Ordinanza dibattimentale 5 luglio (sent. n. 214 del 2016)

 CONSULTA ONLINE 

 

Ordinanza allegata alla Sentenza 3 ottobre 2016, n. 214

 

ORDINANZA 5 LUGLIO

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                     Giudice

-           Giorgio                        LATTANZI                                              

-           Aldo                            CAROSI                                                   

-           Marta                           CARTABIA                                             

-           Mario Rosario              MORELLI                                                

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            

-           Giuliano                       AMATO                                                   

-           Silvana                         SCIARRA                                                

-           Daria                            de PRETIS                                               

-           Nicolò                          ZANON                                                   

-           Franco                         MODUGNO                                             

-           Augusto Antonio       BARBERA                                               

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 16 aprile 2014 (reg. ord. n. 154 del 2014);

Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» che affermano di essere «inquadrati da oltre cinque anni come funzionari» dei Ministeri della giustizia, dell’interno, della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze «ed altri» e «quindi pubblici dipendenti di Area III (ex qualifica C2 e superiori) destinatari della normativa a suo tempo prevista dall’art. 17/bis del D.lgs. 165/2001» nonché la Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego);

considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, da ultimo, sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015 e la relativa ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015);

che i menzionati duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» sono titolari di interessi inerenti a rapporti analoghi ma distinti rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, ancorché astrattamente suscettibili – secondo la prospettazione dei detti soggetti – di essere regolati dalla norma oggetto di censura;

che l’ammissione dell’intervento di terzi titolari di interessi inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, sentenza n. 71 del 2015);

che la Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), oltre a non essere parte nel giudizio a quo, è titolare di un interesse collettivo differente rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati, ricorrenti in detto giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi dei menzionati duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego).

F.to: Paolo Grossi, Presidente