ORDINANZA N. 120
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia – nel procedimento vertente tra F. N. e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione dell’INPDAP;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da F. N. contro l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), con ordinanza del 2 dicembre 2009 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), «nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico»;
che, come la Corte dei conti espone, il ricorrente, titolare di due trattamenti pensionistici (uno a carico dell’EMPAM, sul quale è corrisposta l’indennità integrativa speciale, e l’altro, a carico dell’INPDAP, liquidato a decorrere dal 1° marzo 1986), ha chiesto il riconoscimento anche su quest’ultimo trattamento della detta indennità integrativa, in quanto l’ente previdenziale avrebbe respinto la relativa istanza, presentata in sede amministrativa, «nel rilievo della persistenza, nell’ordinamento, del divieto di cumulo»;
che il giudice a quo osserva come, in virtù della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l’indennità integrativa speciale abbia perduto la natura di indennità “accessoria”, costituendo parte integrante della pensione;
che, infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge ora citata, «[…]la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale[…]», mentre il comma 5 del medesimo articolo dettava una norma di salvaguardia, secondo cui «le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale[…]sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite»;
che, pertanto, ad avviso del giudice rimettente «un problema di cumulo di indennità integrativa speciale non poteva porsi per le pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994, restando aperto, invece, per le pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994»;
che – riferisce ancora il giudice a quo – «sulla permanenza nell’ordinamento del divieto di cumulo in ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici si sono espresse, da ultimo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di risoluzione di questione di massima, affermando che «in definitiva, in ragione dell’art. 99, comma 2°, del d. P. R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale, tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima del 1.1.1995, il diritto al cumulo dell’indennità integrativa speciale in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS” (cfr. sent. n. 1/QM del 26 febbraio 2009)»;
che a tale principio di diritto il giudice rimettente ritiene di doversi uniformare, costituendo esso “diritto vivente”, come provato dall’orientamento giurisprudenziale successivo emerso in sede di appello;
che, tuttavia, sul regime applicabile ai trattamenti pensionistici liquidati “ante 1° gennaio 1995”, sarebbe intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296(Legge finanziaria 2007), il cui art. 1, comma 776, ha disposto l’abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
che, come il giudice a quo afferma, nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 119 del 2009 alla abrogazione della cosiddetta clausola di salvaguardia di cui al comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994 si attribuisce il valore di ius superveniens e, in concreto, l’effetto di eliminare il riferimento alla perdurante applicabilità delle disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale in forma di indennità “accessoria”;
che, ad avviso del giudice rimettente, alla abrogazione disposta con il citato comma 776 deve attribuirsi efficacia ex tunc, «in considerazione delle esigenze di ordine sistematico cui si fa riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2008»;
che, secondo il giudice a quo, il citato comma 776 contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, stante la irragionevole disparità di trattamento tra i titolari di due o più trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, per i quali opererebbe il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera, e i titolari di due o più trattamenti pensionistici, dei quali almeno uno successivo al 1°gennaio 1995, per i quali l’indennità integrativa speciale è presa in considerazione su entrambi i trattamenti pensionistici, sia pure trasformata da assegno esterno ed accessorio in componente della retribuzione assoggettabile a contribuzione, con conseguente cumulo, di fatto, di due indennità integrative speciali, quella “accessoria” e quella “conglobata”;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe anche l’art. 38 della Costituzione, in quanto la indennità integrativa speciale sarebbe parte integrante del trattamento pensionistico;
che, con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice a quo deduce che, nel caso del ricorrente, il trattamento pensionistico sul quale non è corrisposta la indennità integrativa speciale è stato liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, nella vigenza del divieto di cumulo;
che, nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 1° luglio 2010, si è costituito l’INPDAP, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.
Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) «nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l’indennità integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico»;
che la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento tra i titolari di due o più trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, per i quali sarebbe operante il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale in misura intera, e i titolari di due o più trattamenti pensionistici, dei quali almeno uno successivo al 1° gennaio 1995, per i quali l’indennità integrativa speciale, quale componente della retribuzione, sarebbe presa in considerazione su entrambi i trattamenti pensionistici; nonché l’art. 38 Cost., in quanto la indennità integrativa speciale sarebbe parte integrante del trattamento pensionistico;
che il citato comma 776 recita: «è abrogato l’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»;
che l’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) disponeva che «le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite»;
che nella norma censurata non è rinvenibile alcuna disposizione concernente il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 1994, divieto emergente, invece, dall’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), come affermato (tra le altre) dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, richiamata nell’ordinanza di rimessione, e come desumibile dalla sentenza di questa Corte n. 197 del 2010;
che l’ordinanza di questa Corte n. 119 del 2008 si è limitata a disporre la restituzione degli atti ai giudici remittenti, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni da loro sollevate, rispetto alle quali, dunque, non ha contenuto decisorio;
che l’assunto secondo cui, «alla abrogazione disposta con il citato comma 776 deve attribuirsi, invero, efficacia ex tunc, in considerazione delle “esigenze di ordine sistematico” alle quali si fa riferimento nella sentenza n. 74 del 2008», non è sorretto da alcuna adeguata motivazione;
che, pertanto, con la proposta questione il giudice a quo sottopone a scrutinio una norma inconferente rispetto all’oggetto delle sue censure;
che l’inesatta indicazione della norma oggetto di censura (aberratio ictus) comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis ordinanze nn. 335 e 248 del 2010 e n. 92 del 2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.