ORDINANZA N. 119
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure urgenti in materia tributaria), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano nel procedimento vertente tra Cicu Gabriele e l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Oristano, ed altra con ordinanza del 13 novembre 2007, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 novembre 2007, la Commissione tributaria provinciale di Oristano, su ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Oristano, per l’annullamento dell’atto di accertamento con il quale gli veniva contestato l’omesso versamento della tassa automobilistica dovuta per l’anno 2002, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
che la Commissione tributaria rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui stabilisce il pagamento in «riferimento ai periodi annuali fissi d’imposta, con scadenza nell’ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d’imposta»;
che, in fatto, il rimettente premette che il ricorrente nel giudizio a quo contesta la fondatezza dell’atto, di cui chiede l’annullamento per essere venuto meno il presupposto stesso dell’imposta, individuato, dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel possesso dell’automobile, provando di aver dismesso l’autoveicolo – in relazione al quale gli viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2002 – per successiva demolizione dello stesso in data 13 febbraio 2002, con conseguente radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) in data 28 febbraio;
che, accertato, sulla base della documentazione prodotta, il venir meno del presupposto dell’imposta (cioè il possesso dell’autovettura già dal 13 febbraio 2002), la Commissione tributaria osserva come il pagamento della tassa, per l'anno 2002, sarebbe comunque dovuto avvenire entro il 31 gennaio 2002;
che, avendo il ricorrente – sempre secondo la ricostruzione della Commissione tributaria – omesso il versamento dovuto, l’Ufficio finanziario gli richiedeva il pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica per l’anno 2002 (in base, appunto, a quanto stabilito dalla norma censurata), oltre naturalmente ad interessi e sanzioni conseguenti;
che, in diritto, il rimettente ritiene di dover risolvere la controversia applicando la norma censurata, con conseguente rilevanza della questione di legittimità costituzionale;
che la norma impugnata, prosegue il giudice a quo, pur prevedendo, come già accennato, il pagamento della tassa di circolazione in un’unica soluzione per periodi fissi anticipati, potrebbe non essere in contrasto con «un criterio di ragionevole discrezionalità» ove fosse «possibile il rimborso di quanto anticipato e non dovuto»;
che, viceversa, al rimettente appare insuperabile il dato testuale della norma, là dove fa riferimento «ai periodi annuali fissi d’imposta, con scadenza nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta»;
che, infatti, la doppia caratteristica del periodo d’imposta – fisso e annuale – oltre ad individuarne l’arco temporale, ne stabilisce anche l’unitarietà, così da impedire, in relazione alla medesima obbligazione tributaria, al contribuente di provvedere a versamenti frazionati e/o all’ente impositore di «procedere a riscossione in relazione a periodi inferiori all’anno e nei quali solo si sia verificato il presupposto impositivo»;
che, a parere della Commissione, la norma censurata viola l’art. 3 Cost., in quanto introduce nell’ordinamento una doppia irragionevole disparità di trattamento;
che tale disparità di trattamento si concretizzerebbe, per un verso, in una discriminazione tra contribuenti che vengano a trovarsi nell'identica situazione (caratterizzata dal venir meno del presupposto impositivo del possesso dell'autoveicolo), riconoscendo rilevanza giuridica a tale evento solo ove si verifichi in data antecedente alla scadenza del termine per il pagamento;
che, per altro verso, la norma censurata riserverebbe un identico trattamento a contribuenti che si trovano in posizioni non uguali, poiché la stessa prevede la debenza del tributo, in eguale misura, sia da coloro che possiedano l’autoveicolo per l’intero anno, sia da coloro che lo abbiano posseduto per periodi inferiori all’anno;
che nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Oristano dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale, dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in quanto la norma censurata, obbligando al pagamento annuale anticipato, in «riferimento ai periodi annuali fissi d’imposta, con scadenza nell’ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d’imposta», in un’unica soluzione, e non prevedendo che l’imposta stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso del veicolo, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza;
che dall’ordinanza di rimessione risulta che il periodo annuale di imposta cui si riferisce l’accertamento impugnato nel giudizio a quo è quello avente decorrenza dal mese di gennaio 2002;
che, dall’ordinanza stessa, risulta altresì che il ricorrente ha perduto il possesso del’autovettura in data 13 febbraio 2002;
che, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, i proprietari del veicolo sono tenuti al pagamento della cosiddetta tassa automobilistica entro la scadenza del termine stabilito con decreto del Ministro delle finanze;
che, a tale data, individuabile, nel caso di specie, nel 31 gennaio 2002, il ricorrente risultava essere ancora proprietario dell’autoveicolo e, pertanto, tenuto al pagamento per l’intero periodo di imposta;
che, ancora, secondo il rimettente, la stessa norma determinerebbe un’ulteriore irragionevolezza, riservando un identico trattamento a contribuenti che si trovano in posizioni non uguali, prevedendo la debenza del tributo, in eguale misura, sia da coloro che possiedano l’autoveicolo per l’intero anno, sia da coloro che lo abbiano posseduto per periodi inferiori all’anno;
che, in sostanza, la Commissione tributaria provinciale di Oristano dubita della legittimità costituzionale della norma là dove essa – imponendo l’obbligo del pagamento anticipato in un’unica soluzione, anziché commisurato ai mesi di possesso del veicolo – non consente al contribuente di effettuare versamenti frazionati e all’ente impositore di procedere a riscossioni con riferimento ai soli periodi dell’anno in cui si sia verificato il presupposto impositivo, dato dal possesso del veicolo;
che, sulla base di quanto fin qui dedotto, il rimettente chiede a questa Corte, per ricondurre a legittimità costituzionale la normativa censurata, un intervento additivo a contenuto non costituzionalmente obbligato, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, non consentito al giudice delle leggi (in tal senso, ex plurimis, ordinanze n. 177 e n. 116 del 2008);
che, dunque, la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure urgenti in materia tributaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009.