Ordinanza allegata alla Sentenza 3 ottobre
2016, n. 214
ORDINANZA
5 LUGLIO
ANNO
2016
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Paolo
GROSSI
Presidente
- Alessandro
CRISCUOLO Giudice
- Giorgio
LATTANZI
”
- Aldo
CAROSI
”
- Marta
CARTABIA
”
- Mario
Rosario
MORELLI
”
- Giancarlo
CORAGGIO
”
- Giuliano
AMATO
”
- Silvana
SCIARRA
”
- Daria
de PRETIS ”
- Nicolò
ZANON
”
- Franco
MODUGNO
”
- Augusto
Antonio
BARBERA
”
- Giulio
PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti del giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Consiglio di Stato
con ordinanza
del 16 aprile 2014 (reg. ord. n. 154 del 2014);
Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di
intervento duecentosettantatre
«dipendenti dello Stato» che affermano di essere «inquadrati
da oltre cinque anni come funzionari» dei Ministeri della giustizia,
dell’interno, della difesa, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello
sviluppo economico, dell’economia e delle finanze «ed altri»
e «quindi pubblici dipendenti di Area III (ex qualifica C2 e superiori) destinatari della normativa a suo
tempo prevista dall’art. 17/bis
del D.lgs. 165/2001» nonché la Dirpubblica (Federazione del Pubblico
Impiego);
considerato che tali soggetti non
sono parti del giudizio a quo;
che, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di
legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al
giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, da ultimo, sentenze n. 76 del
2016, n. 221
del 2015 e la relativa ordinanza letta
all’udienza del 20 ottobre 2015);
che i
menzionati duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» sono
titolari di interessi inerenti a rapporti analoghi ma distinti rispetto a
quelli dedotti nel giudizio principale, ancorché astrattamente
suscettibili – secondo la prospettazione dei detti soggetti – di
essere regolati dalla norma oggetto di censura;
che
l’ammissione dell’intervento di terzi titolari di interessi
inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale
contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale, in quanto l’accesso a tale giudizio avverrebbe senza la
previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della
questione da parte del giudice a quo (per
tutte, sentenza
n. 71 del 2015);
che la Dirpubblica (Federazione del Pubblico
Impiego), oltre a non essere parte nel giudizio a quo, è titolare di un interesse collettivo differente
rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto
le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati, ricorrenti in detto
giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili
gli interventi dei menzionati duecentosettantatre
«dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica
(Federazione del Pubblico Impiego).
F.to:
Paolo Grossi, Presidente