ORDINANZA N. 61
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANO’, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 6-13 marzo 2018, depositato in cancelleria il 16 marzo 2018, iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2018.
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 marzo 2018 (reg. ric. n. 27 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, secondo la quale «[f]ino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale», si porrebbe in frontale contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la legge regionale, in tal modo, interferirebbe con la normativa statale, cui spetta, appunto in via esclusiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
che, in particolare, l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) disciplina il ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali, descrivendone i compiti, le funzioni e i rapporti con la figura (eventuale) del direttore generale, oltre a dettare, mediante rinvio ad altre fonti ben individuate, le norme che regolamentano il rapporto di lavoro di queste figure, tutti profili omessi dalla disposizione regionale censurata;
che, infine, sarebbero violati anche l’art. 97 Cost., sotto i profili del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, e l’art. 51 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici;
che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio;
che, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 12, comma 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
che, con atto depositato in data 26 novembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’8 novembre 2018, per essere venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione della disposizione regionale indicata in ricorso;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha evidenziato, nell’atto di rinuncia, che l’Avvocatura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato, con nota inviata per posta elettronica in data 24 settembre 2018, che tutti gli incarichi di reggenza di sedi di segretariati di Comuni con popolazione sino a 3000 abitanti sono stati conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 13, comma 13, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)» e che, dunque, la disposizione impugnata non risulta aver avuto, medio tempore, alcuna concreta attuazione.
Considerato che vi è stata rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 4 del 2019, n. 244 e n. 205 del 2018).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.