ORDINANZA N. 14
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei dottori Gian Paolo Cariello, Donato D’Auria e Giovanna Di Donna, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso depositato in cancelleria il 25 giugno 2012 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, con ordinanza–ricorso depositata il 24 ottobre 2011, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei Deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV–quater n. 174), ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D’Auria e Gian Paolo Cariello;
che la Corte ricorrente premette di essere stata investita della impugnazione proposta dai predetti magistrati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata improcedibile nei confronti del deputato Gasparri (e respinta nei confronti de Il Mattino s.p.a. e del giornalista Paolo Gambescia) la domanda di risarcimento danni avanzata in relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio di due interviste pubblicate sul quotidiano Il Mattino nei giorni 18 e 19 marzo 2000;
che, nel giudizio di merito, gli attori avevano, in particolare, lamentato che, nella prima intervista, il deputato Gasparri – nel commentare il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, da essi composto, con il quale era stata disposta la custodia cautelare, anziché in carcere, in casa di cura, da cui era poi evaso, di un imputato di gravi fatti di camorra – li avesse definiti irresponsabili; e che nella successiva intervista, resa in relazione alla stessa vicenda, quel deputato avesse aggiunto di aver sospetti non di mera dabbenaggine, ma di loro comportamento illecito;
che i motivi della impugnazione proposta contro il deputato Gasparri (previamente separata da quella relativa agli altri convenuti) – con i quali i magistrati hanno denunciato violazione dell’articolo 68 della Costituzione, in relazione alla delibera assembleare, ritenuta ostativa alla procedibilità della loro domanda risarcitoria nella sede di merito – ad avviso della Corte di cassazione, appaiono fondati;
che infatti, secondo la richiamata, ormai costante, giurisprudenza della Corte costituzionale, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le ultime, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000);
che, viceversa, la delibera di insindacabilità della Camera dei Deputati, per cui è conflitto, non indica atti parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni del deputato Gasparri, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga dell’imputato di cui trattavasi «fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Gasparri aveva preannunziato», senza però indicare chi avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e quando esse fossero state richieste.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contradditorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione, terza sezione civile;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con prova dell’avvenuta notifica, nella Cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2013.