ORDINANZA N. 234
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), promosso dal Tribunale ordinario di Imperia, nel procedimento penale a carico di T. N. e altro, con ordinanza del 19 dicembre 2017, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ordinanza del 19 dicembre 2017 (r.o. n. 44 del 2018), il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8, paragrafo (recte: punto) 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;
che il rimettente ha premesso di essere investito del giudizio nei confronti di N. T. e L.G. L., imputati di reati di violenza sessuale commessi ai danni delle due figlie N. F. e N. M. (nate rispettivamente nel 1981 e nel 1987), commessi in un arco temporale che va dall’anno 1991 fino al 2013;
che il processo si è celebrato con rito ordinario e che nell’udienza del 19 dicembre 2017, dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, le parti hanno illustrato le conclusioni, tra le quali veniva formulata la richiesta di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati commessi a danno di N. F. e di quelli commessi ai danni di N. M. limitatamente al periodo temporale compreso tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;
che, secondo il giudice a quo, la prescrizione deve considerarsi istituto di diritto sostanziale secondo la costante giurisprudenza costituzionale (vengono citate le sentenze n. 236 del 2011 e n. 393 del 2006) e di legittimità (si richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, n. 31877 del 16 maggio 2017);
che, di conseguenza, in caso di successione di leggi diverse in materia di prescrizione, deve applicarsi all’imputato quella più favorevole, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, del codice penale;
che dal 1995 ad oggi la disciplina della prescrizione dei reati sessuali è stata modificata tre volte e, segnatamente, con la legge n. 251 del 2005, con la legge n. 172 del 2012 e da ultimo con la legge n. 103 del 2017;
che secondo le diverse discipline succedutesi nel tempo – sintetizzate dal rimettente nelle loro linee essenziali – la prescrizione dei reati contestati in giudizio prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005 era di anni 15 e, in caso di interruzione, di anni 22 e mesi 6, con decorrenza del relativo termine dall’ultimo dei reati contestati in continuazione;
che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, il termine prescrizionale per i medesimi reati si è ridotto ad anni 10 e, in caso di interruzione, ad anni 12 e mesi 6, con decorrenza dalla data di consumazione dei singoli reati;
che, successivamente, tali termini sono stati raddoppiati con la legge n. 172 del 2012, mentre, a partire dalla legge n. 103 del 2017, il termine di prescrizione viene fatto decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente;
che, in base a tali rilievi, il rimettente ritiene che la disciplina più favorevole sia da individuarsi in quella stabilita dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, in base alla quale i reati contestati come commessi ai danni di N. F., protrattisi sino all’estate 1996, si sarebbero prescritti già al momento in cui la persona offesa ha presentato querela e parimenti prescritti sarebbero i reati commessi ai danni di N. M. prima del 19 giugno 2005;
che, tuttavia, il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale della disciplina della prescrizione di cui all’art. 6 della legge n. 251 del 2005 e della disposizione transitoria contenuta nell’art. 10 della medesima legge, in quanto tali norme frustrerebbero l’obiettivo indicato nella citata decisione quadro 2004/68/GAI, che, al considerando n. 10, impone agli Stati di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i reati sessuali a danno di minori e, al punto 6 dell’art. 8, richiede agli Stati di adottare le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi reati, tra i quali quelli di chi partecipa ad attività sessuali con un bambino, abusando, come nel caso di specie, di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza (art. 2);
che, richiamando le considerazioni già esposte dal Tribunale ordinario di Roma nell’ordinanza del 21 giugno 2016 (r.o. n. 220 del 2016), con la quale era stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, il rimettente evidenzia che, in base alla disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005, i reati commessi in danno di minori di età inferiore ai cinque anni e sei mesi si prescrivono prima del raggiungimento della maggiore età della persona offesa; che, inoltre, per i reati commessi nei confronti dei minori degli anni quattordici il tempo a disposizione per la celebrazione del processo dopo il raggiungimento della maggiore età, prima della prescrizione, risulta esiguo e decrescente fino a progressivamente annullarsi;
che ciò dimostrerebbe, secondo il giudice a quo, che le disposizioni censurate sono incompatibili con la citata decisione quadro che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (viene citata la sentenza del 16 giugno 2005, in causa C-105/03, Pupino), risulta vincolante quanto all’obiettivo da raggiungere;
che il contrasto con la citata decisione quadro determinerebbe una violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (si citano le sentenze n. 227 e n. 28 del 2010 e n. 349 e n. 348 del 2007);
che d’altra parte, secondo il Tribunale rimettente, l’obiettivo perseguito dalle richiamate norme europee sarebbe assicurato dalla disciplina della prescrizione anteriore alle modifiche apportate dalla censurata legge n. 251 del 2005 e «coeva» alla commissione dei fatti;
che conseguentemente, secondo il giudice a quo, l’art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005 sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione i reati sessuali ai danni di minori, in modo da consentire di applicare a tali condotte la legge anteriore;
che sarebbe altresì costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della medesima legge, nella parte in cui non estende ai reati sessuali a danno di minori la disciplina transitoria in esso prevista;
che il legislatore ha poi nuovamente modificato la disciplina della prescrizione con la legge n. 172 del 2012 e con la legge n. 103 del 2017, in modo da renderla conforme agli obblighi europei che richiedono la previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle condotte di cui trattasi e che esigono termini di prescrizione che si protraggano per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’avvio effettivo delle azioni penali dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età;
che, secondo il rimettente, l’esclusione dei reati sessuali a danno di minori dall’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina della prescrizione di cui alla legge n. 251 del 2005 non violerebbe il principio di retroattività della lex mitior codificato nell’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in quanto tale principio, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, riguarderebbe le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono (vengono citate le sentenze 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, e 27 aprile [recte: 17 settembre] 2009, Scoppola contro Italia);
che il giudice a quo rileva che anche la Corte costituzionale – pronunciandosi proprio sul censurato art. 10 della legge n. 251 del 2005 – ha giudicato non costituzionalmente illegittime quelle deroghe al principio di retroattività della lex mitior che siano sorrette da una sufficiente ragione giustificativa (sentenza n. 393 del 2006), ragione che nella specie consisterebbe nella esigenza di tutelare adeguatamente vittime particolarmente vulnerabili;
che, ritenendo non praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata delle censurate disposizioni, il rimettente chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non esclude dalla sua disciplina i reati sessuali a danno di minori, e dell’art. 10 della medesima legge, nella parte in cui non include nella disciplina transitoria i reati sessuali ai danni di minori;
che le questioni sono considerate rilevanti dal rimettente, perché il loro accoglimento comporterebbe l’applicazione della disciplina previgente e coeva ai fatti per cui si procede, la quale impedirebbe la dichiarazione di estinzione del reato sia per la maggiore ampiezza dei termini di prescrizione, sia per la decorrenza di questi ultimi dalla cessazione della continuazione tra i reati, così da consentire una piena pronuncia di merito.
Considerato che, con ordinanza del 19 dicembre 2017 (r.o. n. 44 del 2018), il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8, paragrafo (recte: punto) 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;
che, più precisamente, secondo il rimettente, il censurato art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione i reati sessuali nei confronti di minori, violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8, punto 6, della citata decisione quadro 2004/68/GAI, in quanto non consente di raggiungere l’obiettivo da esso indicato di rendere possibile il perseguimento dei reati sessuali commessi in danno di minori, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età;
che, per le stesse ragioni, il giudice a quo ravvisa un vizio di illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non estende la disciplina transitoria in esso prevista ai reati sessuali a danno di minori;
che, come ricordato dallo stesso rimettente, analoghe questioni – aventi ad oggetto solo la disciplina posta dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005 – sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Roma (r.o. n. 220 del 2016);
che tali questioni sono state decise da questa Corte con la sentenza n. 143 del 2018, che ne ha dichiarato l’inammissibilità per una molteplicità di ragioni, talune delle quali si ripropongono anche nel presente giudizio costituzionale;
che, in particolare, anche la presente ordinanza si basa sul presupposto che la disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005 sia sempre, in linea generale e astratta, più favorevole rispetto a quella precedente, mentre una comparazione tra le due normative dovrebbe effettuarsi in concreto nelle singole fattispecie, tenendo conto tra l’altro degli effetti del bilanciamento delle circostanze, degli atti interruttivi e della continuazione;
che per tali ragioni la disciplina precedente alla legge n. 251 del 2005 potrebbe non essere idonea a garantire l’obiettivo richiesto dalla normativa europea e quindi potrebbe non essere esente da vizi analoghi a quelli che inficiano le norme denunciate come illegittime;
che, di conseguenza, l’accoglimento delle questioni – dirette, anche nella prospettazione dell’odierno ricorrente, ad assicurare l’applicazione della normativa precedente alle modifiche del 2005 ai fatti accaduti durante la sua vigenza – non consentirebbe di per sé di rimuovere il vulnus costituzionale lamentato;
che, inoltre, per soddisfare l’obiettivo imposto dai vincoli europei di rendere possibile il perseguimento dei reati di cui trattasi dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, occorrerebbe una rimodulazione della disciplina della prescrizione che potrebbe atteggiarsi in plurimi modi alternativi, essendo rimesso alla scelta del legislatore, ad esempio, se incidere sull’ampiezza del termine prescrizionale o sul dies a quo della sua decorrenza;
che tali soluzioni sono state in effetti messe in atto dal legislatore nelle riforme che sono succedute alla legge n. 251 del 2005, secondo discipline che prevedono l’una il raddoppio dei termini per i reati sessuali (legge n. 172 del 2012, art. 4) e l’altra la decorrenza del termine prescrizionale dal compimento della maggiore età (legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 10);
che, tuttavia, in considerazione della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, tali più recenti normative non sono applicabili a fatti pregressi rispetto alla loro entrata in vigore, in virtù del fondamentale principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.;
che, con la questione avente ad oggetto l’art. 10 della legge n. 251 del 2005, il rimettente chiede di estendere ai reati sessuali nei confronti di minori la disposizione transitoria;
che l’intervento manipolativo richiesto è inammissibile in quanto risulterebbe del tutto disomogeneo rispetto alla ratio della disciplina transitoria, che intende regolare gli effetti nel tempo della nuova normativa, anche allo scopo di salvaguardare l’attività processuale già svolta, mentre non prevede esclusioni o esenzioni dall’ambito di applicazione della nuova disciplina per settori o per determinate categorie di reati;
che per tutte le ragioni sopra esposte le questioni sollevate dal giudice rimettente devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2, 4 e 5, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, dal Tribunale ordinario di Imperia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018.