Sentenza n.17 del 2002

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SENTENZA N.17

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria, riapprovata il 1° marzo 2000, concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 2000, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2000, nonchè dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana, riapprovata il 19 dicembre 2000, concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 gennaio 2001, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con il primo dei ricorsi in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

La disposizione dell’art. 1 prevede, per le tasse sulle concessioni regionali, la riduzione, al quinto del minimo, della sanzione applicabile per il caso di mancato pagamento del tributo (o di un acconto) entro il termine previsto, se il pagamento stesso sia comunque eseguito prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento portate a formale conoscenza dell’autore o dei soggetti obbligati.

Il ricorrente, nel rammentare il carattere attuativo della competenza regionale in materia tributaria, é dell'avviso che la norma all’esame si ponga in contrasto con la disciplina del "ravvedimento" racchiusa nell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

E' oggetto di censura anche l'art. 2, il quale prevede la inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie per insufficiente o ritardato versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativamente al 1996, qualora i dovuti conguagli siano stati effettuati entro il 31 gennaio 1997.

Secondo il ricorrente, l’art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 non consentirebbe al legislatore regionale ¾ al quale é rimessa solo la potestà di "stabilire le modalità di versamento" (comma 30 art. cit.) ¾ di esonerare, in via generale, i soggetti tenuti a corrispondere il tributo dal rispetto del termine e dalle sanzioni correlate al ritardato o insufficiente pagamento.

1.2.¾ Si é costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo "il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato"; conclusioni ribadite nella memoria depositata nell’imminenza dell'udienza.

2.1.¾ Con il secondo dei ricorsi in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge approvata dalla Regione Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1 luglio 1999, n. 37".

Nel rammentare, anche in questo caso, che la potestà tributaria regionale ha carattere meramente attuativo, il ricorrente denuncia l’art. 3, comma 1, con il quale, per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997, viene disposto che, in caso di tardivo versamento del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, la sanzione, semprechè il ritardo sia contenuto entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di legge, é pari al 5% del tributo stesso.

Secondo il ricorrente, la menzionata disposizione violerebbe l’art. 119 della Costituzione, per contrasto con la norma statale (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) che regola gli effetti del ravvedimento.

La medesima disposizione, disattendendo l’art. 3 della Costituzione, introdurrebbe, inoltre, una non ragionevole discriminazione tra le medesime infrazioni tributarie, a seconda che esse siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997).

Il ricorrente censura, in relazione agli artt. 3 e 119 della Costituzione, anche la disposizione contenuta nel comma 2 del menzionato art. 3, riguardante le sanzioni da applicare per le ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva ovvero di abbandono, scarico o deposito in modo incontrollato di rifiuti.

2.2.¾ Con memoria del 22 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione di quest'ultima disposizione, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo.

2.3.¾ Si é costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale censurata sia dichiarata "inammissibile e infondata".

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la stessa Regione sostiene che l’intervenuta entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e, in particolare, della modifica dell’art. 127 della Costituzione, ha fatto venir meno l’istituto del "ricorso in via preventiva" nei confronti delle leggi regionali. Di qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità sopravvenuta o comunque di inammissibilità del giudizio avverso la delibera legislativa n. 67 del 2000.

In tale mutata situazione normativa, la Regione chiede, in via subordinata, che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere o, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. - Oggetto del primo dei giudizi in epigrafe é la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria in data 1° marzo 2000 (n. 355 del 2000), concernente "Disposizioni integrative alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 6 settembre 1999, n. 28, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", per contrasto con l’art. 119 della Costituzione.

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1 della delibera legislativa é da reputare incostituzionale, perchè disattende la disciplina del "ravvedimento" racchiusa nell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, mentre l’art. 2 introduce una non consentita generalizzata sanatoria per l'insufficiente o ritardato versamento dei tributi, destinata a risolversi in una rinuncia della Regione stessa ad un credito già insorto.

2.¾ Oggetto del secondo dei giudizi in epigrafe é la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67 del 2000), concernente "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999, n. 37".

Secondo il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbero violati:

¾ l’art. 119 della Costituzione, a causa del contrasto delle citate disposizioni legislative regionali con le norme statali che disciplinano, rispettivamente, gli effetti del ravvedimento in caso di pagamento tardivo del tributo (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) e le sanzioni amministrative per il caso di esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti (art. 3 della legge n. 549 del 1995);

¾ l’art. 3 della Costituzione, a causa della non ragionevole discriminazione derivante dalle norme censurate tra violazioni dello stesso tipo. Infatti, l'art. 3, comma 1, della deliberazione legislativa denunciata, introdurrebbe una diversa disciplina sanzionatoria a seconda che le violazioni siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472 del 1997), con l'effetto, altresì, di comportare l'applicazione di una sanzione superiore a carico di chi abbia versato l’imposta con un ritardo minimo, e cioé sino a cinque giorni lavorativi, rispetto a quella applicabile, invece, a colui che abbia effettuato il versamento con un ritardo maggiore. A sua volta, l'art. 3, comma 2, della medesima deliberazione legislativa determinerebbe l'ammontare al quale deve essere commisurata la sanzione amministrativa di specie non già rapportandolo alla effettiva e concreta base imponibile, ma a quello risultante dal suo calcolo prefissato "forfetariamente" e, pertanto, in via astratta, e sostanzialmente fittizia.

3.¾ In ordine ai giudizi in epigrafe, i quali vanno riuniti avendo ad oggetto questioni analoghe o comunque connesse, occorre rilevare, in via del tutto preliminare, che, nelle more del giudizio, il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità, attivato, nella specie, dal Presidente del Consiglio dei ministri, é venuto meno, a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. L'art. 8 di detta legge, riformando l'art. 127 della Costituzione, che contemplava il detto procedimento, prevede ora che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

Tale nuova disciplina, avendo espunto dall'ordinamento la sequenza procedimentale del rinvio governativo, della riapprovazione della legge regionale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, e del successivo ricorso innanzi a questa Corte, impedisce che il presente giudizio possa aver ulteriore seguito, non essendo più previsto che la Corte stessa eserciti il sindacato di costituzionalità sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio. Il che comporta la declaratoria di improcedibilità dei presenti ricorsi, ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2002.