ORDINANZA N. 65
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, promosso dal Giudice di pace di Lentini nel procedimento penale a carico di G.O., con ordinanza del 28 ottobre 2010, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 28 ottobre 2010, pervenuta alla Corte il 2 agosto 2011, il Giudice di pace di Lentini ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009;
che il giudice a quo così testualmente motiva l’ordinanza di rimessione: «ritenuta la non manifesta infondatezza che il D.Lvo n. 286/1998 e 62 bis D.Lvo n. 274/2000 introdotti dall’art. 1 co. 16, 17 Legge n. 94/2009 essendo in contrasto con gli artt. 3-13-25-27 della Costituzione, ordina la sospensione del giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio di legittimità»;
che all’ordinanza di rimessione risulta, altresì, allegato un modulo prestampato, non compilato, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nel quale sono evidenziati plurimi asseriti profili di illegittimità costituzionale – per violazione del principio di offensività (artt. 13, 25 e 27 Cost.) e dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) – della disciplina concernente il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per carente descrizione della fattispecie concreta e per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Considerato che l’ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l’esame del merito della questione;
che il giudice a quo omette, infatti, totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione;
che il rimettente omette, altresì, totalmente di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati;
che tale ultima carenza non può ritenersi sanata dalla mera allegazione all’ordinanza di rimessione di un modulo prestampato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, recante argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale delle norme censurate: modulo al quale l’ordinanza non fa, peraltro, neppure un esplicito rinvio;
che, infatti, anche qualora si volesse ritenere implicito tale rinvio, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che la non manifesta infondatezza della questione non può essere motivata per relationem, tramite il mero riferimento ad atti estranei all’ordinanza di rimessione, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con motivazione autosufficiente (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010);
che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall’art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall’art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lentini con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.