ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell'assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile;
che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;
che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell'approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99 n. 163 e n. 418 del 2006 ).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.