Ordinanza n. 25 del 2013

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ORDINANZA N. 25

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     GALLO                                                         Presidente

- Gaetano                  SILVESTRI                                                     Giudice

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 novembre 2011, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’allora parlamentare Raffaele Iannuzzi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, con ricorso depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ricorso del 30 luglio 2012, depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 agosto 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 30 novembre 2011 (approvazione del doc. IV-quater n. 6), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Raffaele (detto Lino) Iannuzzi, senatore all’epoca dei fatti, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli – per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che, secondo quanto riportato dal giudice ricorrente, nel procedimento penale innanzi a esso pendente, Raffaele Iannuzzi è imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa previsto dall’art. 595, terzo comma, del codice penale, perché, con l’articolo dal titolo «Criticare la magistratura è un reato», pubblicato il 14 settembre 2006 sul settimanale «Panorama», «abusando del diritto di critica e cronaca e in violazione dei principi di correttezza, obiettività e verità delle informazioni, offendeva la reputazione professionale di Gian Carlo Caselli, magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo»;

che, in data 7 luglio 2010, il Giudice dell’udienza preliminare sospendeva il processo, in attesa della decisione del Senato della Repubblica, al quale l’imputato aveva chiesto di pronunciarsi in merito alla sindacabilità delle opinioni da lui espresse nell’articolo indicato;

che, riferisce ancora il ricorrente, con la richiamata deliberazione il Senato della Repubblica – recependo le conclusioni contenute nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ad avviso della quale il contenuto dell’articolo scritto dall’ex senatore Iannuzzi sarebbe «certamente coerente con la sua attività strettamente parlamentare», in ragione del suo noto impegno politico e parlamentare sui temi della giustizia, e rappresenterebbe quindi «una prosecuzione della stessa all’esterno» – ha dichiarato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., di quelle opinioni;

che, secondo il medesimo giudice, non sussisterebbero nella specie i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica, in quanto dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dalla successiva deliberazione del Senato della Repubblica non risulterebbe – come espressamente riconosciuto dal relatore in Assemblea – alcun atto parlamentare riferibile a Raffaele Iannuzzi che possa far ritenere esistente tra esso e le opinioni espresse nell’articolo il «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che il giudice ricorrente asserisce l’ammissibilità del conflitto sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il giudice per le indagini preliminari «è l’organo competente a decidere, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla fondatezza dell’ipotesi delittuosa ascritta all’indagato e sulla procedibilità/punibilità – decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero»; sia sotto il profilo oggettivo, perché il conflitto riguarda i presupposti per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. e la lesione della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantite, del ricorrente;

che il ricorrente medesimo chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che quelle manifestate dall’allora senatore Iannuzzi nell’articolo di stampa menzionato costituissero opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., e, conseguentemente, di annullare la deliberazione di insindacabilità.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanza n. 142 del 2011);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.