Sentenza n. 216 del 2013

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SENTENZA N. 216

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento vertente tra B.C. e la S.I. di T.A. ed altra, con ordinanza del 28 giugno 2012, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1.— Il Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica, con ordinanza del 28 giugno 2012 (r.o. n. 309 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso».

1.1.— In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato il 23 settembre 2011 e depositato in cancelleria il successivo 26 settembre, il sig. B.C.: 1) ha assunto di aver promesso di acquistare dalla società costruttrice L.I. un immobile situato in Varese alla Via Brunico, n. 50, con contestuale conferimento d’incarico alla società S.I. di T.A. di curare la mediazione per la vendita di un proprio immobile situato in Cugliate Fabiasco alla Via Verdi, n. 31; 2) ha precisato che, dopo la stipula dei contratti, il locale oggetto di promessa di acquisto è risultato inidoneo ad ottenere il certificato di agibilità o abitabilità; 3) ha chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna delle due società convenute (la S.I. di T.A. e la L.I.) al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alle spese sostenute per la complessiva operazione negoziale.

Il giudice a quo aggiunge che la convenuta S.I. si è costituita, eccependo la mancanza di proprie responsabilità contrattuali e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del corrispettivo spettante per l’attività di mediazione svolta.

Il rimettente riferisce che: 1) all’udienza di prima comparizione del 20 gennaio 2012, la società L.I. è stata dichiarata contumace; 2) le parti costituite hanno richiesto la concessione dei termini, ai sensi dell’art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile; 3) il giudice ha concesso i termini richiesti, fissando l’udienza del 22 giugno 2012 per l’ammissione delle prove; 4) all’udienza del 22 giugno 2012, le parti hanno insistito per l’ammissione delle richieste istruttorie e, sentite le stesse sul calendario del processo, non hanno formulato osservazioni.

Con l’ordinanza di rimessione, emessa a scioglimento della riserva espressa all’udienza del 22 giugno 2012, il giudice a quo ha ritenuto parzialmente ammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti, compreso l’interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute; quanto ai profili tecnici, si è riservato di provvedere sulla consulenza tecnica d’ufficio, qualora ne emergesse la necessità all’esito delle prove orali.

Il rimettente rileva che, dovendosi svolgere l’istruttoria, dovrebbe redigere il calendario del processo, in ossequio all’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ.

Egli osserva che, nel contesto del proprio ufficio giudiziario, l’obbligo di provvedere sempre e comunque alla formazione del calendario produce effetti pregiudizievoli per il processo sub iudice e per gli altri chiamati nella medesima udienza (sul punto, precisa che all’udienza del 22 giugno 2012 erano chiamati, in tutto, trentadue processi, di cui sei per l’ammissione delle prove).

Il Tribunale ritiene che il dover redigere un calendario del processo, senza consentire al giudice discrezionalmente di disattenderlo, in ragione della gravosità del ruolo, produrrebbe, stante la minaccia della sanzione disciplinare, un effetto paradossale di “allungamento” dei tempi processuali. Infatti, il giudice, temendo di non poter rispettare il calendario, tenderebbe a stabilire scansioni temporali ben più lunghe di quelle che, fisiologicamente e senza la minaccia di un illecito disciplinare, avrebbe, invece, pianificato.

Il giudice a quo sottolinea come la legge, finalizzata a realizzare l’accelerazione e la prevedibilità dei tempi del processo, produrrebbe in modo paradossale e irragionevole un aumento dei tempi stessi. Questo, in quanto l’obbligo, astrattamente disegnato, non sarebbe concretamente collocato nel contesto degli uffici giudiziari ordinari italiani in cui, diversamente da altre magistrature, non vige una norma ad hoc per i carichi esigibili, sicché i ruoli, particolarmente gravosi, imporrebbero attività di udienza in cui i fascicoli trattati contemporaneamente potrebbero arrivare anche a cento ed oltre.

Il rimettente rileva come, nel caso di specie, la differenza effettiva sia evidente. Infatti, qualora lo stesso giudice non dovesse predisporre il calendario, tenuto conto anche del fatto che i difensori non ne hanno chiesto la formazione, verrebbe fissata l’udienza del 24 ottobre 2012 per l’escussione di tutti i testi e per il raccoglimento degli interrogatori formali nonché, qualora non fosse ritenuta necessaria la CTU, l’udienza dell’8 marzo 2013 per la precisazione delle conclusioni.

Diversamente, essendo obbligatoria la pianificazione del calendario, lo stesso giudice, stante la gravosità del ruolo, tenderebbe ad applicare il principio di precauzione, per riuscire a rispettare le scansioni del calendario stesso, tenuto conto del fatto che diverse e molteplici potrebbero essere le variabili sopravvenute. Pertanto, sarebbe fissata l’udienza del 24 ottobre 2012 per l’escussione dei soli testi, l’udienza dell’8 marzo 2013 per l’espletamento degli interrogatori formali, l’udienza interlocutoria del 26 giugno 2013 per l’eventuale consulenza tecnica di ufficio e l’udienza del 27 dicembre 2013 per la precisazione delle conclusioni, garantendo la ragionevole durata – tre anni dall’iscrizione a ruolo – ma agendo per fare fronte al rischio di dovere incontrare variabili sopravvenute.

Ad avviso del rimettente, la collocazione della norma astratta (art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ.) nella realtà concreta dei tribunali italiani produrrebbe effetti irragionevoli (sulle scelte discrezionali del legislatore con il limite della ragionevolezza è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2012). Infatti, la norma censurata, al momento dell’innesto nel settore del diritto processuale civile, reso vivo dalla “realtà effettiva” del tribunale, comporterebbe un allungamento dei tempi del procedimento, una irrazionale gestione delle singole procedure e una preclusione per il giudice di attingere al bacino della propria governance giudiziale per garantire il celere ed efficiente governo delle cause sul ruolo.

1.2.— In punto di rilevanza, il rimettente osserva, in primo luogo, che, nel caso di specie, stante la notifica dell’atto di citazione in data 23 settembre 2011, occorre fare applicazione dell’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’articolo 1-ter del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Pertanto, avuto riguardo alla attuale obbligatorietà del calendario del processo, il giudice sarebbe tenuto, provvedendo sulle istanze istruttorie, alla redazione del detto calendario.

Sempre in punto di rilevanza, il giudice a quo, pur consapevole che il tenore letterale dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – secondo cui la questione di legittimità costituzionale in via incidentale è ammissibile qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa – sembrerebbe escludere la possibilità di giudizi aventi ad oggetto norme processuali concernenti il mero svolgimento del rito, ritiene che si debba ritenere sottintesa la rilevanza della questione anche quando il giudizio non possa essere definito «ragionevolmente» prescindendo dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, valorizzando il diritto dell’individuo non ad un qualsiasi processo, ma a quello «giusto» ai sensi dell’art. 111 Cost. Tale carattere mancherebbe se norme irrazionali ne impediscano la definizione entro il termine di ragionevole durata, con sacrificio intollerabile di posizioni giuridiche tutelate.

1.3.— Quanto all’oggetto della questione, il rimettente precisa che si tratta dell’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dalla normativa sopra indicata, nella parte in cui l’inciso “fissa”, contenuto nel primo comma, interpretato alla luce del secondo comma, determina l’obbligatorietà del calendario del processo e non anche la discrezionalità. Pertanto, ad avviso del rimettente, dovrebbe dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma  «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” e non che “può fissare” il calendario del processo».

1.4.— In ordine all’ammissibilità della questione, il rimettente, dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di motivazione in ordine all’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (sentenze n. 57 del 2006; n. 336 del 2001 e n. 361 del 1997), con il limite del dato letterale della norma stessa, ritiene di non poter dare alla norma censurata un’interpretazione diversa da quella emergente dalla mera lettura del testo. Infatti, ad avviso del rimettente, il legislatore del 2011 ha, di fatto, smentito l’interpretazione verso la discrezionalità del calendario, introducendo, peraltro, la sanzione disciplinare nel caso di violazione dell’obbligo di fissarlo. Rimarrebbe, dunque, infruttuoso il tentativo, da parte del giudicante, di individuare un’interpretazione compatibile con la Costituzione (sono citate le sentenze n. 427 e n. 306 del 2005).

1.5.— In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1-ter del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

In primo luogo, il giudicante ritiene che la norma censurata violi l’art 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza.

Egli precisa che la funzione del calendario è quella di contribuire alla ragionevole durata del processo civile, anche se in dottrina si è sostenuto che la sua fissazione non serve ad accelerare i tempi processuali, bensì solo a renderli prevedibili.

Il rimettente ricorda come, dopo l’introduzione della prima versione dell’art. 81-bis, la dottrina si fosse interrogata circa la discrezionalità o obbligatorietà della fissazione del calendario del processo e la giurisprudenza di merito avesse ritenuto che esso dovesse intendersi necessariamente in termini di “discrezionalità”.

Non essendo, ad avviso del rimettente, più sostenibile tale opinione dopo l’intervento del legislatore del 2011, ne conseguirebbe il problema di un adempimento obbligatorio di impossibile attuazione per i ruoli carichi.

Il giudicante sottolinea come l’adempimento de quo che si richiede al magistrato debba essere necessariamente collocato nel contesto concreto dell’ufficio in cui quest’ultimo si trova ad operare. Ne consegue che più saranno le cause iscritte sul ruolo, minore sarà la possibilità oggettiva di pianificare e programmare lo svolgimento delle singole udienze per ogni processo.

Pertanto, ad avviso del rimettente, l’imposizione dell’uso del calendario, nel senso di obbligo del giudice alla relativa formazione sempre e comunque, a prescindere dal contesto concreto in cui l’attività giurisdizionale è esercitata, potrebbe pregiudicare proprio quelle esigenze di celerità e di organizzazione che la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha inteso tutelare.

Il Tribunale sottolinea come, per insegnamento della Corte costituzionale, una norma è irragionevole, ove tradisca, in modo insanabile, la ratio legis che ne ha giustificato l’introduzione nel sistema normativo. E, allora, se il calendario del processo persegue la finalità di consentire la prevedibilità dei tempi del processo nonché di contenerne la durata entro tempi ragionevoli, ad avviso del rimettente darebbe luogo ad un’aporia ritenerne l’obbligatorietà anche qualora la sua applicazione, rigida e obbligatoria in uno specifico contesto giudiziario, porti di fatto ad un risultato del tutto inverso e contrario.

Al riguardo, il giudice a quo rimarca il consumo di tempo che si richiede al magistrato chiamato a gestire un ruolo di migliaia di cause per pianificare ognuna di esse, predisponendo un calendario del processo, sentiti i difensori. In tal caso anche la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 183, settimo comma, cod. proc. civ. rischierebbe di essere emanata solo dopo una difficile attività di programmazione, con ulteriori ritardi nell’eventuale scioglimento delle riserve.

Inoltre, il rimettente evidenzia l’inevitabile prevenzione che si innesca nei giudici con ruoli particolarmente gravosi, in quanto, dato che il calendario del processo va predisposto, anche a rischio di rilievi disciplinari, allora il magistrato sarebbe indotto, in prevenzione, a pianificare tempi più lunghi proprio per evitare di dover incorrere in continue proroghe o rinvii determinati dalla oggettiva difficoltà di gestire ruoli molto carichi.

Infine, ad avviso del giudicante, l’obbligatorietà del calendario non consente di scegliere i processi in cui adottarlo, tenuto conto di eventuali urgenze, dei temi oggetto del contendere o della natura dei diritti coinvolti.

Alla luce delle suddette argomentazioni, il rimettente ritiene che la norma censurata contrasti con l’art. 3 Cost. per irragionevolezza ed incoerenza con il fine perseguito dalla disposizione stessa, nonché con l’art. 111 Cost., per violazione del principio di ragionevole durata del processo.

2.— Con atto depositato in data 12 febbraio 2013, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

In primo luogo, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità della questione – tesa ad ottenere una pronuncia additiva con la quale si dichiari la facoltatività anziché l’obbligatorietà della predisposizione del calendario giudiziale – in quanto la materia sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore e non esisterebbe un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.

Nel merito, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione sarebbe infondata.

Preliminarmente, la difesa statale evidenzia come, rispetto alla previgente disposizione introdotta dall’art. 52 della legge n. 69 del 2009, con la novella di cui al d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, il legislatore ha previsto: 1) la indicazione nel calendario del processo anche del momento di rimessione della causa in decisione; 2) il rispetto da parte del magistrato, nella fissazione del calendario stesso, del principio di ragionevole durata del processo; 3) la responsabilità disciplinare dei protagonisti del processo, oltre che una possibile ripercussione sulla progressione della carriera del magistrato, nel caso di mancato rispetto delle scadenze così fissate e in assenza, al riguardo, di giustificati motivi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come il calendario del processo costituisca uno strumento tecnico-organizzativo che si inserisce nella fase istruttoria del procedimento, la quale, a differenza di quella introduttiva del giudizio in cui si sono già verificate le preclusioni dei termini, necessita di razionalizzazione mediante la calendarizzazione delle successive udienze istruttorie e degli adempimenti previsti per ciascuna di esse. La previsione nel calendario anche della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni confermerebbe la ratio della norma in esame, diretta a far pervenire il giudizio alla fase decisoria in tempi certi e, quindi, di far sì che il giudizio abbia, a partire dalla fase istruttoria, una durata tendenzialmente predeterminata.

La difesa erariale sottolinea come il censurato art. 81-bis specifichi, quindi, il potere direttivo già attribuito al giudice dall’art. 175 cod. proc. civ., attribuendo nuovi contenuti al potere-dovere del giudice di dirigere il processo e di gestire i procedimenti sul ruolo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, con tale istituto, il legislatore, oltre a perseguire lo scopo della ragionevole durata del processo, ha voluto razionalizzare i tempi del processo stesso, rendendoli certi e prevedibili per le parti ed eliminando la possibilità di meri rinvii.

Ad avviso della difesa erariale, il rimettente non avrebbe interpretato la norma in questione in senso costituzionalmente orientato.

Infatti, l’interpretazione costituzionalmente orientata non sarebbe da escludere solo in quanto la calendarizzazione delle udienze non è prevista come discrezionale, ma come obbligatoria, dovendosi verificare se, data la obbligatorietà della norma, sia possibile una interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali che si assumono violati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene possibile tale interpretazione in quanto, in primo luogo, il giudice può sempre revocare e modificare le proprie ordinanze (art. 177, secondo comma, cod. proc. civ.), salvo quelle espressamente previste come non revocabili o non modificabili (art. 177, terzo comma, cod. proc. civ.), tra le quali non è indicata l’ordinanza di calendarizzazione delle udienze.

Inoltre, il giudice deve fissare la chiusura del processo entro i tempi “ragionevoli” indicati dall’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nonché dalla Corte di cassazione e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (tre anni per il primo grado del procedimento civile, due per il grado di appello e un anno per il giudizio di legittimità) e, pertanto, entro tale spazio temporale può calendarizzare la propria attività.

All’interno del detto confine temporale, il legislatore, consapevole della reale situazione della giustizia italiana, ha previsto che il magistrato possa tenere conto anche di alcune variabili quali la natura, l’urgenza e la complessità del procedimento per stabilire un calendario più o meno sollecito.

Al giudice sarebbe richiesto soltanto di consentire, indicando tempi certi, la prevedibile durata del processo e, soprattutto, di garantire che essa sia ragionevole.

Da qui la ritenuta non fondatezza della questione, in quanto la norma censurata imporrebbe al magistrato, nel fissare il calendario del processo, di rispettare il criterio della ragionevole (e non accelerata) durata dei processi, facendo sì che questi si concludano entro i tempi indicati, in ossequio all’art. 111 Cost.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma de qua consentirebbe, dunque, al magistrato di organizzare, nel suddetto arco temporale, il proprio ruolo al meglio, modulando i processi sulla base delle caratteristiche delle controversie da trattare.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica, dubita – in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” e non che “può fissare” il calendario del processo.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione al principio di ragionevole durata del processo, nonché l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. La detta norma, dopo l’intervento del legislatore del 2011, avrebbe introdotto il carattere obbligatorio del calendario del processo a prescindere dal contesto in cui l’attività giurisdizionale è esercitata. In tal modo sarebbe stata tradita la ratio legis che ne aveva giustificato l’introduzione nel sistema normativo, andando a pregiudicare le esigenze di celerità e di organizzazione che la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), avrebbe inteso tutelare e frustrando la stessa funzione del calendario, volta a consentire la prevedibilità dei tempi del processo ed a contribuire alla sua ragionevole durata. Ciò in quanto l’imposizione del detto strumento comporterebbe che: 1) negli uffici giudiziari con carichi lavorativi molto gravosi, il giudice sarebbe indotto “in prevenzione” – nel timore di non essere in grado di rispettare i termini fissati nel calendario e stante la minaccia della sanzione disciplinare nel caso di mancato rispetto degli stessi – a stabilire scansioni temporali ben più lunghe rispetto a quelle che di regola avrebbe pianificato, con un paradossale effetto di allungamento dei medesimi tempi; 2) considerata la difficoltà di gestire ruoli di migliaia di cause e di pianificare e programmare ognuna di esse, si allungherebbero i tempi per la pronuncia della stessa ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, del codice di procedura civile; 3) al giudice non sarebbe consentito scegliere razionalmente i processi nei quali adottare o meno il calendario del processo, tenuto conto di eventuali urgenze, dei temi del contendere o della natura giuridica dei diritti coinvolti.

2.— La difesa dello Stato, costituendosi nel giudizio di legittimità costituzionale, ha eccepito l’inammissibilità della questione, «perché tende ad una pronuncia additiva con la quale la Corte costituzionale dichiari che la predisposizione del calendario è facoltativa anziché obbligatoria. Nel caso in esame tale pronuncia non è possibile in quanto la materia è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non esiste una unica soluzione costituzionalmente obbligata».

L’eccezione non è fondata. Infatti, il rimettente non chiede una pronuncia additiva scegliendola in un arco di possibili soluzioni, ma pone la questione in termini di stretta alternativa tra carattere obbligatorio o facoltativo del calendario giudiziario. In questa prospettiva la questione è ammissibile, perché circoscrive lo scrutinio di legittimità alla suddetta alternativa, con una decisa opzione a favore del carattere facoltativo che, a suo avviso, il calendario giudiziale dovrebbe avere, sulla base dei parametri costituzionali invocati.

3.— Il giudice a quo ha addotto una motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione, come esposto in narrativa. Sul punto, del resto, non sono state sollevate specifiche eccezioni dalla difesa statale. Pertanto, anche per tale profilo essa deve considerarsi ammissibile.

4.— Nel merito, la questione non è fondata.

La norma censurata (art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ.), sotto la rubrica «Calendario del processo», stabilisce nel primo comma quanto segue: «Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di essa espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

Nel secondo comma, essa aggiunge: «Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

La norma suddetta costituisce diretta emanazione dell’art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento, attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Il legislatore, rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, richiamato in modo espresso nel testo normativo. In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, si tratta di uno strumento che consente un’organizzazione programmata del processo, attraverso un «governo dei tempi» delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione.

Ad avviso del rimettente, le finalità perseguite dalla norma censurata sarebbero rese vane, tradendo la ratio legis dell’istituto (di qui l’irragionevolezza della norma stessa, in violazione dell’art. 3 Cost.), in quanto l’imposizione dell’uso del calendario, specialmente negli uffici giudiziari con carichi lavorativi molto gravosi, indurrebbe il giudicante – nel timore di non poter rispettare i termini fissati e, perciò, d’incorrere nella sanzione disciplinare minacciata dal secondo comma della disposizione de qua – a stabilire scansioni temporali più lunghe di quelle che altrimenti avrebbe pianificato, con un paradossale effetto di “allungamento” dei tempi processuali. Inoltre, considerata la difficoltà di gestire ruoli di migliaia di cause e, quindi, di programmarle in modo adeguato, si dilaterebbero anche i tempi per l’emanazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, cod. proc. civ. Infine, non sarebbe consentito al giudice scegliere i processi in cui adottare o meno il calendario, tenuto conto di eventuali urgenze, temi del contendere o della natura giuridica dei diritti coinvolti.

Queste tesi non possono essere condivise.

Si deve premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis: sentenza n. 304 del 2011), con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 117 del 2012; n. 52 del 2010; e n. 237 del 2007). Già le considerazioni svolte dianzi impongono di escludere che la norma censurata sia incorsa in tale vizio.

Il rimettente, per sostenere il contrario, si affida ad una serie di argomenti e ad asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata, ma ricollegabili ad inconvenienti di mero fatto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità (ex multis: sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 230 del 2010). Tali sono le preoccupazioni disciplinari del giudice, peraltro poco giustificate in presenza di una norma come quella dettata dal secondo comma della disposizione censurata, che prospetta in termini di mera eventualità l’iniziativa disciplinare come conseguenza del mancato rispetto dei termini fissati dal calendario, rendendo così evidente che l’inosservanza deve essere quanto meno colposa. Tali sono anche gli altri profili addotti dal rimettente, ai quali va eventualmente posto rimedio approntando le idonee ed opportune misure organizzative.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost. deve essere dichiarata non fondata.

Ad analoghe conclusioni bisogna pervenire in ordine alla censura mossa in riferimento all’art. 111 Cost. Invero, la pretesa violazione del principio della ragionevole durata del processo risulta dedotta non quale conseguenza astratta e generale della disposizione impugnata, ma in quanto derivante dalla situazione dell’ufficio giudiziario nel quale il rimettente è chiamato ad operare. Si tratta, ancora una volta, di possibili inconvenienti di fatto concernenti aspetti organizzativi della giustizia, che non toccano profili di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.