ORDINANZA N. 129
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA ''
- Alfio FINOCCHIARO ''
- Alfonso QUARANTA ''
- Franco GALLO ''
- Luigi MAZZELLA ''
- Gaetano SILVESTRI ''
- Sabino CASSESE ''
- Maria Rita SAULLE ''
- Giuseppe TESAURO ''
- Paolo Maria NAPOLITANO ''
- Giuseppe FRIGO ''
- Alessandro CRISCUOLO ''
- Paolo GROSSI ''
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Reggio Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito l’avvocato Aristide Police per la Provincia di Reggio Calabria.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)», denunciandone il contrasto con gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione;
che il censurato art. 26 dispone, al comma 1, il trasferimento alle Province, Comuni ed altri enti, all’inizio di ogni trimestre solare, delle risorse finanziarie «per l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della l.r. 12 agosto 2002, n. 34 e della l.r. 11 gennaio 2006, n. 1»;
che la medesima norma prevede, al comma 2, che «Per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a quella riferita al primo trimestre sono subordinate alla presentazione, da parte degli enti interessati, del monitoraggio fisico e finanziario con riferimento al trimestre decorso», stabilendo, altresì, la sospensione di dette erogazioni «nel caso di mancata presentazione del rendiconto, riguardante anche un solo capitolo di bilancio, qualora l’ente interessato non abbia dato riscontro al sollecito inoltrato a cura del dirigente della struttura di riferimento o del predetto dipartimento»;
che, inoltre, al comma 5 dello stesso art. 26, si prevede l’obbligo degli enti indicati al precedente comma 1 «di presentare il monitoraggio fisico e finanziario con cadenza trimestrale, nonché il rendiconto delle somme utilizzate alle scadenze stabilite dalla normativa regionale e secondo modalità e termini indicate dalle competenti strutture della Regione»;
che il rimettente, dopo aver richiamato le ricordate norme, premette che il giudizio innanzi a sé pendente riguarda l’impugnazione, da parte della Provincia di Reggio Calabria, della nota prot. n. 2248 del 30 gennaio 2008 del dirigente del Settore organizzazione e personale della Regione Calabria, con la quale viene fornito «riscontro negativo» alla diffida provinciale in data 17 dicembre 2007, con cui è stato intimato alla Regione di erogare «in via diretta ed immediata le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite alla provincia stessa in attuazione della legge reg. cal. n. 34/2002»;
che il giudice a quo evidenzia di avere, nella camera di consiglio del 7 maggio 2008, «accolto a termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza, l’istanza cautelare introdotta con il ricorso in esame, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di seguito specificati, la questione di costituzionalità dell’art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, avuto riguardo agli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma e 119, primo comma, Cost., il riconoscimento costituzionale dell’autonomia delle Province risulterebbe «evidentemente non coerente con l’assoggettamento delle stesse, nell’esplicazione delle funzioni “conferite”, a controllo trimestrale della relativa spesa, con la previsione, oltre tutto, di sospensione necessaria di ogni erogazione nel caso che il rendiconto non venga inviato a seguito di specifica diffida»;
che, secondo il giudice a quo, «le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province dalla legge reg. cal. n. 34/2002, contemplate dall’art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007 sono lesive dell’autonomia delle Province medesime, che vengono sottoposte ad una forma di controllo “finanziario” molto penetrante, non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla Costituzione»;
che, a tal riguardo, nell’ordinanza di rimessione si rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004, avrebbe chiarito «che nei confronti degli enti locali non possono considerarsi costituzionalmente ammissibili interventi finanziari vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi»; e tali sarebbero, nella specie, «le funzioni conferite con la legge reg. cal. n. 34/2002»;
che, dunque, la disposizione denunciata contrasterebbe con gli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., «in quanto prevede modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province con legge reg. cal. n. 34/2002 non compatibili con l’autonomia di queste ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata»;
che si è costituita in giudizio la Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, la quale ha concluso nel senso della incostituzionalità della norma denunciata, ribadendo argomentatamente le proprie ragioni con memoria successivamente depositata.
Considerato che è stato sottoposto allo scrutinio di questa Corte l’art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);
che la norma censurata – nello stabilire, in sintesi, un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle Province, che nel caso di mancato rispetto comporta, previa diffida, la sanzione della sospensione delle erogazioni in favore dei medesimi enti – violerebbe, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 114, 118 e 119 Cost., «in quanto prevede modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province con legge reg. cal. n. 34/2002 non compatibili con l’autonomia di queste ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata»;
che, successivamente alla pubblicazione, in data 21 maggio 2008, dell’ordinanza di rimessione, il denunciato art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007 è stato interessato da più interventi di modifica;
che, dapprima, l’art. 25, commi 6 e 7, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», ha mutato da trimestrale in semestrale il termine entro il quale la Provincia è tenuta a provvedere alla comunicazione del monitoraggio e del rendiconto;
che, in seguito, è intervenuto l’art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
che detto art. 8 ha sostituito il comma 1 del censurato art. 26, diversamente modulando il trasferimento delle risorse finanziarie alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite, abrogando, al contempo, i restanti commi (da 2 a 5) del medesimo art. 26 e dettando esso stesso una disciplina sull’obbligo di rendiconto da parte delle Province, in base alla quale, tra l’altro, tale obbligo diviene annuale – comportando, in caso di omissione, la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell’anno successivo – senza, però, riguardare «le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento»;
che, pertanto, alla luce delle evidenziate sopravvenienze normative si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione (ex plurimis, ordinanze n. 38 del 2010, n. 43 e n. 26 del 2009).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2010.