Ordinanza n. 142 del 2011

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ORDINANZA N. 142

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                            DE SIERVO                          Presidente

-           Paolo                          MADDALENA                       Giudice

-           Alfio                           FINOCCHIARO                           "

-           Alfonso                      QUARANTA                                "

-           Franco                        GALLO                                         "

-           Luigi                           MAZZELLA                                 "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 aprile 2010, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi nei confronti di Gioacchino Natoli e Giancarlo Caselli, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano con ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 2010 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso depositata presso la cancelleria di questa Corte il 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando, il 21 aprile 2010, il documento IV-ter n. 14/A, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti dei magistrati dott. Gioacchino Natoli e dott. Giancarlo Caselli;

che il ricorrente ha premesso che, in relazione a tali dichiarazioni, pende presso lo stesso Ufficio, a carico del predetto Iannuzzi, procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il quale sarebbe stato commesso con un articolo pubblicato sul settimanale Panorama dell’8 febbraio 2007, con il quale il parlamentare aveva offeso la reputazione dei predetti magistrati, con l’aggravante dell’attribuzione di fatti determinati, tutti riportati nel capo di imputazione, allegato al ricorso;

che all’udienza preliminare del 10 febbraio 2009 il G.i.p. aveva disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la trasmissione di copia degli atti al Senato, e sospeso il procedimento nei confronti dell’imputato, avendo la difesa di quest’ultimo comprovato che lo stesso era senatore all’epoca dei fatti;

che l’Assemblea del Senato della Repubblica, nel corso della seduta pomeridiana del 21 aprile 2010, in accoglimento della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, aveva dichiarato che il fatto oggetto del procedimento stesso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella ipotesi di cui all’art. 68 della Costituzione;

che, a seguito di tale delibera, la difesa dell’imputato, alla udienza preliminare del 29 settembre 2010, aveva chiesto la emissione di una sentenza di non doversi procedere, mentre il P.M. ed il difensore delle parti civili avevano chiesto che il G.i.p. sollevasse conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.;

che, ciò posto, il G.i.p. ha ritenuto sussistere i presupposti per accogliere quest’ultima richiesta, affermando, in proposito, che, sulla base dei principi delineati dalla costante giurisprudenza costituzionale, la insindacabilità delle affermazioni di un componente del Parlamento deve connettersi alla esistenza di un effettivo nesso tra le affermazioni espresse fuori dall’ambito parlamentare e le funzioni in concreto svolte dal singolo parlamentare, di modo che si possa affermare che le prime sono espressione diretta delle seconde;

che non è, quindi, sufficiente un semplice collegamento di argomento, e di contesto, tra l’attività parlamentare e le dichiarazioni rese, essendo, invece, necessario che queste ultime siano identificabili come espressione dell’attività effettivamente svolta dal parlamentare;

che, nel caso di specie – osserva il ricorrente – la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha fatto riferimento alla iniziativa del senatore avente ad oggetto la proposta di istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia (A.S. 2292 della XIV legislatura), ed ha invocato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale volto a far ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione», e ciò alla luce della evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista per la quale l’attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale»;

che, al riguardo, osserva il ricorrente che la Corte ha ripetutamente chiarito che il nesso funzionale di cui all’art. 68 Cost. non può risolversi in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con i diritti fondamentali di altri soggetti;

che nella individuazione dei criteri per valutare il nesso funzionale è stato affermato che è necessario che le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell’opinione sostenuta in sede parlamentare, nonchè una sostanziale contestualità, in quanto il nesso funzionale non può tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la stessa finalità divulgativa;

che, ad avviso del ricorrente, non sussiste né il presupposto della contestualità cronologica tra l’articolo di stampa e la iniziativa parlamentare, né un collegamento tra l’articolo medesimo e la questione inerente alla legislazione in materia di “pentiti” ed all’uso che in sede giudiziaria e politica ne possa essere fatto, dal momento che l’articolo in questione, prendendo le mosse dalla pubblicazione del libro “Uno sparo in caserma” di Daniela Pellicanò, che ricostruisce la vicenda legata al suicidio del maresciallo dei Carabinieri Antonio Lombardo, avvenuto il 4 marzo 1995, contiene affermazioni che investono la condotta di diversi soggetti in contesti non direttamente riferibili alla gestione dei “pentiti” o alle dichiarazioni rese da costoro;

che, per altro verso, si sostiene nel ricorso che la ricerca di un punto di equilibrio tra i confliggenti diritti, aventi pari dignità costituzionale, di manifestazione del pensiero e di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, deve muovere da una interpretazione dell’art. 68 Cost. stringente alla luce dei principi della CEDU in materia di diritto ad un processo equo, i quali vincolano anche il giudice italiano e il giudice delle leggi;

che, in definitiva, il G.i.p. presso il Tribunale ordinario di Milano chiede che la Corte, previa declaratoria di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato da lui sollevato, dichiari che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta addebitabile al parlamentare in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68 Cost., annullando la delibera adottata dal Senato medesimo il 21 aprile 2010.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano con ricorso del 2 novembre 2010 in relazione alla deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 21 aprile del 2010 (Doc. IV-ter n. 14/A), concernente la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare incriminato, senatore all’epoca dei fatti, nei confronti di due magistrati, in relazione alle quali pende procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa innanzi allo stesso ufficio, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, tale conflitto è sollevato da organo – il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano – legittimato ad essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

che è parimenti legittimato ad essere parte del conflitto il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;

che, pertanto, allo stato, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso, tanto sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto introduttivo in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente G.i.p. presso il Tribunale ordinario di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.