Sentenza n. 74 del 2013

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SENTENZA N. 74

ANNO 2013

 

Commento alla decisione di

 

Gugliemo Leo

Sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all'uso di intercettazioni «casuali» delle comunicazioni di un parlamentare

 

per gentile concessione di Diritto Penale Contemporaneo

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                                     Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che ha negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nel procedimento penale n. 325/2011 (n. 36856/01 RGNR), promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, con ricorso notificato il 21 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 gennaio 2012, ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito.

Udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, con ricorso del 6 giugno 2011 (reg. confl. pot. n. 10 del 2011), accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV n. 6-A), con la quale, in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

1.1. – Il Tribunale ricorrente premette di essere stato investito, dopo l’adozione del decreto di giudizio immediato del 27 gennaio 2011 da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un procedimento penale nei confronti dell’allora parlamentare N. C., imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis del codice penale, con l’accusa di aver intrecciato rapporti con l’«associazione armata di stampo mafioso detta “clan dei casalesi” […] nella prospettiva dello scambio “voti contro favori”».

1.2. – Con ordinanza del 7 gennaio 2010, il Giudice per le indagini preliminari, su istanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha richiesto alla Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, l’autorizzazione all’utilizzazione di quarantasei conversazioni telefoniche, casualmente intercettate, coinvolgenti il parlamentare.

Secondo quanto riportato dal ricorrente, nella domanda di autorizzazione il Giudice per le indagini preliminari «con ampia e puntuale motivazione […] dava atto che le intercettazioni di cui trattasi erano state regolarmente autorizzate nei confronti di terzi ed evidenziava il carattere fortuito e casuale della captazione del parlamentare, escludendo l’ipotesi di elusione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003». Il medesimo giudice, «premessa poi una analisi dei concetti normativi di rilevanza e necessità di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche di cui all’art. 6» della citata legge n. 140 del 2003, procedeva «a una dettagliata e specifica valutazione del contenuto delle intercettazioni di cui trattasi, concludendo per la necessità della loro utilizzazione» nell’ambito del procedimento penale nel quale l’allora parlamentare N.C. è imputato.

1.3. – Con deliberazione del 22 settembre 2010, la Camera dei deputati – a seguito dell’esame della richiesta da parte della Giunta per le autorizzazioni – ha negato, ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost., l’autorizzazione all’utilizzazione delle predette intercettazioni.

1.4. – Il Tribunale ricorrente afferma che la delibera della Camera dei deputati sarebbe stata assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost., con conseguente invasione della sfera di attribuzioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 riserverebbe in via esclusiva al giudice penale. Dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni si evincerebbe, infatti, che la Camera dei deputati, nel respingere la richiesta, ha impiegato criteri diversi da quelli previsti dalla legge n. 140 del 2003.

In primo luogo, il ricorrente ritiene «sintomatica di una deviazione dai criteri di legge» l’affermazione, contenuta nella relazione di maggioranza, secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 «non detta un criterio, ma rimette la concessione o il diniego dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea», la quale «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza». In senso contrario, il ricorrente richiama la sentenza n. 188 del 2010, ove la Corte costituzionale avrebbe «nitidamente individuato l’ambito di valutazione dell’organo parlamentare in materia di intercettazioni coinvolgenti casualmente un proprio membro», circoscrivendo la valutazione di quell’organo alla verifica «che sussistono sia il requisito, per così dire, “negativo” dell’assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, “positivo” della affermata “necessità” dell’atto, motivata in termini di non implausibilità».

In secondo luogo, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe fondato la propria decisione su una impropria identificazione dei criteri in base ai quali autorizzare l’utilizzazione delle intercettazioni e l’arresto. Nella relazione della Giunta si individuerebbe un «nesso» con la precedente deliberazione – con cui la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione all’arresto del parlamentare – «stretto a tal punto che sarebbe stato contraddittorio decidere diversamente». Per contro, ad avviso del ricorrente, nelle due ipotesi – autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni e autorizzazione all’arresto – il Parlamento sarebbe chiamato a formulare «valutazioni ontologicamente diverse ed ancorate al rispetto di criteri e requisiti niente affatto coincidenti».

In terzo luogo, errato sarebbe l’argomento, anch’esso addotto nella relazione, secondo cui le intercettazioni in questione, riguardando conversazioni avvenute tra l’allora deputato N. C. e altre persone tra il 2002 e il 2004, conterrebbero «elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata». Il ricorrente rileva l’eccentricità di tale argomentazione, affermando che, «per definizione, l’indizio o l’elemento di prova non è destinato ad affievolirsi o a scemare, cioè non perde la propria attitudine dimostrativa del fatto, a causa del trascorrere del tempo» e che una prova, anche se acquisita in epoca risalente, «resterà pur sempre una prova», poiché «il codice di rito non assume il trascorrere del tempo come elemento di valutazione della prova».

In quarto luogo, il diniego dell’autorizzazione risulterebbe fondato su una valutazione non corretta della correlazione delle conversazioni intercettate con gli altri elementi di prova. L’affermazione, contenuta nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, secondo cui il contenuto delle intercettazioni «non conferisce profili di novità alle risultanze dell’esame che è già stato svolto a proposito della richiesta di arresto», andrebbe a reiterare una «impropria sovrapposizione di valutazioni e giudizi che riguardano sfere procedimentali assolutamente diverse (la valutazione sul provvedimento cautelare emesso a carico del parlamentare e quella sulla acquisizione di specifico atto di indagine coinvolgente il parlamentare)». Inoltre, si introdurrebbe così «un criterio valutativo, quello attinente i profili di novità dell’indizio o prova, che esorbita dalle competenze dell’organo parlamentare» e che condurrebbe alla «esclusione, certamente arbitraria, di acquisizioni che arricchiscono, rafforzano, completano o confermano il quadro indiziario esistente». Secondo il ricorrente, del resto, sarebbe plausibile che «l’acquisizione in epoca più recente di elementi di prova ritenuti indizianti abbia indotto gli inquirenti a recuperare e valorizzare altri elementi acquisiti in precedenza e a suo tempo giudicati di valenza probatoria neutra o, comunque, non indiziante».

In quinto luogo, sia la valutazione formulata nella relazione, secondo cui il dato emergente dalle intercettazioni «non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza» dell’allora deputato N. C., sia la conclusione della relazione stessa, circa «la fragilità dell’impianto accusatorio», sarebbero – ad avviso del ricorrente – indicative del ricorso a «un criterio di valutazione improprio, perché estraneo alla previsione della legge, che fa riferimento esclusivo alla necessità della acquisizione della specifica prova a fini processuali».

La Camera dei deputati, nel deliberare sull’autorizzazione in base alle richiamate valutazioni, avrebbe esorbitato dalla proprie attribuzioni ed esercitato poteri che spettano esclusivamente all’autorità giudiziaria. Il ricorrente chiede, quindi, che la Corte voglia dichiarare «che non spetta alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzazione processuale delle intercettazioni telefoniche secondo un criterio all’uopo discrezionalmente prescelto, né in base ai criteri che presiedono all’autorizzazione all’arresto ovvero in base all’epoca di esecuzione delle intercettazioni, alla ravvisata mancanza di novità o di decisività del relativo apporto probatorio e neppure in base alla ritenuta fragilità dell’impianto accusatorio», e, conseguentemente, che la Corte annulli la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010.

2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 327 del 2011.

A seguito di essa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha notificato il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in data 14 dicembre 2011, e ha depositato tali atti, con la prova dell’avvenuta notificazione, il 2 gennaio 2012.

3. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica non si sono costituiti in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso del 6 giugno 2011 (reg. confl. pot. n. 10 del 2011), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha sollevato – nell’ambito di un procedimento penale innanzi ad esso pendente nei confronti dell’allora parlamentare N. C., imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis del codice penale – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 22 settembre 2010 (doc. IV n. 6-A), con la quale la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione a utilizzare quarantasei conversazioni telefoniche, casualmente intercettate, coinvolgenti il suddetto parlamentare. L’autorizzazione è stata chiesta con ordinanza del 7 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

Il Tribunale ricorrente deduce che la Camera dei deputati, nel negare l’autorizzazione, avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni, stabiliti dall’art. 68 della Costituzione, in quanto la relativa delibera sarebbe stata assunta alla stregua di criteri discrezionalmente scelti volta per volta e sulla base di valutazioni sul merito degli atti di indagine che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 attribuirebbe in via esclusiva al giudice penale. Il ricorrente chiede, quindi, che la Corte voglia dichiarare «che non spetta alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzazione processuale delle intercettazioni telefoniche secondo un criterio all’uopo discrezionalmente prescelto, né in base ai criteri che presiedono all’autorizzazione all’arresto ovvero in base all’epoca di esecuzione delle intercettazioni, alla ravvisata mancanza di novità o di decisività del relativo apporto probatorio e neppure in base alla ritenuta fragilità dell’impianto accusatorio», e, conseguentemente, annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010.

2. – In via preliminare, va ribadita l’ammissibilità del conflitto, già dichiarata con l’ordinanza n. 327 del 2011, poiché ne sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi. Anche a seguito della cessazione di N. C. dalla carica di parlamentare, avvenuta il 15 marzo 2013, resta ferma la legittimazione della Camera dei deputati (cui apparteneva l’imputato all’epoca dei fatti) ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione (ordinanze n. 25 e n. 13 del 2013, nonché sentenza n. 263 del 2003).

3. – Occorre innanzitutto stabilire se spetti al Parlamento negare l’autorizzazione all’utilizzazione processuale di una intercettazione «fortuita» o «casuale» nei confronti di un suo membro in base a criteri discrezionalmente scelti volta per volta.

3.1. – Nelle «considerazioni di metodo» formulate nella relazione presentata alla Presidenza della Camera dei deputati l’8 gennaio 2010 (doc. IV n. 6-A) ed approvata dall’Assemblea con la deliberazione del 22 settembre 2010 impugnata, la Giunta per le autorizzazioni afferma che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 – nell’assegnare al Parlamento il potere di autorizzare l’utilizzazione delle conversazioni, cui abbia preso parte un suo membro, che risulti quindi indirettamente e casualmente intercettato – «non detta un criterio, ma rimette la concessione o il diniego dell’autorizzazione ad una decisione dell’Assemblea», la quale, quindi, «può scegliere il criterio e dimostrarne, secondo la propria elaborazione politica e concettuale, la ragionevolezza».

Questa interpretazione dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non può essere accolta.

Si osserva, innanzitutto, che l’art. 6, al pari delle altre disposizioni sulle immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare, deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è «alle origini della formazione dello Stato di diritto» (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004) – e deve, quindi, «essere interpretat[o] nel senso più aderente al testo normativo» (sentenza n. 390 del 2007). Tale esigenza è stata rafforzata dalla riforma dell’art. 68 Cost., avvenuta con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha sostituito l’originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei membri del Parlamento con un sistema basato su specifiche autorizzazioni ad acta. Nell’attuale sistema delle immunità e delle prerogative parlamentari, «non più l’intero procedimento, ma solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l’indipendenza della funzione parlamentare», e «queste sono suscettibili di sacrificio nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi – in relazione alla sua attitudine tipica – corrisponda alle specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» (sentenza n. 188 del 2010).

L’art. 68 Cost., inoltre, protegge l’attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie a condizione che queste – oltre a pregiudicare «la funzionalità, l’integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale» dell’Assemblea – siano anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione», identificandosi il bene protetto «con l’esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell’atto» (sentenza n. 390 del 2007).

3.2. – L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato in base al criterio della «necessità» processuale. Tale criterio – deciso con legge dal Parlamento stesso – ha una duplice valenza: opera come condizione per l’utilizzazione delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell’attività dell’autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l’esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l’intento persecutorio della richiesta. L’apprezzamento di un simile intento da parte del Parlamento presuppone – ed è logicamente conseguente a – un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito di «necessità». È, dunque, esclusa la possibilità che la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state intercettate decida su una richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso o comunque diversi da quello indicato dallo stesso Parlamento in sede legislativa, nei limiti di cui all’art. 68 Cost.

4. – Ciò stabilito in termini generali, ai fini del presente conflitto, occorre individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità, competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.

4.1. – In base all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il Giudice per le indagini preliminari chiede l’autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni o tabulati nei confronti del parlamentare qualora lo  «ritenga necessario». Su questa base, la Corte ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale “necessità” spetta indubbiamente all’autorità giudiziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (sent. n. 188 del 2010).

L’art. 6 della legge n. 140 del 2003 non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall’autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l’impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall’altro, la loro attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare» – e che la asserita necessità dell’atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010).

4.2. – La richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli appare conforme ai principi e ai criteri enunciati.

La «rilevanza e necessità» delle quarantasei conversazioni telefoniche oggetto della richiesta, casualmente captate su utenze appartenenti a terze persone, sono motivate sia in ordine alla mancata distruzione dei verbali e delle registrazioni relativi a quelle conversazioni (distruzione che l’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 prescrive qualora esse siano ritenute «irrilevanti»), sia in ordine alla richiesta di autorizzazione formulata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Le intercettazioni di cui si chiede l’utilizzazione – secondo il Giudice per le indagini preliminari – nel loro insieme «attestano contatti e frequentazioni» tra l’allora deputato N. C. «e soggetti dei quali è stato accertato […] il contributo rilevante e consapevole prestato al clan dei casalesi e a sodalizi a questo collegati». In particolare, alcune conversazioni servirebbero ad avvalorare il ruolo di N. C. «nel conferimento degli incarichi all’interno delle compagini consortili interessate dall’indagine […]; il suo peso nella composizione del Consiglio di amministrazione della Ecoquattro s.p.a. […]; il suo intervento per la composizione di un contenzioso tra il Consorzio CE4 e la Ecocampania dei fratelli Ferraro», costituendo così conferme dirette della ricostruzione compiuta nell’ordinanza cautelare. Altre conversazioni fornirebbero «un riscontro diretto di interventi del parlamentare in questioni probatoriamente rilevanti nelle quali egli era stato finora chiamato in causa da collaboratori di giustizia, soggetti indagati e/o imputati per gli stessi fatti, conversazioni tra terzi».

Simili riscontri – sempre ad avviso del giudice richiedente – appaiono rilevanti sia sotto il profilo accusatorio, non potendosi negare «che di un tale consolidamento cognitivo vi sia sempre bisogno quando si debba valutare l’affidabilità di fonti cognitive del genere sopra indicato»; sia sotto il profilo difensivo, perché «le interlocuzioni dirette del parlamentare sulle questioni indicate possono costituire la base per interpretazioni o prospettazioni alternative, indiscutibilmente utili alla piena comprensione delle vicende» e in quanto «dal loro contenuto il parlamentare indagato e i suoi difensori potrebbero trarre, una volta che queste siano rese processualmente utilizzabili, argomenti difensivi altrimenti preclusi».

Sulla base di tali considerazioni e di una puntuale disamina del valore probatorio delle singole intercettazioni, il Giudice per le indagini preliminari si è espresso «nel senso della rilevanza e necessità di tutte le conversazioni indicate» e, «ritenuta rilevante e necessaria l’utilizzazione processuale» delle medesime, ha chiesto alla Camera dei deputati di autorizzarla, con ciò conformandosi al dettato dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 e, in particolare, all’obbligo di indicare gli elementi e le ragioni di necessità posti a fondamento della richiesta.

4.3. – Nell’apprezzare i requisiti di legalità costituzionale della richiesta di autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni e, segnatamente, il requisito della necessità, la Camera – come si è anticipato – non può sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nella «valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale “necessità”», giacché questa «spetta indubbiamente all’autorità giudiziaria richiedente», ma deve valutare la coerenza tra la richiesta e l’impianto accusatorio e, in particolare, se l’addotta necessità sia stata «motivata in termini di non implausibilità» (sent. n. 188 del 2010).

Alla luce di tale criterio, la censura prospettata dal ricorrente merita accoglimento.

Nella deliberazione parlamentare impugnata, la motivazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare la necessità di acquisire le intercettazioni non è in alcun modo esaminata. Il diniego dell’autorizzazione è fondato, infatti, oltre che sull’erronea premessa «di metodo», sopra richiamata, secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 rimetterebbe alla Camera di appartenenza la scelta del criterio di decisione, sui seguenti argomenti: che esisterebbe un «nesso» con la precedente deliberazione – con la quale la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione all’arresto del parlamentare – «stretto a tal punto che sarebbe stato contraddittorio decidere diversamente»; che le intercettazioni in questione, riguardando conversazioni avvenute tra l’allora deputato N.C. e altre persone tra il 2002 e il 2004, conterrebbero «elementi ormai molto risalenti nel tempo e la cui idoneità probatoria deve ritenersi in gran parte scemata»; che il contenuto delle intercettazioni «non conferisce profili di novità alle risultanze dell’esame che è già stato svolto a proposito della richiesta di arresto»; che il dato emergente dalle intercettazioni «non può ritenersi decisivo ai fini della colpevolezza»; che, conseguentemente, sarebbe evidente «la fragilità dell’impianto accusatorio».

Tali argomenti hanno soltanto una remota attinenza con il requisito della necessità e, comunque, non concernono la plausibilità o la sufficienza della motivazione a riguardo addotta dal giudice richiedente. I richiamati argomenti sono volti, piuttosto, a negare – peraltro, in modo assiomatico – rilievo decisivo al valore probatorio delle comunicazioni intercettate, ma, come la Corte ha già avuto modo di chiarire, «impropria sarebbe una pretesa di limitare l’autorizzazione solo alle prove cui sia attribuibile il carattere della “decisività”, al cui concetto non può essere ridotto e circoscritto quello di “necessità”» (sentenza n. 188 del 2010).

La deliberazione della Camera dei deputati risulta, perciò, essere stata assunta sulla base di valutazioni che trascendono i limiti del sindacato previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e interferiscono con le attribuzioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 assegna in via esclusiva al giudice penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l’autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche nei confronti di N. C., membro della Camera dei deputati all’epoca dei fatti, nell’ambito del procedimento penale n. 325/2011 (n. 36856/01 RGNR) nel quale il predetto parlamentare risulta imputato;

b) annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 22 settembre 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.