ORDINANZA N. 111
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 dicembre 2013 (disegno di legge n. 566-Stralcio I), recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50» promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2014 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2014.
Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 dicembre 2013 e depositato il 3 gennaio 2014, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 566-Stralcio I, recante «Norme in materia di IRFIS-FinSicilia s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50», approvato dall’Assemblea regionale il 18 dicembre 2013;
che, secondo il ricorrente, il citato art. 4, modificando ed integrando l’art. 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 (Norme riguardanti enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali), avrebbe ampliato i soggetti beneficiari del fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito con detta legge, nonché le finalità imprenditoriali prima connesse agli investimenti e alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica e adesso indeterminate, introducendo altresì una garanzia diretta ed immediata senza alcun limite, concessa sulle disponibilità del fondo unico istituito dall’art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005);
che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe l’art. 97 della Costituzione in quanto non porrebbe alcun limite all’intervento pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, nonché l’art. 81 Cost. in quanto non determinerebbe l’ammontare degli oneri, peraltro non quantificabili, né individuerebbe le risorse con cui farvi fronte;
che la medesima norma lederebbe, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost. in quanto introdurrebbe un aiuto di Stato in favore di talune imprese, il quale, potendo alterare il regime di libera concorrenza del mercato, deve essere sottoposto al preventivo vaglio della Commissione europea, come previsto dall’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
che – ad avviso del ricorrente – anche l’art. 5, che istituisce presso l’IRFIS-FinSicilia un fondo unico a gestione separata destinato alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia “a prima richiesta” per il finanziamento dei crediti di conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale, presenterebbe analoghi vizi di illegittimità costituzionale;
che esso configurerebbe un aiuto di Stato, da notificare preventivamente alla Commissione europea; la norma, inoltre, non conterrebbe una quantificazione degli oneri derivanti, né un limite alla garanzia, né la specificazione dei criteri per la concessione delle provvidenze, rimettendo la copertura ad indistinte disponibilità di un fondo esistente presso l’Ente di sviluppo agricolo;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che – in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 – sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;
che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (come sostituito dall’art. 9, comma l, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 200l n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (come sostituito dall’art. 9, comma l, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») nella parte in cui, mantenendo in vigore la predetta peculiare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, si poneva in contrasto con la «clausola di maggior favore» prevista dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 200l, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) a garanzia delle autonomie speciali;
che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);
che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non trovano più applicazione, per effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;
che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest’ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;
che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 228, 182 e n. 65 del 2002).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.