ORDINANZA N. 43
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, nel procedimento vertente tra l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale ufficio controlli di Siracusa e G.L.S., con ordinanza del 9 aprile 2013, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ordinanza del 9 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha sollevato, in riferimento all’art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), il quale prevede che: «I contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476»;
che, a sua volta, l’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), stabilisce che le borse di studio di cui all’art. 75 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;
che il giudice rimettente ha riferito di essere investito della decisione in ordine all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso l’accertamento di un reddito non dichiarato ai fini IRPEF; reddito costituito da un contributo erogato al contribuente nel 2000, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge della Regione siciliana 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia);
che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, evidenziando che l’unico effetto attribuibile alla stessa sarebbe quello di sottrarre all’imposizione un’entrata che, secondo la disciplina statale vigente – all’epoca l’art. 47, primo comma, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); oggi l’art. 50, primo comma, lettera c), del medesimo testo unico –, risultava assimilabile ai redditi di lavoro dipendente;
che, in definitiva, la norma viene censurata in quanto introduce un’esenzione dal pagamento dell’IRPEF per categorie di redditi non riconducibili a quelli di cui all’art. 4 della legge n. 476 del 1984 ed in quanto la previsione di un’esenzione dal tributo erariale costituisce violazione dell’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, il quale – pur consentendo che la Regione istituisca tributi propri – non contempla la facoltà della stessa Regione di intervenire sul regime sostanziale dei tributi statali;
che d’altra parte, ad avviso del giudice a quo, l’impugnato art. 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004, in quanto volto a precisare la natura giuridica dei contributi regionali di cui si tratta, costituirebbe norma di interpretazione autentica, da applicarsi in via retroattiva;
che, con atto depositato in data 8 ottobre 2013, è intervenuta nel presente giudizio di costituzionalità la Regione siciliana, la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per omessa indicazione del parametro di costituzionalità ed ha poi contestato l’irrilevanza della questione, in quanto l’art. 76 della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004 non sarebbe applicabile retroattivamente, in considerazione dei principi contenuti negli artt. 1 e 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i quali si impongono anche alle Regioni ad autonomia differenziata.
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha sollevato, in riferimento all’art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), il quale prevede che «I contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.»;
che, a sua volta, l’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), stabilisce che le borse di studio di cui all’art. 75 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;
che, secondo la Commissione tributaria, la norma regionale censurata, attraverso l’assimilazione dei contributi regionali erogati ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell’Arma dei carabinieri operante in Sicilia), alle borse di studio di cui all’art. 4 della legge n. 476 del 1984, produrrebbe l’effetto di sottrarre all’imposizione sul reddito i contributi regionali per i progetti di formazione all’autoimpiego;
che tale regime di esenzione da un tributo erariale determinerebbe la violazione dell’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, il quale – pur consentendo che la Regione istituisca tributi propri – non contempla la facoltà della stessa Regione di intervenire sul regime sostanziale dei tributi statali;
che è infondata l’eccezione, sollevata dalla difesa regionale, di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per omessa indicazione del parametro di costituzionalità, perché – contrariamente a quanto dedotto – la Commissione tributaria ha posto esplicitamente al centro delle censure il superamento dei limiti di cui all’art. 36 dello statuto speciale, evocando tale parametro sia nella parte motiva che nella parte conclusiva dell’ordinanza, contenente la definitiva formulazione della questione di legittimità costituzionale;
che, d’altra parte, la Commissione tributaria, nel valutare il trattamento fiscale al quale deve ritenersi sottoposto un contributo regionale erogato nell’anno 2000, muove dal presupposto interpretativo che la norma regionale censurata, in quanto volta a precisare la natura giuridica dei contributi regionali di cui si tratta, rivestirebbe natura interpretativa e sarebbe dotata di efficacia retroattiva;
che, sebbene il tenore letterale dell’art. 76 potrebbe prestarsi ad una lettura in chiave di retroattività (i contributi «sono da intendersi»), tuttavia nel caso in esame una tale efficacia retroattiva non deriva né da una specifica ed esplicita previsione del testo normativo, né dalla natura di interpretazione autentica della norma stessa;
che, in particolare, la disposizione oggetto della pretesa interpretazione legislativa era chiara, non presentava ambiguità e non risulta che – in epoca antecedente alla introduzione della norma censurata – il trattamento fiscale dei contributi regionali avesse dato luogo a contrasti interpretativi, tali da giustificare un intervento del legislatore (sentenze n. 210 e n. 103 del 2013; n. 78 del 2012; tutte in tema di leggi che si qualificano di interpretazione autentica);
che, prima dell’introduzione della normativa censurata, l’assimilazione dei contributi regionali previsti dalla legge n. 3 del 1998 alle borse di studio disciplinate dall’art. 4 della legge n. 476 del 1984 non era possibile, perché i contributi regionali in questione erano riconducibili alla categoria dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed erano, pertanto, soggetti ad IRPEF, alla luce della inequivoca disposizione dell’art. 47, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e oggi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico;
che, pertanto, la norma introdotta dall’art. 76 della legge n. 17 del 2004 ha carattere innovativo, con riferimento al trattamento fiscale dei contributi regionali previsti dall’art. 2 della legge n. 3 del 1998 e deve conseguentemente ritenersi destinata ad esplicare i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore;
che tale interpretazione della norma censurata in chiave di irretroattività appare conforme anche ai princípi della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in quanto essi, sebbene non costituiscano – neppure come norme interposte – parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali, forniscono tuttavia i criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie, anche laddove le stesse promanino dalle Regioni ad autonomia differenziata (sentenze n. 216 e n. 41 del 2008);
che, infatti, poiché l’art. 3 della legge n. 212 del 2000 ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi, già stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, anche sotto questo profilo occorre escludere l’applicabilità della norma regionale censurata agli anni di imposta precedenti alla sua entrata in vigore;
che, invero, nel caso posto all’attenzione della Commissione tributaria regionale, l’erogazione del contributo regionale risulta avvenuta nel 2000, e dunque in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge della Regione siciliana n. 17 del 2004;
che la mancata considerazione nell’ambito dell’ordinanza di rimessione dei profili sopra evidenziati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa;
che l’inammissibilità della questione preclude in questa occasione l’esame del merito delle censure e dei consistenti dubbi di costituzionalità sollevati dalla disposizione impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), sollevata, in riferimento all’art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.