscossioni di crediti.
Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, pur stabilendo nuovi oneri a carico del bilancio regionale, omettevano di provvedere ai mezzi per farvi fronte, ponendosi in contrasto con il parametro di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.
Nella maggior parte dei casi, esse non avrebbero contenuto neppure una generica indicazione dei mezzi finanziari funzionali alla copertura dei nuovi oneri previsti.
In due casi, invece, tale indicazione sarebbe stata bensì rinvenibile nel testo normativo, ma si sarebbe trattato di indicazione insufficiente perché relativa ad una copertura futura e incerta.
In particolare, con riguardo alla norma (art. 3, comma 3) che prevedeva, senza quantificarne l’importo, l’istituzione di un «fondo di solidarietà» per la contribuzione alle spese dei Comuni per beni, servizi e lavoro straordinario dei dipendenti, il ricorrente ha evidenziato che essa, anziché indicare precisamente le risorse necessarie al finanziamento del fondo, avrebbe onerato la Giunta regionale di individuarle mediante eventuali economie di bilancio o attraverso i «fondi da riprogrammare», senza specificare se si trattasse «di fondi iscritti sul bilancio regionale, oppure di FSC, con ciò rendendo impossibile la verifica della capienza di fondi disponibili ossia non coperti da precedenti impegni assunti».
Invece, con riguardo alla norma (art. 5, comma 11) che prevedeva il riconoscimento di un incentivo economico per le imprese, volto a ristorare parzialmente i costi fissi e imprescindibili sostenuti per tenere in funzione gli impianti a ciclo continuo, il ricorrente ha osservato che essa, senza quantificare l’importo della misura, rinviava per il suo finanziamento alle risorse di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), della stessa legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, il quale, a sua volta, avrebbe indicato una generica riprogrammazione di fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato, al riguardo, che anche in questo caso sarebbero mancati i caratteri di certezza ed attualità della copertura, ed ha evidenziato, inoltre, che qualora la Regione avesse inteso avvalersi della facoltà di riprogrammare le risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (d’ora in avanti: FSC) per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista dall’art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, norma comunque non richiamata nella legge regionale, le riprogrammazioni avrebbero dovuto essere approvate dalla cabina di regia.
Il ricorrente ha rilevato, infine, che il generico riferimento della norma richiamata (l’art. 2, comma 1, lettera e) alla riprogrammazione dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità di cui alla legge stessa, senza precisare quali fossero questi fondi, mentre da un lato avrebbe reso impossibile la riprogrammazione e la conseguente determinazione dell’effettiva capienza dei fondi stessi, dall’altro lato avrebbe potuto suscitare aspettative per le aziende destinatarie del ristoro ed essere foriero di contenziosi.
2.– Con atto depositato il 20 luglio 2020, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo.
2.1.– In relazione al primo ordine di questioni, la difesa regionale ha evidenziato che, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di recepire le osservazioni avanzate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tutte le norme impugnate per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost. sono state abrogate, sostituite o modificate per effetto dell’emanazione di due successive leggi regionali: la legge della Regione Abruzzo 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) e la legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni».
Anzitutto, ha specificato la Regione, ben tre delle predette sette disposizioni sono state oggetto di abrogazione “secca”: l’art. 3, comma 2 (sulle spese per acquisto di beni e servizi informatici funzionali all’implementazione dello smart working nei Comuni), e l’art. 3, comma 4 (sui trasferimenti ai Comuni per sostenere le prestazioni in favore dei cittadini più fragili), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 sono stati abrogati dall’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020; l’art. 9, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 (volto a trasformare i fondi di rotazione istituiti ai sensi di precedenti leggi regionali in trasferimenti definitivi a fondo perduto) è stato abrogato dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020.
In secondo luogo, ha ulteriormente precisato la difesa regionale, altre due delle sette norme impugnate – l’art. 3, comma 3 (istitutivo del «fondo di solidarietà» per contribuire alle maggiori spese sostenute dai Comuni per l’acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente) e l’art. 5, comma 11 (in tema di incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti dalle imprese per mantenere in funzione impianti a ciclo continuo) della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 – sono state oggetto di sostituzione, rispettivamente, ad opera dell’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2020 (il quale ha quantificato il «fondo di solidarietà» per i Comuni in 1.000.000 di euro e ha provveduto alla individuazione della relativa copertura mediante corrispondente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022) e dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 (che, nel mantenere l’incentivo, ne ha però quantificato l’importo massimo in euro 4.500.000 e ne ha previsto la specifica copertura finanziaria, facendo riferimento alle «risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all’articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10»).
Infine, ha osservato la Regione, le ultime due norme regionali impugnate, pur non subendo vicende propriamente abrogative o sostitutive, sono state comunque oggetto di rilevanti modifiche: precisamente, l’art. 2, comma 3, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, per effetto del quale la copertura degli oneri per il rifinanziamento del Fondo del microcredito (contemplato dall’art. 2, comma 3, lettera b, numero 1, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020) è stata individuata nelle risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del Programma operativo regionale fondo sociale europeo Abruzzo 2014-2020, «come quantificate nella Delib.G.R. 12 maggio 2020, n. 260», mentre le disposizioni volte a prevedere l’istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari a euro 10.000.000, l’istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia pari a euro 2.000.000, nonché l’ampliamento e l’estensione delle operazioni di garanzia a favore delle imprese con credito bancario garantito dallo strumento «Abruzzo Crea» (contenute, rispettivamente, nei numeri 3, 4 e 5 del medesimo art. 1, comma 3, lettera b), sono state abrogate; invece l’art. 2, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, il quale, per un verso, ha eliminato dalla proposizione normativa il predicato «sostiene», lasciando alla Giunta il solo compito di «promuovere» le iniziative «Compra abruzzese», e, per l’altro, ha sostituito all’espressione «con le risorse di cui al presente articolo» la diversa espressione «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale».
Sulla base di questi rilievi – ritenuto, da un lato, che lo ius superveniens introdotto con le abrogazioni, le sostituzioni e le modifiche apportate con le leggi regionali n. 10 e n. 16 del 2020 abbia avuto carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso; ed evidenziato, dall’altro lato, che le disposizioni impugnate che ne sono state oggetto non hanno ricevuto, medio tempore, applicazione – la Regione Abruzzo ha invocato, in relazione all’ordine di questioni in esame, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3.– Con successivo ricorso depositato il 22 settembre 2020 e iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha altresì impugnato, sempre per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020.
Ha sostenuto il ricorrente che la prima disposizione, modificativa dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della precedente legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nel provvedere ai mezzi per far fronte agli oneri di rifinanziamento del Fondo per il microcredito attraverso il richiamo alle risorse quantificate nella deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 12 maggio 2020 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19), non consentirebbe, tuttavia, «di individuare, puntualmente, la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste».
La seconda disposizione, invece, non fornirebbe «idonei elementi informativi atti a dimostrare l’assenza di oneri recata» dalla norma modificata (l’art. 2, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, in tema di promozione delle iniziative «Compra abruzzese»), la quale, «prima della modifica, li comportava».
4.– Con atto depositato il 21 ottobre 2020, si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che entrambe le nuove questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.
Con riguardo all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, la Regione ha evidenziato che la deliberazione della Giunta regionale del 2020, alla Tabella 2, quantificherebbe in euro 9.484.432,00 l’importo del «Pacchetto di Microcredito» e assicurerebbe la copertura finanziaria (per lo stesso importo) con l’utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo sociale europeo (FSE). La resistente ha aggiunto che l’utilizzo delle risorse è subordinato all’avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse nei cui limiti è consentita l’autorizzazione della spesa, e che sull’intera legge regionale vige la clausola di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020. La Regione ha dedotto, inoltre, che con successiva deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2020, n. 416 (Accordo Regione- Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020) è stato approvato il format di accordo con il Ministro per il sud e la coesione territoriale per avviare la riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e che su tale accordo, sottoscritto il 16 luglio 2020, dapprima la cabina di regia e poi il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 28 luglio 2020, avrebbero espresso la loro presa d’atto; la riprogrammazione, infine, sarebbe stata concretamente approvata ed avviata con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2020, n. 575 (Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell’art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell’Emergenza Covid-19).
Con riguardo all’art. 1, comma 1, lettera d), delle legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, la Regione ha osservato che le incisive modifiche da esso apportate all’art. 2, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, non solo, chiarendo il carattere programmatico della norma, impongono di circoscrivere la facoltà attribuita alla Giunta regionale alla sola «promozione» delle iniziative «Compra abruzzese» (escludendo che essa si estenda anche al «sostegno» delle medesime), ma impone altresì di ritenere che tale promozione deve essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (ad esempio attraverso interventi di carattere informativo quali spot, avvisi, creazione di spazi nel sito web istituzionale; oppure attraverso l’intermediazione di sponsor o comunque con attività non onerose).
5.– Con due distinti atti di rinuncia parziale, depositati il 28 settembre 2021, la difesa statale, in conformità alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre, ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa dell’art. 2, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché, conseguentemente, a quella dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, sul rilievo che la Regione, oltre a dichiarare il carattere programmatico della disposizione, aveva fornito elementi dettagliati in merito all’attività di promozione delle iniziative «Compra abruzzese», volti a dimostrare l’assenza di oneri recata dalla prima disposizione, come modificata dalla seconda, nonché la mancata produzione di effetti, medio tempore, da parte della norma originaria.
Con i medesimi atti di rinuncia parziale, la difesa statale, sempre in conformità alla citata delibera del Consiglio dei ministri, ha altresì rinunciato all’impugnativa dell’art. 5, comma 11, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020: il ricorrente ha rilevato, al riguardo, che questa norma, dopo essere stata modificata dall’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 (che non aveva formato oggetto di autonoma impugnativa), è stata ulteriormente modificata dall’art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), anche questo non impugnato, il quale, nel mantenere la quantificazione dell’incentivo economico in 4.500.000 euro, ha individuato le risorse per il suo finanziamento in quelle «derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla Delib. G.R. n. 416 del 15 luglio 2020».
Alla luce di quanto comunicato dal Dipartimento per le politiche di coesione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – ha specificato il ricorrente – la norma, che nella sua formulazione originaria non ha prodotto effetti, in quella modificata non presenta alcun profilo di criticità, poiché la prevista riprogrammazione delle risorse del FSC ha ricevuto la debita previa approvazione da parte della cabina di regia.
Considerato in diritto
1.– Con ricorso depositato il 12 giugno 2020 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 1), 3), 4) e 5), e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11; 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, queste disposizioni, peraltro tutte oggetto di successiva abrogazione, sostituzione o modifica ad opera delle successive leggi della Regione Abruzzo 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, da COVID-19) e 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», nel prevedere strumenti di intervento finanziario e incentivi economici in favore delle imprese abruzzesi, nonché trasferimenti, operazioni di credito ed acquisti di beni e servizi in favore degli enti locali e, in generale, iniziative di sostegno all’economia regionale, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche connesse con l’emergenza pandemica, si ponevano in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto, pur stabilendo nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, non provvedevano ai mezzi per farvi fronte.
Con il medesimo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 lettera c), della stessa legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inserisce il comma 3-bis all’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) per contrasto con gli artt. 2, 3, 117, commi primo e secondo, lettere l) ed e), Cost., il primo comma in relazione agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; questioni separate e da definire con distinta decisione.
2.– Con successivo ricorso depositato il 22 settembre 2020 e iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha altresì impugnato, sempre per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020.
3.– I due ricorsi hanno oggetti e questioni parzialmente comuni, in quanto le norme impugnate con il secondo ricorso hanno modificato due delle norme impugnate con il primo ricorso, novellando, rispettivamente, l’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 (in tema di rifinanziamento del Fondo per il microcredito) e l’art. 2, comma 7, della stessa legge (sulle facoltà attribuite alla Giunta regionale in ordine alle iniziative «Compra abruzzese»).
Essi vanno pertanto riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.
4.– Le impugnative dell’art. 2, comma 7, e dell’art. 5, comma 11, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché, conseguentemente, quella dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, sono state oggetto di rinuncia, formulata dalla difesa statale con atti depositati in data 28 settembre 2021, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del precedente 23 settembre.
La Regione Abruzzo non ha formalmente accettato tali rinunce, cosicché non può essere dichiarata la parziale estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Peraltro, in difetto di accettazione delle rinunce, avuto comunque riguardo all’evidente mancanza di interesse della Regione a coltivare il giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale concernenti le norme predette (sentenze n. 171 del 2019, n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015).
5.– Sono poi impugnati l’art. 2, comma 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), l’art. 3, commi 2 e 4, e l’art. 9, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020.
5.1.– L’art. 3, comma 2, stabiliva che la Regione provvedesse, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, all’acquisto di beni e servizi informatici, nonché di servizi di connettività, al fine di dotare i Comuni abruzzesi di strumenti adeguati in funzione della più efficace ed omogenea implementazione dello smart working.
L’art. 3, comma 4, attribuiva alla Regione il compito di trasferire ai Comuni risorse finalizzate a mantenere ed attivare prestazioni di primaria necessità in favore dei cittadini più fragili.
Entrambe le disposizioni sono state oggetto di abrogazione “secca” ad opera dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che non ha formato oggetto di successiva impugnazione.
Analoga vicenda abrogativa hanno subìto l’art. 2, comma 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 (sull’istituzione del fondo rotativo e del fondo di riassicurazione/controgaranzia, nonché sull’estensione e ampliamento delle operazioni di garanzia a favore delle imprese garantite dallo strumento «Abruzzo Crea») e l’art. 9, comma 6, della stessa legge, il quale prevedeva la trasformazione dei fondi rotativi, istituiti ai sensi delle precedenti leggi della Regione Abruzzo 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione) e 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica), in trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti a favore degli enti beneficiari.
Queste ultime disposizioni sono state infatti abrogate, rispettivamente, dagli artt. 1, comma 1, lettera b), e 7 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che non hanno formato oggetto di successiva impugnazione.
5.2.– La difesa regionale ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alle impugnative concernenti le predette disposizioni.
Nella relazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, allegata all’atto di rinuncia parziale riferito al ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020, si rileva che la Regione non avrebbe fornito, al riguardo, la consueta dichiarazione circa la loro mancata applicazione medio tempore.
5.3.– Ciò nondimeno, una compiuta considerazione della portata dello ius superveniens e del contenuto delle disposizioni impugnate, nonché del limitato periodo di tempo della loro vigenza, porta a dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme in esame.
Per un verso, infatti, il carattere meramente ed espressamente abrogativo delle disposizioni sopravvenute nel corso del giudizio impone di riconoscere ad esse carattere evidentemente satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente, atteso che le norme impugnate sono state eliminate dall’ordinamento regionale senza essere sostituite o modificate da altre disposizioni di contenuto diverso. Si è dunque in presenza di un “ritiro” della disciplina sospettata di illegittimità costituzionale, che è stata subito rimossa – proprio all’indomani del ricorso del Governo, nel chiaro intento della Regione di eliminare le norme impugnate «in attuazione del principio di leale collaborazione» (come risulta dallo stesso titolo della legge) – senza l’introduzione di una diversa regolamentazione delle fattispecie da essa contemplate.
Per altro verso, l’assai breve periodo di vigenza delle norme impugnate (dall’8 aprile al 16 luglio 2020), insieme al loro contenuto (da cui si desume che esse presupponevano adempimenti di carattere contabile, amministrativo e negoziale, i quali non potevano essersi perfezionati al momento della loro abrogazione), depone nel senso che le stesse non hanno trovato, medio tempore, applicazione (da ultimo, sentenze n. 70 e n. 7 del 2021 e n. 200 del 2020).
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere anche in ordine alle questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione all’art. 2, comma 3, lettera b), numeri 3), 4), 5), all’art. 3, commi 2 e 4, e all’art. 9, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020.
6.– Viene poi in esame l’impugnativa dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, il quale, al contrario delle disposizioni precedenti, non è stato abrogato, ma è stato sostituito ad opera dello ius superveniens nel corso del giudizio e non impugnato, in questa parte, dal Governo.
Questa norma, nella sua formulazione originaria, dopo aver previsto l’istituzione di un fondo di solidarietà, da erogare in base al numero di abitanti, per contribuire alle maggiori spese sostenute dai Comuni per l’acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, attribuiva alla Giunta regionale il compito di individuare le risorse necessarie alla sua copertura «mediante eventuali economie di bilancio o attraverso la riprogrammazione dei fondi».
Le censure del Governo si sono appuntate sia sulla mancata quantificazione degli oneri, sia sul carattere futuro e incerto della copertura, in quanto, mentre l’espressione «eventuali economie di bilancio» appariva del tutto generica, non era chiaro se con la diversa espressione «riprogrammazione dei fondi» si facesse riferimento ai fondi già iscritti sul bilancio regionale o al Fondo per lo sviluppo e la coesione (d’ora in avanti: FSC), rendendosi così impossibile verificare la capienza di fondi disponibili, ossia non coperti da precedenti impegni assunti.
La norma è stata sostituita dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2020, proprio al fine di recepire le osservazioni del Governo e di superare le predette censure.
Il “nuovo” comma 3 dell’art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 (come sostituito dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2020) provvede, infatti, anzitutto alla quantificazione del «fondo di solidarietà», il cui importo viene fissato in euro 1.000.000; in secondo luogo, provvede con precisione alla copertura degli oneri attraverso corrispondenti variazioni del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Precisamente, la norma reca le seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza: «a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Fondo di solidarietà – art. 3, comma 3 – l.r. 9/2020” per euro 1.000.000; b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 “Fondo garanzia debiti commerciali l.145/2018” per euro 1.000.000».
Dunque, attraverso la variazione in aumento di una Missione di bilancio (relativa al capitolo di nuova istituzione «fondo di solidarietà») e la corrispondente variazione in diminuzione di altra Missione di bilancio (relativa al capitolo già esistente «fondo garanzia debiti commerciali»), si allocano nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, le risorse destinate al finanziamento del fondo di solidarietà comunale.
6.1.– Non vi è dubbio che questa nuova disposizione sia satisfattiva delle pretese del ricorrente: ciò non solo emerge dalla circostanza che essa, oltre ad individuare l’importo dell’istituendo «fondo di solidarietà», ne prevede anche, in modo certo e attuale, la copertura finanziaria; ma è reso evidente dall’ulteriore circostanza che essa non ha formato oggetto di impugnativa da parte del Governo.
Sebbene nella citata relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, allegata all’atto di rinuncia parziale, si lamenti che la Regione non ha fornito la consueta dichiarazione circa la mancata applicazione, medio tempore, della disposizione nella sua formulazione originaria (l’unica che ha formato oggetto di impugnazione), deve escludersi che ciò sia avvenuto, avuto riguardo, da un lato, al brevissimo lasso di tempo della vigenza della norma (dall’8 aprile al 5 giugno 2020) e, dall’altro, alla circostanza che la concreta operatività del meccanismo finanziario da essa previsto era subordinata al compimento da parte della Giunta regionale di una attività (la realizzazione di eventuali economie di bilancio o la riprogrammazione di fondi) che non risulta essere stata compiuta.
Anche con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 risultano pertanto integrate le ragioni per emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere sollecitata dalla difesa regionale nella memoria di costituzione.
7.– Deve infine essere esaminata l’impugnativa dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020 (promossa con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020), nonché, quella, conseguente, dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 (promossa con il ricorso iscritto al n. 87 del registro ricorsi del medesimo anno).
L’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, infatti, dopo essere stato impugnato con il primo ricorso, al contrario delle disposizioni precedentemente esaminate, non ha subìto, nel corso del giudizio, una vicenda abrogativa o sostitutiva, bensì una vicenda meramente modificativa, che non è stata ritenuta satisfattiva dal Governo, il quale, con il secondo ricorso ha proceduto ad impugnare autonomamente anche lo ius superveniens, costituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020.
Non si integrano, dunque, con riguardo a queste impugnative, le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
7.1.– Nel merito, le questioni non sono fondate.
L’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nella sua originaria formulazione, prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il microcredito FSE, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 846 (PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO “Piano Operativo 2009-2010-2011” Istituzione di strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati a migliorare l’accesso al credito di “microimprese” per realizzare nuovi investimenti e di persone svantaggiate per incentivare il lavoro autonomo. “Fondo Microcredito FSE”), con le «risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020».
La norma, dunque, provvedeva ai mezzi per far fronte al rifinanziamento del Fondo senza quantificare l’importo ad esso destinato ed evocando una generica riprogrammazione delle risorse di cui al Fondo sociale europeo (d’ora in avanti: FSE) per l’Abruzzo, ciclo programmatorio 2014-2020.
L’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, ha aggiunto al precedente testo della norma, in fine, le parole: «come quantificate nella Delib. G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell’ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l’impatto socioeconomico del COVID-19)».
Nella nuova formulazione, dunque, le risorse per rifinanziare il microcredito sono sempre quelle derivanti dalla riprogrammazione del FSE per l’Abruzzo relative al ciclo programmatorio 2014-2020; tuttavia tali risorse non sono più genericamente evocate ma si fa specifico riferimento alla loro quantificazione contenuta in una deliberazione della Giunta regionale adottata il 12 maggio 2020, dunque precedente alla modifica normativa intervenuta nel luglio successivo.
La nuova formulazione della disciplina del rifinanziamento del Fondo per il microcredito, prevista dalla disposizione introdotta con la legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, “supera” quella contenuta nella norma precedente introdotta con la legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, la quale, all’evidenza, non ha ricevuto concreta applicazione nel breve periodo della sua vigenza, in quanto solo dopo l’emanazione della legge successiva risulta essere stata avviata la prevista riprogrammazione delle risorse del programma operativo regionale relativo al FSE e al ciclo programmatorio 2014-2020.
Pertanto, l’esame del merito va condotto sulla disposizione sopravvenuta che si salda con quella originaria, sì da formare un unico complessivo assetto normativo.
7.2.– Sostiene la difesa statale che l’integrazione operata con l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, mediante il riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 12 maggio 2020, non sarebbe sufficiente a superare i profili di illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto non consentirebbe, comunque, di individuare «puntualmente» la copertura finanziaria del Fondo per il microcredito.
A prescindere dalla genericità di questa sintetica deduzione (la quale non chiarisce perché la specificazione apportata dal legislatore regionale non sarebbe satisfattiva), può al riguardo osservarsi che la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 12 maggio 2020 presenta due allegati: il primo relativo alle proposte di modifica del POR FESR 2014-2020; il secondo consistente in una nota sulle modalità di riprogrammazione del POR FSE (2014-2020) della Regione Abruzzo per garantire le misure di contrasto alla crisi da COVID-19.
Questa nota, a sua volta, reca diverse tabelle, la seconda delle quali (Tabella 2) riporta il totale della dotazione disponibile per eventuale riprogrammazione POR FSE (2014-2020) per asse prioritario, individuando, con riguardo all’Asse I Occupazione, l’importo preciso del “Pacchetto di Microcredito”, che viene quantificato in 9.484.432,00 euro.
Dunque, la riprogrammazione del FSE, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 2020, prevede l’allocazione di un importo specifico per provvedere al finanziamento del microcredito: in proposito, va evidenziato altresì che l’effettivo espletamento delle procedure di riprogrammazione costituisce condizione necessaria dell’utilizzo delle risorse poiché l’autorizzazione della relativa spesa è consentita solo nei limiti delle risorse programmate. La difesa della Regione ha opportunamente richiamato, inoltre, la clausola di salvaguardia degli equilibri di bilancio, contenuta nell’art. 1, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020.
7.3.– La stessa difesa regionale, ancora, ha dedotto che la riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei (d’ora in avanti: fondi SIE), quindi sia del FSE che del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (d’ora in avanti: FESR), ha formato oggetto di accordo Regione-Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, accordo che è stato sottoscritto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale in data 16 luglio 2020 e sul quale dapprima la cabina di regia prevista dall’art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e poi il CIPE, nel corso della seduta del 28 luglio 2020, hanno espresso la loro presa d’atto.
La riprogrammazione – ha infine concluso la difesa resistente – è stata avviata con la successiva deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2020, n. 575 (Riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell’art. 242 del D.L. 34/2020 ai fini del contrasto dell’Emergenza Covid-19), per un importo pari a 113,49 milioni di euro, di cui fino a 58,5 milioni a valere sul FESR e fino a 54,9 milioni a valere sul FSE.
7.4.– Alla luce di quanto si è rilevato, non può ritenersi generica o incerta la copertura del Fondo per il microcredito, poiché essa è quantificata in un importo preciso, riveniente dall’allocazione di risorse derivanti dalla deliberata riprogrammazione del FSE.
Per effetto del rinvio operato dalla norma, la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 2020 si inserisce nel precetto normativo e ne integra il contenuto.
Pertanto, mediante il richiamo alla predetta deliberazione, la norma regionale fa propri sia la quantificazione dell’importo della spesa prevista per far fronte all’onere del finanziamento del microcredito sia il procedimento di riprogrammazione delle risorse del FSE donde tali mezzi debbono scaturire.
7.5.– La difesa erariale neppure pone in dubbio che tale riprogrammazione sia consentita, nel senso che sia stato possibile provvedere ad una nuova programmazione di risorse già comprese in un precedente ciclo programmatorio e dunque già destinate al raggiungimento di determinati obiettivi.
Comunque può rilevarsi che l’art. 241 del citato d.l. n. 34 del 2020 ha autorizzato per gli anni 2020 e 2021 l’utilizzo, in via eccezionale, delle risorse del FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, a condizione che le riprogrammazioni siano approvate dalla cabina di regia, istituita dall’art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014 (e composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano), nelle more dell’approvazione, da parte del CIPE, dei Piani di sviluppo e coesione.
Si tratta di una facoltà che la legislazione emergenziale ha eccezionalmente introdotto – con riferimento ad uno strumento di finanziamento nazionale (art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42») finalizzato a utilizzare risorse aventi ordinariamente una destinazione vincolata (art. 1, comma 703, della legge n. 190 2014) – in coerenza con la facoltà di riprogrammazione che, per le stesse finalità, è stata concessa alle amministrazioni nazionali, regionali o locali nell’ambito dei Programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020, ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) nonché del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19.
7.6.– In questo quadro, la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 2020 si è posta in linea con quanto previsto da quest’ultimo regolamento provvedendo, nell’ambito dell’eccezionale flessibilità consentita dalla fonte eurounitaria, ad approvare priorità di riprogrammazione dei fondi SIE secondo le modalità previste nell’allegata proposta di modifica del programma operativo riguardante il FESR 2014-2020 e nell’allegata nota sulle modalità di riprogrammazione del programma operativo riguardante il FSE, al fine di garantire il finanziamento delle misure di contrasto alla crisi derivante dalla pandemia.
Deve quindi concludersi per la conformità della riprogrammazione dei fondi SIE (ed in particolare del FSE, dalla cui riprogrammazione derivano le risorse per il finanziamento del Fondo per il microcredito, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 2020) alle previsioni della normativa europea e statale, sia sotto il profilo funzionale (destinazione delle risorse ad interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19), sia sotto il profilo procedurale (con riguardo alla necessaria approvazione della cabina di regia e del CIPE, e in riferimento alla stipulazione di apposito accordo tra l’amministrazione titolare dei programmi operativi e il Ministro per il sud e la coesione territoriale).
8.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 devono, pertanto, dichiararsi non fondate.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020;
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11; e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 52 del 2020 indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 87 del 2020 indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, promosse, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.