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Ordinanza allegata alla sentenza n. 134 del
2013
Allegato:
Ordinanza letta all’udienza del 23 aprile 2013
ORDINANZA
Ritenuto
che, nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia ‒ sede di Milano (reg. ord. n. 115
del 2012), avente ad oggetto l’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 (Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), ha depositato atto di intervento l’Associazione Nazionale
Industriali Gas (ANIGAS), chiedendo il rigetto della questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che, per costante
giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio
dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta
regionale) le sole parti del giudizio principale, qualità che non risulta
rivestita dall’Associazione interveniente;
che l’intervento di soggetti estranei al detto
giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla
norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis: ordinanza letta all’udienza
del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del
2012; sentenze n. 223, n. 119 e n. 67 del 2012;
ordinanze n. 32 del
2013 e n.
150 del 2012);
che il giudizio a quo è sorto a seguito del ricorso, proposto da Enel Rete Gas s.p.a., per l’annullamento degli atti relativi alla gara
indetta dal Comune di Corbetta per l’affidamento del servizio di distribuzione
di gas naturale;
che l’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) non è titolare di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio;
che deve essere, pertanto, dichiarata
l’inammissibilità dell’atto di intervento dell’ANIGAS.
per questi motivi
dichiara inammissibile
l’intervento spiegato dall’Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) nel
giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –
sede di Milano.
F.to: