Ordinanza n. 149 del 2014

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ORDINANZA N. 149

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Sabino                         CASSESE                                          Giudice

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179, 603 e 604 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento penale a carico di S.B.C. con ordinanza del 7 febbraio 2013, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione di S.B.C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato Alessandro Sarti per S.B.C. e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 2013, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179 e 604 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell’imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;

che, «in aggiunta o in alternativa», la Corte bolognese ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimità costituzionale degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all’imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di esercitare in modo pieno, in grado di appello, le facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen.;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 9 giugno 2006, che aveva condannato l’imputato, dichiarato irreperibile e giudicato in contumacia, alla pena di otto anni di reclusione per fatti di violenza sessuale continuata ai danni di due straniere, induzione, avviamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di entrambe e costrizione di una di esse ad interrompere la gravidanza;

che l’imputato era stato restituito nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non aveva avuto conoscenza né del procedimento promosso a suo carico, né del provvedimento di condanna;

che il difensore appellante – eccependo l’illegittimità costituzionale, in parte qua, del citato art. 175, comma 2, cod. proc. pen. – aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del procedimento di primo grado, ovvero che l’imputato fosse rimesso in termini per esercitare un complesso di facoltà, precluse nel giudizio di appello: in specie, quelle di eccepire l’incompetenza territoriale, di chiedere l’applicazione della pena o il giudizio abbreviato, di indicare testimoni al di fuori dei limiti previsti dall’art. 603 cod. proc. pen.;

che, allo stato – secondo il giudice a quo – nessuna di dette richieste potrebbe essere accolta: non la prima, per il principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), posto che l’art. 179 cod. proc. pen. non contempla fra le ipotesi di nullità assoluta anche la mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato; non le altre, stante il preciso sistema di decadenze stabilito dalla legge processuale, che renderebbe impraticabile una interpretazione “adeguatrice”;

che, ad avviso della Corte felsinea, siffatto regime si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che risulterebbe violato, anzitutto, l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni difformi, che sotto quello dell’irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe;

che, da un lato, infatti, sussisterebbe una sostanziale diversità tra la posizione di chi non abbia avuto conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire, e quella di chi non abbia avuto effettiva conoscenza del solo provvedimento di condanna e non abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione: situazioni che, per converso, il legislatore parifica, prevedendo in entrambi i casi la restituzione nel termine dell’imputato al solo fine di proporre impugnazione;

che, dall’altro lato, sarebbe ravvisabile una sostanziale analogia tra la posizione dell’imputato che non sia stato citato per il giudizio o per l’udienza preliminare e quella dell’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza di detta citazione, rimanendo così ignaro del procedimento a suo carico: posizioni che il legislatore tratta invece in modo differenziato, includendo solo il primo caso tra le ipotesi di nullità assoluta;

che sarebbe violato anche l’art. 24 Cost., giacché l’imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, si vedrebbe irragionevolmente privato di una serie di facoltà, non solo istruttorie, riconosciute a chi è stato posto in grado di parteciparvi consapevolmente sin dall’inizio, quali la possibilità di richiedere riti alternativi o di proporre determinate eccezioni preliminari;

che l’art. 111, terzo comma, Cost. garantisce, altresì, alla persona accusata di un reato il diritto ad essere informata nel più breve tempo possibile dell’accusa elevata a suo carico, di disporre del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa e di ottenere l’acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore: diritti che apparirebbero parimenti compromessi o affievoliti, rispetto al soggetto in questione, dalle preclusioni maturate in primo grado, a fronte delle non altrettanto ampie previsioni degli artt. 603 e 604 cod. proc. pen.;

che sarebbe violato, infine, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale, nell’interpretazione fornitane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, impone che siano previsti strumenti preventivi o ripristinatori per evitare processi penali a carico di contumaci inconsapevoli, ovvero per assicurare in un nuovo giudizio, anche mediante la produzione di nuove prove, il diritto di difesa che non fosse stato possibile esercitare personalmente nel processo contumaciale già concluso;

che, su tali premesse, la Corte rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179 e 604 cod. proc. pen., nella parte in cui – nel caso di restituzione nel termine dell’imputato per mancata conoscenza del procedimento – non prevedono la nullità della sentenza di primo grado, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio, con nullità derivata di detta sentenza, e la conseguente trasmissione degli atti al primo giudice;

che pure in un quadro costituzionale e ordinamentale nel quale il doppio grado di giudizio di merito non rappresenta una soluzione obbligata, il rimedio della nullità risulterebbe, infatti, adeguato in rapporto all’esigenza di permettere al contumace rimesso in termini di avvalersi di tutte le facoltà difensive non potute esercitare in primo grado; né, d’altra parte, la pronuncia additiva invocata comporterebbe scelte discrezionali di esclusiva spettanza del legislatore, trattandosi semplicemente di aggiungere al catalogo delle cause di nullità una ulteriore e precisa ipotesi;

che, «in aggiunta o in alternativa», il giudice a quo ritiene in contrasto con le medesime norme costituzionali gli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all’imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di esercitare in modo pieno, in grado di appello, le facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen.;

che, anche in questo caso, l’auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale non comporterebbe – ad avviso della Corte rimettente – scelte discrezionali di esclusiva spettanza del legislatore, «essendo univocamente determinato l’intervento “additivo” prospettabile»;

che si è costituito S.B.C., imputato nel processo a quo, il quale ha chiesto che entrambe le questioni siano accolte, ripercorrendo e ampliando gli argomenti addotti a loro sostegno dall’ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza o, comunque, infondate nel merito.

Ritenuto che la Corte d’appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179 e 604 del codice di procedura penale, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell’imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;

che, «in aggiunta o in alternativa», la Corte rimettente solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all’imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen.;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 100 del 2 maggio 2014, la quale ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell’imputato;

che, per un verso, la nuova legge ha introdotto meccanismi intesi ad evitare, in via preventiva, che si celebrino processi nei confronti di soggetti inconsapevoli;

che, in questa prospettiva, viene segnatamente soppresso l’istituto del processo in contumacia; si consente di procedere in assenza dell’imputato solo quando l’avviso dell’udienza gli sia stato notificato personalmente, o risulti comunque con certezza che egli è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto ad essa (art. 420-bis cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 9, comma 2, della legge n. 67 del 2014); si prevede, infine, che nel caso di irreperibilità dell’imputato il processo debba essere sospeso (art. 420-quater cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 9, comma 3, della nuova legge);

che, sul piano dei rimedi restitutori, la novella legislativa stabilisce, per quanto qui più interessa, che il giudice di appello debba dichiarare la nullità della sentenza appellata, trasmettendo gli atti al giudice di primo grado, tanto nel caso in cui consti che il processo avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi del citato art. 420-quater cod. proc. pen., quanto nel caso in cui l’imputato provi che la sua assenza è stata dovuta «ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado»: ipotesi nelle quali è possibile, altresì, la restituzione dell’imputato nel termine per formulare le richieste di giudizio abbreviato e di applicazione della pena (comma 5-bis dell’art. 604 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 11, comma 3, della legge n. 67 del 2014);

che, correlativamente, il comma 4 dell’art. 603 cod. proc. pen., che stabiliva le condizioni per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello a favore dell’imputato contumace in primo grado, è stato abrogato (art. 11, comma 2, della legge n. 67 del 2014);

che, nell’ipotesi di condanna con sentenza divenuta irrevocabile, il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo può chiedere, inoltre, alla Corte di cassazione la «rescissione del giudicato», qualora provi «che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo»: richiesta il cui accoglimento comporta la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, con possibile restituzione dell’imputato, anche in questo caso, nel termine per la richiesta dei riti alternativi a carattere “premiale” (art. 625-ter cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 11, comma 5, della nuova legge);

che, a fronte di siffatte modifiche, è stato soppresso anche l’istituto della restituzione dell’imputato nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, rimanendo l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. riferito al solo «imputato condannato con decreto penale» (art. 11, comma 6, della legge n. 67 del 2014);

che, in questo modo, tre delle cinque norme censurate dal rimettente (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato, altresì, il panorama normativo di riferimento;

che, pertanto – a prescindere da ogni ulteriore rilievo in ordine all’ammissibilità delle questioni (particolarmente per quanto attiene alla loro prospettazione in forma ancipite e al fatto che il giudice a quo non abbia preso specificamente in esame, anche solo per contestarne la validità, l’interpretazione “costituzionalmente orientata” della normativa censurata, prospettata in alcune recenti pronunce della Corte di cassazione) – va disposta la restituzione degli atti alla Corte rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello ius superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.