Sentenza n. 627 del 1988

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SENTENZA N.627

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 22 gennaio 1985, depositato in cancelleria il 28 gennaio successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 ottobre 1984, recante: <Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-La regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 (Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato), del quale ha chiesto anche la sospensione. In particolare la regione lamenta la violazione degli artt. 3, lett. g), e 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), nonché degli artt.59, 61 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante <Norme di attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616>) Tanto, in ragione della mancata partecipazione della Regione al procedimento di formazione, partecipazione che si assume imposta in particolare dal menzionato art. 53 dello Statuto di autonomia.

2. - Il ricorso non é fondato.

Dispone l'art. 53 dello Statuto speciale che la Regione sia <rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla>, mentre gli artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 348 disegnano le forme della relativa partecipazione regionale (che si differenziano a seconda che i provvedimenti siano di competenza del Consiglio dei ministri, di una diversa sede collegiale, o di un organo individuale).

Risulta così dalla formazione del precetto statutario (ripresa dall'art. 65, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979) che la partecipazione della Regione alla formulazione dei provvedimenti in materia di tariffe e di regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporto e richiesta solo in presenza di interesse della regione particolarmente qualificato perché diretto. E non sembra che la formulazione medesima sia priva di significato, ove si consideri che essa e anche più restrittiva di quella contenuta nell'art. 22 dello Statuto della Regione siciliana, a tenore del quale <la Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione>.

3.-Occorre dunque domandarsi se un interesse <diretto> della regione Sardegna nel senso assunto dal precetto statutario possa configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come quello impugnato, concernente <condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato>, da valere uniformemente per l'intero territorio nazionale: se, cioè, un siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che le condizioni e tariffe adottate, pur senza riguardare specificamente il territorio della regione, riguardassero <anche> il detto territorio, in quanto compreso in quello nazionale.

Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, ove si consideri che un <interesse diretto> nel senso suindicato non può individuarsi se non la dove esso si inscrive in un rapporto esclusivo, o particolarmente intenso, fra la materia, o l'affare, o la regolazione dell'una o dell'altro, e la singola regione ad autonomia speciale: ipotesi che qui non si verifica, versando la materia e la sua regolazione in un rapporto indifferenziato con tutte le regioni.

4. - Esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato che già in precedenti occasioni (v. le sent. n. 34 del 1976 e n. 166 del 1976) questa Corte ha avuto modo di sottolineare, in presenza di analoghe formule statutarie, l'esigenza di una differenziazione dell'interesse regionale, che giustifichi la partecipazione delle Regioni all'esercizio di competenze riservate allo Stato: in quelle evenienze si trattava dell'art. 40, comma secondo, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (il Presidente della Giunta regionale <interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione>) e dell'art. 21 dello Statuto siciliano (il Presidente della Regione <col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione>).

Tale esigenza va qui riaffermata con forza particolare, perché la formula statutaria in giuoco é ancora più rigida di quelle ora menzionate, e richiede espressamente che la Regione sia <direttamente> interessata alle determinazioni riservate alla competenza dello Stato.

La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

 

 PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato determinare condizioni e tariffe per il trasporto delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato senza la partecipazione della Regione Sardegna al relativo procedimento, qualora la Regione non possa vantare in proposito un interesse diretto e qualificato;

conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe, promosso dalla Regione Sardegna avverso il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.