Ordinanza letta all’udienza del 9 aprile 2013 Allegata alla sentenza 9
maggio 2013, n. 85
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
-
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
ORDINANZA
Ritenuto che, nel giudizio promosso
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto
(reg. ord. n. 19 del 2013), avente ad oggetto gli articoli 1 e 3 del
decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207 (Disposizioni
urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in
caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 231, hanno depositato atto di intervento
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, qualità che non risulta rivestita dagli intervenienti;
che l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; sentenze n. 223, n. 119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n. 150 del 2012);
che il giudizio a quo è sorto a seguito di due richieste, delle quali è stato investito il rimettente da parte del pubblico ministero, relativamente a beni sottoposti a sequestro preventivo;
che la prima richiesta, relativa al sequestro dell’impianto siderurgico di Taranto, è volta ad «adeguare» il titolo cautelare alle novità normative nel frattempo intervenute;
che la seconda delle richieste ha per oggetto la reiezione dell’istanza
con la quale il legale rappresentante dell’ILVA S.p.A. ha sollecitato la
«restituzione» dei prodotti in sequestro, per effetto di quanto disposto dal
comma 3 dell’art. 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni
urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in
caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 231;
che, dunque, in entrambi i subprocedimenti cautelari da cui traggono
origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, la sola
parte costituita è l’ILVA S.p.A.;
che
che i signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro
hanno partecipato, in qualità di persone offese, all’incidente probatorio
ammesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Taranto con ordinanza del 27 ottobre 2010;
che, pertanto, i signori Fornaro sono titolari
di un interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale dedotto nel
giudizio principale, cui accedono tanto l’incidente probatorio che le citate
procedure concernenti i sequestri in atto;
che deve essere, dunque, dichiarata l’inammissibilità degli atti di intervento della Confindustria, della Federacciai e del WWF Italia, mentre deve essere dichiarato ammissibile l’atto di intervento spiegato dai signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro.
per questi motivi
dichiara ammissibile
l’intervento spiegato dai signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro nel giudizio promosso dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Taranto;
dichiara inammissibili gli
interventi spiegati dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana
(Confindustria), dalla Federacciai – Federazione
Imprese Siderurgiche Italiane e dall’Associazione Italiana per il Word Wide
Fund for Nature (WWF Italia) onlus nel giudizio
promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Taranto.
F.to