SENTENZA N. 144
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2012.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 21 settembre 2012 e depositato il 1° ottobre 2012, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (rectius: del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato) 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), emanato, di concerto con il Ministro delle infrastrutture (rectius: con il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (rectius: con il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 luglio 2012, n. 172.
Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le competenze ad essa attribuite dagli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
1.1. – La Regione siciliana premette che il provvedimento impugnato sarebbe attuativo dell’art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) – che prevede la regolazione delle minori entrate per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano derivanti dalle esenzioni dalla tassa automobilistica per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (cosiddetti ecoincentivi) – e del comma 321 del medesimo articolo, che prevede l’innalzamento tariffario e la riserva allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica sui veicoli maggiormente inquinanti, a decorrere dall’anno 2007. Il decreto, inoltre, disporrebbe le compensazioni finanziarie, da attuarsi ad opera di appositi provvedimenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al minor gettito regionale per gli anni 2006 e 2007 ed al maggior gettito erariale per l’anno 2007.
La ricorrente lamenta che, nonostante il dissenso da essa manifestato in diverse occasioni (in particolare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), il decreto impugnato, provvedendo alle riferite compensazioni tra maggiori e minori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche riscosse nelle Regioni a statuto speciale, impone alla Regione siciliana di versare la somma di euro 15.462.525,37, indicata nella tabella C allegata al decreto, risultante dalla differenza tra euro 22.405.811,04 di maggior gettito (ex art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006) ed euro 6.943.285,67 di minor gettito per ecoincentivi (ex art. 1, commi 226 e 236, della medesima legge). Detto importo dovrebbe essere versato sul capitolo 2368, art. 06 (capo X), dell’entrata del bilancio di previsione dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali il recupero dell’ammontare avverrebbe mediante equivalente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che rappresenterebbe la quota di partecipazione statale al finanziamento del Fondo sanitario regionale. La previsione si renderebbe necessaria in ragione del fatto che la Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di spettanza statutaria e non sarebbe destinataria di trasferimenti erariali al di fuori delle somme destinate a supportare la spesa sanitaria.
1.2. – La ricorrente sostiene che la tassa automobilistica sia un tributo erariale di sua integrale spettanza ai sensi dell’art. 36 dello statuto della Regione siciliana e dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. Tale spettanza potrebbe essere derogata solo in presenza di determinate condizioni, indicate dal citato primo comma dell’art. 2 e meglio specificate dalla giurisprudenza costituzionale, ossia la novità dell’entrata e la specificità dello scopo (si richiama al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 1990). Ad avviso della ricorrente, nella fattispecie sussisterebbe il requisito della novità – che la Corte costituzionale avrebbe ravvisato nell’incremento di gettito, avendo rilievo la novità del provento e non quella del tributo (in ricorso vengono citate le sentenze n. 198 del 1999, n. 49 del 1972 e n. 47 del 1968) – mentre mancherebbe la specifica destinazione dell’aumento di gettito a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, come si evincerebbe dalla lettura dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006. In particolare, il comma 321, dopo aver disposto la sostituzione della tabella di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), si limiterebbe a prevedere la riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni in misura pari al maggior gettito ad esse derivante dal comma medesimo ed il successivo comma 322 a rinviare al decreto ministeriale la regolazione finanziaria delle maggiori entrate nette derivanti dal precedente nonché la definizione di criteri e modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti spettanti alle Regioni. Sostiene, dunque, la ricorrente che, in mancanza della specifica destinazione richiesta dalle norme di attuazione dello statuto, il maggior gettito riscosso in Sicilia in virtù del comma 321 dovrebbe rientrare nella previsione generale per cui alla Regione siciliana spettano, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte quelle erariali riscosse nel suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Ciò risulterebbe confermato dal tenore del citato comma 322 – che per le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate rimanda ad una riduzione dei trasferimenti dello Stato, modalità inattuabile per la Regione siciliana (non destinataria di trasferimenti erariali) – e dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 1363 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, secondo cui quest’ultima sarebbe applicabile alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Risulterebbero così violati gli artt. 36, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e 2, primo comma, delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965.
La ricorrente sostiene di essersi astenuta dal proporre impugnazione in via principale delle disposizioni contenute nella legge n. 296 del 2006 proprio confidando in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse e nella citata clausola di salvaguardia.
1.3. – Secondo la Regione siciliana, un ulteriore profilo di illegittimità del decreto impugnato deriverebbe dalle modalità stabilite per acquisire l’importo indebitamente posto a suo carico, ossia il versamento spontaneo della somma su un capitolo d’entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale ed, in caso di inottemperanza entro detto termine, la corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo alla quota statale di finanziamento del Fondo sanitario regionale.
Ad avviso della ricorrente, tale decurtazione inciderebbe di fatto sull’entità della partecipazione della Regione alla spesa sanitaria, al contempo mettendo a rischio l’erogazione delle prestazioni sanitarie in Sicilia.
Alla luce di tali considerazioni, il decreto violerebbe gli artt. 36, primo comma, dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana, che attribuiscono al Presidente ed agli Assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative in materia di «assistenza sanitaria».
1.4. – In ragione del pregiudizio derivante dal recupero dell’importo preteso dallo Stato mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – pregiudizio che si riverbererebbe sull’erogazione delle prestazioni sanitarie per effetto della conseguente incapacità di spesa da parte della Regione – quest’ultima ha formulato istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto che ha dato luogo al conflitto, a suo avviso sussistendo le «gravi ragioni» previste dall’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
1.5. – Rimarcando che il conflitto trarrebbe origine da un atto che si discosterebbe dalle norme che pretende di applicare, la ricorrente chiede che, ove viceversa si ritenesse che il decreto ne faccia corretta applicazione, questa Corte sollevi davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 36, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965.
2. – Con atto depositato il 30 ottobre 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato.
2.1. – Il resistente sostiene che il decreto impugnato sarebbe meramente attuativo dell’art. 1, commi 235 e 322, della legge n. 296 del 2006, per cui le censure ad esso mosse investirebbero in realtà le disposizioni normative di cui farebbe applicazione. Il ricorso mirerebbe, pertanto, ad eludere i termini decadenziali previsti per l’impugnativa delle norme di legge su cui si fondano i poteri esercitati con l’atto oggetto del conflitto, rendendo quest’ultimo inammissibile alla stregua della giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 472 del 1995).
2.2. – Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri il conflitto sarebbe infondato anche nel merito.
A suo dire, sia il decreto sia le norme che rinviano ad esso quanto a modalità di attuazione si limiterebbero a prevedere un meccanismo di mera regolazione finalizzato ad operare una compensazione tra le minori entrate derivanti alle Regioni ed alle Province autonome dall’introduzione degli ecoincentivi (art. 1, commi da 224 a 234, della legge n. 296 del 2006) e le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 321, ossia dall’incremento della tassa automobilistica. Tale meccanismo presupporrebbe proprio la destinazione ai citati enti territoriali del maggior gettito derivante dalla tassa in questione, non essendovi altrimenti – ossia, in caso di riserva del gettito all’erario – necessità di alcuna compensazione. Poiché in generale alla Regione siciliana spetterebbe l’intero gettito dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, ad avviso del resistente un’interpretazione delle citate norme conforme allo statuto della Regione siciliana, confortata dal dettato dell’art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, avrebbe imposto la modalità, concretamente adottata dal decreto, del versamento diretto da parte della Regione siciliana del maggior gettito della tassa automobilistica al netto del minor gettito derivante dalle esenzioni per ecoincentivi e, solo in mancanza, la riduzione delle somme iscritte nel capitolo relativo alla spesa sanitaria.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la ricorrente sarebbe pienamente consapevole del contenuto del decreto e delle modalità della regolazione finanziaria da esso operata, trattandosi di atto frutto della concertazione con la medesima Regione siciliana, in quanto adottato a seguito dell’intesa del 3 marzo 2011 raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Infine, prosegue il resistente, la partecipazione regionale all’iter formativo del decreto escluderebbe altresì il pregiudizio alle disponibilità regionali di cassa ed il conseguente impedimento all’erogazione delle prestazioni sanitarie, ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell’istanza di sospensione dell’esecuzione senza fornire prova del fumus boni iuris e del periculum in mora, ossia della grave alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e l’insieme dei mezzi per farvi fronte (si citano al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 2004, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994).
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, da ciò deriverebbe anche l’infondatezza dell’istanza cautelare.
Considerato in diritto
1. – La Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (rectius: del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato) 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture (rectius: con il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (rectius: con il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 luglio 2012, n. 172.
Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le competenze ad essa attribuite dagli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
La Regione si duole in primo luogo dell’acquisizione da parte dello Stato della differenza tra il maggior gettito della tassa automobilistica (dovuto all’aumento delle relative tariffe, disposto dall’art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») ed il minor gettito della stessa (dovuto alle esenzioni dalla tassa medesima disposte dall’art. 1, commi 226 e 236, della stessa legge n. 296 del 2006 per l’acquisto di veicoli meno inquinanti, i cosiddetti ecoincentivi). Tale riserva violerebbe gli artt. 36, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto sarebbe stata disposta in mancanza del presupposto della specifica destinazione dell’incremento di gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, presupposto che avrebbe consentito di derogare al generale regime statutario di integrale spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.
In secondo luogo, la ricorrente si duole del fatto che il meccanismo di indebita acquisizione allo Stato del maggior gettito netto, mediante equivalente decurtazione – in caso di mancato spontaneo versamento del dovuto – dei trasferimenti erariali di finanziamento della spesa sanitaria regionale, le precluderebbe l’erogazione delle prestazioni sanitarie, risultando così violati, unitamente ai parametri poc’anzi citati ed in combinato disposto con essi, anche gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana, che attribuiscono al Presidente ed agli Assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative in materia di «assistenza sanitaria».
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l’inammissibilità del conflitto, per non essere stata impugnata in via principale la legge di cui il decreto sarebbe mera attuazione, e, nel merito, nega di aver riservato a sé il maggior gettito netto della tassa automobilistica – in quanto formalmente percepito dalle Regioni – salva la soggezione di queste ultime alla riduzione dei trasferimenti per il corrispondente ammontare. A suo dire, il particolare regime statutario della Regione siciliana avrebbe indotto lo Stato a prevedere che la stessa subisca suddetta decurtazione solo in caso di mancato spontaneo versamento di quanto dovuto. Ciò non pregiudicherebbe l’erogazione regionale delle prestazioni sanitarie, in difetto di compiuta prova al riguardo.
3. – L’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato è fondata.
3.1. – Questa Corte ha già sottolineato l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall’esercizio dell’azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest’ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentenze n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010).
Nella fattispecie in esame, l’art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, determinando un incremento di gettito relativo alle tasse automobilistiche attraverso l’aumento delle relative tariffe, ha espressamente previsto, all’ultimo periodo, che: «I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma».
Detta disposizione si riferisce in modo indifferenziato (così come il successivo comma 322 dello stesso articolo) sia alle «regioni» che alle «province autonome», con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati di autonomia speciale come la ricorrente.
Si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano essere determinate dal decreto in esame, atto meramente consequenziale della disposizione di legge non impugnata, la quale ha previsto l’attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi (art. 1, comma 235, della medesima legge n. 296 del 2006).
Il decreto direttoriale 2 aprile 2012 si è limitato ad indicare l’entità delle riduzioni ed a definire le modalità concrete dell’acquisizione del maggior gettito netto della tassa automobilistica regionale, così come previsto dall’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, secondo cui: «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
In tale contesto normativo non può assumere rilievo la clausola di salvaguardia contemplata dall’art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione». Essa infatti non può operare nelle ipotesi, come quella in esame, in cui una inequivocabile disposizione normativa – nel caso di specie non impugnata nei termini – preveda la sua diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale (sentenza n. 241 del 2012).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dalla mancata impugnazione dell’atto legislativo presupposto discende l’inammissibilità del conflitto.
4. – La suddetta inammissibilità impedisce di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale formulata nel ricorso dalla Regione siciliana (sentenza n. 319 del 2011), avente ad oggetto l’art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006.
La presente pronuncia assorbe la decisione sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.