Ordinanza n. 418 del 2006

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ORDINANZA N. 418

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                      Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                      Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                 "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                 "

-      Romano                           VACCARELLA                           "

-      Paolo                               MADDALENA                            "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                          "

-      Alfonso                           QUARANTA                               "

-      Franco                             GALLO                                        "

-      Luigi                                MAZZELLA                                "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                  "

-      Sabino                             CASSESE                                     "

-      Maria Rita                       SAULLE                                       "

-      Giuseppe                         TESAURO                                    "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2004.

Udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2004 e depositato il 1° marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera g), della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);

che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto della legge regionale indicata, rileva che la disposizione censurata – che riserva alla Regione «la determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell’esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale e dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica» – si pone in contrasto con le indicate norme costituzionali, secondo le quali rientrano nella competenza esclusiva statale la tutela dei beni culturali e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti […] sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» mentre è di competenza ripartita la valorizzazione dei beni culturali;

che la Regione Umbria non si è costituita nel presente giudizio;

che, in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, con la legge della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 – Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), la disposizione censurata è stata modificata nel rispetto del riparto costituzionale di competenze nella materia trattata.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (v., ex plurimis, ordinanze n. 234 del 1999, n. 99 e n. 163 del 2006).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.