ORDINANZA N. 213
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017, depositato in cancelleria il 3 novembre 2017, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento dell’Associazione Siciliana della Stampa;
udito nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 24-30 ottobre 2017, depositato il 3 novembre 2017 e iscritto al reg. ric. n. 86 del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 17, 23, 26, 34, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), per contrasto con gli artt. 3, 53, 81, terzo comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), s), e terzo, della Costituzione;
che con successiva istanza, depositata il 20 marzo 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri – in ragione della comunicazione della Presidenza della Regione Siciliana dell’intenzione di proporre all’Assemblea Regionale Siciliana modifiche normative volte a superare le censure di incostituzionalità dell’art. 12, comma 3, della legge regionale impugnata – ha chiesto il differimento dell’udienza di trattazione in relazione al solo art. 12, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017;
che, con decreto del 21 marzo 2018, il Presidente della Corte costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo la discussione del ricorso limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017;
che l’art. 12, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che pone l’Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, prevede, al comma 3, che la determinazione dei criteri di selezione del personale, la definizione dei profili professionali e la determinazione dei trattamenti economici degli addetti all’Ufficio stampa e documentazione sia determinata con decreto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore medesimo, e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della stampa italiana firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti;
che il Presidente del Consiglio ha dedotto il contrasto della norma impugnata con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e con le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), poiché la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» e da esso demandata alla contrattazione collettiva;
che, con atto di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, trasmesso all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e ai comitati di settore il 6 luglio 2017, sono stati riaperti i tavoli di contrattazione per il personale pubblico, con la espressa previsione di affrontare, in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione del personale, il tema del personale addetto all’attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;
che, pertanto, l’art. 12, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, nell’individuare una procedura diversa da quella prevista per il restante personale del comparto regionale, sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determinerebbe una disparità di trattamento degli addetti all’Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana sia rispetto al restante personale regionale che rispetto al personale di altre regioni italiane, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione;
che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;
cha ha depositato atto di intervento l’Associazione siciliana della stampa, quale organizzazione sindacale portatrice degli interessi della categoria dei giornalisti, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione e, nel merito il suo rigetto.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;
che le ulteriori questioni promosse con il medesimo ricorso sono state già decise con separate pronunce;
che, in data 7 gennaio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 per intervenuta abrogazione della disposizione impugnata ad opera della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale);
che la Regione Siciliana non si è costituita;
che l’intervento dell’Associazione Siciliana della Stampa è inammissibile, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (sentenze n. 242, n. 110, n. 63 del 2016 e n. 118 del 2015);
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 202 e n. 61 del 2019).
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione siciliana della Stampa;
2) dichiara estinto il processo, limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2019.