Ordinanza n. 53 del 2015

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 53

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                       Giudice

-           Giuseppe                    FRIGO                                           ”

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, promosso dal Tribunale ordinario di Nola nel procedimento penale a carico di M.A., con ordinanza dell’8 maggio 2014 iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 marzo 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Nola, sezione penale, con ordinanza dell’8 maggio 2014 (reg. ord. n. 153 del 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, per violazione dell’art. 3 della Costituzione;

che, più precisamente, il giudice rimettente ha premesso di essere investito del giudizio a carico di M. A., imputato del reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita cessione di 1,13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di 0, 71 grammi della medesima sostanza, fatto che per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione veniva ritenuto di lieve entità e contestato come commesso il 29 febbraio 2014;

che lo stesso giudice ha rilevato come sia applicabile ratione temporis il testo della disposizione quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 146 del 2013, come convertito dalla legge n. 10 del 2014, il quale, per il fatto di lieve entità, contiene una disciplina unificata del trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto droghe cosiddette “pesanti” (indicate nelle Tabelle I e III di cui agli artt. 13 e 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990) e “leggere” (elencate nelle Tabelle II e IV di cui ai medesimi artt. 13 e 14);

che tale trattamento risulta, invece, distinto nella restante parte dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quale risultante dal testo precedente alla riforma contenuta negli artt. 4-bis e 4-vicies ter, introdotti in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, appunto, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;

che, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei citati artt. 4-bis e 4-vicies ter, per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.;

che la citata dichiarazione di illegittimità costituzionale, per vizi del procedimento di conversione in legge, ha determinato la ripresa di applicazione delle disposizioni dell’art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, precedenti le modifiche, che distinguono il trattamento sanzionatorio a seconda della natura della sostanza stupefacente oggetto della condotta illecita;

che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non ha riguardato le successive disposizioni dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, le quali – apportando ulteriori modifiche all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – hanno mantenuto, per i fatti di lieve entità, un trattamento sanzionatorio unificato per tutte le sostanze stupefacenti oggetto delle condotte incriminate;

che, per il congiunto effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della sentenza n. 32 del 2014 e dell’entrata in vigore del d.l. n. 146 del 2013, la disciplina sanzionatoria delle condotte aventi per oggetto sostanze stupefacenti risulta differenziata in base alla natura della sostanza per i fatti di non lieve entità e unificata per tutte le sostanze in relazione ai fatti di lieve entità;

che il giudice rimettente, non ritenendo individuabile una finalità razionale tale da giustificare l’unificazione del trattamento sanzionatorio per i soli fatti di lieve entità, ha considerato leso il canone di “uguaglianza formale e sostanziale” di cui all’art. 3 Cost. e ha considerato rilevante la questione, in considerazione della tipologia e del quantitativo di sostanza ceduta e dell’ammissione della cessione da parte dell’imputato;

che, con atto depositato in data 14 ottobre 2014, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che, in particolare, la difesa dello Stato ha osservato come la questione debba essere considerata irrilevante, in quanto il testo della disposizione impugnata è stato ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, considerato applicabile al caso di specie in virtù dell’art. 2, quarto comma, del codice penale, posto che in quest’ultima formulazione della norma è stata inserita una pena più mite;

che, con memoria depositata in data 17 febbraio 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha insistito per l’irrilevanza della sollevata questione a seguito della modifica normativa intervenuta;

che la difesa dello Stato ha ulteriormente evidenziato come gli atti dovessero, in ogni caso, essere restituiti al rimettente per nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza alla luce delle modifiche in parola;

che, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia, la questione sarebbe comunque inammissibile sotto questo ulteriore profilo;

che, indeterminato sarebbe, inoltre, il petitum, non risultando chiaro quale intervento della Corte sia idoneo a rimediare al lamentato vulnus costituzionale, con conseguente inammissibilità della questione anche per questa ragione;

che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, infine, la questione sarebbe comunque infondata nel merito, sia perché – come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità – l’aver mantenuto, per i soli fatti di lieve entità, una cornice edittale indipendente dalla natura delle sostanze oggetto della condotta illecita, rientra nelle insindacabili scelte discrezionali del legislatore, sia perché la recente novella di cui al d.l. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014, ha ripristinato per le droghe cosiddette “leggere” la distanza edittale stabilita negli originari commi 4 e 5, dell’art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Considerato che il Tribunale ordinario di Nola, sezione penale, con ordinanza dell’8 maggio 2014 (reg. ord. n. 153 del 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del canone di uguaglianza e ragionevolezza;

che il medesimo art. 73, comma 5, è stato ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, introducendo per i fatti di lieve entità pene più miti rispetto a quelle contenute nell’impugnato art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146 del 2013, come convertito dalla legge n. 10 del 2014, n. 10;

che l’art. 1, comma 24-ter, lettera a), è stato inserito nel d.l. n. 36 del 2014 dalla legge di conversione n. 79 del 2014 ed è entrato in vigore il 21 maggio 2014;

che la predetta disposizione, avendo diminuito le pene previste dalla disciplina censurata dal rimettente, può incidere sulla rilevanza della questione ai sensi dell’art. 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile»;

che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti la questione alla luce del mutato quadro normativo (ordinanze n. 20 del 2015, n. 152, n. 149 e n. 140 del 2014, n. 35 del 2013, n. 316 del 2012 e n. 296 del 2011).

Visto l’art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.