ORDINANZA N. 123
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Marta CARTABIA Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8; 13, comma 1; 15, comma 4, lettere m) ed n); 16; 25, commi 5 e 7; 28, commi 2, 3, 5 e 6; 40, commi 2 e 4; 46, comma 3; 49; 55, commi 3 e 4; 56; 60; 61; 62; 63; 64, commi 2 e 3; 65; 66; 69; 71, comma 2; 74 e Allegato 1 del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale», approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 maggio 2013, depositato in cancelleria il 14 maggio 2013 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 9 maggio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 maggio 2013, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli, di seguito indicati, del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale», approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013, in riferimento a diversi parametri costituzionali;
che il ricorrente, in particolare, ha promosso le indicate questioni relativamente all’art. 8 del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; all’art. 13, comma 1, del detto disegno di legge, limitatamente all’inciso «A decorrere dall’1 gennaio 2013», in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 15, comma 4, lettere m) ed n), del detto disegno di legge, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.; all’art. 16 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); all’art. 25, comma 5, del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 97 Cost., ed al comma 7 dello stesso art. 25, limitatamente all’inciso «senza alcun compenso», in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.; all’art. 28, commi 2, 3, 5 e 6, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 3 e 97 Cost.; all’art. 40, commi 2 e 4, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; all’art. 46, comma 3, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 49 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 55, commi 3 e 4, del detto disegno di legge, in riferimento agli art. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; all’art. 56 del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; all’art. 60 del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 97 Cost.; all’art. 61 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; agli artt. 62 e 63 del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; all’art. 64, commi 2 e 3, del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’art. 65 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; all’art. 66 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., all’art. 69 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, Cost.; all’art. 71, comma 2, del detto disegno di legge, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.; all’art. 74 del detto disegno di legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; all’Allegato 1, relativo all’art. 72, del citato disegno di legge, con riguardo ai capitoli di spesa 320013, 320014 e 320015, in riferimento agli art. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost.;
che il ricorrente, in ordine all’art. 72 del disegno di legge n. 69, rubricato «Rifinanziamento leggi di spesa», sottolinea come tale disposizione autorizzi, per il triennio 2013-2015, la spesa complessiva di 296.435 migliaia di euro per il corrente esercizio, per le finalità di cui alle norme (e loro modifiche ed integrazioni) richiamate nell’Allegato 1;
che lo stesso ricorrente osserva come, nel menzionato allegato, fra le norme oggetto di rifinanziamento triennale, siano inseriti l’art. 12 della legge della Regione siciliana 21 settembre 1990, n. 36 (Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani), ed i relativi capitoli 320013, 320014 e 320015, per un ammontare complessivo di spesa di 748 migliaia di euro per il 2013 e di 754 migliaia di euro per ognuno degli anni 2014 e 2015;
che, ad avviso del Commissario dello Stato, la spesa definita obbligatoria per il capitolo 320013 si riferisce alle retribuzioni dei dirigenti assunti con contratto di lavoro a termine presso l’Agenzia regionale del lavoro;
che, osserva sempre il ricorrente, in base all’art. 11, comma 12, della legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale), la citata Agenzia è stata soppressa con decorrenza dal 1° luglio 2012, e le relative funzioni e competenze sono state trasferite al Dipartimento regionale del lavoro presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, i cui assetti organizzativi sono stati rimodulati con successivo regolamento (D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni»;
che il ricorrente, inoltre, dà atto che con ricorso del 26 aprile 2012 era stata promossa (per contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dunque con violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in tema di «coordinamento della finanza pubblica») questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 12, del disegno di legge n. 801, divenuto legge regionale n. 26 del 2012, poiché – sebbene fosse stata disposta la soppressione dell’Agenzia regionale – era stata mantenuta la previsione dell’art. 12, comma 2-bis, della citata legge regionale n. 36 del 1990 (ora indicata quale norma di riferimento nell’autorizzazione della spesa), che disponeva l’assunzione di personale dirigenziale con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali di diritto privato rinnovabili;
che, riferisce ancora il ricorrente, la norma impugnata era stata omessa in sede di promulgazione della legge e quindi non è entrata a far parte dell’ordinamento giuridico regionale;
che il Commissario dello Stato osserva come, in occasione del disegno di legge n. 58, fosse stato soppresso un emendamento che consentiva il mantenimento in servizio di detto personale;
che, pertanto, l’inserimento nell’Allegato 1 al disegno di legge impugnato dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituirebbe all’evidenza uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio, almeno sino al 2015, di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con gli art. 3, 51 e 97 Cost. e con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
che il ricorrente rileva altresì che gli attuali stanziamenti risultano incrementati (per il capitolo 320013) di oltre il 50% rispetto ai dati rendicontati negli esercizi 2010 e 2011 e previsti per il 2012;
che, infine, egli osserva come, sebbene la spesa «Stipendi ed altri assegni fissi al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato» del capitolo 320013 sia definita obbligatoria, il suddetto capitolo non è riportato tra le spese nell’elenco 1 del bilancio regionale;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, successivamente all’impugnazione, nella seduta n. 40 del 10 maggio 2013, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’ordine del giorno n. 96, per la promulgazione della legge, con omissione delle parti impugnate;
che risulta che la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), è stata poi promulgata con l’omissione delle norme censurate, ad eccezione, tuttavia, dell’Allegato 1, ove è contenuta l’autorizzazione di spesa per i tre capitoli contestati dal ricorrente;
che, in data 2 maggio 2014, è stata depositata nella cancelleria della Corte costituzionale documentazione relativa ad uno scambio di corrispondenza tra l’Avvocatura generale dello Stato ed il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, dalla quale risulta che l’Avvocatura, in data 7 aprile 2014, ha inviato al Commissario dello Stato una missiva volta a conoscere se lo stesso avesse «eventualmente un residuo interesse alla coltivazione del giudizio», e che il Commissariato dello Stato, con missiva di risposta spedita il 15 aprile 2014, ha comunicato che il Commissariato stesso «non nutre interesse residuo alla coltivazione del giudizio di cui trattasi»;
che, successivamente, in data 13 novembre 2014, è stata depositata la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, con la quale, per il ritenuto contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».
Considerato che questa Corte, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi […] della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», ha ritenuto, in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ove si introduce la “clausola di maggior favore” ai fini della più estesa garanzia delle autonomie speciali, che anche alla Regione siciliana debba essere esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali, previsto dal nuovo testo dell’art. 127 Cost., dichiarando perciò l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma – che tale estensione impediva – di cui all’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
che, in conseguenza dell’eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato in tale procedura di controllo, «alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);
che pertanto – per effetto della estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dall’art. 127 Cost. e dall’art. 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario – non trovano più applicazione gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia, secondo quanto affermato da questa Corte per le altre Regioni ad autonomia speciale;
che, nel caso di specie, non assume rilievo la circostanza della promulgazione (eventualmente) intervenuta di una specifica norma della legge regionale impugnata, concernente l’autorizzazione di spesa per i tre capitoli contestati dal ricorso del Commissario dello Stato;
che, infatti, l’estensione anche alla Regione siciliana del modello di controllo successivo delle leggi impedisce in radice la prosecuzione del presente giudizio, anche agli effetti di qualunque altra valutazione, sia in ordine alla cessazione della materia del contendere, sia in ordine alla eventuale rimessione in termini del Governo per l’impugnazione della disposizione a suo tempo censurata dal Commissario (per la quale l’Avvocatura generale dello Stato non ha comunque manifestato interesse, come risulta dalla ricordata corrispondenza con il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana);
che, dunque, va dichiarata in limine l’improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002; ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015, n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.