Ordinanza dibattimentale 5 luglio (sent. n. 206 del 2016)

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Ordinanza allegata alla Ordinanza 21 luglio 2016, n. 206

 

ORDINANZA 5 LUGLIO

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              

-           Aldo                            CAROSI                                                   

-           Marta                           CARTABIA                                             

-           Mario Rosario              MORELLI                                                

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            

-           Giuliano                       AMATO                                                   

-           Silvana                         SCIARRA                                                

-           Daria                            de PRETIS                                               

-           Nicolò                          ZANON                                                   

-           Franco                         MODUGNO                                             

-           Augusto Antonio       BARBERA                                               

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con le ordinanze emesse dal Tribunale ordinario di Roma, sezione IV penale, il 20 e 23 aprile 2015 (r.o. n. 133 e 134 del 2015).

Rilevato che l'Associazione difensori d'ufficio e l'Unione delle Camere penali italiane hanno depositato, rispettivamente in data 28 e 27 luglio 2015, atto di intervento, la prima in entrambi i giudizi, la seconda nel solo giudizio r.o. n. 133 del 2015;

che le predette associazioni non risultano essere parti nel giudizio a quo;

che le associazioni hanno rappresentato di avere un interesse qualificato ad intervenire nel giudizio;

che, in proposito, l'Associazione dei difensori di ufficio ha dichiarato di essere portatrice, sulla base delle disposizioni del proprio statuto, degli interessi dei difensori di ufficio e, in particolare, ha rappresentato che tra le finalità e l'oggetto sociale del proprio statuto vi è espressamente «la promozione di iniziative volte a garantire l'equa e sollecita retribuzione del difensore di ufficio»;

che, a sua volta, l'Unione delle Camere penali italiane ha affermato che la questione, nel coinvolgere in maniera diretta principi di portata costituzionale, quali il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il buon andamento (art. 97 Cost.), incide sui diritti e i doveri e le prerogative dell'Avvocatura che costituiscono valori la cui difesa rientra tra gli scopi primari dell'Unione delle Camere penali italiane, anche in relazione al ruolo riconosciuto dalla legge nella formazione e idoneità degli avvocati ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Considerato che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a partecipare, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, soltanto le parti del giudizio principale (ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221 del 2015);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso, secondo la medesima giurisprudenza, esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura;

che, nel caso di specie, le predette associazioni sono portatrici di un interesse solo generico al rigetto della prospettata questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione difensori d'ufficio e dall'Unione delle Camere penali italiane.

F.to: Paolo Grossi, Presidente