Ordinanza n. 201 del 2006

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ORDINANZA N. 201

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Franco                                          BILE                                      Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                    Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2005 dal Tribunale di Padova, sull’istanza proposta da Prete Luigi, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Padova, sull’istanza del difensore della parte intimata di un procedimento civile – ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) – volta alla liquidazione dell’onorario per l’attività prestata, con ordinanza del 14 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto all’onorario previsto per il difensore nel processo penale, per il quale la predetta riduzione non opera;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e la infondatezza della questione, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, per un verso, la garanzia del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli, e, per l’altro, la intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione; sicché, secondo l’Autorità intervenuta, contrapporre alle scelte operate in materia dal legislatore ordinario opzioni diverse comporterebbe la conseguenza di far assumere al giudizio costituzionale il carattere di una valutazione di opportunità, esorbitando dai limiti del predetto giudizio.

Considerato che il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà, ove si tratti di processi civili, in quanto violerebbe l’art. 3 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli stessi compensi nei processi penali, per i quali tale riduzione non è prevista;

che questa Corte, nell’esaminare identica questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha affermato che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale), e che la circostanza dedotta secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari (ordinanza n. 350 del 2005);

che il giudice rimettente, nel sollevare la questione, non ha addotto ragioni nuove e diverse da quelle in precedenza esaminate e disattese;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Padova, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006.