Sentenza n. 165 del 1993

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SENTENZA N. 165

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 127 (recte: n. 217) (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1992 dal Tribunale di Savona sul ricorso proposto da Gioia Salvatorica, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Renato Granata.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Il Tribunale di Savona - adito da Gioia Salvatorica, con ricorso ai sensi dell'art. 6, comma quarto, legge 30 luglio 1990 n.127 (recte: n.217) avverso il provvedimento di revoca del beneficio, inizialmente concesso, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale, revoca fondata sulla circostanza che il reddito del padre della stessa, con lei convivente, superava il limite dell'importo di cui al primo comma dell'art. 3 della citata legge - ha sollevato, con ordinanza del 18 maggio 1992 , questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 217/90, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., nella parte in cui impone di tener conto, al fine dell'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi fa istanza per conseguire tale beneficio.

 

Il tribunale rimettente ritiene che la previsione di tale limite reddituale riferito ai familiari conviventi confligga con l'art. 3 Cost. sussistendo una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che intendono agire per la tutela dei loro diritti promuovendo azione civile nel processo penale e coloro che quegli stessi diritti intendono far valere autonomamente in sede civile, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 15 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 nessuna rilevanza assume il reddito percepito dai familiari conviventi.

 

Il giudice rimettente ritiene poi violato anche l'art. 24 Cost. sotto il profilo che il soggetto il quale - pur versando in "stato di povertà" (agli effetti del R.D. n.3282/23) - abbia però parenti conviventi, i cui redditi superino il limite previsto dal comma primo dell'art. 3 L. 217/90, si trova ad esser impedito di agire per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale.

 

2. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.

 

Ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 217 del 1990 non può essere assunta come parametro di comparazione per dedurre un presunto trattamento di sfavore nei confronti di coloro che, in sede penale, possono godere di tale diritto ove ricorrano i presupposti reddituali previsti dalla legge medesima attesa la diversità strutturale di tale nuova normativa rispetto a quella precedente; è solo la legge n.217/90 infatti che ha posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio dei "non abbienti", superando il diverso principio (che sta alla base del R.D.n.3282/23) dell'obbligo della gratuità dell'attività di chi tale patrocinio presta.

 

Considerato in diritto

 

l. É stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 3, 1° e 2° comma , legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone di tener conto, al fine del riscontro del requisito reddituale quale presupposto di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, dei redditi dei familiari conviventi con chi fa istanza per ottenere tale beneficio, per sospetta violazione sia del principio di parità di trattamento (perchè per conseguire il beneficio del gratuito patrocinio , di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, nei giudizi civili è sufficiente lo stato di povertà dell'istante senza che rilevino i redditi dei familiari conviventi), sia del diritto di difesa (perchè - essendo precluso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato - è di fatto impedito l'accesso alla tutela giurisdizionale a chi versa in stato di povertà, ma convive con familiari percettori di redditi superiori alla soglia prevista dall'art. 3 legge n.217/90 cit.).

 

2. La questione non è fondata.

 

Il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n.217 del 1990 ha esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti civili per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (sempre che ricorra l'ulteriore presupposto che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate). Pertanto il presupposto reddituale per l'accesso al beneficio è lo stesso sia che il danneggiato intenda costituirsi parte civile nel processo penale, sia che preferisca agire autonomamente nel giudizio civile; sicchè, ove questo sia il tertium comparationis invocato dal giudice rimettente, non sussiste, all'evidenza, alcuna disciplina differenziata che possa far sospettare la violazione del principio di eguaglianza.

 

3. Ma, se il confronto è istituito in genere rispetto a qualsivoglia azione esperibile nel giudizio civile (così intendendo in termini più ampi la censura del giudice rimettente), altre considerazioni soccorrono per ritenere egualmente non fondata la questione di costituzionalità.

 

Il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 Cost., che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione < < con varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del legislatore>> (sent. n.194 del 1992); scelte di cui una recente testimonianza è l'art. 13 d. l.vo 31 dicembre 1992 n.546 che - nell'istituire l'assistenza tecnica gratuita nel nuovo processo tributario - fa riferimento all'istituto del R.D. n.3282 del 1923 e non già a quello della legge n.217 del 1990. Va quindi ribadito che la garanzia costituzionale non implica un'assoluta uniformità di disciplina davanti ad ogni giurisdizione, anche se indubbiamente vi è < < una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni ad esso connesse>> (sent. n.194/92 cit.).

 

Pertanto non offende il principio di eguaglianza la diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili, sempre che tale diversità sia compatibile con la evidenziata tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio in questione. Nella specie sia il R.D. n.3282 del 1923 (per il giudizio civile) che la legge n.217 del 1990 (per il processo penale) prevedono un presupposto reddituale per l'accesso al beneficio (rispettivamente lo stato di povertà e la percezione di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo), ma solo questa seconda normativa contempla che la percezione di un reddito da parte del familiare convivente incida, sempre e comunque, e quindi con una valutazione legale tipicizzata, al fine del riscontro del requisito reddituale per l'accesso al beneficio. Però tale omogeneità del requisito (reddituale) rende la diversità della disciplina di dettaglio compatibile con il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 Cost. e trova giustificazione nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale), che non illegittimamente il legislatore ha apprezzato in modo differenziato.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/04/93.