Sentenza n. 171 del 2008

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SENTENZA N. 171

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                                    Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                                    Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                                "

-    Ugo                          DE SIERVO                                "

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2005 (Doc. IV-quater, n. 52) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Ilda Boccassini, promosso con ricorso della Corte di Appello di Roma – Sezione I civile, notificato il 19 giugno 2007, depositato in cancelleria il 21 giugno 2007 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase merito.

Udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato il 21 giugno 2007, la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005 (Doc. IV - quater, n. 52), con la quale - in difformità dalla proposta della Giunta per le autorizzazioni - è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Ilda Boccassini aveva promosso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

L’attrice aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l’on. Sgarbi e la società R.T.I. titolare della rete televisiva Canale 5, per sentirli condannare al risarcimento per la diffamazione subíta nel corso della trasmissione "Sgarbi quotidiani" del 2 gennaio 1998.

Nel corso di tale trasmissione, l'on. Sgarbi aveva dichiarato che « [...] dalle vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei magistrati più seri d’Italia, Michele Coiro. Michele Coiro è stato ucciso. E’ stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere più procuratore e quindi lui ha scelto prontamente di andare al Ministero e poi è morto. Morto di crepacuore. Questa è la conseguenza di un'azione iniqua di cui la Boccassini potrebbe essere perseguita non solo per abuso, ma anche come stimolatrice di una conseguenza tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induca al suicidio, fra chi porta un tale male nel cuore di un uomo, con la volontà di inquisire e opprimere un potere che è quello simboleggiato dalla Procura di Roma, che in quel caso il Procuratore era Coiro [...]».

Il Tribunale adíto accoglieva la domanda, condannando i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, di lire 50 milioni, oltre alla rifusione delle spese di lite. rifusione delle spese di lite;

         Tale decisione veniva impugnata dall’on. Sgarbi, il quale eccepiva l’insindacabilità delle opinioni espresse e comunque la loro inoffensività, chiedendo, in subordine, la riduzione della somma liquidata dal Tribunale.

         A sua volta, la società R.T.I. proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto della domanda, o, in subordine, la riduzione della somma liquidata.

La relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (Doc. IV-quater n. 52 del 10 febbraio 2003), dopo aver ricordato che l’interpretazione eccessivamente ampia data in altri casi dalla Camera alla regola dell’insindacabilità, aveva trovato censure anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la quale aveva statuito, in più occasioni, che può conciliarsi con l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo «solo un’applicazione assai ristretta dell’insindacabilità, intesa come completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell’esercizio del mandato parlamentare, altrimenti l’impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell’uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo», aveva riconosciuto a maggioranza, «pienamente valide le argomentazioni del giudice del Tribunale di Roma» (il quale, con sentenza del 28 maggio 2001, aveva condannato l’on. Sgarbi al risarcimento dei danni nei confronti della dr.ssa Boccassini), concludendo nel senso che i fatti per i quali era in corso il procedimento di appello «non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni».

Su questa proposta, però, la Camera, in esito alla votazione svoltasi in data 26 gennaio 2005, deliberava, a maggioranza, «nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni». Tale delibera veniva depositata nel corso del giudizio di appello.

         Secondo il giudice ricorrente, l’on. Sgarbi, nella conduzione della trasmissione televisiva che portava il suo nome, non ha esercitato alcuna funzione parlamentare, nemmeno sub specie di attività connessa, ma ha esercitato un’attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo, nell’ambito di un rapporto d’opera, retribuito in forza di un contratto concluso con una parte privata: di qui l’inapplicabilità, nel caso concreto, dell’art. 68 Cost.

         2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza di questa Corte n. 197 del 2007, depositata il 14 giugno 2007.

         3. – La Cortedi appello di Roma ha provveduto a notificare tale ordinanza ed il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 19 giugno 2007 e li ha depositati il 21 giugno 2007.

         4. La Camera dei deputati non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.- La Corte di appello di Roma ha sollevato, con ricorso depositato il 19 giugno 2007, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall’Assemblea in data 26 gennaio 2005 (Doc. IV-quater,  n. 52) con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il magistrato Ilda Boccassini aveva intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la Corte ricorrente, la delibera costituisce invasione nella propria sfera di attribuzioni costituzionali, in quanto le opinioni del deputato sono state da lui manifestate in veste di opinionista e di conduttore televisivo e senza alcuna corrispondenza con l’attività parlamentare.

In particolare, la Corte d’appello lamenta il non corretto uso, da parte della Camera dei deputati, del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e chiede, di conseguenza, l’annullamento della deliberazione adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005.

2.- Preliminarmente, dev’essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivo ed oggettivo come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 197 del 2007.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

         3.1.- Questa Corte ha più volte precisato che l’insindacabilità, di cui al primo comma dell’art. 68 Cost., copre le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne (ex plurimis, sentenze n. 260 del 2006, e n. 416 del 2006, quest’ultima riguardante le medesime parti e il medesimo contesto del giudizio a quo).

Non è sufficiente, dunque, una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini. In altri termini, non deve mai mancare una «sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia e quelle rese intra moenia» (sentenza n. 193 del 2005).

Nel caso di specie, non è provato il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal deputato in una trasmissione televisiva, nella sua qualità di conduttore ed opinionista televisivo, e gli atti parlamentari del medesimo. Condizione quest’ultima necessaria per sostenere la validità della delibera di insindacabilità assunta in data 26 gennaio 2005 e impugnata dal giudice confliggente (in questi termini, si veda anche la sentenza n. 53 del 2007, riguardante lo stesso parlamentare, in un contesto del tutto identico).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Vittorio Sgarbi, oggetto del procedimento civile pendente davanti alla Corte d’appello di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

         annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005 (Doc. IV- quater, n. 52).

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.