Sentenza n. 219 del 2019

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SENTENZA N. 219

ANNO 2019

 

Commento alla decisione di

 

Roberta Casiraghi

La Corte costituzionale non esclude l’invalidità derivata in materia probatoria

 

per g.c. di Sistema Penale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, promossi dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanze del 3 ottobre e del 12 dicembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 14 e 93 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6 e 26, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto in fatto

1.– Con due ordinanze di tenore in larga misura analogo, del 3 ottobre 2017 (r. o. n. 14 del 2018) e del 12 dicembre 2017 (r. o. n. 93 del 2018), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 14 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività».

La sola ordinanza r. o. n. 93 del 2018 assume che la norma denunciata violi, in parte qua, anche gli artt. 2, 24 e 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost.

1.1.– Il giudice a quo premette, in entrambi i casi, di essere chiamato a giudicare, nelle forme del giudizio abbreviato, una persona imputata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso non personale.

Riferisce, altresì, che gli elementi a carico dell’imputato sono costituiti, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, dai risultati dell’ispezione del bagaglio e della perquisizione personale e, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, dai risultati della perquisizione personale e domiciliare cui l’imputato era stato sottoposto, di loro iniziativa, da militari appartenenti all’Arma dei carabinieri: ispezione e perquisizioni che avevano portato al rinvenimento e al conseguente sequestro di alcuni grammi di sostanza stupefacente (hashish e marijuana, in un caso, sola canapa indiana, nell’altro).

Stando alle indicazioni del processo verbale di perquisizione, i Carabinieri erano stati indotti a procedere a tali attività, «particolarmente invasiv[e]»:

a) nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, da un non meglio specificato «atteggiamento asseritamente sospetto» tenuto dall’imputato, allorché, verso le ore 14.00, si aggirava nei pressi del litorale di Gallipoli;

b) nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, dalla circostanza che «fonti confidenziali» avevano indicato nell’imputato uno spacciatore di sostanze stupefacenti: sicché, avendo in precedenti occasioni rilevato, in quella zona, «un andirivieni di soggetti noti come tossicodipendenti» (peraltro non indicati), e avendo scorto un giovane che consegnava una banconota all’imputato, i militari avevano proceduto alla immediata identificazione di tali soggetti. Pur avendo accertato che il giovane era il fratello dell’imputato e pur avendo questi chiarito che stava consegnando al fratello denaro per le «spese di casa», i Carabinieri avevano proceduto alla perquisizione personale dell’imputato e, avendogli trovato in tasca tre involucri di sostanza stupefacente, avevano esteso la perquisizione all’abitazione, dove avevano rinvenuto la restante parte della sostanza sottoposta a sequestro.

Ad avviso del rimettente, i ricordati atti di ispezione e perquisizione dovrebbero ritenersi “abusivi”, in quanto eseguiti fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge.

Al riguardo, il giudice salentino rammenta che l’art. 13 Cost. (richiamato, quanto a garanzie e forme ivi previste, dall’art. 14 Cost. con riguardo a ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari) prevede che ogni forma di limitazione della libertà personale – compresa quella insita nelle ispezioni e nelle perquisizioni personali – possa essere disposta solo con «atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». A tale principio può derogarsi unicamente «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge», nei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare «provvedimenti provvisori» soggetti a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, in difetto della quale essi «si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».

L’ipotesi principale che, in base alla legge ordinaria, legittima l’intervento eccezionale delle forze di polizia è quella della flagranza di reato (artt. 352 e 354 cod. proc. pen.). Norme speciali hanno, peraltro, ampliato i casi nei quali la polizia giudiziaria può procedere a ispezioni e perquisizioni. A fianco delle ipotesi previste dall’art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) – che consente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, la perquisizione, per la ricerca di armi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiano giustificabili, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo – e dall’art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – che permette la perquisizione domiciliare per la ricerca delle armi della cui esistenza, in locali pubblici o privati, la polizia abbia notizia, anche per indizio –, la fattispecie più ricorrente nella pratica – e rilevante anche nei giudizi a quibus – è quella contemplata dall’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). I commi 2 e 3 del citato art. 103 abilitano, infatti, la polizia giudiziaria a procedere – nel corso di operazioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – rispettivamente, all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, e a perquisizioni, personali e domiciliari, allorché vi sia «fondato motivo» di ritenere che possano essere rinvenute tali sostanze e ricorrano, altresì – nel caso delle perquisizioni – «motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente». Delle operazioni deve essere data notizia, entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale le convalida nelle quarantotto ore successive, sempre che ne sussistano i presupposti.

A parere del giudice a quo, una interpretazione delle disposizioni ora richiamate rispettosa del dettato costituzionale imporrebbe di ritenere che il presupposto che legittima l’intervento della polizia giudiziaria, anche fuori dai casi di flagranza nel reato, debba possedere un «requisito minimo di comprovabilità e verificabilità»: non occorrerebbe, cioè, la prova preventiva della detenzione illegittima di armi o stupefacenti, ma dovrebbero esservi almeno degli indizi in tal senso, sia pure semplici e non gravi, ma comunque sia verificabili. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe alla polizia giudiziaria il potere di ledere «ad libitum» la libertà personale e domiciliare dell’individuo, vanificando il senso del controllo dell’autorità giudiziaria sul suo operato.

In questa prospettiva, la sussistenza di un indizio di detenzione delle armi o dello stupefacente non potrebbe essere desunta da fonti anonime o confidenziali, le quali non sono in alcun modo verificabili dal giudice e delle quali è proprio per questo prevista, in via generale, l’inutilizzabilità (artt. 195, comma 7, 203, comma 1, e 240 cod. proc. pen.): conclusione che troverebbe riscontro in plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità.

Alla luce di quanto precede, l’ispezione e le perquisizioni di cui si discute nei giudizi a quibus apparirebbero illegittime, risultando del tutto ingiustificate sulla base del «giudizio ex ante» che deve presiedere alla valutazione degli atti della polizia giudiziaria che incidano su libertà costituzionalmente tutelate. Nei casi di specie non ricorrerebbe, infatti, l’ipotesi della flagranza del reato, essendosi questa manifestata solo ex post, all’esito dell’ispezione e delle perquisizioni. Ma neppure ricorrerebbe il «fondato motivo» per ritenere che potessero essere rinvenute sostanze stupefacenti, richiesto dall’art. 103 t.u. stupefacenti.

Nel caso dell’ordinanza r. o. n. 14 del 2018, infatti, il verbale di perquisizione non specifica in alcun modo in che cosa concretamente consistesse l’«atteggiamento sospetto» tenuto nella circostanza dall’imputato. Il riferimento a quest’ultimo si tradurrebbe, di conseguenza, in un’affermazione «apodittica» e «non verificabile».

Analogamente, nel caso dell’ordinanza r. o. n. 93 del 2018, il verbale – di là dal riferimento a fonti confidenziali, inidoneo per quanto detto a legittimare l’intervento – non indica quali elementi inducessero a ritenere che l’imputato fosse dedito allo spaccio, ovvero a qualificare come acquisto di stupefacenti la dazione al medesimo di denaro da parte del fratello. La conseguente «abusività» della perquisizione personale non potrebbe, d’altra parte, non riverberarsi sulla successiva perquisizione domiciliare. Peraltro, anche a voler diversamente opinare sul punto, le questioni resterebbero rilevanti, in quanto la pena da irrogare è in funzione della gravità del fatto e questa dipende anche dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta: sicché la possibilità, o meno, di computare nel relativo calcolo quanto è stato rinvenuto sulla persona dell’imputato influirebbe, comunque sia, sugli esiti del giudizio principale.

Il rimettente rileva, per altro verso, come gli atti di ispezione e perquisizione siano stati convalidati dal pubblico ministero – in entrambi i casi – con provvedimenti totalmente privi di motivazione, consistenti nella mera formula «v°, si convalida». Essi non permetterebbero, pertanto, di comprendere in base a quali ragioni il pubblico ministero abbia ritenuto legittimo l’operato della polizia giudiziaria.

Secondo il giudice a quo, simili provvedimenti non varrebbero a impedire la perdita di efficacia degli atti di polizia, stabilita dall’art. 13 Cost. nel caso di mancata convalida da parte dell’autorità giudiziaria nel termine stabilito. Pur in assenza di esplicita previsione in tal senso, sarebbe giocoforza, infatti, ritenere che la convalida debba essere effettuata mediante provvedimento motivato, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall’art. 13 Cost., la quale presuppone l’effettività del controllo sulla legalità degli atti di polizia. Non avrebbe senso, d’altronde, che la norma costituzionale richieda l’«atto motivato» quando l’autorità giudiziaria, titolare in via ordinaria del potere, incida di sua iniziativa sulla libertà personale, e non pure nell’ipotesi – più delicata – in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito fuori dai casi eccezionali nei quali la legge le consente di intervenire.

La conclusione risulterebbe, peraltro, avvalorata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha posto in evidenza – in particolare con la sentenza 16 marzo 2017, Modestou contro Grecia – come la presenza di controllo effettivo dell’autorità giurisdizionale sugli atti di perquisizione rappresenti condizione essenziale per il rispetto della garanzia prevista dall’art. 8 CEDU.

1.2.– Tutto ciò premesso, il giudice rimettente osserva come, al lume della previsione dell’art. 13 Cost., gli atti di ispezione, perquisizione e sequestro eseguiti abusivamente dalla polizia giudiziaria, o non convalidati dall’autorità giudiziaria con atto motivato, debbano rimanere privi di effetto anche sul piano probatorio.

La sanzione della revoca e della perdita di efficacia non è, infatti, limitata ai soli provvedimenti di arresto e di fermo, ma si estende, in modo indistinto, a tutti i «provvedimenti provvisori» adottabili dalla polizia giudiziaria in base alla norma costituzionale, e dunque anche alle ispezioni e alle perquisizioni personali. Ciò emergerebbe anche dal rinvio operato dall’art. 14 Cost. con specifico riguardo a «ispezioni, perquisizioni o sequestri» eseguiti nel domicilio.

Per altro verso, poi, l’unica efficacia perdurante nel tempo degli atti di perquisizione o ispezione è quella relativa alla loro «capacità probatoria»: di modo che la perdita di efficacia non potrebbe che equivalere, per essi, a quella che, nell’art. 191 cod. proc. pen. del 1988, è qualificata come inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un divieto di legge.

Tale esito interpretativo, al quale dovrebbe condurre una piena esegesi dello stesso art. 191 cod. proc. pen. – apparendo evidente che la polizia giudiziaria, allorché procede a un atto di perquisizione fuori dei casi consentiti, compie un atto che le è vietato, e non semplicemente un atto irrituale o nullo – risulterebbe, tuttavia, contraddetto dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità divenuto «assolutamente dominante» a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo-6 maggio 1996, n. 5021.

Nella citata sentenza, le Sezioni unite hanno, in verità, riconosciuto che le conseguenze della illiceità dell’attività di acquisizione di una prova – nella specie, una perquisizione illegittima – non possono esaurirsi nell’applicazione di sanzioni amministrative, disciplinari o penali nei confronti dell’autore dell’illecito, ma debbono estendersi anche al piano dell’inutilizzabilità della prova stessa: profilo in relazione al quale non assume rilievo la distinzione concettuale, pur esistente, tra la perquisizione, quale mezzo di ricerca della prova, e il sequestro, quale strumento di acquisizione della prova stessa.

Vanificando, di fatto, i principi affermati, le Sezioni unite hanno ritenuto, nondimeno, valido il sequestro conseguente a una perquisizione eseguita fuori dai casi e dai modi previsti dalla legge, allorché abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato, posto che, in tal caso, il sequestro costituisce un atto dovuto ai sensi dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., che non potrebbe essere omesso dalla polizia giudiziaria solo a causa dell’abuso compiuto. Correlativamente, gli agenti di polizia giudiziaria potrebbero anche testimoniare sugli esiti della perquisizione, ferma restando l’inutilizzabilità di quest’ultima in quanto tale (ossia, sembrerebbe, del verbale che la documenta).

La giurisprudenza di legittimità successiva si sarebbe allineata «monoliticamente» a tale soluzione interpretativa, confermando ripetutamente la legittimità del sequestro conseguente a una perquisizione illegittima e la sua piena utilizzabilità a fini probatori. Ciò, senza neppure tentare di valorizzare i principi affermati dalle Sezioni unite nella prima parte della pronuncia, per limitare l’utilizzabilità del sequestro «alla res in quanto tale»: vale a dire, ai fini della sola dimostrazione della sussistenza del reato e come fonte di eventuali tracce a carattere individualizzante, quali, ad esempio, impronte digitali (a ciò essendo, in effetti, circoscritta la valenza probatoria della cosa sequestrata come tale, mentre quel che conta, al fine di addebitare il reato a un determinato soggetto, sono soprattutto le modalità del suo rinvenimento – nella specie, la perquisizione – che dimostrano la relazione tra il soggetto stesso e la cosa “indiziante”).

1.3.– Il giudice a quo dubita, tuttavia, che l’art. 191 cod. proc. pen. – come interpretato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente –, tale da dar luogo a un vero e proprio diritto vivente – possa ritenersi compatibile con il dettato costituzionale.

L’interpretazione censurata si porrebbe, infatti, inevitabilmente in contrasto con gli artt. 13 e 14 Cost., negando concreta attuazione alla previsione della perdita di efficacia delle perquisizioni e delle ispezioni, nonché dei sequestri ad esse conseguenti, allorché eseguiti in violazione dei divieti.

La ragion d’essere della disciplina stabilita dall’art. 191 cod. proc. pen. non è, in effetti, tanto di ordine etico (il rifiuto del legislatore di riconoscere valore probatorio ad atti illeciti), quanto piuttosto di ordine «politico costituzionale». La disposizione mirerebbe, cioè, ad offrire una efficace tutela ai diritti costituzionalmente garantiti, disincentivando le loro violazioni finalizzate all’acquisizione della prova col prevedere l’inutilizzabilità dei relativi risultati.

Ammettendo una “sanatoria” ex post di tali violazioni, legata agli esiti della perquisizione o dell’ispezione, si verrebbe a negare la tutela del cittadino in confronto agli abusi della polizia giudiziaria, i quali verrebbero incentivati dalla mancanza di conseguenze processuali in ordine all’impiego dei loro esiti probatori.

L’interpretazione censurata violerebbe anche l’art. 3 Cost., negando irragionevolmente la conseguenza dell’inutilizzabilità, pur a fronte di una palese identità di ratio, in casi del tutto sovrapponibili ad altri – per certi versi, addirittura meno gravi – per i quali la legge espressamente la prevede: quali, ad esempio, quelli delle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in assenza di decreto motivato dell’autorità giudiziaria (caso sanzionato con l’inutilizzabilità dall’art. 271 cod. proc. pen.) e dell’acquisizione di tabulati del traffico telefonico eseguita senza provvedimento motivato del pubblico ministero (caso che le stesse Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto dar luogo a un’ipotesi di inutilizzabilità della prova perché acquisita in violazione di un divieto di legge: Corte di cassazione, sezioni unite penali, 13 luglio-24 settembre 1998, n. 21). In tal modo, verrebbe quindi operata una ingiustificata disparità di trattamento fra indagati in situazioni del tutto analoghe.

La lettura della norma denunciata offerta dal diritto vivente si porrebbe in contrasto, ancora, con l’art. 8 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., risolvendosi nella mancata adozione di efficaci disincentivi agli abusi delle forze di polizia che implichino indebite interferenze nella vita privata della persona o nel suo domicilio.

Secondo la sola ordinanza r. o. n. 93 del 2018, l’interpretazione maggioritaria violerebbe anche il «principio di necessaria razionalità dell’ordinamento dello Stato di diritto», espresso dall’art. 3 Cost., dando luogo – «in maniera del tutto paradossale» – a un sistema giuridico che vede inefficaci ab origine le leggi incostituzionali, ma «efficacissimi», anche sotto il profilo probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino.

Sempre secondo la citata ordinanza, la soluzione ermeneutica censurata lederebbe anche l’art. 2 Cost., facendo sì che vengano a mancare effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali rientra senz’altro quello alla libertà personale; come pure l’art. 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost., che sottopone in via generale l’azione dei pubblici poteri al principio di legalità, rendendo prevalente l’azione illegale degli organi statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto ai diritti costituzionali dei consociati: con ulteriore violazione dell’art. 3 Cost., posto che in un ordinamento che prevede come centrali i diritti inviolabili della persona questi dovrebbero porsi quantomeno sullo stesso piano dei diritti della collettività e dello Stato.

Un conclusivo profilo di violazione dell’art. 3 Cost. è ravvisato dalla medesima ordinanza nel fatto che l’interpretazione censurata si trova irrazionalmente a convivere con quella che riconosce l’inutilizzabilità di prove vietate dalla legge solo perché non verificabili (come nel caso degli scritti anonimi e delle fonti confidenziali), laddove invece, nell’ipotesi che qui interessa, essa viene negata in rapporto a prove acquisite in diretta violazione di un divieto di legge (anche costituzionale) e caratterizzate anch’esse da una «ridotta verificabilità». Al riguardo, basterebbe considerare come l’«insondabilità» degli elementi che hanno spinto, nel caso di specie, la polizia giudiziaria a eseguire la perquisizione non consenta di escludere la possibilità che siano stati proprio i terzi latori della notizia confidenziale o anonima – se non, addirittura, come talora pure è avvenuto, le stesse forze di polizia – a introdurre nell’abitazione dell’imputato la res illicita. Aspetto per il quale emergerebbe anche la violazione dell’art. 24 Cost., stante la limitazione all’esplicazione del diritto di difesa conseguente all’ingresso tra le prove utilizzabili di elementi dei quali è impossibile verificare in modo approfondito la genuinità.

Secondo entrambe le ordinanze di rimessione, la dedotta illegittimità costituzionale avrebbe, come necessaria conseguenza, anche il divieto di testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al risultato delle attività di ispezione, perquisizione e sequestro indebitamente eseguite: divieto che discenderebbe logicamente dalla perdita di ogni efficacia di tali attività, rimanendo altrimenti frustrata la ratio dell’inutilizzabilità sancita dall’art. 191 cod. proc. pen. Per questo verso, le questioni sarebbero rilevanti anche nell’ambito del giudizio abbreviato – rito con il quale si svolgono i giudizi a quibus – laddove si dovesse ravvisare, per ovviare all’inutilizzabilità delle perquisizioni e dell’ispezione, l’assoluta necessità di procedere, ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., all’audizione dei verbalizzanti in ordine a quanto rinvenuto sulla persona e nel bagaglio dell’imputato.

2.– Nel solo giudizio relativo all’ordinanza r. o. n. 14 del 2018 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Secondo la difesa dello Stato, le questioni si baserebbero su un duplice, erroneo presupposto. Il giudice a quo, infatti, per un verso, avrebbe posto impropriamente sullo stesso piano le perquisizioni “ordinarie” disciplinate dal codice di procedura penale e le perquisizioni cosiddette “preventive”, disciplinate da leggi speciali o di emergenza, che hanno ratio e natura differenti dalle prime; per un altro verso, sarebbe caduto in equivoco circa l’ambito di applicazione dell’istituto della nullità degli atti processuali, sovrapponendolo a quello – ben distinto – della inutilizzabilità delle prove.

Al riguardo, l’Avvocatura dello Stato rileva come questa Corte, con l’ordinanza n. 332 del 2001, abbia già dichiarato manifestamente inammissibili analoghe questioni di legittimità costituzionale, relative agli artt. 191 cod. proc. pen. e 41 t.u. pubblica sicurezza, proprio perché basate su una interpretazione che «finisce per confondere fra loro fenomeni – quali quelli della nullità e dell’inutilizzabilità – tutt’altro che sovrapponibili, mirando in definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità»: richiedendo, con ciò, alla Corte l’esercizio «di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori – ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative».

Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la decisione 10 luglio 2007, Giugliano contro Italia, ha escluso che la perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 41 t.u. pubblica sicurezza violi l’art. 8 CEDU. La circostanza che, in base al citato art. 41 t.u. pubblica sicurezza, la polizia possa agire con urgenza e senza la previa autorizzazione di un magistrato, allorché fonti considerate attendibili indichino la presenza in un dato luogo di armi, munizioni o materie esplodenti, non può costituire, infatti, indice di arbitrio. L’esigenza di una convalida a posteriori da parte di un magistrato della procura della Repubblica garantisce un controllo sulla legalità della condotta della polizia.

L’ispezione e la perquisizione personale, di cui si discute nel giudizio a quo, sono state, in effetti, convalidate dalla competente procura della Repubblica, la quale, con il proprio provvedimento, avrebbe dunque «assorbito e superato» l’operato della polizia giudiziaria: donde l’inammissibilità delle questioni riguardanti tale operato.

Considerato in diritto

1.– Con due ordinanze di analogo contenuto (r. o. n. 14 e n. 93 del 2018), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 14 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività».

Con la sola ordinanza r. o. n. 93 del 2018 si deduce che la norma denunciata violerebbe, in parte qua, anche gli artt. 2, 24 e 97, terzo (recte: secondo) comma, Cost.

A parere del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 13 e 14 Cost., in forza dei quali l’autorità di pubblica sicurezza può procedere a ispezioni personali e a perquisizioni, personali e domiciliari, solo in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, mediante atti soggetti a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, in mancanza della quale essi «restano privi di ogni efficacia»: perdita di efficacia che implicherebbe necessariamente l’inutilizzabilità dei loro risultati sul piano probatorio, anche perché solo in questo modo si tutelerebbero efficacemente i diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, disincentivando la loro violazione ad opera della polizia giudiziaria per finalità di ricerca della prova.

Sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost. sotto un duplice ordine di considerazioni. Da un lato, infatti, la previsione denunciata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento delle ipotesi considerate rispetto a situazioni analoghe, per le quali la sanzione dell’inutilizzabilità è espressamente prevista dalla legge, quali quelle delle intercettazioni e dell’acquisizione di tabulati del traffico telefonico operate dalla polizia giudiziaria in difetto di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Dall’altro lato, si determinerebbe un contrasto con il «principio di necessaria razionalità dell’ordinamento», venendosi a teorizzare un sistema che considera «inefficaci ab origine le leggi incostituzionali», ma «efficacissimi», anche sotto il profilo probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino.

Si prospetta, anche, la violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, giacché verrebbero a mancare efficaci disincentivi agli abusi delle forze di polizia che implichino indebite interferenze nella vita privata della persona o nel suo domicilio.

Vulnerato sarebbe pure l’art. 2 Cost., non risultando predisposte effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale, nonché gli artt. 3 e 97, terzo [recte, verosimilmente: secondo] comma, Cost., rendendo prevalente l’azione illegale degli organi statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto ai diritti inviolabili dei consociati, posti al centro dell’ordinamento costituzionale.

Deduce, infine, il rimettente, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., essendo generalmente riconosciuta l’inutilizzabilità di prove vietate dalla legge solo perché non verificabili (quali gli scritti anonimi e le fonti confidenziali), mentre, nell’ipotesi in esame, si considerano irrazionalmente utilizzabili prove acquisite in diretta violazione di un divieto di legge (anche costituzionale) e caratterizzate anch’esse da una «ridotta verificabilità», in particolare quanto agli elementi che hanno indotto la polizia giudiziaria a procedere alla perquisizione, con conseguente compromissione anche del diritto di difesa dell’imputato.

2.– Le ordinanze sollevano questioni in larga misura analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

3.– Le questioni, che il giudice rimettente solleva, si riflettono su una disposizione cardine del codice di procedura penale, che introduce nel sistema processuale il principio secondo il quale è preclusa la possibilità di utilizzare prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Come ricorda la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale vigente, l’istituto della inutilizzabilità non può definirsi una novità in senso assoluto, dal momento che, anche sotto la vigenza del codice del 1930, legislazione, dottrina e giurisprudenza avevano già maturato una propensione a designare con tale nomen una figura destinata a frapporsi, in termini di maggiore incisività, all’impiego di prove vietate dalla legge, in contrapposizione alla tradizionale sanzione della nullità, riservata, invece, alla violazione delle forme degli atti processuali. Già nel codice del 1930, infatti, la figura della inutilizzabilità era stata richiamata nell’art. 304, terzo comma, ove appunto si era stabilito che «non possono, comunque, essere utilizzate» le dichiarazioni rese da persone esaminate quali testimoni, quando fossero emersi indizi di reità nei loro confronti e non fosse stato nominato un difensore. Preclusione, dunque, destinata ad impedire la violazione del fondamentale canone del nemo tenetur contra se edere e delle conseguenti facoltà difensive. Analogamente, anche l’art. 226-quinquies dello stesso codice (introdotto dall’art. 5 della legge 8 aprile 1974, n. 98, recante «Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni») stabiliva che «non si può tener conto» delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, pur esordendo con la formula «a pena di nullità insanabile da rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento», evocativa della sanzione più tradizionale, richiamata per sancire il relativo regime di rilevabilità processuale. Anche in questo caso, la inutilizzabilità derivante dal divieto probatorio, si saldava intimamente alla “gravità” del vizio in rapporto alla rilevanza dei valori protetti, essendo il legislatore intervenuto, sul tema delle intercettazioni, in aderenza ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 34 del 1973, ove, fra l’altro, si avvertì la necessità di «mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito».

Questa stessa Corte, nella successiva sentenza n. 120 del 1975, chiarì come proprio l’allora introdotto art. 226-quinquies cod. proc. pen. impedisse «di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo una nullità insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può derivare da intercettazioni siffatte, le quali debbono ritenersi come inesistenti […]».

Mettendo dunque a frutto questo ampio fermento di idee – ha soggiunto la citata relazione – il legislatore delegato ritenne di stabilire, con la disposizione oggetto delle odierne questioni, che «[a]nche quando le norme di parte speciale non prevedono espressamente alcuna sanzione, l’inutilizzabilità può desumersi dall’art. 191, comma 1, là dove siano configurabili veri e propri divieti probatori», richiamandosi, a titolo esemplificativo, l’art. 197, in materia di incompatibilità a testimoniare, e l’art. 234, comma 3, concernente documenti su voci correnti nel pubblico. I risultati della prova acquisita in violazione dei divieti tassativamente previsti dall’ordinamento non sono, dunque, «in alcun modo utilizzabili in ogni stato e grado del procedimento, quale che sia il comportamento della parte interessata a far rilevare la violazione […]».

4.– È ovvio, dunque, che la scelta del legislatore è stata quella di introdurre un meccanismo preclusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa “idoneità” probatoria di atti vietati dalla legge, distinguendo in tal modo nettamente tale fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti alla eventuale violazione di una regola sancita a pena di nullità dell’atto.

E da qui, il naturale ed ampio dibattito, sviluppatosi, tanto in sede giurisprudenziale quanto in sede dottrinaria, non soltanto sul versante, prevalentemente teorico, relativo alla individuazione della “natura sanzionatoria” da annettere alla categoria degli atti inutilizzabili, bensì, anche, e soprattutto, su quello della effettiva portata applicativa dell’istituto, non essendo mancate voci che ne hanno addirittura stigmatizzato la relativa incoerenza sistematica e la stessa utilità processuale.

D’altra parte, e come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, «essendo il diritto alla prova un connotato ineludibile del nuovo processo penale, assurto al rango di paradigma del parametro costituzionale sul “giusto processo”, qualsiasi divieto probatorio positivamente introdotto dal legislatore può spiegarsi solo nell’ottica di preservare equivalenti valori, anch’essi di rango costituzionale» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 marzo-9 aprile 2010, n. 13426), con l’ovvia conseguenza che le norme le quali introducano divieti probatori si atteggiano, nel sistema, alla stregua di norme eccezionali e di stretta interpretazione.

Per altro verso, è altrettanto evidente come, proprio in ragione delle peculiarità “funzionali” che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilità e dei connessi divieti probatori, in ragione dei valori che mirano a preservare, esista una gamma “differenziata” di regole di esclusione, alle quali corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni che quelle regole intendono tutelare: il tutto, come è ovvio, in funzione di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare.

D’altra parte, è lo stesso art. 191 cod. proc. pen. ad offrire, icasticamente, dimostrazione di tale assunto. Nello stabilire, infatti, il generale principio in forza del quale le prove assunte in violazione dei divieti probatori previsti dalla legge sono inutilizzabili e che la inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, il comma 2-bis, introdotto dall’art. 2, comma 1, della legge 14 luglio 2017, n. 110 (Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano), ha inserito nel sistema dei divieti probatori una regola, per così dire “rafforzata” per la specifica ipotesi di dichiarazioni “estorte” con la tortura. Di là, infatti, dal divieto probatorio sancito dall’art. 188 cod. proc. pen., a norma del quale non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, la novella di cui si è detto sancisce che le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono «comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Il “limite” della inutilizzabilità, quindi, è stato allargato dal legislatore non soltanto alle dichiarazioni, ma anche alle “informazioni” provenienti dalla persona, e copre radicalmente qualunque oggetto (contro o a favore di se stessa o di altri), che non sia quello espressamente eccettuato dalla legge.

Il che dimostra come il legislatore abbia inteso precludere – ed in tal modo prevenire – qualsiasi utilizzabilità processuale di dichiarazioni scaturite dall’uso di metodi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 613-bis cod. pen. (Tortura), avuto riguardo all’estremo livello di lesione che una siffatta attività presenterebbe per i diritti fondamentali della persona. A un “massimo” di illegalità dell’atto probatorio, perché compiuto in violazione di divieti di elevato spessore, deve corrispondere, dunque, una equivalente “estensione” dell’area di inutilizzabilità processuale.

5.– Da tutto ciò è pertanto possibile desumere una serie di corollari che appaiono essere, ormai, sufficientemente sedimentati, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina. È da considerare infatti pacifico l’assunto secondo il quale l’istituto della inutilizzabilità abbia vita totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità, non essendo anzi mancati tentativi definitori che hanno fatto riferimento ad una ipotesi di «difetto funzionale della “causa” dell’atto probatorio, vale a dire come una inidoneità dell’atto stesso a svolgere la funzione che l’ordinamento processuale gli assegna» (Cass., sez. un., n. 13426 del 2010).

Un simile “vizio”, peraltro, risponde anch’esso – al pari delle nullità – ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano – e come si atteggino – i diversi divieti probatori.

Infine, è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale «[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo».

Derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457).

6.– In tale quadro di riferimento, coglie dunque nel segno il rilievo svolto dall’Avvocatura generale dello Stato relativo al fatto che il giudice rimettente ha omesso qualsiasi riferimento, se non altro per confutarne gli argomenti, a quanto questa Corte ha avuto modo di affermare nella ordinanza n. 332 del 2001, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 41 t.u. pubblica sicurezza e l’art. 191 cod. proc. pen., quest’ultimo censurato, in riferimento all’art. 24 Cost., «nella parte in cui tale disposizione – alla luce, anche, della interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità – consente la utilizzazione di prove che derivano, non solo in via diretta, ma anche “in via mediata”, da un atto posto in essere in violazione di divieti, e, in particolare, nella parte in cui consente l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla».

La Corte, nel frangente, pervenne, infatti, alla declaratoria di inammissibilità delle questioni proprio perché basate su una interpretazione che «finisce per confondere fra loro fenomeni – quali quelli della nullità e dell’inutilizzabilità – tutt’altro che sovrapponibili, mirando in definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità»: richiedendo, con ciò, alla Corte l’esercizio «di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori – ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative».

7.– Ebbene, non misurandosi con i rilievi dianzi esposti, il giudice rimettente incorre anche nello stesso tipo di inammissibilità del petitum, in quanto fondato su una richiesta fortemente “manipolativa”, pretendendo di desumere l’automatica “inutilizzabilità” degli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” su di essi dei “vizi” che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti, in ragione di una ritenuta non congruità – rispetto ai presupposti enunciati dall’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) – dell’apparato di motivazioni esibito dalla polizia giudiziaria a corredo degli atti in questione, ancorché convalidati da parte del pubblico ministero.

In numerose occasioni, questa Corte ha infatti avuto modo di dichiarare l’inammissibilità di questioni rispetto alle quali il rimettente chiedeva una pronuncia additiva, nei casi in cui il petitum formulato si connotava per un cospicuo tasso di manipolatività, tanto più in materie rispetto alle quali, come quella processuale, è stata riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore (sentenze n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 e n. 122 del 2016). E ciò, tutte le volte in cui il petitum, pur meritevole di considerazione, implichi una modifica «rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 45 del 2018).

Affermazioni, queste, che assumono un risalto ancor più specifico allorché, come si è accennato, vengano in discorso disposizioni di carattere “eccezionale” (in quanto strutturalmente derogatorie rispetto alla opposta, ordinaria, regola), quali istituti che sanciscano divieti probatori e clausole di inutilizzabilità processuale, vigendo in materia un rigoroso regime di tipicità e tassatività.

La tesi del giudice rimettente, secondo la quale la illegittimità della perquisizione dovrebbe condurre – come soluzione costituzionalmente imposta – alla “inutilizzabilità” del sequestro del corpo del reato, secondo la nota teoria dei “frutti dell’albero avvelenato”, rinverrebbe, d’altra parte, la propria ragion d’essere nella circostanza che l’art. 191 cod. proc. pen. svolgerebbe una funzione di tipo “politico costituzionale”, in quanto mirerebbe ad assicurare una effettiva tutela ai valori costituzionali coinvolti, disincentivando le loro violazioni finalizzate all’acquisizione della prova attraverso lo strumento della inutilizzabilità dei relativi risultati. Sarebbe proprio grazie a tale divieto di utilizzabilità – sostiene il giudice rimettente – che si «scoraggeranno e disincentiveranno quelle pratiche di acquisizione della prova con modalità illegali (e talora francamente illecite), che violano i diritti costituzionali al cui presidio sono appunto posti i divieti rinvenibili nel codice di rito e nelle norme speciali».

In questa prospettiva, la stessa ratio essendi delle censure – volte a rendere automaticamente “contaminata” la utilizzabilità del sequestro, ove questo derivi da una perquisizione in ipotesi eseguita fuori dai casi consentiti dalla legge – finisce ineluttabilmente per coinvolgere scelte di “politica processuale” che la stessa Costituzione riserva al legislatore.

In sostanza, il giudice rimettente, dichiaratamente, vuole raggiungere, attraverso la pronuncia additiva e manipolativa che enuncia e propone in dispositivo, l’obiettivo di disincentivare gli abusi (o quelli che lui ipotizza esser tali) rendendo gli abusi stessi “non paganti” sul piano processuale, attraverso un passaggio che estende ad un atto in sé valido (il sequestro) la illegittimità (e inutilizzabilità) di quello che ne costituisce la occasio (la perquisizione ed ispezione).

8.– Tutto ciò, d’altra parte, è reso particolarmente evidente dallo stesso tenore del quesito enunciato nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, ove viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla p.g. fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’A.G. con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività».

La richiesta di addizione, dunque, non soltanto mira ad introdurre un nuovo caso di inutilizzabilità di ciò che l’ordinamento prescrive come attività obbligatoria (il sequestro del corpo del reato), ma si propone altresì di introdurre, ex novo, uno specifico divieto probatorio, sancendo la inutilizzabilità delle dichiarazioni a tal proposito rese dalla polizia giudiziaria: preclusione, quest’ultima, che si colloca in posizione del tutto eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e 14 Cost.

Va da sé, peraltro, che se è vero quanto afferma il giudice a quo a proposito del fatto che le regole che stabiliscono divieti probatori riposano essenzialmente sulla esigenza di introdurre misure volte anche a disincentivare possibili “abusi” – è noto, al riguardo, che nei sistemi di common law la finalità prevalente delle exclusionary rules è proprio quella di deterrence – è altrettanto vero che un simile obiettivo viene in ogni modo perseguito dall’ordinamento a traverso la persecuzione diretta, in sede disciplinare o, se del caso, anche penale, della condotta “abusiva” che possa essere stata posta in essere dalla polizia giudiziaria, come d’altra parte espressamente affermato in varie occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 aprile-25 maggio 2006, n. 18438).

9.– Le questioni proposte devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2019.