Ordinanza
allegata alla Sentenza
1° dicembre 2017, n. 250
ORDINANZA 24 OTTOBRE
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Nicolò ZANON "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
Visti gli atti del giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 – nel
testo di tale comma 25 sostituito dall’art. 1, comma 1, n. 1), del
decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di
pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 – nonché, in via subordinata, del «combinato disposto del DL 65» e
dell’art. 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promosso dal
Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, con ordinanza
del 30 aprile 2016 (reg. ord. n. 124 del 2016).
Rilevato che in tale
giudizio hanno depositato atto di intervento il Sindacato autonomo dipendenti
INAIL in pensione e l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti
INPS.
Considerato che tali
soggetti non sono parti del giudizio a
quo;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a quest’ultima sentenza);
che tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis: sentenza n. 35 del 2017, nonché ordinanza letta all’udienza del 24 gennaio 2017 e allegata a tale sentenza; ordinanze n. 227 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016 e allegata all’ordinanza n. 206 del 2016);
che il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l’intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale;
che, in particolare, non è sufficiente la circostanza – prospettata, in senso opposto, dai due intervenienti – che l’oggetto delle questioni sollevate rientra nell’ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, nell’ambito della tutela dell’«interesse collettivo […] non […] della generica rappresentanza degli interessi economici […] dei pensionati INAIL ovvero INPS, ma altresì […] della partecipazione ai pertinenti giudizi», atteso che tale prospettato interesse collettivo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nello stesso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi del
Sindacato autonomo dipendenti INAIL in
pensione e dell’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS.
F.to: Paolo Grossi, Presidente