SENTENZA N.545
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma sesto, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), promossi con ricorsi della Regione Sicilia e del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificati il 2 giugno 1989, depositati in cancelleria il 10 giugno successivo ed iscritti ai nn. 46 e 47 del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - I due ricorsi investono la stessa norma (art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160) sotto profili pressoché coincidenti: va, pertanto, disposta la loro riunione al fine di addivenire ad unica pronuncia.
2.-Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
L'eccezione merita di essere accolta.
Il Commissario dello Stato - esercitando per la prima volta un potere sinora mai impiegato - ha ritenuto di poter proporre ricorso avverso una norma contenuta in una legge statale ai sensi degli artt. 27 e 30 dello Statuto speciale, dove si riconosce allo stesso organo la competenza a promuovere davanti all'Alta Corte per la Regione Siciliana i giudizi di costituzionalità < delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo Statuto speciale ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione>.
Tale competenza deve, peraltro, ritenersi non più operante, non tanto (come accenna lo stesso Commissario nel proprio ricorso) per la mancata adozione di specifiche norme di attuazione o per effetto di desuetudine, quanto per la caducazione dello speciale potere di impugnativa di cui e causa, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo Statuto speciale all'Alta Corte per la Regione Siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare-prima, attraverso l'affermazione della propria competenza esclusiva a giudicare della costituzionalità delle leggi statali e regionali (sent. n. 38 del 1957) e, successivamente, in sede di dichiarazione di incostituzionalità delle norme dello Statuto siciliano concernenti la competenza penale dell'Alta Corte (sent. n. 6 del 1970) - l'inderogabilità del principio dell'unita della giurisdizione costituzionale: traendo da tale principio sia la valutazione relativa alla natura provvisoria < che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte, introdotta per far fronte a situazioni politiche particolari e contingenti>, sia l'affermazione del superamento delle competenze di tale organo determinatosi in conseguenza della < costituzionalizzazione> dello Statuto speciale (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), attraverso cui si determino anche il < coordinamento> e l'adeguamento di tale Statuto ai principi posti dalla Costituzione dello Stato (cfr. il secondo comma dell'articolo unico del R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455). Ma lo stesso principio di unità della giurisdizione costituzionale non può non condurre anche ad affermare, in questa sede, l'avvenuta caducazione del potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali già attribuito al Commissario dello Stato, stante il nesso indissolubile che gli artt. 27 e 30 dello Statuto vengono ad evidenziare tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione Siciliana.
D'altro canto, anche per chi voglia considerare l'aspetto relativo alla particolare natura dell'organo commissariale nell'ambito della Regione Siciliana, un potere di impugnativa quale quello in esame-se si poteva ben giustificare nella fase di primo impianto dell'ordinamento siciliano, quando, in assenza di un sistema di garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel Commissario il garante imparziale del < patto di autonomia> tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale-non si giustifica certamente più nell'ambito di un ordinamento costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente delineato e regolato nonché garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale ispirato a principi unitari.
L'insieme di queste considerazioni conduce, dunque, ad affermare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario dello Stato, per carenza di legittimazione dell'organo al promuovimento di giudizi di costituzionalità nei confronti degli atti emanati dallo Stato.
3.-Passando all'esame del ricorso proposto dalla Regione Siciliana, va innanzitutto valutata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 21, terzo comma, dello Statuto speciale, mediante la quale si contesta la mancata convocazione del Presidente regionale alla riunione del Consiglio dei ministri in cui venne adottato il decreto-legge n. 77 del 1989: e questo nonostante l'interesse della Regione alla materia delle tariffe dei trasporti marittimi di collegamento con le isole maggiori e minori regolata da tale atto normativo.
La questione é infondata.
Nella più recente pronuncia adottata su analoga questione (sent. n. 544/89, concernente la stessa disposizione del decreto-legge di cui e causa, impugnata dalla Regione Sardegna), questa Corte ha già avuto modo di precisare-sviluppando una linea giurisprudenziale che offre numerosi precedenti (sentt. n. 4 del 1966, n. 1 del 1968, nn. 34 e 166 del 1976, n. 627 del 1988)-come la partecipazione del Presidente di una Regione speciale (o di una Provincia autonoma) al Consiglio dei ministri risulti condizionata non tanto dalla natura legislativa o amministrativa dell'atto che il Governo intende adottare (stante la possibilità di configurare la presenza di un interesse regionale con riferimento ad ambedue le categorie di atti), quanto dalla qualità dell'interesse su cui la delibera governativa e destinata a incidere. Tale delibera - per potere consentire (e rendere necessaria) la partecipazione del Presidente regionale - dev'essere, infatti, in grado di coinvolgere in concreto interessi regionali (o provinciali) qualificati da una rilevante peculiarità e da una particolare intensità, dal momento che una forma di cooperazione tra organi del più alto livello statale e regionale qual e quella in esame si può giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilità di una rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale nell'indirizzo politico della Regione interessata.
Tali caratteristiche non si ravvisano nel decreto-legge di cui e causa anche per quanto concerne la posizione della Regione Siciliana, dal momento che la disciplina posta con tale atto, oltre a riferirsi indistintamente a tutte le isole, maggiori e minori, comprese nel territorio nazionale, si é ispirata ad un interesse unitario dello Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed é venuta a incidere, con la parte diretta mente regolata, su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia regionale e stata rinviata ad un successivo provvedimento del Ministro della marina mercantile.
Da qui l'infondatezza, anche nel caso in esame, della questione proposta.
4.-Un ulteriore motivo di doglianza viene prospettato dalla Regione Siciliana con riferimento all'art . 22 dello Statuto speciale, come specificato dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), dove si prevede che < per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta>.
Ad avviso della ricorrente tali norme risulterebbero violate dall'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, nella parte in cui tale disposizione conferisce al Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, il potere di ridurre le tariffe da applicare ai residenti nelle isole ed alle merci da e per le isole, senza fare alcuna menzione del parere dell'Amministrazione regionale richiesto dalla disciplina statutaria e di attuazione.
Anche tale profilo risulta, peraltro, infondato alla luce di una corretta lettura della norma impugnata e dei parametri di riferimento invocati.
Non par dubbio, infatti, che il potere di riduzione tariffaria conferito, dal sesto comma dell'art. 9, al Ministro della marina mercantile sia tale da incidere sulla < regolamentazione> di quei servizi di trasporto marittimo che < direttamente> interessano la Regione e per la cui disciplina l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953 richiede il parere preventivo dell'Amministrazione regionale: e invero, nonostante che la materia tariffaria venga esplicitamente richiamata soltanto nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione con riferimento al trasporto ferroviario, la nozione di < regolamentazione> -anche per i motivi enunciati nella già richiamata sent. n. 544/89 sub 4.1. -appare, per il suo carattere generale, in grado di includere tutti i profili della disciplina inerente ai trasporti contemplati nell'art. 8, ivi compreso l'aspetto della riduzione tariffaria. Il che induce a ritenere che, ai fini dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui alla seconda parte dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, l'acquisizione del parere preventivo dell'Amministrazione regionale debba, in ogni caso, presentarsi necessaria.
Ma tale conclusione non può anche condurre ad affermare - come vorrebbe la Regione - l'illegittimità della norma denunciata per omesso richiamo a tale parere. Il fatto che l'art. 9, sesto comma, nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della marina mercantile, non richiami la necessita del preventivo parere regionale per quei trasporti che vengano direttamente a interessare la Sicilia, non può, infatti, esprimere una volontà di esclusione nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento e va, in ogni caso, integrata con le previsioni, di rango superiore, espresse nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione (cfr. sent. 625/88).
La questione deve ritenersi, pertanto, infondata nei sensi di cui in motivazione.
5.-Infondate risultano, infine, le censure prospettate con riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale, dove vengono disciplinate le funzioni, legislative e amministrative, spettanti alla Regione in materia di trasporti regionali.
La norma impugnata esula, infatti, da tale disciplina statutaria, dal momento che si riferisce a servizi di trasporto non regionali, ma nazionali (cfr. le leggi 20 dicembre 1974, n. 684 e 5 dicembre 1986, n. 856).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara
- inammissibile il ricorso (n. 47/89) proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana nei confronti dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, in riferimento agli artt. 21, 22, 14 lett. n. dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del richiamato decreto-legge n. 77 del 1989, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 46/89), dalla Regione Sicilia in riferimento agli artt. 17, 20 e 21 dello Statuto speciale;
- non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte, dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata dalla Regione Sicilia in riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale siciliano (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) ed all'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e tra sporti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/12/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE