Ordinanza n. 175 del 2013

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ORDINANZA N. 175

ANNO 2013

 

Commento alla decisione di

 

Ali Abukar Hayo

Osservazioni a prima lettura

 

nella Rivista telematica Archivio penale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

-           Aldo                            CAROSI                                                    "

-           Marta                           CARTABIA                                              "

-           Sergio                          MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 "

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Giudice di pace di Lamezia Terme, nel giudizio penale a carico di A.S., con ordinanza del 3 maggio 2012, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 maggio 2012, il Giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione;

che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, rubricato «Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», eleva a fattispecie di reato la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni vigenti in materia, stabilendo, in particolare, quanto segue: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. 5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

che il giudice rimettente afferma, nell’ordinanza, che la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10-bis – sollevata, nel corso di un giudizio penale riguardante l’imputato S. A., «con ampia ed articolata memoria dal difensore dell’imputato […] da intendersi integralmente richiamata ai fini dell’art. 23» della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – è «fondata in relazione agli artt. 2, 3, 10 e 27 della Costituzione»;

che, ai fini di una «miglior chiarificazione della questione sollevata», il giudice rimettente rinvia alla memoria di parte, «da intendersi facente parte integrante della ordinanza»;

che è intervenuto in giudizio, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione;

che, in via preliminare, la difesa dello Stato afferma l’inammissibilità della questione in ragione della «assoluta carenza di autonoma motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della questione», carenza che – in base a un costante orientamento della Corte – «non può essere supplita dal mero richiamo integrale alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva menzionata nell’ordinanza»;

che, nel merito, la difesa dello Stato ritiene manifestamente non fondata la questione, «in conformità all’insegnamento contenuto nella sentenza n. 250 del 2010 e nell’ordinanza n. 84 del 2011 con cui [la] Corte ha dichiarato l’infondatezza della medesima questione con riguardo ai principi di offensività, solidarietà, ragionevolezza ed uguaglianza, sollevata sulla base di argomentazioni analoghe a quelle contenute nella memoria difensiva richiamata integralmente dal giudice a quo».

Considerato che, con ordinanza del 3 maggio 2012, il Giudice di pace di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, eccepisce l’inammissibilità della questione in ragione della «assoluta carenza di autonoma motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza della questione»;

che tale eccezione è fondata;

che, infatti, il giudice rimettente omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta, di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati;

che, quindi, l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da precludere l’esame del merito della questione;

che tali carenze non possono ritenersi sanate dal mero rinvio alla memoria di parte, che, secondo il rimettente, sarebbe «da intendersi facente parte integrante della ordinanza»;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010, nonché ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lamezia Terme, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.