ORDINANZA N. 61
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra la Comunità montana Alpi del Mare e la Regione Piemonte ed altri, con ordinanza del 16 aprile 2015, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso dalla Comunità montana Alpi del Mare nei confronti della Regione Piemonte e altri, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 16 aprile 2015 (reg. ord. n. 140 del 2015), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in riferimento all’art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria Piemonte 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte);
che il giudice a quo premette di essere investito del ricorso proposto dalla Comunità montana Alpi del Mare per l’annullamento degli atti con i quali la Regione Piemonte aveva indetto la selezione pubblica per la nomina dei commissari liquidatori, ai sensi degli artt. 12 e seguenti della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, nonché del successivo decreto presidenziale di nomina del commissario F.B., al quale erano stati conferiti i poteri dei decaduti organi della detta comunità montana;
che, a fondamento dell’impugnativa, l’ente ricorrente deduceva, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale di alcune norme della richiamata legge regionale, in applicazione delle quali sarebbero stati emessi gli atti in questione;
che, nel giudizio a quo, si costituiva la Regione Piemonte chiedendo il rigetto del ricorso;
che, dopo avere richiamato il contenuto delle norme della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012 concernenti il procedimento di superamento delle comunità montane (artt. 12 e segg.), il TAR osserva, in punto di rilevanza, che il provvedimento presidenziale di commissariamento, emesso in applicazione della richiamata legge regionale, rappresenta un adempimento intermedio nel procedimento di soppressione della Comunità montana Alpi del Mare, con effetti immediatamente lesivi nei confronti di quest’ultima;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che gli artt. 12, 14 e 16 della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane, violino l’art. 123, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e 8 della legge reg. stat. Piemonte n. 1 del 2005;
che la configurazione delle comunità montane come «enti statutariamente necessari» troverebbe – ad avviso del giudice a quo – positivo fondamento nelle disposizioni di principio del Titolo I dello statuto della Regione Piemonte, e, precisamente: 1) nell’art. 3, secondo comma, ai sensi del quale «La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell’associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie»; 2) nell’art. 4, secondo comma, ai sensi del quale «La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari»; 3) nell’art. 8, secondo comma, ai sensi del quale «La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l’organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari»;
che – osserva il TAR – nell’assetto ordinamentale delineato dallo statuto della Regione Piemonte, la comunità montana rappresenta un livello necessario di governo locale e concorre alla caratterizzazione dell’organizzazione regionale improntata ad un’ampia delocalizzazione delle funzioni amministrative e al mantenimento in capo alla regione delle funzioni di programmazione;
che, ad avviso del giudice a quo, avuto riguardo alla configurazione delle comunità montane come «enti statutariamente necessari» in base alle disposizioni di principio del Titolo I dello statuto della Regione Piemonte (artt. 3, 4 e 8), le norme censurate – nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane – violerebbero: 1) l’art. 123, primo comma, Cost., in quanto la relativa disciplina sarebbe riconducibile ai «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della regione e, dunque, ad una materia coperta dalla cosiddetta riserva di statuto, sottratta alla legislazione regionale ordinaria; 2) l’art. 123, secondo comma, Cost., in quanto la soppressione delle comunità montane potrebbe essere disposta esclusivamente attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto per le modifiche statutarie e non già tramite legge regionale ordinaria;
che, con memoria depositata in data 30 luglio 2015, si è costituita in giudizio la Regione Piemonte chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate infondate;
che la Regione Piemonte evidenzia come la disciplina delle comunità montane non rientri nel contenuto necessario degli statuti e, dunque, nelle materie coperte da riserva di statuto, bensì nelle materie soggette a riparto di competenza, ai sensi dell’art. 117 Cost.;
che la resistente ricorda che, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle comunità montane ̶ inclusa la possibile soppressione delle stesse, non trattandosi di «enti costituzionalmente o statutariamente necessari» ̶ è riservata alla competenza legislativa regionale residuale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 91 del 2011, n. 326 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 2005, n. 229 del 2001);
che, peraltro, il riferimento ai «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della regione di cui all’art. 123, primo comma, Cost., nel testo novellato dalla riforma del Titolo V, sarebbe da intendere all’amministrazione regionale e non già alla disciplina degli enti locali e, dunque, delle comunità montane;
che la Regione Piemonte sottolinea, altresì, la valenza meramente programmatica delle norme invocate quali parametri interposti, trattandosi di principi fondamentali del Titolo I dello statuto regionale;
che, infine, la resistente evidenzia come la legge reg. Piemonte n. 11 del 2012 abbia disposto la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni al fine di contenimento della spesa pubblica, conformemente alle previsioni di principio della disposizione statale di cui all’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 16 aprile 2015 (reg. ord. n. 140 del 2015), dubita della legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in riferimento all’art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria Piemonte 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte);
che tali questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Comunità montana Alpi del Mare degli atti con i quali la Regione Piemonte, sulla base degli artt. 12 e seguenti della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, aveva indetto la procedura selettiva per la nomina dei commissari liquidatori nonché del successivo decreto presidenziale di nomina del commissario F.B.;
che, avuto riguardo alla configurazione, alla luce dell’assetto ordinamentale delineato dallo statuto regionale (artt. 3, 4, e 8), delle comunità montane come «enti statutariamente necessari», il rimettente ritiene che le disposizioni censurate, nella parte in cui ne prevedono il commissariamento e la soppressione, siano in contrasto con: 1) l’art. 123, primo comma, Cost., essendo la relativa disciplina riconducibile ai «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della regione e, dunque, ad una materia coperta dalla cosiddetta riserva di statuto, sottratta alla legislazione regionale ordinaria; 2) l’art. 123, secondo comma, Cost., dovendo la soppressione delle comunità montane essere disposta esclusivamente attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto per le modifiche statutarie e non già tramite legge regionale ordinaria;
che, nel corso del giudizio, è intervenuta la legge regionale statutaria Piemonte 3 maggio 2016, n. 7, recante «Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)» che ha modificato i parametri interposti evocati dal TAR rimettente;
che, in particolare, ai sensi dell’art. 1 della legge reg. stat. Piemonte n. 7 del 2016: «Al comma 2 dell’articolo 3 della L.R.Stat. n. 1/2005 (Statuto della Regione Piemonte) le parole “e le Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “le Unioni montane, le forme associative comunali”»; ai sensi dell’art. 2 della legge reg. stat. Piemonte n. 7 del 2016: « Al comma 2 dell’articolo 4 della L.R.Stat. n. 1/2005 le parole “delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari” sono sostituite dalle seguenti: “delle Unioni montane, delle forme associative comunali”»; ai sensi dell’art. 3 della legge reg. stat. Piemonte n. 7 del 2016: «Al comma 2 dell’articolo 8 della L.R.Stat. n. 1/2005 le parole “nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari,” sono sostituite dalle seguenti: “nelle Unioni montane e nelle forme associative collinari”»;
che il richiamato ius superveniens ha modificato il quadro normativo, proprio sotto il profilo in merito al quale è stata ravvisata da parte del rimettente la rilevanza delle questioni descritte, e ha investito specificamente i parametri interposti evocati dal TAR, in relazione all’art. 123, primo e secondo comma, Cost.;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 102 e n. 35 del 2015), occorre restituire gli atti al giudice a quo affinché questi, a fronte del mutamento del quadro normativo, proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.