Sentenza n. 82 del 2011

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SENTENZA N. 82

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

-           Alfonso                       QUARANTA                                           "

-           Franco                         GALLO                                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                                              "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 12 febbraio 2009, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giorgio Stracquadanio nei confronti del dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con ricorso notificato il 17 luglio 2010, depositato in cancelleria l’11 agosto 2010 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

             Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

 udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. –  Con ricorso del 10 dicembre 2009, pervenuto alla Corte il 4 gennaio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione assunta dalla Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale è stato stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio, oggetto di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ha premesso, in fatto, il Giudice ricorrente che, con la anzidetta querela, presentata il 14 ottobre 2006, il dott. De Michelis di Slonghello, già Ambasciatore della Repubblica, lamentava il fatto che il senatore Stracquadanio, nel libro “Le mani rosse sull’Italia”, posto in vendita come supplemento al quotidiano “Libero” e diffuso anche tramite Internet, al capitolo 4, dal medesimo redatto, intitolato “Il depistaggio”, nel paragrafo dal titolo “Le spie sovietiche e i loro compiti”, aveva inserito il suo nome tra le spie assoldate in Italia dal KGB e che tale notizia sarebbe stata tratta dal noto dossier Mitrokin, dove la sua persona sarebbe individuabile con il nome in codice “List” al report “54”. Identificazione, questa, che, secondo il querelante, rappresenterebbe circostanza non vera e comunque non accertata, come emergerebbe da vari documenti allegati alla querela e come già emerso in sede di accertamento definitivo da parte della autorità giudiziaria italiana. Sulla base di tali atti veniva esercitata l’azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, nei confronti del senatore Stracquadanio, nonché del direttore del quotidiano “Libero,” Alessandro Sallusti, e dei curatori della collana cui il libro appartiene, onorevole Renato Brunetta (autore dell’introduzione del libro) e Vittorio Feltri (autore della prefazione). Nei confronti del senatore Stracquadanio e dell’onorevole Brunetta veniva disposta la separazione dei rispettivi procedimenti, in attesa delle determinazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, nonché della Commissione giuridica del Parlamento Europeo, avendo entrambi i parlamentari invocato l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver sottolineato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per conflitto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, e rammentati i principi ivi enunciati in tema di garanzia di immunità sancita dall’art. 68, primo comma, Cost. – in particolare laddove si è affermato che le opinioni espresse e gli atti compiuti dai parlamentari «siano identificabili come espressione dell’esercizio funzionale, a tanto non essendo sufficiente né la comunanza di argomenti, né il mero contesto politico cui possano riferirsi» –; e dopo aver manifestato l’intento «di sollevare conflitto di attribuzione quanto meno al fine di togliere ogni dubbio sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra dichiarazioni e attività parlamentare», il ricorrente sottolinea come il caso di specie presenti «alcune peculiarità».

Nel segnalare, infatti, come lo scritto del quale il querelante si duole sia basato sulle valutazioni di attendibilità del dossier Mitrokin rassegnate nella relazione di maggioranza della apposita Commissione parlamentare – ben diversa essendo stata la valutazione conclusiva della relazione di minoranza –, rileva il ricorrente come nella specie «l’avere indicato il querelante tra le spie è un fatto che non può essere considerato alla stregua di una opinione espressa nell’esercizio delle funzioni di parlamentare; si tratta di attribuire ad un Ambasciatore una attività ed una qualifica assolutamente indegna oltre che penalmente rilevante». Si domanda, quindi, «se, di fronte a un sì forte attentato al bene della dignità personale, l’immunità parlamentare sia o no preminente anche di fronte a notizie non vere e comunque non dimostrate (allo stato del procedimento) come vere».

Ripercorsa, quindi, la gamma delle acquisizioni inerenti la vicenda oggetto di querela, e analizzata dettagliatamente la portata dei rilievi svolti nel parere rassegnato alla Assemblea dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica, il Giudice ricorrente sottolinea come, nella vicenda oggetto del procedimento, non sia ravvisabile alcun nesso funzionale «tra la funzione di parlamentare del senatore Stracquadanio e l’attribuzione di un fatto determinato (essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario pubblico con attività diplomatica  sì rilevante», come quella svolta dal querelante ad Algeri, né sarebbe comprensibile quale possa essere «l’opinione espressa», giacché nel caso in esame «non si tratta neppure di un soggetto che svolge attività politica ma di un funzionario ormai in pensione». La circostanza, poi, pure dedotta dalla Giunta, che il riferimento al De Michelis possa intendersi come attività divulgativa dei risultati raggiunti dalla Commissione parlamentare sul caso Mitrokin, sarebbe «argomento non dirimente», considerato che gli atti della Commissione sono pubblici ed era tutt’altro che pacifica la identificazione dello stesso De Michelis nella persona indicata come il “LIST del report 54”.

Il petitum conclusivamente rassegnato è dunque quello di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal sen. Giorgio Stracquadanio nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione», con conseguente annullamento della relativa deliberazione.

2. –  Con ordinanza n. 174 del 13 maggio 2010, questa Corte ha, per quel che qui interessa, dichiarato ammissibile il conflitto proposto nei confronti del Senato della Repubblica, disponendo i conseguenti adempimenti, funzionali al passaggio alla fase del merito.

La Cancelleria ha dato al ricorrente comunicazione dell’ordinanza a mezzo posta, con raccomandata spedita il 14 maggio 2010, che risulta pervenuta il successivo 17 maggio 2010.

Il ricorso e l’ordinanza risultano notificati al Senato della Repubblica in data 14 luglio 2010.

Il ricorso, con la prova dell’avvenuta notificazione, è stato depositato l’11 agosto 2010.

Lo stesso 11 agosto 2010 il Senato della Repubblica ha depositato la propria memoria di costituzione.

3. – Nella memoria di costituzione il Senato della Repubblica ha conclusivamente domandato che questa Corte dichiari improcedibile e comunque infondato il ricorso.

Il Senato, in particolare, rievoca il contenuto della relazione presentata all’Assemblea dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari  con la proposta di deliberare la insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall’onorevole Stracquadanio, oggetto del procedimento penale nell’ambito del quale è stato sollevato il conflitto. Sottolinea, in proposito, come in tale relazione fosse stato messo in evidenza il fatto che l’onorevole Stracquadanio risultasse tra i firmatari di un’interrogazione parlamentare (n. 3-00439, pubblicata il 28 febbraio 2007), caratterizzata da una sostanziale identità di contenuto rispetto alla dichiarazione oggetto del procedimento penale, riguardando proprio la attività di indagine della Commissione parlamentare sul cosiddetto dossier Mitrokin. Ciò confermava, dunque, l’esistenza del nesso funzionale «anche tenendo conto che si tratta di una interrogazione depositata in un momento chiaramente successivo a quello della pubblicazione delle dichiarazioni contestate», posto che la prerogativa di cui all’art. 68 Cost. deve ritenersi sussistente «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione». Ciò che peraltro più rileva sarebbe il fatto che, come emerge dalla stessa relazione, l’allora senatore Stracquadanio aveva posto in essere un comportamento «preordinato alla diffusione di testi ufficiali del Parlamento italiano», giacché risulta dallo stesso documento conclusivo sulla attività svolta dalla Commissione Mitrokin la circostanza che fra i soggetti “coltivati” dal KGB figurasse proprio «De Michelis di Slonghello Giuseppe, funzionario del Dipartimento politico del Ministero degli affari esteri (report 54)». Da ciò, dunque, la conclusione della relazione della Giunta di ritenere sussistente il nesso funzionale ai fini della pronuncia di insindacabilità, essendo «infatti necessario intendere le dichiarazioni rese dall’allora senatore Giorgio Stracquadanio come divulgative dei risultati dell’attività istituzionale della Commissione parlamentare d’inchiesta Mitrokin». Proposta che venne poi approvata dalla Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009.

Rievocati, poi, i rilievi svolti dal ricorrente, il Senato eccepisce, preliminarmente, la improcedibilità del ricorso, in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di sessanta giorni fissato dalla Corte per la notifica del ricorso medesimo e della ordinanza di ammissibilità. Da tale ordinanza, infatti, risulta che la cancelleria doveva provvedere a comunicare il provvedimento al Giudice nella medesima data, sicché – puntualizza la memoria del Senato – «qualora il destinatario avesse ricevuto la suddetta comunicazione lo stesso giorno, il termine di sessanta giorni sarebbe venuto a scadenza in data 12 luglio 2010». Essendo invece la notifica avvenuta il 14 luglio, era onere del Giudice ricorrente fornire la prova di aver ricevuto la comunicazione della cancelleria di questa Corte in una data corrispondente o successiva al 15 maggio 2010. Si domanda, dunque, che la Corte accerti l’avvenuto rispetto del termine e, ove lo stesso risultasse spirato, dichiari improcedibile il ricorso.

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato. Le doglianze del ricorrente, infatti, tutte volte a contestare la attendibilità dei fatti risultanti nel documento della Commissione parlamentare sul dossier Mitrokin, risulterebbero inconferenti agli effetti del conflitto fra poteri dello Stato, riguardando, semmai, esclusivamente il procedimento penale pendente davanti al ricorrente, nella sola ipotesi in cui non ricorresse la pregiudiziale prerogativa della insindacabilità. Il ricorrente, d’altra parte, non è stato in grado di contestare la correttezza della delibera approvata dalla Assemblea, circa il fatto che le opinioni espresse dall’ex senatore Stracquadanio costituissero riproduzione testuale dei risultati della Commissione Mitrokin. Né può sussistere dubbio alcuno che tale documento rappresentasse atto tipico, espressione di un organismo parlamentare, a prescindere dal merito dei relativi contenuti e della relativa attendibilità. Da qui la  infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente, avuto riguardo alla piena ritualità della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, in quanto divulgative della attività istituzionale svolta dalla cosiddetta “Commissione Mitrokin” .

4. –  Il 18 gennaio 2011 il Senato della Repubblica ha depositato una nuova memoria, nella quale, dopo aver dato atto della tempestività degli adempimenti successivi alla pronuncia della ordinanza di questa Corte che ha dichiarato ammissibile il conflitto, e della conseguente infondatezza dei dubbi prospettati nella memoria di costituzione in giudizio circa la eventuale improcedibilità del conflitto, ha ribadito la infondatezza delle doglianze proposte dalla autorità giudiziaria confliggente, sottolineando come le censure si limitino, nella sostanza, a dedurre la inattendibilità delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione “Mitrokin”: circostanza, questa, in ipotesi significativa ai fini del giudizio di merito, ma inconferente agli effetti del conflitto proposto.

Quanto, poi, alla sussistenza dei presupposti per la operatività, nella specie, della correttezza della delibera di insindacabilità pronunciata dal Senato a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., la memoria ribadisce, anzitutto, il carattere meramente riproduttivo dei risultati della attività svolta dalla Commissione “Mitrokin”, addirittura sul piano della corrispondenza testuale tra il documento conclusivo della Commissione e le espressioni contestate al senatore Stracquadanio.

Sussisterebbe, poi, il legame temporale tra la pubblicazione del volume “Le mani rosse sull’Italia”, contenente le dichiarazioni del parlamentare, e la presentazione del Documento conclusivo dei lavori della Commissione “Mitrokin”, giacché il primo è successivo al secondo di soli cinque mesi:  tenuto conto del fatto che il 9 ed il 10 marzo di quello stesso anno (2006) si sono tenute le elezioni politiche (con conseguente scadenza della XIV Legislatura), sarebbe ragionevole ritenere – sottolinea la memoria del Senato – che il sen. Stracquadanio, «in un momento immediatamente successivo alla scadenza della Legislatura nella quale si erano appena conclusi i lavori della Commissione d’inchiesta, abbia provveduto a “divulgare” gli esiti per come risultanti testualmente nel “Documento conclusivo” depositato agli atti parlamentari».

A proposito, poi, della circostanza che il sen. Stracquadanio non facesse parte della Commissione “Mitrokin” e che pertanto non potesse essere considerato “autore” del documento conclusivo, il Senato osserva come la natura delle Commissioni parlamentari di inchiesta istituite a norma dell’art. 82 della Costituzione, comporti, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto, che la relativa attività istituzionale non possa essere considerata riferibile ai singoli membri della Commissione, ma alla Camera di appartenenza o ad entrambe le Camere, a seconda che si tratti di commissione mono o bicamerale. Nei relativi documenti, dunque, non potranno rinvenirsi opinioni riferibili a singoli parlamentari, essendo esse imputabili alla Camera o alle Camere cui la Commissione si riferisce. A parere del Senato, infatti, i risultati finali della inchiesta entrano nella «piena e permanente disponibilità delle Camere – dunque, di ciascuno dei loro membri – e, pertanto, non possono essere considerati alla stregua di  fatti storici cronologicamente riferibili a una data determinata (tanto più nel periodo successivo immediatamente più prossimo alla produzione di quei risultati), né subire le “cesure” delle attività parlamentari connesse con la scadenza delle Legislature». Da qui la correttezza della delibera di insindacabilità adottata dal Senato, trattandosi nella specie di divulgazione del contenuto di atti riferibili alle Camere nel loro complesso e, come tali, dunque, anche al sen. Stracquadanio.

D’altra parte – conclude la memoria – ove il Senato avesse deciso diversamente , avrebbe, di fatto, consentito al Giudice ricorrente di trattare i risultati della Commissione parlamentare alla stregua di «comuni manifestazioni del pensiero ai sensi dell’art. 21 Cost., rendendo possibile un inammissibile sindacato giurisdizionale sui lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta e sull’attendibilità e la veridicità delle conclusioni da questa raggiunte».

Considerato in diritto

1. –  Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione, assunta il 12 febbraio 2009, con la quale l’Assemblea, nell’approvare la proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-ter, n. 12), ha stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio – ed in relazione alle quali pende a suo carico procedimento penale davanti al Giudice ricorrente per il reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa a seguito di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghello – costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ricadendo, pertanto, nella garanzia della insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

A parere del Giudice ricorrente non sussisterebbe, infatti, nel caso di specie, alcun nesso funzionale tra la funzione parlamentare e l’attribuzione alla persona offesa del fatto determinato su cui si radica il procedimento penale, non potendo i fatti e le espressioni in contestazione intendersi come attività divulgativa di specifici atti svolti dall’imputato come parlamentare, non potendosi a tal fine evocare i risultati raggiunti dalla Commissione parlamentare istituita sul caso Mitrokin. Da ciò la denuncia di conflitto per menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente presidiate, con la conseguente richiesta di declaratoria di non spettanza delle attribuzioni esercitate dal Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione di cui si è detto, e della quale si domanda, conseguentemente, l’annullamento.

A tale prospettazione resiste il Senato della Repubblica, deducendo che il senatore Stracquadanio risultava tra  i firmatari di una interrogazione parlamentare (n. 3-00439, pubblicata il 28 febbraio 2007), nella quale si ravviserebbe una sostanziale identità di contenuti rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, riguardando tale atto di sindacato parlamentare proprio la attività di indagine compiuta dalla Commissione parlamentare sul cosiddetto dossier Mitrokin. L’attività contestata allo Stracquadanio, ha ancora dedotto il Senato, si inquadrerebbe, dunque, in una mera divulgazione dei risultati cui è pervenuta l’indicata Commissione parlamentare, che, come tali – ha osservato il Senato – rientrano nella «piena e permanente disponibilità delle Camere – dunque, di ciascuno dei loro membri», così da giustificare la delibera di insindacabilità oggetto di ricorso, proprio perché la condotta ascritta al parlamentare sarebbe nella specie coincisa con la divulgazione del contenuto di atti riferibili alla Camera nel suo complesso.

2. –  Preliminarmente, deve essere confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell’ordinanza n. 174 del 2010.

3. –  Nel merito il ricorso è fondato.

L’individuazione dei confini entro i quali opera la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle proprie attribuzioni, sancita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, postula la necessità di tracciare, quale naturale linea di displuvio, la risultante che scaturisce dal bilanciamento tra due contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale: vale a dire, da un lato, quella di tutelare l’autonomia e le libertà delle Camere e, per esse, dei suoi appartenenti, e, dall’altro, di garantire il concreto esercizio dei diritti e degli interessi dei terzi, suscettibili di essere compromessi dalle dichiarazioni dei parlamentari, fra i quali, in particolare, il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile, tanto dall’art. 2 della Costituzione, che dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i cui princípi sono stati recepiti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Da qui la delimitazione rigorosamente “funzionale” dell’ambito della prerogativa della insindacabilità, suscettibile di trasformarsi, altrimenti, in un privilegio di carattere personale. Da ciò l’assunto secondo il quale, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee o degli organismi in cui può articolarsi l’attività parlamentare, rappresentano l’esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati, con l’ovvia conseguenza che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere sussistente la garanzia della insindacabilità, tra la dichiarazione divulgativa extra moenia e l’attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l’una e l’altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell’unitario alveo “funzionale” che le deve, appunto, correlare (fra le tante, sentenze n. 301 e n. 10 del 2010; n. 420 e n. 97 del 2008).

A simili approdi ricostruttivi, d’altra parte, è pure pervenuta la giurisprudenza formatasi sul punto da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in varie circostanze investita proprio del tema della insindacabilità delle opinioni espresse da parlamentari, in riferimento alla contrapposta facoltà delle persone in ipotesi coinvolte da quelle opinioni di esercitare i propri diritti davanti ad un organo giurisdizionale. La Corte di Strasburgo ha infatti rilevato come rappresenti prassi generalizzata quella che gli Stati riconoscano una immunità, più o meno ampia, ai membri del Parlamento, per consentire la libera espressione delle opinioni e dei voti ai rappresentanti del popolo ed impedire che azioni giudiziarie partigiane (poursuites partisanes, nel testo in francese della pronuncia) possano ledere la funzione parlamentare. Dunque, ha soggiunto la Corte, la previsione dettata dall’art. 68, primo comma, della Costituzione italiana persegue scopi legittimi, quali, in particolare, la tutela del libero dibattito parlamentare ed il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario. Secondo la Corte di Strasburgo, tuttavia, la assenza di un legame evidente con un’attività parlamentare esige una interpretazione ristretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato ed i mezzi impiegati, specie quando le limitazioni al diritto di agire in giudizio derivino da una deliberazione di un organo politico. Giungere ad una conclusione diversa – ha infatti sottolineato la stessa Corte – equivarrebbe a limitare in modo incompatibile con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione il diritto di accesso alla giustizia dei privati, ogniqualvolta i discorsi oggetto della azione giudiziaria siano stati pronunciati da un membro del Parlamento (sentenza 27 gennaio 2009, C.G.I.L. e Cofferati contro Italia e le altre pronunce ivi citate).

4. – Ebbene, nel resistere al ricorso – e come già si è fatto cenno – il Senato evoca, quale atto “tipico” che fungerebbe da “copertura” per la insindacabilità delle affermazioni contenute negli scritti dell’allora senatore Stracquadanio, la interrogazione n. 3-00439 presentata il 28 febbraio 2007 da Paolo Guzzanti ed altri (fra i quali lo Stracquadanio) al Ministro dell’interno, nella quale si stigmatizzava il «selvaggio linciaggio mediatico nei confronti dell’ex Presidente della Commissione Mitrokin» e coinvolgente anche l’ex consulente della stessa Commissione, Mario Scaramella. Tale assunto è ovviamente alla base della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, con la quale fu proposta la delibera di insindacabilità, poi approvata dalla Assemblea del Senato. La Relazione – va osservato – si fa carico anche del problema relativo allo iato temporale che separa fra loro la pubblicazione delle espressioni ritenute offensive, che risale all’agosto 2006, e la iniziativa parlamentare di cui si è detto, addirittura successiva di vari mesi. Sul punto, osserva la Relazione, che, nella specie, «non sarebbe infatti opponibile l’obiezione, a carattere temporale, attinente al momento in cui l’interrogazione è stata depositata, chiaramente successivo a quello della pubblicazione delle dichiarazioni oggetto di contestazione», in quanto dovrebbe auspicarsi l’accoglimento della tesi, già in varie occasioni espressa dal Senato, secondo la quale occorrerebbe pervenire ad un «”salto interpretativo” volto a ritenere sussistente il nesso funzionale “in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione”». L’assunto è però contraddetto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre escluso che possano fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia della insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia (fra le tante, sentenze n. 134 del 2008; n. 371 e n. 335 del 2006). D’altra parte, risulterebbe davvero eccentrico evocare il concetto di «divulgazione» – nel quadro, anche, di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 140 del 2003 –  ove la relativa attività, «espletata anche fuori del Parlamento», si realizzasse in un momento antecedente alla opinione espressa dal parlamentare nell’esercizio delle funzioni tipiche.

Ma, anche a voler prescindere da tali pur assorbenti rilievi, resta il dato – parimenti dirimente – rappresentato dalla assoluta inconferenza dei temi trattati nella interrogazione parlamentare di cui si è detto, rispetto a quanto specificamente contenuto nella pubblicazione oggetto del procedimento penale per diffamazione, promosso nei confronti del sen. Stracquadanio. Questa pubblicazione, infatti, verte sulle risultanze scaturite dai lavori della Commissione “Mitrokin” e sull’inserimento della persona offesa nel novero delle «spie assoldate in Italia dal KGB»; l’interrogazione verte, invece, sugli attacchi giornalistici riguardanti il Presidente della Commissione stessa e le polemiche che avevano coinvolto un consulente della Commissione parlamentare. Tra i due atti, dunque, non v’è, a ben guardare, neppure quella semplice comunanza di tematiche che, pure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non basta a fondare il “nesso funzionale” su cui si radica la garanzia della insindacabilità.

5. –  Nella più recente memoria, il Senato sembra correggere il tiro delle proprie difese, facendo leva sul fatto che la pubblicazione incriminata altro non rappresenterebbe che una semplice divulgazione di atti ufficiali del Parlamento, ed in particolare del Documento conclusivo rassegnato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul “dossier Mitrokin”, sottolineando come la circostanza che lo Stracquadanio non facesse parte della Commissione parlamentare e, quindi, che quel documento non fosse al medesimo riferibile, doveva ritenersi inconferente agli effetti della garanzia della insindacabilità, giacché quell’atto, promanando da un organismo parlamentare, doveva ritenersi riferibile al Parlamento nel suo complesso, e dunque, anche al senatore Stracquadanio.

Si tratta, però, di un assunto tutt’altro che persuasivo, posto che «l’opinione» garantita dalla insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost. – come questa Corte ha costantemente affermato –  è quella propria del singolo parlamentare per come espressa negli atti funzionali che egli compie, e non quella – generale ed impersonale – che può trarsi dagli atti riferibili al Parlamento nel suo complesso o a sue articolazioni. La dimostrazione di ciò, d’altra parte, è offerta proprio dall’argomento “per assurdo” che svolge lo stesso Senato nella memoria più recente, laddove afferma che – opinando diversamente – nel divulgare atti del Parlamento, il sen. Stracquadanio sarebbe trattato alla stregua di un quisquis de populo, chiamato ad esprimere «comuni manifestazioni del pensiero ai sensi dell’art. 21 Cost». La divulgazione, eventualmente critica, di atti o lavori parlamentari non inerenti alle proprie, dirette funzioni, può inquadrarsi, infatti, nella normale attività di critica politica che il parlamentare è libero di svolgere al pari di qualunque cittadino, senza fruire, peraltro, di specifiche clausole di immunità che finirebbero per coinvolgere e compromettere – senza una specifica relazione con la logica di garanzia sottesa all’art. 68, primo comma, Cost. – i diritti dei terzi a veder tutelata in sede giurisdizionale la propria immagine e la propria onorabilità.

Sussistono, dunque,  gli estremi per ritenere fondato il ricorso proposto dalla autorità giudiziaria di Firenze, con la conseguente declaratoria di non spettanza al Senato di deliberare la insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Stracquadanio in riferimento ai fatti per i quali è processo, e l’annullamento della deliberazione di che trattasi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Giorgio Stracquadanio, senatore all’epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.