SENTENZA N. 249
ANNO 2014
Commento alla decisione di
Andrea Piermarocchi
per g.c. dell’Osservatorio AIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo e disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2014.
Udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014 e depositato il 4 marzo 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’art. 38 della citata legge regionale n. 55 del 2013 dispone: «1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari ad euro 5.573.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422. 4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 6. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante: 1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati; 3) l’impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all’accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l’attuazione del Programma; b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali); d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo è erogato in due rate: a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell’approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti. 8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto. 9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l’ammontare complessivo finanziato. 10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell’attuazione del Programma».
Il ricorrente sostiene che, nonostante l’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 richiami al comma 1 il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il finanziamento previsto non risulterebbe essere stato sottoposto al vaglio della Commissione europea, che avrebbe dovuto valutare la compatibilità della norma con i principi della concorrenza negli scambi tra i Paesi membri dell’Unione. Ad avviso del Presidente del Consiglio l’articolo impugnato, nella misura in cui disporrebbe il finanziamento regionale del Programma di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, integrerebbe un aiuto di Stato non autorizzato e contrasterebbe con i principi comunitari che regolano il mercato interno, che vincolerebbero l’esercizio della funzione legislativa delle Regioni ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. Infatti, poiché non risulterebbe che il finanziamento previsto dalle norme regionali censurate sia stato previamente sottoposto all’autorizzazione della Commissione europea, lo stesso sarebbe incompatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE.
Il ricorrente rileva, inoltre, che gli investimenti occorrenti alla valorizzazione del territorio attraverso il suddetto Programma rientrerebbero nella competenza del gestore aeroportuale società abruzzese gestione aeroporto (SAGA), che agirebbe come qualunque altro operatore economico. In particolare, il finanziamento previsto dalle norme impugnate, stante il suo rilevante ammontare, apparirebbe incompatibile col mercato interno in quanto erogato mediante risorse pubbliche e sarebbe capace, in modo evidente, di favorire una determinata impresa privata in detto ambito, attesa la natura di scalo internazionale assegnata all’aeroporto di Pescara destinatario del finanziamento.
A giudizio del ricorrente, l’attuazione delle norme impugnate avrebbe l’effetto di falsare la concorrenza in un settore che è stato oggetto di numerosi interventi di armonizzazione da parte del legislatore comunitario. Difatti, sussisterebbero nella fattispecie in esame tutti gli elementi di un aiuto di Stato, secondo la giurisprudenza costituzionale (si citano le sentenze n. 18 del 2013 e n. 185 del 2011).
Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama l’art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), il quale stabilisce che «Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata». La Regione Abruzzo non avrebbe preventivamente sottoposto il progetto di aiuto in questione alla Commissione in ossequio al combinato disposto dell’art. 45 della legge n. 234 del 2012 con l’art. 108, par. 3, TFUE. Il ricorrente rileva, altresì, che l’ammontare del finanziamento, nettamente superiore all’importo massimo consentito per gli aiuti «de minimis» (euro 200.000 complessivi in tre esercizi finanziari), sarebbe stato disposto senza prevedere alcuna clausola di sospensione (cosiddetta clausola stand still) fino alla verifica della compatibilità da parte della Commissione europea.
Il ricorrente ricorda come questa Corte, con la sentenza n. 299 del 2013, abbia già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo), con i quali sarebbe stato disposto un identico finanziamento a favore della SAGA per la valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo. Alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi in relazione alle norme censurate nel presente giudizio, che avrebbero analogo contenuto e sarebbero state emanate in presenza dei medesimi presupposti.
2.– La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.
3.– Successivamente al deposito del ricorso è stato adottato l’art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.», il quale dispone: «1. Ai sensi dell’art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l’importo massimo di euro 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale. 2. È autorizzato l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile fino all’importo massimo di euro 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a. 3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.972.000,00; b) UPB 06.02.004 - capitolo di spesa 242422, in aumento di euro 5.972.000,00. 4. Gli articoli 38 (Aeroporto d’Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati».
Il comma 3 del citato art. 7 è stato poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14) ed attualmente prevede che «Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 - Capitolo di spesa 12352».
Considerato in diritto
1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 38 (Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo) della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto, prevedendo un finanziamento di euro 5.573.000,00 a favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA), porrebbe in essere un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) senza aver previamente notificato il relativo progetto alla Commissione europea, come richiesto dall’art. 108, par. 3, TFUE.
In particolare, la disposizione in esame prevede: «1. Nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) la Regione promuove interventi di valorizzazione del territorio attraverso un Programma di promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo (di seguito Programma). 2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di turismo, che lo elabora di concerto con la Direzione regionale competente in materia di Trasporti, sulla base di un progetto presentato dalla Società di gestione dei servizi aeroportuali a prevalente capitale pubblico Saga S.p.a. (di seguito Saga). 3. Per il finanziamento del Programma, pari ad euro 5.573.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sulla UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422. 4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3 al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 Capitolo di spesa 12352, in diminuzione di euro 5.573.000,00; b) UPB 06.02.004 Capitolo di spesa 242422, in aumento di euro 5.573.000,00. 5. Per le annualità successive al 2013 gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 6. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: a) dichiarazione sostituiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dal rappresentante legale della società Saga attestante: 1) la realizzazione delle azioni contenute in conformità al Programma approvato dalla Giunta regionale; 2) il rendiconto analitico delle spese sostenute nonché la regolarità, corrispondenza e completezza dei documenti giustificativi delle spese con i costi sostenuti e dichiarati; 3) l’impegno a tenere a disposizione, esibire e trasmettere dietro richiesta da parte della Direzione competente tutti gli originali dei documenti di spesa e ogni altro documento utile all’accertamento e al controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti l’attuazione del Programma; b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Saga ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta che la Saga non ha ricevuto altri finanziamenti europei, nazionali o regionali per gli interventi indicati nel progetto di cui al comma 2; c) certificazione contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali); d) relazione finale contenente la descrizione delle azioni realizzate, il materiale prodotto e le campagne pubblicitarie effettuate. 7. Il contributo è erogato in due rate: a) la prima, a titolo di anticipazione, previa richiesta da parte della Saga e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a seguito dell’approvazione del Programma di cui ai commi 1 e 2; b) la seconda, a saldo, su richiesta della Saga, corredata della documentazione di cui al comma 4 e di dettagliata relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Saga, che illustra lo stato di attuazione del Programma, i risultati attesi e quelli conseguiti. 8. In caso di mancata attuazione del Programma, la Saga restituisce alla Regione la rata del contributo ricevuto a titolo di anticipazione; in caso di parziale attuazione del Programma, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto. 9. In sede di liquidazione a saldo del contributo, sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa indicate nel Programma, fino al limite massimo del 20%, fermo rimanendo l’ammontare complessivo finanziato. 10. La Regione revoca il contributo in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta o di accertamento di gravi irregolarità nell’attuazione del Programma».
Successivamente, l’art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14 – recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.» – ha abrogato la norma impugnata ed ha previsto un nuovo intervento a favore della SAGA. In particolare, il citato art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone: «1. Ai sensi dell’art. 2447 del codice civile la Regione concorre alla ricostituzione del capitale sociale della SAGA S.p.a. per l’importo massimo di euro 2.539.000,00 proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale. 2. È autorizzato l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile fino all’importo massimo di euro 3.433.000,00 corrispondente alle quote non sottoscritte e date in opzione agli altri soci che partecipano al capitale sociale della SAGA S.p.a. 3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa: a) UPB 02.02.008 - capitolo di spesa 12352, in diminuzione di € 5.972.000,00; b) UPB 06.02.004 - capitolo di spesa 242422, in aumento di € 5.972.000,00. 4. Gli articoli 38 (Aeroporto d’Abruzzo) e 39 (Disposizioni transitorie) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 sono abrogati».
Il comma 3 del citato art. 7 è stato poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14), con la seguente disposizione: «Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 – Capitolo di spesa 12352».
In sostanza, la prima modifica normativa ha sostituito l’originario contributo con due tipologie di intervento – la ricostituzione del capitale sociale ed il finanziamento del diritto di prelazione – mentre la seconda ne ha modificato la fonte di finanziamento.
2.– Occorre preliminarmente verificare se per effetto del richiamato ius superveniens – che non ha formato oggetto di autonoma impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – sia cessata la materia del contendere.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, le condizioni richieste per la cessazione della materia del contendere sono la «sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso [… e la] mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate» (sentenza n. 87 del 2014; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 300 del 2012; n. 193 del 2012; n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011). Quanto alla seconda condizione, non vi è certezza circa la mancata applicazione dell’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013. In ordine alla questione inerente alla satisfattività della prima disposizione sopravvenuta, occorre stabilire se la norma inerente alla ricostituzione del capitale ed all’esercizio del diritto di prelazione non sia affetta dallo stesso vizio della mancata previa notifica alla Commissione europea, denunciato dal ricorrente con riguardo alla disposizione originaria.
Nel descritto contesto, la verifica spettante a questa Corte riguarda l’ascrivibilità della fattispecie alla nozione di aiuto di Stato, poiché – quanto all’esame nel merito – i giudici nazionali si devono limitare all’«accertamento dell’osservanza dell’art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell’avvenuta notifica alla Commissione del progetto di aiuto. Ed è solo a questo specifico fine che il giudice nazionale, ivi compresa questa Corte, ha una competenza limitata a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto (sentenza n. 185 del 2011) ed in particolare se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzate alle verifiche di competenza della Commissione europea» (sentenza n. 299 del 2013).
A tal fine è utile ricordare che secondo questa Corte «i requisiti costitutivi di detta nozione, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria, possono essere così sintetizzati: a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato; b) idoneità di tale intervento ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) idoneità dello stesso a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, C-169/08); d) dimensione dell’intervento superiore alla soglia economica che determina la sua configurabilità come aiuto “de minimis” ai sensi del regolamento della Commissione n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore «de minimis»)» (sentenza n. 299 del 2013).
3.– Alla luce di quanto premesso e per quanto in prosieguo analiticamente argomentato, la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. è fondata. Inoltre, non avendo lo ius superveniens carattere satisfattivo, deve essere disposto il trasferimento della stessa sull’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014.
3.1.– Quanto all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013, è evidente che l’intervento ivi previsto risulta analogo a quello, consistente in un contributo per la «Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d'Abruzzo», già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 299 del 2013.
Vale, per la disposizione in esame, quanto osservato con la richiamata decisione: «la norma impugnata preved[e] un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. [… La] Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Per quel che concerne l’ammontare dell’agevolazione attribuita all’aeroporto d’Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere qualificato “de minimis” e, conseguentemente, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. Infine, sotto il profilo dell’accertamento se il soggetto pubblico conferente l’aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea – accertamento di spettanza del giudice nazionale – risulta di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, in ossequio al combinato dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e dell’art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012» (sentenza n. 299 del 2013).
In definitiva, la disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituisce una sostanziale riproduzione di quella già ritenuta lesiva del parametro costituzionale in questa sede invocato. L’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013, nell’attribuire un finanziamento a favore dell’aeroporto d’Abruzzo di euro 5.573.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione europea, si poneva, pertanto, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 108, paragrafo 3, TFUE.
3.2.– Tenuto conto che la disposizione impugnata prevedeva un contributo per finanziare un programma di «Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo» e che il sopravvenuto art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone un finanziamento per due distinte operazioni consistenti nella ricostituzione del capitale della SAGA, di cui la Regione è socia, e nell’autorizzazione all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote date in opzione agli altri soci e da questi non sottoscritte, i requisiti precedentemente indicati per la configurabilità dell’ipotesi di aiuto di Stato permangono pur nel mutato contesto giuridico.
Infatti, quanto agli elementi soggettivo ed oggettivo dell’aiuto, è sufficiente rilevare che la Regione è un’articolazione dello Stato, la quale ha destinato con gli interventi in esame risorse pubbliche ad un operatore economico operante nel mercato del trasporto aereo.
È altresì chiaro che, al pari di quelli previsti dall’articolo abrogato, anche gli interventi disposti dalla norma sopravvenuta sono potenzialmente idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a concedere un vantaggio all’ente beneficiario, che vedrebbe incrementata la sua competitività non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il conferimento pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale della società e all’esercizio del diritto di prelazione sulle quote degli altri soci rimaste non optate.
Infine, l’entità complessiva dei due nuovi interventi – oltre che maggiore di quella dell’abrogato contributo – è certamente superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento della Commissione (CE) n. 1998/06, aiuto «de minimis».
È opportuno in proposito ricordare che nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria la nozione di aiuto di Stato risulta molto estesa e di natura complessa. In particolare, con riguardo alla fattispecie in esame – fermo restando che qualsiasi trasferimento di risorse, in via diretta o indiretta, ad un’impresa privata o pubblica, è idoneo ad essere configurato come aiuto non compatibile ai sensi del citato art. 107, paragrafo 1, TFUE – sia la Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza C.G.C.E. 16 maggio 2002, in causa C-482/89, Stardust Marine, n. 70) che la Commissione europea (da ultimo la Comunicazione «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» 2014/C 99/03) hanno affermato il cosiddetto criterio dell’investitore privato, secondo cui nei confronti delle imprese pubbliche, categoria alla quale appartiene la SAGA, la condotta imprenditoriale dello Stato o delle sue articolazioni territoriali deve uniformarsi a quella dell’imprenditore privato, che è, in linea di principio, diretta a conseguire un profitto. Cosicché gli interventi dell’investitore pubblico devono, comunque, ispirarsi ai criteri di scelta di un gruppo imprenditoriale privato nel perseguimento di una politica strutturale, globale o settoriale, secondo logiche di profitto.
Al di là del giudizio di merito sulla compatibilità dell’aiuto, di spettanza della Commissione europea, è opportuno sottolineare come nel caso in esame le operazioni societarie finanziate dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 non appaiono obbligate ai sensi del vigente codice civile, né risulta in alcun modo che l’accollo delle perdite di esercizio sia improntato a prospettive di redditività.
Alla luce delle esposte considerazioni, il legislatore regionale non si è limitato a disporre l’abrogazione dell’art. 38, ma ha introdotto una nuova disciplina, la quale, attraverso il ricorso a diversi istituti giuridici, persegue, in concreto, le medesime finalità della disposizione impugnata e presenta, per questa ragione, un’identica connotazione elusiva del precetto comunitario invocato dal ricorrente.
Con riferimento all’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014 deve essere, quindi, confermato l’orientamento di questa Corte secondo cui «il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto [equivalente] a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo» (sentenza n. 272 del 2009).
Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni – avendo, come si è detto, la Regione sostituito il testo originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario – le censure proposte in riferimento all’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della reg. Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
4.– In difetto di prova della mancata applicazione della norma originariamente impugnata, si rende necessaria, nonostante il trasferimento della questione sull’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014, la dichiarazione di illegittimità anche dell’art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013.
5.– In considerazione dell’inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della presente declaratoria d’incostituzionalità, quest’ultima deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2014, il quale ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dall’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2014.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.