Sentenza n. 58 del 2013

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SENTENZA N. 58

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                                  ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5-6 giugno 2012, depositato in cancelleria il 12 giugno 2012 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Paolo Stella Richter, Stefano Baciga e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso notificato il 5 giugno 2012 e depositato il successivo 12 giugno (reg. ric. n. 90 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata aggiunge il comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture), recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

Tale comma stabilisce che «nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione».

Il ricorrente premette che la lettera a) impugnata sottrae alla valutazione ambientale strategica tutti i piani urbanistici e gli accordi di programma «nel caso in cui non contengano un progetto o un intervento assoggettato a VIA a prescindere dalla sottoposizione a VAS del piano sopraordinato».

Il legislatore regionale avrebbe, in particolare, limitato il campo applicativo della VAS ai soli casi in cui il piano attuativo abbia per oggetto opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto incluse negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Al contrario, l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ciò conferendo attuazione alla direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), prevederebbe la VAS in «un insieme più ampio di casi».

Tale opzione normativa troverebbe conferma anzitutto nell’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, che esclude la VAS per le varianti ai piani, conseguenti per legge all’autorizzazione di singole opere, per la sola parte relativa alla localizzazione di tali singole opere. In secondo luogo, nell’art. 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), che, quanto ai piani attuativi, prevede l’esenzione dalla VAS (quando il piano urbanistico, dotato del peculiare contenuto ivi indicato, vi è stato sottoposto ed essi non comportino variante), senza «fare riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA».

La lettera a) del comma 1-bis introdotta dalla disposizione censurata proprio «in attuazione» dell’appena citato art. 16, ultimo comma, in conclusione, restringendo il campo applicativo della VAS lederebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Con riguardo alla lettera b), invece, il ricorrente ravvisa la violazione nel fatto che la norma assoggetta a valutazione ambientale strategica anche i piani attuativi di piani già sottoposti a VAS, quando «riguardino una singola opera soggetta a VIA in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede la VAS nel caso di realizzazione di opera singola anche qualora l’approvazione del progetto comporti variante, con conseguente duplicazione delle valutazioni».

2.− Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la questione sia dichiara non fondata.

La Regione ritiene che sia l’art. 3 della direttiva n. 2001/42/CE, sia l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 rendano oggetto di VAS esclusivamente i piani ed i programmi inerenti ai progetti per i quali è richiesta la VIA: l’incidenza negativa sull’ambiente, che impone la VAS, sarebbe «direttamente connessa alla realizzazione dei progetti che il d.lgs. n. 152 del 2006 elenca nei suoi Allegati II, III, e IV».

Ne conseguirebbe la conformità alla normativa statale della scelta del legislatore regionale di sottrarre a VAS i piani attuativi non aventi un oggetto che richieda la VIA.

In ogni caso, la disposizione impugnata, avuto riguardo alla «struttura» e ai «contenuti degli strumenti urbanistici in discussione» sarebbe altresì in linea con quanto disposto dall’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942.

3.− Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

L’Avvocatura ribadisce che i piani urbanistici devono essere sottoposti a VAS  anche se non prevedono progetti sottoposti a VIA, e ritiene che la norma impugnata richiami solo «pretestuosamente» l’art. 16 della legge n. 1150 del 1942, mentre esclude la VAS per casi ivi non contemplati.

La disposizione censurata non garantirebbe che il piano attuativo non comporti variante urbanistica, come invece esige l’art. 16 della legge n. 1150 del 1942, e neppure sarebbe assicurato che lo strumento urbanistico sovraordinato, ovvero il piano degli interventi, definisca assetto localizzativo delle nuove previsioni, indici di edificabilità, usi ammessi e contenuti «planovolumetrici», tipologici e costruttivi degli interventi, come previsto dallo stesso art. 16.

4.− A propria volta, la Regione Veneto ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

La Regione premette che lo Stato non avrebbe censurato la contrarietà della legge impugnata a quanto previsto dall’art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 in ordine a casi di VAS non obbligatoria, ma esclusivamente la disciplina regionale della VAS obbligatoria, con riguardo ai Piani urbanistici attuativi.

In questa prospettiva, la Regione ribadisce che la disposizione impugnata costituisce attuazione dell’art. 16 della legge n. 1150 del 1942. Posto che tale ultima norma non chiarirebbe adeguatamente quali piani urbanistici attuativi debbano essere assoggettati a VAS, il legislatore regionale avrebbe specificato che si tratta dei Piani indicati dall’art. 6, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Per un verso, quindi, la norma impugnata si limiterebbe a confermare quanto stabilito dalla norma statale, con riferimento alla sottoposizione a VAS obbligatoria dei soli Piani che prevedono progetti sottoposti a VIA.

Per altro verso, essa offrirebbe una più ampia protezione dell’ambiente, posto che si richiederebbe la VAS anche con riguardo a casi per il quali la disciplina statale non la ritiene sempre necessaria, ovvero ai casi indicati dall’art. 6, commi 3 e 12, del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’incremento del livello della tutela ambientale, prosegue la Regione, rientra nelle competenze regionali, nell’ambito delle attribuzioni garantite anche dall’art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata aggiunge un comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture), recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

Esso stabilisce che «nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106: a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione».

La disposizione impugnata disciplina il rapporto che lega uno strumento di pianificazione territoriale, ovvero il piano urbanistico attuativo, alla valutazione ambientale strategica, e prende in considerazione due ipotesi:

nella lettera a) del comma 1-bis, aggiunto alla legge regionale n. 4 del 2008, è regolato il caso in cui il piano attuativo non sia stato preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a VAS;

nella lettera b) del medesimo comma è contemplata l’ipotesi opposta, che si realizza quando il piano urbanistico generale è stato assoggettato a valutazione ambientale strategica.

Il ricorrente lamenta la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e sostiene che entrambe tali previsioni regionali divergono da quanto stabilito dall’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in punto di sottoposizione a VAS degli strumenti di pianificazione territoriale e, nello specifico, dei piani urbanistici attuativi.

La censura assume due direzioni opposte: la lettera a) del comma 1-bis sottrarrebbe il piano alla VAS, nei casi in cui l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 invece la prevede; la lettera b), al contrario, imporrebbe la VAS anche per una fattispecie per la quale la normativa statale non la contempla.

2.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008, è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), attiene alla materia “tutela dell’ambiente” (sentenze: n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).

Non è dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che per effetto dell’art. 40, comma 1, impugnato, viene meno la VAS, laddove invece essa è imposta dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. Si sarebbe perciò in presenza di un effetto pregiudizievole per gli interessi ambientali, che questa Corte ritiene precluso alla legge regionale.

Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS.

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.

Del resto, l’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della Regione, non necessita di alcuno sviluppo da parte della legislazione regionale ed è del tutto chiaro nel disciplinare analiticamente la fattispecie: ciò depone ulteriormente nel senso che non c’è alcun nesso oggettivo tra la norma dello Stato e la previsione oggetto del ricorso.

L’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942 si affianca, peraltro, ad ulteriori ipotesi minori per le quali il legislatore statale non ha imposto la VAS, ovvero a quelle contenute nell’art. 6, commi 3 e 12, del d.lgs. n. 152 del 2006. Si tratta di previsioni speciali (concernenti, la prima, modifiche minori e piani e programmi incidenti su piccole aree a livello locale, e, la seconda, modifiche relative alla localizzazione di singole opere) aventi un campo applicativo differente rispetto alla norma impugnata. Quest’ultima, infatti, opera a prescindere dalla concreta dimensione territoriale, e comunque anche per  casi che non si risolvono nella mera localizzazione di un unico intervento.

La norma impugnata, come si è visto, risponde al più ampio quesito concernente la sottoposizione a VAS dei piani urbanistici attuativi di piani generali ad essa precedentemente non assoggettati, e lo risolve nel senso che tale necessità sussiste «solo nel caso» in cui essi prevedano progetti o interventi per i quali è prescritta la VIA. La novità precettiva introdotta dal legislatore regionale, la sola che priva la norma impugnata di una natura meramente riproduttiva della corrispondente norma statale, va dunque individuata non in un’affermazione positiva, relativa ai casi in cui la VAS va eseguita, ma nella esclusione di essa in ogni altro caso, diverso da quello in cui il piano abbia per oggetto opere sottoposte a VIA.

In altri termini, il legislatore regionale ha escluso la VAS anche in casi in cui  essa è invece richiesta dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, per effetto della disposizione censurata, la VAS viene meno nel caso previsto dall’art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero quando il piano può produrre impatti significativi sull’ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a VIA.

Sotto questo profilo, la Regione Veneto ha da ultimo osservato che il ricorrente si sarebbe limitato a denunciare il contrasto della normativa impugnata con l’art. 6, comma 2, con il quale sono disciplinati i casi di VAS obbligatoria, senza porre alla Corte la questione concernente la violazione del comma 3-bis, quanto alla verifica di assoggettabilità.

Il rilievo non ha fondamento. Benché il ricorso evochi con particolare riguardo il comma 2 dell’art. 6, è chiaro che esso pone in termini generali la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata laddove essa, «nel collegare l’esenzione dalla procedura della VAS solo ai piani e accordi contenenti progetti o interventi sottoposti a VIA, riduce arbitrariamente il campo di applicazione della disciplina in materia di VAS prevista all’art. 6 del d.lgs. 152/06».

Nell’ipotesi dell’art. 6, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, la VAS può seguire ad una verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 dello stesso d.lgs., che ha attuato l’art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE, mentre la norma impugnata produce l’effetto di escludere tale possibilità, invadendo così la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Né è dubitabile che la c.d. procedura di screening, indicata dagli artt. 6, comma 3-bis, e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, debba operare, anche quando il piano non abbia per oggetto progetti sottoposti a VIA, in accordo con quanto precisato anche dalla relazione del 14 settembre 2009 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, sull’applicazione e l’efficacia della direttiva 2001/42/CE.

In questo senso deponeva espressamente il testo originario dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, successivamente trasfuso, con modificazioni, nell’attuale art. 6, per effetto del decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), e questa Corte, esprimendo un orientamento rispetto al quale le successive modificazioni risultano ininfluenti, ha già precisato che la scelta compiuta dal legislatore statale con l’art. 7, comma 3, costituisce adeguata attuazione della direttiva 2001/42/CE (sentenza n. 398 del 2006).

È infatti erroneo il convincimento della difesa regionale circa l’assoluta assimilazione di oggetto tra VAS e VIA: posto che si tratta, invece, di istituti concettualmente distinti, per quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), è ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano relativo a un progetto che non richiede la seconda, ma ugualmente dotato di impatto significativo sull’ambiente.

La disposizione impugnata, limitando l’esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 è dunque costituzionalmente illegittima.

3.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, impugnato, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008, invece non è fondata.

Come si è detto, la disciplina della VAS spetta allo Stato; tuttavia, se non compete alla Regione la sottrazione alla VAS di quanto in base alla normativa statale vi è invece soggetto, non vale la regola opposta.

L’art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».

Nella parte in cui ammette un intervento del legislatore regionale, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali, l’art. 3-quinquies riflette il principio affermato da questa Corte, ed appena ricordato, secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002).

Quand’anche, dunque, la lettera b) del comma 1-bis dell’art. 14 avesse l’effetto, ipotizzato dal ricorrente, di introdurre una nuova ipotesi di VAS, in ogni caso esso verrebbe prodotto a vantaggio dell’ambiente e nell’ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio; la disposizione censurata, infatti, ha per oggetto la disciplina giuridica di uno strumento di pianificazione urbanistica senz’altro riconducibile a tale settore di competenza legislativa. In relazione a quest’ultimo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, neppure deducendo l’eventuale aggravio procedimentale, in danno delle esigenze di pronta pianificazione urbanistica, che potrebbe derivare dall’obbligo di adottare la VAS per un caso in cui la legge statale non la prevede.

Per tale ragione, a fronte di una previsione normativa che, per ammissione dello stesso ricorrente, incrementa lo standard di protezione ambientale, deve essere esclusa l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2013.