Ordinanza dibattimentale 23 aprile (sent. n. 134)

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Ordinanza allegata alla sentenza n. 134 del 2013

Allegato:

Ordinanza letta all’udienza del 23 aprile 2013

ORDINANZA

Ritenuto che, nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ‒ sede di Milano (reg. ord. n. 115 del 2012), avente ad oggetto l’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), ha depositato atto di intervento l’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS), chiedendo il rigetto della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, qualità che non risulta rivestita dall’Associazione interveniente;

che l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; sentenze n. 223, n. 119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n. 150 del 2012);

che il giudizio a quo è sorto a seguito del ricorso, proposto da Enel Rete Gas s.p.a., per l’annullamento degli atti relativi alla gara indetta dal Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;

che l’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento dell’ANIGAS.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano.

F.to: Franco GALLO, Presidente