Sentenza n. 13 del 2016

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SENTENZA N. 13

ANNO 2016

Commento alla decisione di

Guglielmo Leo

Onorari degli avvocati: la diminuzione di un terzo si applica solo alle prestazioni proseguite dopo l'introduzione dell'art. 106-bis del t.u. sulle spese di giustizia

per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                     Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                         ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Franco                        MODUGNO                                  ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia − Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, promossi dal Tribunale ordinario di Lecce con due ordinanze del 28 maggio 2014, rispettivamente iscritte al n. 258 del registro ordinanze 2014 e al n. 57 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 28 maggio 2014 (r.o. n. 258 del 2014) il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto con l’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nonché dell’art. 1, comma 607, della stessa legge n. 147 del 2013, quest’ultimo nella parte in cui dispone che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore, prescritta dalla prima delle norme censurate, si applichi anche nella liquidazione di onorari per prestazioni già interamente compiute prima della sua entrata in vigore.

1.1.– Il rimettente è chiamato a valutare una domanda di liquidazione degli onorari professionali depositata dal difensore d’ufficio di un imputato, relativamente alla fase dibattimentale del giudizio di primo grado, con riguardo a prestazioni professionali risalenti al 2010. Il professionista ha documentato d’avere inutilmente esperito procedure esecutive nei confronti dell’assistito, di talché il suo compenso dovrebbe essere liquidato a spese dell’Erario a norma dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Tribunale, dopo aver ricostruito la successione di norme in materia di compensi professionali per gli avvocati, ritiene che nel caso di specie debbano essere applicate le tariffe regolate dal decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), nonostante l’abrogazione disposta dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. È vero – osserva il rimettente – che successive disposizioni regolamentari hanno stabilito l’applicabilità dei relativi criteri di quantificazione a tutte le liquidazioni da effettuarsi dopo la rispettiva entrata in vigore: art. 41 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e art. 28 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Tali disposizioni tuttavia – sempre a parere del rimettente – confliggerebbero con l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove è disposta l’applicazione delle tariffe professionali vigenti al momento della prestazione, e non potrebbero comunque trovare applicazione riguardo a prestazioni completamente esaurite, come nella specie, prima del mutamento della disciplina tariffaria.

Ciò premesso, e previa diffusa considerazione dell’attività professionale da remunerare nel caso concreto, il Tribunale conclude che dovrebbe essere corrisposto al richiedente un onorario pari ad euro 381,00, al netto delle somme dovute in base a disposizioni tributarie e previdenziali, e di una ulteriore somma erogata a titolo di liquidazione forfettaria delle spese.

1.2.– Il giudice a quo afferma, a questo punto, che l’importo indicato dovrebbe essere ridotto di un terzo in applicazione dell’art. 106-bis del citato d.P.R. n. 115 del 2002. A differenza di quanto non sia per le norme regolamentari già citate, che potrebbero essere disapplicate o, più facilmente, interpretate in senso costituzionalmente orientato, il comma 607 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 vincola l’interprete, secondo il rimettente, ad applicare la riduzione di un terzo per ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza.

Una disciplina siffatta violerebbe il principio di uguaglianza, discriminando senza ragione tra i soggetti che abbiano effettuato identiche prestazioni, ed abbiano presentato in pari data la relativa richiesta di compenso, a seconda che il loro onorario venga liquidato prima o dopo l’entrata in vigore della norma censurata.

Secondo il Tribunale, la giurisprudenza costituzionale avrebbe ammesso la legittimità di norme con effetti retroattivi sfavorevoli su diritti sostanziali, ma a condizione della loro ragionevolezza (sono citate le sentenze n. 92 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 271 del 2011). Una qualità che mancherebbe, sempre secondo il Tribunale, nella violazione dell’affidamento riposto dalla parte d’un rapporto a natura sostanzialmente negoziale (o comunque fondato su prestazioni corrispettive), che abbia completamente esaurito il compito demandatole, nella piena e corretta esecuzione della prestazione dovuta dall’altra parte. Ciò varrebbe anche per incarichi di natura officiosa, che del resto trovano un presupposto imprescindibile nella libera determinazione del professionista incaricato, espressa almeno con la volontaria iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio o di quelli disponibili per il patrocinio a spese dell’Erario. Andrebbe considerato, nel contempo, che la modifica dei termini “negoziali” (cioè del vantaggio valutato dal professionista nel momento della propria prestazione) è stata deliberata proprio dalla parte non ancora adempiente.

Il rimettente non nega che singole prestazioni possano essere richieste ai cittadini in adempimento dei doveri di solidarietà sociale evocati dall’art. 2 Cost., e secondo la riserva di legge evocata dall’art. 23 Cost. Esisterebbero tuttavia limiti di ragionevolezza nell’individuazione delle prestazioni esigibili in nome dell’interesse comune: ciò che sarebbe dimostrato dallo stesso art. 2 Cost. (dignità umana e libertà dallo sfruttamento), dall’art. 36 Cost. (cui si connette anche il riconoscimento del diritto al tempo libero), dall’art. 42 Cost. (la proprietà espropriata impone un equo indennizzo), dall’art. 53 Cost. (la prestazione tributaria deve essere proporzionale). Dunque, il dovere di prestare l’ufficio non potrebbe diventare fonte di irragionevole lesione del diritto all’uguaglianza e di altri diritti fondamentali.

Sempre esaminando l’evoluzione dei parametri normativi pertinenti alla retribuzione dei difensori nel processo penale, il giudice a quo afferma che il sistema – considerate anche le esigenze della finanza pubblica e la natura pubblicistica dell’incarico assolto con la difesa d’ufficio od a favore del non abbiente – avrebbe mantenuto un equilibrio accettabile anche dopo l’introduzione dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che il d.m. n. 55 del 2014 ha sensibilmente elevato il livello degli emolumenti previsti per gli avvocati. Lo stesso equilibrio sarebbe rotto, però, quando la diminuzione prescritta nel 2013 venga ad essere applicata su compensi liquidati secondo disposizioni tariffarie antecedenti al citato decreto ministeriale, così da violare l’affidamento riposto in un serio ristoro per l’impegno prestato.

1.3.– Secondo il Tribunale ordinario di Lecce, la disciplina censurata, creando una «classe di operatori economici» assoggettati ad un sistematico sfruttamento – posto in essere per di più da quello Stato che dovrebbe assicurare invece una generalizzata tutela dei diritti del lavoro – implicherebbe altresì una violazione dell’art. 35 Cost.

A parere del rimettente, se i criteri di contenimento indicati all’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 appaiono compatibili con il quadro costituzionale, a diversa conclusione dovrebbe pervenirsi per la riduzione imposta dal successivo art. 106-bis, in nessun modo calibrata sull’impegno professionale del difensore.

1.4.– Infine, richiamando il contenuto precettivo dell’art. 36 Cost., il giudice a quo denuncia l’asserita incompatibilità delle norme censurate con il relativo parametro costituzionale. La retribuzione proporzionata al lavoro prestato dal difensore dovrebbe identificarsi mediante le tariffe professionali vigenti al momento della prestazione, e d’altra parte – ed ancora – l’applicazione retroattiva della riduzione di un terzo implicherebbe disuguaglianze non giustificate di trattamento riguardo a situazioni in tutto analoghe.

1.5.– In punto di rilevanza il rimettente osserva, infine, che dovrebbe fare applicazione delle norme censurate al fine di provvedere sulla domanda di liquidazione avanzata dal professionista interessato.

2.– È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 17 febbraio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata.

In primo luogo, e pur dando conto dell’orientamento formatosi riguardo al patrocinio per i non abbienti, che attribuisce natura giurisdizionale al procedimento per la liquidazione degli onorari professionali, l’inammissibilità della questione conseguirebbe al fatto che, secondo l’Avvocatura generale, il giudice penale adotterebbe, nei casi di specie, un provvedimento di natura amministrativa. Non si spiegherebbero altrimenti la sindacabilità del medesimo ad opera del giudice civile, secondo l’insegnamento attribuito alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (è citata la sentenza 29 maggio 2012, n. 8516), né l’assenza di contraddittorio con la parte chiamata a sostenere l’onere della retribuzione, cioè il Ministero della giustizia, né, infine, l’insuscettibilità del provvedimento di passare in giudicato, non essendo l’opposizione al medesimo subordinata, dopo l’intervenuta modifica dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, al rispetto di termini perentori.

Aggiunge la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri che il tema della natura del provvedimento di cui si tratta ha costituito oggetto di un giudizio definito dalla Corte di cassazione all’udienza del 25 settembre 2014, con esito non ancora conosciuto al momento dell’atto d’intervento.

In punto di fondatezza delle questioni sollevate, l’Avvocatura generale assume che la riduzione prevista dalla disciplina censurata sarebbe indispensabile alla luce degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare della spesa sostenuta per la difesa dei non abbienti (e situazioni comparate). L’indicata esigenza di risparmio avrebbe dovuto essere assicurata con urgenza, ciò che – sul piano della ragionevolezza – giustificherebbe l’applicazione della disciplina in questione per tutte le liquidazioni successive alla novella. Aggiunge l’Avvocatura generale che la prescritta riduzione del terzo si porrebbe «sullo stesso piano di altra disposizione limitativa del diritto al compenso […] vale a dire l’articolo 130, il quale, con riferimento al compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (o equiparata) in un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, prevede addirittura la riduzione del compenso nella misura del 50%». In altre parole, la norma censurata avrebbe per il processo penale la stessa funzione assolta, nel processo civile o amministrativo, dalla norma appena richiamata, tanto da doversi considerare addirittura necessaria, per evitare una sperequazione ingiustificata rispetto alla remunerazione delle prestazioni professionali rese nei giudizi non penali. La stessa Avvocatura generale ricorda, per altro, che una previsione per la riduzione “di regola” alla metà degli onorari anche nei procedimenti penali era già disposta dal d.m. n. 140 del 2012, di attuazione del sistema introdotto con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito.

Il riferimento del giudice a quo all’art. 23 Cost. sarebbe inconferente, poiché la prestazione non fiduciaria del difensore, per quanto consistente in un pubblico ufficio, sarebbe pur sempre fondata su di una base volontaristica, in quanto richiesta a professionisti volontariamente iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio.

Sarebbe infine infondata la censura riferita all’art. 36 Cost., posto che il rimettente l’avrebbe giustificata con argomenti privi di pertinenza, e cioè prospettando l’ingiusta discriminazione tra difensori a seconda dell’epoca di presentazione della domanda di liquidazione del compenso.

2.1.– Con memoria depositata in data 17 dicembre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha dato correttamente atto della decisione assunta dalla Corte di cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza 10 aprile 2015, n. 7251, nella quale si è ribadito che il decreto che decide in merito al compenso spettante al difensore riveste natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o modifica) di ufficio.

3.– Con ordinanza del 28 maggio 2014 (r.o. n. 57 del 2015) il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, nonché dell’art. 1, comma 607, della stessa legge n. 147 del 2013, quest’ultimo nella parte in cui dispone che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore, prescritta dalla prima delle norme censurate, si applichi anche nella liquidazione di onorari per prestazioni già interamente compiute prima della sua entrata in vigore.

3.1.– Il rimettente è chiamato a valutare una domanda di liquidazione degli onorari professionali depositata dal difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale afferma che, essendosi la prestazione esaurita all’udienza del 30 agosto 2013, dovrebbero nella specie essere applicate le disposizioni tariffarie di cui al d.m. n. 140 del 2012, non potendosi applicare retroattivamente, per il disposto dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, quelle più favorevoli previste dal d.m. n. 55 del 2014.

Il giudice a quo perviene alla conclusione che, nella specie, dovrebbe essere liquidato un onorario di euro 1.060,00, senza rifusione delle spese. Nel computo è operata, tra l’altro, la riduzione fino alla metà prescritta dall’art. 12 del citato d.m. n. 140 del 2012.

In aggiunta, lo stesso rimettente afferma che, in ragione di quanto disposto all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, da applicarsi per effetto della norma censurata (e sebbene la prestazione si fosse esaurita ben prima della novella), il compenso per il difensore dovrebbe essere ulteriormente ridotto nella misura di un terzo.

L’indicata decurtazione non sarebbe giustificabile in rapporto alla natura pubblicistica dell’incarico, che trova rispondenza già nei criteri dettati dall’art. 82 del testo unico e dall’art. 9 del d.m. n. 140 del 2012.

Vi sarebbe dunque violazione dei precetti costituzionali per la stessa prevista riduzione di tariffe già fortemente condizionate, nello stesso senso, dalle disposizioni generali richiamate. Sarebbero violate, in particolare, le disposizioni di tutela del lavoro e dell’adeguatezza delle retribuzioni, in assoluto ed in rapporto alle remunerazioni del mercato libero professionale, rispetto alle quali la sproporzione per difetto sarebbe tale da non risultare giustificabile, appunto, in base alla natura pubblicistica dell’incarico.

3.2.– In ordine al comma 607 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il rimettente osserva come la norma introduca una disciplina con effetti retroattivi di natura sostanziale, dovendosi la prevista decurtazione applicare anche riguardo a prestazioni del tutto esaurite prima della novella. Ne deriverebbe una disparità di trattamento tra avvocati che tutti abbiano svolto il proprio mandato e tutti abbiano presentato richiesta di liquidazione degli onorari, in base alla casuale differenza nei tempi di trattazione delle loro richieste da parte delle autorità procedenti.

Il rimettente riconosce che la giurisprudenza costituzionale non esclude a priori la legittimità, fuori dalla materia penale, di norme sostanziali retroattive, e tuttavia ricorda che, per evitare la violazione dell’art. 3 Cost., dette norme non devono creare sperequazioni ingiustificate, né violare l’affidamento riposto dalla parte privata in una determinata regolazione del rapporto privatistico intrattenuto con la pubblica amministrazione (sono citate le sentenze n. 92 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 271 del 2011). Nella specie, appunto, si sarebbero determinate difformità di trattamento tra posizioni identiche, e nel contempo si sarebbe elusa la legittima aspettativa dei singoli professionisti ad essere remunerati, dopo avere effettuato l’intera prestazione (su base almeno in parte volontaristica), secondo le tariffe vigenti nel momento della relativa esecuzione.

Secondo il Tribunale, gli artt. 2 e 23 Cost. non escludono la ricorrenza di «limiti costituzionali alla pretensibilità di prestazioni patrimoniali o personali», che pure siano richieste in nome dell’utilità collettiva. Tali limiti deriverebbero, oltre che dal principio di ragionevolezza, dallo stesso art. 2 Cost. (dignità umana e libertà dallo sfruttamento), dall’art. 36 Cost. (cui si connette anche il riconoscimento del diritto al tempo libero), dall’art. 42 Cost. (la proprietà espropriata impone un equo indennizzo), dall’art. 53 Cost. (la prestazione tributaria deve essere proporzionale).

Se la riduzione imposta dall’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 potrebbe apparire tollerabile, in rapporto ai livelli di remunerazione regolati dal d.m. n. 55 del 2014, la stessa conclusione non varrebbe per onorari liquidati, come nel caso di specie, in base alla normativa antecedente. Ne conseguirebbe la denunciata illegittimità dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013.

3.3.– Quanto alla disciplina sostanziale, quella cioè dettata dal citato art. 106-bis, il Tribunale assume che la norma censurata avrebbe creato una «classe di operatori economici» assoggettati ad un sistematico sfruttamento (dannoso anche in quanto limita l’attività libero professionale) – per di più posto in essere da quello Stato che dovrebbe assicurare invece una generalizzata tutela dei diritti del lavoro – in contrasto con l’art. 35 Cost.

I compensi previsti dalla legge, che pur riscontrando la natura pubblicistica dell’incarico dovrebbero comunque rapportarsi alle tariffe professionali, sarebbero tanto più inadeguati in forza della prescritta riduzione di un terzo.

Gli stessi fattori di squilibrio tra qualità della prestazione richiesta e relativo compenso darebbero luogo, inoltre, alla concomitante violazione dell’art. 36 Cost.: i criteri di liquidazione vigenti all’epoca delle prestazioni professionali di cui si tratta rappresenterebbero il parametro minimo per l’osservanza della norma, che impone di corrispondere retribuzioni adeguate alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, tali da assicurare all’interessato un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia. Detto parametro sarebbe violato per l’eccessiva diminuzione del compenso imposta, appunto, dall’applicazione dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.

4.– È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 12 maggio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata.

In primo luogo, l’Avvocatura generale reitera l’assunto per il quale la procedura di liquidazione dei compensi agli avvocati non avrebbe natura giurisdizionale, con conseguente inammissibilità delle questioni proposte.

In punto di fondatezza, la stessa Avvocatura generale ripete che la riduzione prevista dalla disciplina censurata sarebbe indispensabile alla luce degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in particolare della spesa sostenuta per la difesa dei non abbienti (e situazioni comparate), e che l’atteso risparmio avrebbe dovuto necessariamente realizzarsi con effetto immediato. Inoltre, la prescritta riduzione del terzo si porrebbe «sullo stesso piano di altra disposizione limitativa del diritto al compenso […] vale a dire l’articolo 130, il quale, con riferimento al compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (o equiparata) in un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, prevede addirittura la riduzione del compenso nella misura del 50%». D’altra parte – si aggiunge ancora – una previsione per la riduzione, “di regola”, alla metà degli onorari anche nei procedimenti penali era già disposta dal decreto ministeriale n. 140 del 2012, di attuazione del sistema introdotto con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito.

Sarebbero inconferenti od infondati, infine, i riferimenti del rimettente agli artt. 23 e 36 Cost.

Considerato in diritto

1.– Con due distinte ordinanze, pronunciate entrambe in data 28 maggio 2014, il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, solleva questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione – di norme che disciplinano la liquidazione, a carico dell’Erario, degli onorari spettanti ai difensori.

2.– Con l’ordinanza r.o. n. 258 del 2014, chiamato a provvedere su un’istanza di liquidazione degli onorari per prestazioni professionali risalenti al 2010, il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), introdotto con l’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nonché dell’art. 1, comma 607, della stessa legge n. 147 del 2013, quest’ultimo nella parte in cui dispone che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore, prescritta dalla prima delle norme censurate, si applichi anche nella liquidazione di onorari per prestazioni già interamente compiute prima della sua entrata in vigore.

In particolare, il giudice a quo ritiene che, nel caso di specie, debbano essere applicate le tariffe regolate dal decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), nonostante la loro abrogazione, disposta dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rimettente giunge a tale conclusione previa disapplicazione – per contrasto con l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, fonte primaria che prescrive l’applicazione delle tariffe professionali vigenti al momento della prestazione – delle successive disposizioni, di rango secondario, che, nel dettare nuovi “parametri” per la liquidazione degli onorari, hanno stabilito l’applicabilità dei relativi criteri di quantificazione a tutte le liquidazioni da effettuarsi dopo la rispettiva entrata in vigore.

Tali disposizioni regolamentari sono l’art. 41 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e l’art. 28 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Una siffatta disapplicazione, secondo il rimettente, non potrebbe tuttavia riguardare la disposizione di legge, di tenore sostanzialmente analogo, introdotta con il comma 607 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che vincolerebbe dunque l’interprete ad applicare la diminuzione disposta dal precedente comma 606 ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza. In sostanza, l’importo calcolato secondo le tariffe regolate dal d.m. n. 127 del 2004 dovrebbe – anche nel caso di specie, pur relativo a prestazioni esauritesi nel 2010 – essere necessariamente ridotto di un terzo, in applicazione dell’art. 106-bis del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

Di qui la prospettata violazione del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti che abbiano effettuato identiche prestazioni, ed abbiano presentato in pari data la relativa richiesta di compenso, a seconda che il loro onorario venga liquidato prima o dopo l’entrata in vigore della norma censurata.

L’irragionevolezza di tale discriminazione risiederebbe, poi, nella violazione dell’affidamento riposto dalla parte di un rapporto a natura sostanzialmente negoziale (nonostante la natura officiosa dell’incarico), che abbia completamente esaurito il compito demandatole, nella piena e corretta esecuzione della prestazione dovuta dall’altra parte e nella violazione dei limiti posti allo stesso legislatore nell’individuazione delle prestazioni esigibili in nome dell’interesse comune.

Secondo il Tribunale rimettente, ancora, la disciplina censurata, in violazione dell’art. 35 Cost., assoggetterebbe una «classe di operatori economici» ad un sistematico sfruttamento e, in violazione dell’art. 36 Cost., finirebbe per attribuire ai medesimi soggetti una retribuzione nient’affatto proporzionata al lavoro prestato.

3.– Con l’ordinanza r.o. n. 57 del 2015, il medesimo Tribunale, dovendo questa volta provvedere su un’istanza di liquidazione degli onorari per prestazioni professionali risalenti al 2013, solleva – sempre in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, oltre che dell’art. 1, comma 607, della stessa legge n. 147 del 2013.

Il giudice a quo parte dal presupposto secondo cui, nel caso di specie, dovrebbero essere applicate le disposizioni tariffarie di cui al d.m. n. 140 del 2012, che impone, all’art. 12, la riduzione degli onorari fino alla metà.

Lo stesso rimettente, in applicazione dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, ritiene doveroso applicare l’ulteriore riduzione di un terzo prevista da quest’ultima norma.

In tal modo sarebbero violate le disposizioni di tutela del lavoro e dell’adeguatezza delle retribuzioni, in assoluto ed in rapporto alle remunerazioni del mercato libero professionale, rispetto alle quali la sproporzione per difetto sarebbe tale da non risultare giustificabile in base alla natura pubblicistica dell’incarico.

Quanto al comma 607 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il rimettente ritiene che la norma introduca una disciplina con effetti retroattivi, dovendosi la prevista decurtazione applicare anche riguardo a prestazioni del tutto esaurite prima della novella, con conseguente disparità di trattamento tra avvocati – che abbiano tutti svolto il proprio mandato e presentato richiesta di liquidazione degli onorari prima dell’entrata in vigore della norma impugnata – in base alla casuale differenza nei tempi di trattazione delle loro richieste da parte delle autorità procedenti.

Il vulnus ai richiamati precetti costituzionali deriverebbe dalla lesione della legittima aspettativa dei singoli professionisti ad essere remunerati, dopo avere effettuato l’intera prestazione, secondo le tariffe vigenti nel momento della relativa esecuzione, nonché dalla violazione dei limiti imposti dagli artt. 2 e 23 Cost. all’esigibilità di prestazioni patrimoniali o personali, pure se richieste in nome dell’utilità collettiva.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, dettata dal citato art. 106-bis, il Tribunale assume che la norma censurata avrebbe creato una «classe di operatori economici» assoggettati ad un sistematico sfruttamento, in contrasto con l’art. 35 Cost.

Risulterebbe violato anche il parametro di cui all’art. 36 Cost., venendo in rilievo compensi del tutto inadeguati, in conseguenza della prescritta riduzione di un terzo degli onorari calcolati in base ai criteri di liquidazione vigenti all’epoca dell’esaurimento delle prestazioni professionali, i quali, solo se applicati senza ulteriore riduzione, potrebbero integrare la minima misura di osservanza della norma costituzionale.

4.– La comunanza delle norme censurate, nonché l’identità dei parametri costituzionali invocati, e dei profili e delle argomentazioni utilizzate, comporta che i giudizi vengano riuniti e decisi con unica pronuncia.

5.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe non sono fondate, con riferimento a tutti i parametri evocati.

5.1.– Non fondate sono, innanzitutto, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate per contrasto con l’art. 3 Cost., in relazione sia all’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sia all’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5.2.– Il rimettente parte dal presupposto per cui, nel caso di successione nel tempo di diverse discipline in merito agli onorari degli avvocati, il giudice della liquidazione erariale debba necessariamente riferirsi, per identificare il regime applicabile, a quello vigente alla data del relativo provvedimento. In tal senso, infatti, andrebbero interpretate le disposizioni di natura temporale che stabiliscono l’applicazione delle norme sostanziali sopravvenute, contenenti tariffe o parametri, «alle liquidazioni successive» all’entrata in vigore delle norme stesse, indipendentemente dal momento in cui la prestazione professionale si è svolta o conclusa, o dal momento in cui è presentata la domanda di liquidazione.

Al tempo stesso, nella sua complessa prospettazione, il rimettente afferma che questo risultato interpretativo sarebbe in contrasto con la regola della concomitanza tra epoca della prestazione professionale e tariffe o parametri applicabili, desumibile dall’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, laddove si ragiona di «tariffe professionali vigenti». E se tale risultato, in quanto causato da norme di rango regolamentare, potrebbe essere evitato mediante la loro disapplicazione, non vi sarebbe invece alternativa alla sollevazione di questioni di legittimità costituzionale, laddove esso sia provocato da fonti primarie. Ciò che esattamente avverrebbe a causa delle due disposizioni censurate, le quali, a suo avviso, congiurano nel determinare la decurtazione di un terzo del compenso erariale per tutte le prestazioni difensive in ambito penale, in caso di liquidazione successiva al 1° gennaio 2014. Una decurtazione che, nella prospettiva assunta dal rimettente, si aggiungerebbe, per i compensi professionali di cui è causa nell’ordinanza r.o. n. 57 del 2015, alla riduzione della metà già disposta dall’art. 12 del d.m. n. 140 del 2012, aggravando le conseguenze irragionevoli della normativa censurata.

Da qui la prospettata violazione all’art. 3 Cost, sotto il duplice profilo che già sopra si è indicato.

5.3.– Il giudice rimettente, in entrambe le ordinanze, ha fornito ampie argomentazioni a sostegno dell’applicabilità delle norme censurate nei giudizi principali, con ciò assolvendo agli obblighi impostigli dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 120 e n. 71 del 2015).

Tuttavia, pur senza risultare manifestamente implausibile, il presupposto interpretativo dal quale egli muove risulta erroneo, in esito ad un esame fondato anche e soprattutto sul diritto vivente, così da indurre ad un giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate (sentenze n. 186 e n. 51 del 2015).

È vero, infatti, che l’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013, può suggerire che la regola non distingua a seconda del tempo delle prestazioni da remunerare. Ciò in dipendenza del suo tenore letterale, ove è stabilito testualmente che la riduzione di un terzo dei compensi spettanti (tra gli altri) ai difensori si applica «alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tuttavia, la norma deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, nel sistema in cui è stata collocata, e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un’analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Un carattere della procedura sottolineato, sia detto per inciso, anche dalla recente introduzione del nuovo comma 3-bis dell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta» (comma introdotto con l’art. 1, comma 783, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016»).

In effetti, come ricorda lo stesso rimettente, la giurisprudenza ha già letto la formula che caratterizza la norma censurata in un senso che, all’esito dell’interpretazione, ne esclude l’applicazione riguardo a prestazioni esaurite prima della sua introduzione.

Chiamate a giudicare nella vigenza dell’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, cioè proprio di una di quelle norme temporali che prevedono l’applicazione dei nuovi parametri tariffari «alle liquidazioni successive» alla relativa entrata in vigore, le sezioni unite civili della Corte di cassazione non hanno infatti ragionato in termini di disapplicazione, per preteso contrasto della norma con quanto disposto dall’art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia. Hanno, invece, interpretato quanto da essa disposto «in senso coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento», giungendo alla conclusione che i nuovi parametri siano bensì da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in parola, ma solo se tale liquidazione «si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17405; nell’identico senso Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 ottobre 2012, n. 17406).

Nella stessa giurisprudenza di questa Corte si rinvengono affermazioni coerenti con l’approdo ermeneutico descritto. Così, già nella sentenza n. 2 del 1981, la Corte, pronunciandosi a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), successivamente abrogata, in materia di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, ebbe modo di precisare che quella disciplina sopravvenuta era indifferente per le prestazioni esaurite: «[l]a nuova normativa […] non può applicarsi retroattivamente, riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la legge in vigore all’epoca dell’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte degli ausiliari del giudice».

Dopo le riforme dell’anno 2012, relative, sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricordato, che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso, ordinanza n. 76 del 2014).

Anche in epoca successiva alla data delle ordinanze di rimessione qui in esame, questa Corte ha valutato criticamente, sia pure in termini incidentali, la tesi secondo cui la diminuzione di un terzo dei compensi del difensore sarebbe applicabile, per effetto della disciplina intertemporale censurata, sul mero presupposto di una liquidazione deliberata successivamente all’entrata in vigore della relativa previsione. Una valutazione espressa per ragioni meramente processuali, in un primo caso, non avendo il rimettente, in quella circostanza, indicato le ragioni per le quali la disposizione intertemporale in questione avrebbe dovuto applicarsi al giudizio principale (sentenza n. 18 del 2015); per ragioni invece sostanziali in una seconda occasione, osservandosi che la questione della presunta efficacia “retroattiva” della norma di decurtazione dei compensi (art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002), provocata in tesi dal comma 607 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, avrebbe potuto «essere plausibilmente posta» solo a condizione di escludere il principio, invece già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e ripreso da quella costituzionale, di «irrilevanza della norma sopravvenuta per liquidazioni che, pur disposte dopo la norma stessa, riguardino fattispecie completamente esaurite in precedenza» (sentenza n. 192 del 2015).

5.4.– Le considerazioni appena svolte sull’erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente, con conseguente infondatezza delle censure sollevate per violazione dell’art. 3 Cost., comportano coerentemente l’infondatezza anche degli asseriti profili di lesione prospettati alla luce degli artt. 35 e 36 Cost.

E ciò a prescindere dal rilievo, ricavabile dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in particolare, il parametro dell’art. 36 Cost. è sempre male addotto in relazione a compensi per singole prestazioni professionali, che non si prestano «a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull’adeguatezza e sufficienza di quest’ultima» (sentenze n. 192 del 2015, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), e dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia − Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.