Sentenza n. 135 del 2019

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SENTENZA N. 135

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale per i minorenni di Bari, nel procedimento ad istanza di V. A., con ordinanza del 5 marzo 2018, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per l’attività professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio minore, l’adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale, premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico dell’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore irreperibile».

1.1.– Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:

a) l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, cui darebbe luogo, tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono – per il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari – e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto dall’art. 117, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;

b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la propria opera professionale senza poter ottenere un compenso né dal proprio assistito irreperibile, né dallo Stato che gli ha conferito l’incarico di difensore d’ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;

c) l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non partecipando all’attività d’udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche verso l’erario.

2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte ricorrente nel procedimento a quo, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.– L’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» – della cui legittimità costituzionale dubita il Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a farne applicazione nel procedimento di cui si è detto nel Ritenuto in fatto – testualmente dispone che «[s]ino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile], per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, […] a) a gli onorari e le spese spettanti all’avvocato […]».

1.1.– Sulla base della disposizione censurata – argomenta in premessa il rimettente – il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall’erario il pagamento degli onorari spettantigli per l’attività svolta, ove la parte assistita sia (come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l’impossibilità, per detto difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i titoli economici che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

E ciò diversamente da quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale «l’attività difensiva in favore dell’imputato irreperibile […] espletata d’ufficio» trova «sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art. 117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).

Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale a quo, il possibile contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1 e 35 Cost. (richiamati, peraltro, solo in motivazione e non anche nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione), «nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio che il difensore [d’]ufficio dell’irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all’erario, non presti diligentemente la propria opera professionale […]».

2.– La questione è fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art. 3 Cost., restando assorbita ogni altra censura.

2.1.– In altre occasioni, questa Corte ha più volte affermato che «la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale)» (ordinanza n. 350 del 2005; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n. 201 del 2006).

Ma – a prescindere dalla pure già evidenziata esigenza che «la diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili […] sia compatibile con la […] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) – sta di fatto che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità con riferimento al quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla norma oggetto dell’odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene, irragionevolmente, addirittura invece negato.

2.2.– Ciò che poi rende ancor più priva di giustificazione la denunciata disparità di trattamento del difensore dell’irreperibile, in base al fatto che assista l’imputato o altra parte nei giudizi ex lege n. 184 del 1983, è l’esistenza di significativi profili di omogeneità tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela.

La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –– ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia –– per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali.

2.3.– Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione della liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva «specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184» – ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi.

3.– Nell’attuale contesto normativo, e alla luce dei principi costituzionali evocati, si impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l’erario sia tenuto al pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore irreperibile, come liquidati dal magistrato ai sensi dell’art. 82 del citato d.P.R.

Tale liquidazione, così come espressamente previsto dalla disposizione indicata quale elemento di comparazione (art. 117, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), costituisce, comunque, una mera anticipazione, avendo lo Stato diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2019.