Sentenza n. 191 del 2016

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SENTENZA N. 191

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Paolo                           GROSSI                                 Presidente

-          Alessandro                  CRISCUOLO                           Giudice

-          Giorgio                         LATTANZI                                    ”

-          Aldo                            CAROSI                                         ”

-          Marta                          CARTABIA                                    ”

-          Mario Rosario             MORELLI                                      ”

-          Giancarlo                     CORAGGIO                                  ”

-          Giuliano                       AMATO                                         ”

-          Silvana                         SCIARRA                                      ”

-          Daria                           de PRETIS                                      ”

-          Nicolò                         ZANON                                         ”

-          Franco                         MODUGNO                                  ”

-          Giulio                           PROSPERETTI                              ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, promosso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra il Condominio Palazzo Bilotta e C. M. C., con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 4 maggio 2015 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali, dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo.

2.− Il giudice a quo riferisce che, nell’ambito del processo esecutivo pendente innanzi a sé, il creditore procedente aveva presentato, in data 25 luglio 2014, istanza di vendita ai sensi dell’art. 567, comma 1, del codice di procedura civile; che, pendendo trattative per il bonario componimento della controversia esecutiva, non aveva provveduto al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita, previsto dall’art. 567, comma 2, cod. proc. civ.; e che, decorsi centocinquanta giorni da tale ricorso, in data 22 dicembre 2014, aveva chiesto la proroga di centoventi giorni del suddetto termine deducendo che, a seguito dell’applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, esso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015.

3.− Il giudice, con decreto in calce al ricorso, ha rigettato l’istanza di proroga del termine e ha fissato l’udienza per la declaratoria dell’inefficacia del pignoramento; il creditore procedente ha, invece, chiesto la revoca del rigetto, insistendo sul fatto che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine di cui all’art. 567 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina della sospensione feriale: conseguentemente l’istanza di proroga sarebbe stata formulata tempestivamente, prima del decorso di tale termine.

4.− A seguito di tale richiesta, il rimettente ha osservato che, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per il deposito della documentazione ipocatastale previsto dall’art. 567 cod. proc. civ., e salvo proroga legittimamente concessa, il giudice dell’esecuzione doveva pronunciare la declaratoria di inefficacia del pignoramento e disporre la cancellazione della sua trascrizione.

5.− Con riferimento al decorso dei termini, il rimettente ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 (nel testo allora vigente), tutti i termini processuali restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre, tuttavia il successivo art. 3 esclude dall’applicazione della regola generale i procedimenti di cui all’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) tra i quali rientrano i giudizi di opposizione all’esecuzione.

6.− Il giudice a quo ritiene che l’esclusione della sospensione dei termini durante le ferie degli avvocati non debba riguardare solo i giudizi di opposizione all’esecuzione, ma debba estendersi anche al processo esecutivo, in ragione della esigenza di sollecita definizione, comune a entrambi i procedimenti.

7.− Il rimettente dà conto della diversa interpretazione della norma offerta dalla Corte di cassazione che, pur riconoscendo la suddetta comune esigenza di celerità, circoscrive la deroga alla sospensione feriale dei termini ai soli giudizi di opposizione all’esecuzione, poiché, la natura eccezionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 che la prevede e il divieto di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, precluderebbero l’interpretazione analogica di norme eccezionali.

8.− In particolare, l’estensione della deroga, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, sarebbe ammissibile per tutti i procedimenti che seguono il modello del rito ordinario di cognizione, quali quelli di opposizione a precetto, di accertamento dell’obbligo del terzo, di opposizione di terzo, le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, ma non per il processo esecutivo, in ragione della sua diversa struttura e del carattere non contenzioso.

9.− Il giudice a quo, per le ragioni di celerità di cui si è detto, ritiene l’interpretazione della Corte di cassazione contraria al canone costituzionale di ragionevolezza e di uguaglianza; tuttavia la natura consolidata dell’orientamento giurisprudenziale gli impedirebbe di adottare un indirizzo interpretativo difforme, così da rendere necessaria la risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

10.− È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità della questione sotto un duplice profilo: in primo luogo, poiché essa è stata prospettata con riferimento ad un’interpretazione della norma censurata che il giudice rimettente, da un lato, afferma essere effettuata dal diritto vivente e, dall’altro, riconosce come non univoca in seno alla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, l’ammissibilità andrebbe esclusa per mancata indicazione del tertium comparationis, non essendo individuabile il termine di raffronto nei giudizi di opposizione all’esecuzione, in ragione della diversa natura di essi rispetto a quelli esecutivi.

11.− Nel merito, la difesa erariale ritiene che il termine di centoventi giorni di cui all’art. 567 cod. proc. civ., fissato dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, sia idoneo a garantire una rapida definizione del procedimento e contemperi ragionevolmente l’esigenza di celerità con quella di garantire ad avvocati e magistrati di fruire di un periodo di riposo.

Considerato in diritto

1.– Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, che recita «In materia civile, l’articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile».

2.− La norma censurata deroga alla previsione generale dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, in forza del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale, escludendo dalla sua applicazione tutti i procedimenti previsti dall’art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), tra i quali sono contemplati, per quanto di interesse, i giudizi di opposizione all’esecuzione.

3.− Le censure del rimettente si appuntano sull’interpretazione della norma offerta dal diritto vivente, poiché la Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ha interpretato estensivamente la portata derogatoria dell’impugnato art. 3, fino a ricomprendervi i procedimenti di opposizione a precetto, di accertamento dell’obbligo del terzo, di opposizione di terzo, le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, ma ha escluso la sua applicabilità agli atti del processo esecutivo. Tale differente trattamento, a parere della Corte di legittimità, trova ragione e giustificazione nella portata degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, aventi, rispettivamente, natura generale l’uno ed eccezionale l’altro, e nella divergenza strutturale esistente tra il processo esecutivo e le opposizioni all’esecuzione. Il modello del rito ordinario di cognizione, che accomuna queste ultime, consente l’applicabilità dell’art. 3 a tutti gli incidenti di esecuzione, mentre la natura non contenziosa del processo esecutivo precluderebbe la sua inclusione nell’ambito della deroga, in ragione del divieto posto dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude l’interpretazione analogica di norme eccezionali.

4.− Il giudice a quo sospetta della legittimità costituzionale di siffatta interpretazione, essendo, a suo avviso, irragionevole e contrario al principio di uguaglianza il trattamento differenziato di situazioni, quali il processo esecutivo e gli incidenti che si instaurano all’interno di esso, accomunate dalle medesime ragioni di celerità.

5.− In ordine all’ammissibilità della questione si osserva che il giudizio a quo prende le mosse dalla richiesta del creditore procedente di revoca del diniego di proroga del termine, previsto dall’art. 567 del codice di procedura civile, per il deposito della documentazione ipocatastale funzionale alla vendita del compendio pignorato.

6.– Nel 2014 la durata del termine previsto dal suddetto articolo era di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita. La norma è stata modificata dall’art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 132, e attualmente il termine è stato ridotto a sessanta giorni, tuttavia la nuova previsione si applica alle sole procedure esecutive iniziate successivamente alla data del 21 agosto 2015, giusto il disposto della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015.

7.– Nel giudizio a quo l’istanza di vendita è stata presentata il 25 luglio 2014, pertanto ad esso si applica il testo previgente dell’art. 567 cod. proc. civ.

8.– Quanto alla durata della sospensione feriale dei termini, alla data del 22 dicembre 2014, a cui risale la richiesta di proroga formulata dal creditore procedente, il testo dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969 la fissava dal 1° agosto al 15 settembre, poiché l’abbreviazione al 31 agosto, disposta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, è in vigore dall’anno 2015.

9.– Tenendo conto di tale quadro normativo, l’adesione o meno all’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione da parte del giudice, investito della richiesta di revoca del provvedimento di diniego della proroga, può comportare un diverso esito del processo esecutivo.

10.– Facendo applicazione della norma censurata secondo l’interpretazione fornita dal diritto vivente, il termine di centoventi giorni sarebbe rimasto sospeso dal 1° agosto al 15 settembre e sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015; l’istanza di proroga, formulata dal creditore procedente il 22 dicembre 2014, ovvero centocinquanta giorni dopo il 25 luglio 2014, sarebbe stata tempestiva − al netto della sospensione, infatti, il 22 dicembre 2014 erano trascorsi solo centoquattro giorni dal ricorso per la vendita − e, quindi, la richiesta di revoca del diniego avrebbe potuto essere accolta.

Viceversa, in caso di non applicabilità al processo esecutivo della sospensione del decorso dei termini durante il periodo feriale, l’istanza di proroga del 22 dicembre 2014 sarebbe stata formulata dopo la scadenza del termine di centoventi giorni, avvenuta il 22 novembre 2014.

11.– Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice a quo ha prospettato la questione di costituzionalità poiché «“Pur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo […] di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è altrettanto vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza − al punto da acquisire i connotati del “diritto vivente” − è ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimità e dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive ormai nell’ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l’intervento del legislatore o di questa Corte. In altre parole, in presenza di un diritto vivente non condiviso dal giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di optare tra l’adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure − adeguandosi al diritto vivente − la proposizione della questione davanti a questa Corte; mentre è in assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente ha il dovere di seguire l’interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 226 del 1994, n. 296 del 1995 e n. 307 del 1996)” (sentenza n. 350 del 1997)» (sentenza n. 113 del 2015).

12.– Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice a quo si duole del fatto che, secondo l’interpretazione offerta dal diritto vivente, situazioni obiettivamente omogenee, in quanto caratterizzate dalle medesime esigenze di celerità, riceverebbero, irragionevolmente, una difforme regolamentazione.

13.– Il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall’ordinamento per l’attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l’incidente di esecuzione, che apre una parentesi all’interno di questo procedimento, può assumere due diverse forme, quella dell’opposizione all’esecuzione quando si contesta il “se” del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell’opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del “come” dell’esercizio del diritto, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva.

In sintesi, il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito, mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti.

14.– La diversità strutturale dei due tipi di procedimenti non può essere ricondotta ad unità sul presupposto dell’esigenza di celerità comune ad entrambi, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, soddisfare tale esigenza mediante discipline differenziate, con l’unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 405 e n. 376 del 2007, n. 101 del 2006).

Nell’ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza mediante la previsione di un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per l’acquisizione della documentazione ipocatastale.

La durata di esso, originariamente pari a centoventi giorni e, successivamente, ridotta a sessanta giorni, è correlata alla necessità di garantire l’acquisizione completa della documentazione attestante l’appartenenza del bene pignorato al debitore e la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione.

Quanto, invece, alle opposizioni all’esecuzione, l’esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all’esecuzione.

La non omogeneità delle situazioni poste a confronto e la ragionevolezza delle discipline a cui sono assoggettate comportano il rigetto della questione di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, come univocamente interpretato dal diritto vivente, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.