SENTENZA N. 97
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5 gennaio 2007, depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Roma – sezione dei giudici per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza – ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Il Tribunale ricorrente – riportando il capo di imputazione – espone che si procede nei confronti del deputato Fabrizio Cicchitto per il reato continuato di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall’aver attribuito un fatto determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni alla agenzia ANSA in data 25 gennaio 2005 «(riprese dal quotidiano “Secolo d’Italia” del 26 gennaio 2005)» ed in data 4 febbraio 2005 «(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto)», offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano. In tali dichiarazioni, testualmente, affermava che «la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, dà prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per fare proselitismo […] una sentenza così aberrante […] determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura […] è legittimo porsi l’interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo».
Il Tribunale ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, a firma del relatore Mazzoni, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda – che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un procedimento nei confronti di Mohamed Daki e altri, conclusosi dinanzi alla stessa, in sede di giudizio abbreviato, con l’assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo – si legge che: «sicuramente sono affermazioni forti, ma non si può negare il collegamento stretto e funzionale, per essere più tecnici, con il ruolo istituzionale e politico dell’on. Cicchitto. Egli è infatti deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia ed ha avuto più volte occasione di intervenire doverosamente in quest’aula e al di fuori di essa sugli argomenti gravissimi e delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale (...). L’interpretazione contenuta in quella sentenza è stata successivamente posta in discussione tant’è vero che tale decisione è stata anche annullata. Chiaramente ciò rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi formulati dall’onorevole Cicchitto, sebbene con espressioni forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla dott.ssa Forleo si può definire, nel caso di specie, solo casuale; le considerazioni che l’on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un intervento modificativo dell’articolo del codice penale richiamato nel processo che vedeva imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la nozione di reato di terrorismo. Credo quindi nel caso di specie sussistano tutti gli elementi per accogliere la richiesta di insindacabilità avanzata dall’onorevole Cicchitto».
Il Tribunale di Roma osserva, in via preliminare, di ritenere ammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l’esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all’esito della risoluzione del conflitto di attribuzioni.
Ad avviso del Tribunale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, le dichiarazioni del deputato Cicchitto, oggetto di conflitto, non sembra possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost.
Evidenzia altresì il Tribunale come non sia stato prodotto né depositato alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
Il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha quindi sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla stessa Camera affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita al deputato e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006.
2. – Con ordinanza n. 446 del 2006 è stato ritenuto ammissibile il conflitto.
3. – Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l’ordinanza che promuove il conflitto non descrive «con il minimo indispensabile di precisione» quali siano le opinioni del deputato oggetto di contestazione.
Ad avviso della Camera dei deputati, il Tribunale ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre il capo di imputazione contestato al deputato, senza riportare compiutamente le frasi pronunciate da quest’ultimo, né avrebbe precisato quali di esse siano state pronunciate in occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa del 25 gennaio 2005 e quali in occasione di quelle del 4 febbraio 2005, né avrebbe riferito la vicenda da cui scaturivano tali dichiarazioni e tali omissioni non sarebbero sanate neppure dall’aver riportato nel ricorso il contenuto della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Pertanto, a parere della Camera dei deputati, l’atto introduttivo del ricorso sarebbe carente per insufficiente indicazione, da un lato, delle ragioni del conflitto, dall’altro, del «petitum».
Nel merito, la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso, atteso che il contenuto delle opinioni extra moenia manifestate dal deputato è sostanzialmente identico alle critiche da questi formulate in atti parlamentari di funzione (interrogazione n. 4/13312 del 7 marzo 2005). Aggiunge la Camera dei deputati che altri parlamentari, anche dello stesso gruppo del deputato Cicchitto (Forza Italia), hanno manifestato opinioni del tutto simili in atti funzionali (interrogazione n.3/04135 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. La Russa – sottoscritta da ben ottantaquattro deputati del gruppo di Alleanza Nazionale –, interrogazione n. 3/04134 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. Cè, interrogazione n. 3/04133 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. Paniz e interrogazione n. 4/12869 del 10 febbraio 2005 a firma dell’on. Fragalà). La difesa, pur consapevole del consolidato orientamento della Corte costituzionale in materia, ne chiede la revisione e osserva che l’interrogazione n. 3/04133 presentata il 26 gennaio 2005, primo firmatario on. Paniz, ha natura di interrogazione a risposta immediata, cosiddetta question time, prevista dall’art. 135-bis, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, ammessa «una sola per gruppo parlamentare, da presentarsi per il tramite del Presidente del gruppo» e che, pertanto, le interrogazioni presentate in tale occasione «per conto di tutto il gruppo» debbono essere considerate al fine di verificare la sussistenza del nesso funzionale, anche se l’autore delle dichiarazioni oggetto di conflitto, pur se appartenente a quel gruppo, non ne sia firmatario.
4. – In prossimità della data fissata per l’udienza, la Camera dei deputati, ha depositato una memoria con cui ribadisce l’eccezione di inammissibilità del conflitto e, nel merito, insiste per il rigetto del ricorso e richiama il contenuto di due interventi in aula del deputato nei quali lo stesso avrebbe continuato «a dimostrare interesse per il tema» (dell’8 marzo e del 12 luglio 2005).
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Roma – sezione dei giudici per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza – ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A) con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione, l’insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare Fabrizio Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale.
Ad avviso del Tribunale, le dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad alcuno degli atti previsti dall’art. 68, primo comma, Cost.
In particolare, il giudice rimettente rileva come non sia stato prodotto alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione.
2. – Preliminarmente, va confermata l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 446 del 2006.
Non può essere accolta in proposito l’eccezione formulata dalla Camera dei deputati, basata sul rilievo che l’atto introduttivo del conflitto sarebbe carente sotto il profilo della compiuta esposizione dei fatti, giacché – si sostiene – le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal ricorrente, né sarebbe precisato quali di esse siano state pronunciate in occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa del 25 gennaio 2005 e quali in occasione di quelle del 4 febbraio 2005.
La descrizione delle dichiarazioni oggetto di conflitto appare sufficiente per la loro compiuta identificazione, tenuto conto che il giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione ascritto al deputato (sentenza n. 271 del 2007) e, per l’altro, riporta il testo della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio in ordine al contenuto e alla successione temporale degli atti funzionali (sentenza n. 28 del 2008 e sentenza n. 331 del 2006).
3. – Nel merito, il ricorso è fondato.
4. – Gli atti funzionali compiuti dal deputato sono una interrogazione (n. 4/13312 del 7 marzo 2005) e due interventi in aula (dell’8 marzo e del 12 luglio 2005), ai quali per il loro contenuto possono essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.
Questa Corte ha riconosciuto la possibilità che l’atto funzionale segua alle dichiarazioni esterne entro «un arco temporale talmente compresso» da potersi affermare la sostanziale contestualità tra l’uno e le altre (sentenza n. 221 del 2006); ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, sussistendo uno spazio temporale considerevole tra le dichiarazioni alla stampa e gli atti funzionali. Questi ultimi sono successivi e si collocano in un arco temporale da un mese fino a cinque mesi posteriore alle esternazioni (sentenza n. 335 del 2006).
Sono indicati atti funzionali a firma di altri parlamentari (interrogazione n.3/04135 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. La Russa, interrogazione n. 3/04134 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. Cè, interrogazione n. 3/04133 del 26 gennaio 2005 a firma dell’on. Paniz e interrogazione n. 4/12869 del 10 febbraio 2005 a firma dell’on. Fragalà) che, per consolidato orientamento di questa Corte, sono «irrilevanti» ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale prevista dall’art. 68 della Costituzione (sentenze numeri 151 e 97 del 2007). Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo» (sentenza n. 28 del 2008). Né per lo stesso motivo può condividersi la tesi della difesa della Camera dei deputati secondo cui «la natura specificatamente politica del rapporto rappresentativo dei parlamentari» imporrebbe «la spersonalizzazione di tutti gli elementi del conflitto».
Conclusivamente, la delibera della Camera dei deputati ha violato l’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali pende un procedimento penale a carico del deputato Fabrizio Cicchitto davanti al Tribunale di Roma, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.