ORDINANZA N. 63
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza del 28 gennaio 2013 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 22 luglio 2013, iscritte, rispettivamente, ai nn. 77 e 234 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, terza sezione penale, ha sollevato, con ordinanza depositata in data 28 gennaio 2013 (r.o. n. 77 del 2013), questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in relazione agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
che la Corte rimettente ha considerato sussistere, in particolare, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., sotto il profilo del difetto del requisito di coerenza interna tra la norma impugnata, introdotta in sede di conversione, e quelle originariamente contenute nel decreto-legge, in quanto l’art. 4-bis stabilisce un nuovo sistema di sanzioni relative a condotte aventi ad oggetto stupefacenti, privo di ogni connessione con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino, o con i benefici previsti in favore di tossicodipendenti e alcooldipendenti (ai sensi dell’art. 4 del decreto governativo), rimarcando altresì che il difetto del predetto requisito di omogeneità si tradurrebbe in una violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., in base all’orientamento esplicitato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012;
che, secondo la Corte d’appello, la norma impugnata, dovrebbe considerarsi, inoltre, priva dei requisiti della necessità e dell’urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost., il cui difetto, secondo la giurisprudenza costituzionale, non può ritenersi sanato dalla legge di conversione (sentenza n. 171 del 2007);
che la medesima Corte d’appello ha ritenuto violato il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all’art. 3 Cost., in quanto con la norma impugnata si sanzionano con la medesima pena comportamenti notevolmente diversi, come quelli aventi ad oggetto droghe cosiddette leggere e droghe cosiddette pesanti;
che la Corte rimettente ha ritenuto violato anche l’art. 117, primo comma, Cost., osservando che, ai sensi della citata disposizione costituzionale, lo Stato deve conformarsi alle «decisioni quadro del Consiglio di Europa» (sentenza n. 227 del 2010) e che l’art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) stabilirebbe l’esigenza di differenziare le sanzioni per gli «stupefacenti più dannosi per la salute», di tal che la norma impugnata, equiparando invece il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e di quelle pesanti, contrasterebbe con la citata decisione quadro e, quindi, violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost.
che, con atto depositato in data l4 maggio 2013, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto delle questioni in quanto infondate;
che, con memoria depositata in data 21 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito perché le sollevate questioni di legittimità costituzionale del citato art. 4-bis siano dichiarate manifestamente infondate;
che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, con ordinanza depositata in data 22 luglio 2013 (r.o. n. 234 del 2013), questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, in relazione all’art. 77, secondo comma, Cost., «sotto il duplice profilo della totale estraneità, rispetto all’oggetto ed alle finalità del decreto-legge, delle norme aggiunte in sede di conversione (questione che si solleva in via principale) nonché, in via subordinata e qualora si ritenessero le norme così aggiunte coerenti con l’oggetto e le finalità dell’originario decreto-legge, sotto il profilo della mancanza dei requisiti della necessità e urgenza delle norme inserite con la legge di conversione» richiamando una analoga ordinanza di rimessione della Corte suprema di cassazione (in data 9 maggio 2013).
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione legislativa, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, oltre che dell’art. 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
che, dunque, le questioni di legittimità costituzionale sopra indicate vanno dichiarate manifestamente inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, giacché, a seguito della sentenza citata, la norma censurata dai giudici a quibus è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) dalla Corte d’appello di Roma e, in riferimento al solo art. 77, secondo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.