Ordinanza allegata alla Ordinanza 21 luglio
2016, n. 206
ORDINANZA
5 LUGLIO
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario
MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio
BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con le ordinanze emesse dal Tribunale ordinario di
Roma, sezione IV penale, il 20 e 23 aprile 2015 (r.o.
n. 133
e 134
del 2015).
Rilevato che l'Associazione difensori d'ufficio e l'Unione
delle Camere penali italiane hanno depositato, rispettivamente in data 28 e 27
luglio 2015, atto di intervento, la prima in entrambi i giudizi, la seconda nel
solo giudizio r.o. n. 133 del 2015;
che le predette associazioni non
risultano essere parti nel giudizio a quo;
che le associazioni hanno rappresentato
di avere un interesse qualificato ad intervenire nel giudizio;
che, in proposito, l'Associazione dei
difensori di ufficio ha dichiarato di essere portatrice, sulla base delle
disposizioni del proprio statuto, degli interessi dei difensori di ufficio e,
in particolare, ha rappresentato che tra le finalità e l'oggetto sociale
del proprio statuto vi è espressamente «la promozione di
iniziative volte a garantire l'equa e sollecita retribuzione del difensore di
ufficio»;
che, a sua volta, l'Unione delle Camere
penali italiane ha affermato che la questione, nel coinvolgere in maniera
diretta principi di portata costituzionale, quali il diritto di difesa (art. 24
Cost.), il giusto processo (art. 111 Cost.) e il buon andamento (art. 97
Cost.), incide sui diritti e i doveri e le prerogative dell'Avvocatura che
costituiscono valori la cui difesa rientra tra gli scopi primari dell'Unione
delle Camere penali italiane, anche in relazione al ruolo riconosciuto dalla
legge nella formazione e idoneità degli avvocati ai sensi dell'art. 29
comma 1-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Considerato che nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale sono ammessi a partecipare, oltre al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, per costante
giurisprudenza di questa Corte, soltanto le parti del giudizio principale (ex plurimis, ordinanza letta
all'udienza del 20 ottobre 2015 ed allegata alla sentenza n. 221 del
2015);
che l'intervento di soggetti estranei al
giudizio a quo può essere ammesso, secondo la medesima giurisprudenza,
esclusivamente quando questi risultino titolari di una situazione giuridica
qualificata, inerente, cioè, in modo specifico al rapporto controverso
e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa
dagli effetti della pronuncia di questa Corte, distinguendosi dalla posizione
di soggetti genericamente coinvolti, a qualsiasi titolo o ragione, nelle
diverse vicende relative alle disposizioni oggetto di censura;
che, nel caso di specie, le predette
associazioni sono portatrici di un interesse solo generico al rigetto della prospettata
questione.
per
questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi spiegati
dall'Associazione difensori d'ufficio e dall'Unione delle Camere penali
italiane.
F.to: Paolo Grossi, Presidente