ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 32 della legge della Regione Calabria 5 aprile 2008 n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2008.
Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che con ricorso ex articolo 127 della Costituzione, notificato il 9 giugno 2008 e depositato il successivo 17 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, censura – in relazione agli articoli 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione – gli articoli 31 e 32 della legge 5 aprile 2008, n. 8 della Regione Calabria (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), in quanto eccedenti la competenza legislativa regionale;
che l'art. 31 individua varie «figure delle professioni turistiche» tra cui la guida naturalistico-ambientale, l'animatore del patrimonio e delle risorse culturali, il promotore turistico delle risorse ambientali e culturali, il programmatore e promotore turistico, tutte istituite ex novo dalla Regione, senza alcun riferimento nell'ambito della legislazione nazionale (legge 29 marzo 2001, n. 135 – Riforma della legislazione nazionale del turismo);
che, secondo il ricorrente, la norma regionale suddetta si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. – che riconosce allo Stato ed alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di professioni – in quanto viola il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato (cfr. sentenze n. 353 del 2003, n. 319 del 2005, n. 424 del 2005 e n. 179 del 2008);
che, in particolare, il comma 8 dell'art. 31, in quanto dispone che la Giunta regionale è chiamata a definire i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, eccede dalla competenza regionale concorrente e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio di ciascuna professione;
che, l'art. 32, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, della citata legge regionale, attribuisce alla Provincia le funzioni relative all'indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione degli elenchi delle professioni indicate, nonché alla promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione;
che, anche queste ultime disposizioni – a giudizio del ricorrente – eccedono dalla competenza regionale in quanto rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione delle professioni (cfr. sentenze n. 355 del 2005, n. 153, n. 423, n. 424 e n. 449 del 2006, nonché n. 179 del 2008);
che considerazioni analoghe valgono per i commi 3 e 5 del medesimo art. 32 in materia di elenchi provinciali delle professioni turistiche ed in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio delle professioni turistiche;
che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;
che, intervenuta – in data successiva al ricorso – la legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, abrogativa di tutte le disposizioni impugnate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato atto di rinunzia al ricorso, con atto notificato alla Regione Calabria in data 24 marzo 2009.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinunzia al ricorso comporta di per sé – ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 48 del 2009, n. 313 del 2007 e n. 418 del 2006).
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.