Ordinanza n.65 del 2002

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ORDINANZA N.65

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici" (atto consiliare n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre 2000, depositato in cancelleria il 3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici" (atto consiliare n. 132-bis), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000;

che nel ricorso si sostiene che le indicate disposizioni contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonchè con l’articolo 4 dello Statuto speciale regionale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) e con l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto violerebbero <<le norme fondamentali delle riforme economico-sociali>>, recate: a) dall’articolo 2, comma 1, lettere a), h), i) e l), e comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), <<con le conseguenti disposizioni>> del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); b) dall’articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); c) dall’articolo 11, comma 4, <<in particolare lettere a) e) e g)>>, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), <<con le conseguenti disposizioni delegate>>; d) dall’articolo 41, comma 3, e dall’art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); e) dal <<patto di stabilità interno>> (avente rilievo di interesse nazionale, avuto riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed all’articolo 30 della l. 23 dicembre 1999, n. 448 [rectius 488] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000); f) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi al comparto Regioni e Autonomie locali;

che si é costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente l’inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e, quindi, una memoria successiva, nella quale argomenta ampiamente le ragioni dell’infondatezza del ricorso ed inoltre rileva che una delle norme impugnate, l’art. 18 della deliberazione riapprovata, non aveva formato oggetto del primo rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della Regione ed ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell’intervenuta modificazione dell’art. 117 ed in generale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su quest’ultimo punto;

che dal suo canto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato altra memoria, per richiamare le sue difese e ulteriormente argomentare a favore dell’infondatezza della questione concernente l’art. 14 della delibera impugnata, sulla base dell’art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi anch’essa sulle conseguenze sul giudizio della modificazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002 - a seguito della modificazione dell’art. 127 della Costituzione, introdotta dall’art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in particolare della soppressione del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della deliberazione regionale prima della promulgazione - ha ritenuto che i ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed ancora pendenti diventino improcedibili, salva la facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127;

che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi del testo originario dell’art. 127 Cost., deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’improcedibilità del ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2002.